Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 274
Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1938, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e campo d'applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) le misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza dell'afta epizootica, a prescindere dal tipo di virus;
b) talune misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la preparazione delle autorita' competenti e degli allevatori in materia di afta epizootica.
2. Il Ministero della salute, anche su richiesta del Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, puo' disporre misure piu' restrittive rispetto a quelle del presente decreto mediante l'adozione di decreti di natura non regolamentare e, nei casi di emergenza, di ordinanze contingibili e urgenti, che costituiscono misure strumentali di profilassi internazionale, inderogabili dalle regioni, province autonome e dagli altri enti territoriali, tenuti a conformarvisi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, cosi' recita:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e
l'allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2004.
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi alla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti gislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di'
novanta giorni.».
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione del
lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del
Consiglio sulla protezione del lavoratori contro i rischi
connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE
del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti
annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
assicu-razione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva
76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che
completa lo statuto della societa' cooperativa europea per
quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del
Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
ß-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta
epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le
decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti
nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che
modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle
zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della
decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la
direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del
Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di
provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
basata su una domanda di calore utile nel mercato interno
dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di
acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta'
intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004,
concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto.».
- La direttiva 2003/85/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 306 del 22 novembre 2003.
- La direttiva 85/511/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 35 del 26 novembre 1985.
- La decisione 89/531/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 279 del 28 settembre 1989.
- La decisone 91/665/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 368 del 31 dicembre 1991.
- La direttiva 92/46/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 268 del 14 settembre 1992.
- Il regio decreto 27 luglio 1938, n. 1265 reca:
«Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, reca: «Regolamento di polizia veterinaria».
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: «Istituzione
del servizio sanitario nazionale».
- La legge 2 giugno 1988, n. 218, reca: «Misure per la
lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie
epizootiche degli animali».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo
1992, n. 229, abrogato dal presente decreto recava:
«Regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che
stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto
conto delle modifiche apportate dalla direttiva
90/423/CEE».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317, reca: «Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali».



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) animale delle specie sensibili: qualsiasi animale, domestico o selvatico, dei sottordini Ruminantia, Suina e Tylopoda dell'ordine Artiodactyla. Altri animali, quali quelli appartenenti agli ordini Rodentia o Proboscidae, possono essere considerati sensibili all'afta epizootica sulla base di dati scientifici ai fini dell'applicazione di misure specifiche, in particolare di quelle cui e' fatto riferimento al comma 2 dell'articolo 1, all'articolo 15 nonche' all'articolo 77, comma 2, lettera b);
b) azienda: l'azienda agricola o qualsiasi altra struttura, compresi i circhi, situata nel territorio nazionale, in cui vengono allevati o tenuti animali di specie sensibili, a titolo permanente o provvisorio. Tuttavia, per i fini di cui all'articolo 10, comma 1, questa definizione non include gli spazi riservati all'abitazione umana all'interno di detti fabbricati, a meno che animali delle specie sensibili, compresi quelli di cui all'articolo 77, comma 2, lettera b), vi sono tenuti a titolo permanente o temporaneo, ne' gli stabilimenti di macellazione, i mezzi di trasporto e i posti d'ispezione frontalieri, ne' le zone recintate in cui vengono tenuti e possono essere cacciati animali di specie sensibili, se tali zone recintate sono di dimensioni tali da rendere inapplicabili le misure di cui all'articolo 10;
c) mandria: qualsiasi animale o gruppo di animali tenuto in un'azienda come unita' epidemiologica; qualora un'azienda detenga piu' di una mandria, ciascuna delle mandrie costituisce un'unita' distinta ma con la stessa qualifica sanitaria;
d) proprietario: qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria di un animale di una specie sensibile o incaricata di allevarlo dietro compenso o senza di esso;
e) autorita' competente: il Ministero della salute, le regioni e le province autonome;
f) veterinario ufficiale: il medico veterinario delle aziende sanitarie locali;
g) autorizzazione: il provvedimento scritto rilasciato o da una delle autorita' competenti o dal veterinario ufficiale e le cui copie devono essere conservate per le ispezioni successive sia dal soggetto che l'ha rilasciata sia dal richiedente, per almeno tre anni;
h) periodo di incubazione: il periodo di tempo che intercorre tra l'infezione e la comparsa dei segni clinici dell'afta epizootica, stabilito, per i fini di cui al presente decreto, in quattordici giorni per i bovini e i suini e ventuno giorni per gli ovini, i caprini e gli altri animali delle specie sensibili;
i) animale sospetto di essere infetto: qualsiasi animale delle specie sensibili, o la relativa carcassa, che presenta sintomi clinici o lesioni post-mortem o reazioni a prove di laboratorio tali da fare sospettare in modo fondato la presenza di afta epizootica;
l) animale sospetto di essere contaminato: qualsiasi animale delle specie sensibili che, in base alle informazioni epidemiologiche raccolte, puo' essere stato esposto direttamente o indirettamente al contatto con il virus dell'afta;
m) caso di afta epizootica o animale infetto da afta epizootica: qualsiasi animale delle specie sensibili, o la relativa carcassa, su cui la presenza della malattia e' stata ufficialmente confermata, tenuto conto delle definizioni di cui all'allegato I, alternativamente in base:
1) ai sintomi clinici o alle lesioni post-mortem riferibili all'afta epizootica ufficialmente confermati;
2) ad un esame di laboratorio effettuato conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII;
n) focolaio di afta epizootica: azienda in cui sono tenuti animali delle specie sensibili e che corrisponde a uno o piu' criteri elencati nell'allegato I;
o) focolaio primario: il primo focolaio manifestatosi in una provincia o un focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi precedentemente nella stessa provincia;
p) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;
q) macellazione d'urgenza: la macellazione in situazioni d'urgenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, di animali che, sulla base di dati epidemiologici, di diagnosi cliniche o di risultati di analisi di laboratorio, non sono considerati infetti o contaminati dal virus dell'afta epizootica, compresa la macellazione effettuata per evitare inutili sofferenze agli animali;
r) trasformazione: la classificazione, la trasformazione, il trattamento delle carcasse e dei materiali interessati nei cui confronti si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002, e le relative disposizioni applicative;
s) regionalizzazione: la delimitazione di una zona soggetta a restrizioni ai movimenti o agli scambi di determinati animali o prodotti di origine animale ai sensi dell'articolo 45 al fine di prevenire la diffusione dell'afta epizootica nelle zone indenni dalla malattia ossia in quelle in cui non si applicano le indicate restrizioni;
t) regione: zona definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
u) sottoregione: zona specificata nell'allegato alla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 10 marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali ai sensi della direttiva 82/894/CEE, attuata con ordinanza del Ministro della sanita' in data 6 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 10 ottobre 1984;
v) banca comunitaria di antigene e di vaccini: locale appropriato designato ai sensi del presente decreto per il magazzinaggio di riserve comunitarie sia di antigene inattivato concentrato del virus dell'afta epizootica per la produzione di vaccini anti-aftosi sia di prodotti veterinari ad azione immunologica ricostituiti da tale antigene e autorizzati ai sensi della normativa concernente i medicinali veterinari;
z) vaccinazione d'emergenza: vaccinazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1;
aa) vaccinazione profilattica: vaccinazione d'emergenza praticata in aziende di una determinata zona al fine di proteggere gli animali delle specie sensibili di tale zona contro la diffusione del virus dell'afta epizootica per via aerea o tramite qualunque altro vettore meccanico o biologico, e dove e' previsto che gli animali restino vivi dopo la vaccinazione;
bb) vaccinazione soppressiva: vaccinazione d'emergenza usata esclusivamente in combinazione con azioni di eradicazione nelle aziende o nelle zone nelle quali vi sia urgente necessita' di ridurre la quantita' di virus di afta epizootica circolante e il rischio di diffusione del virus oltre il confine dell'azienda o della zona in questione e dove e' previsto che gli animali vengano eliminati dopo la vaccinazione;
cc) animale selvatico: animale delle specie sensibili che vivono al di fuori delle aziende di cui alla lettera b) o al di fuori dei fabbricati di cui agli articoli 15 e 16;
dd) caso primario di afta epizootica negli animali selvatici: qualsiasi caso di afta epizootica rilevato in un animale selvatico in un'area in cui non sono state poste in essere misure ai sensi dell'articolo 77, commi 3 e 4.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante:
«Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento».
«Art. 2. - 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) - f) (omissis);
g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante
dissanguamento;».
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002, e' pubblicato nella
G.U.C.E. n. L. 273 del 10 ottobre 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante:
«Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e
aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di
polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali delle specie bovina e suina.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146, supplemento
ordinario.
«2. Inoltre si intende per:
a) - b) (omissis);
c) animale da allevamento o da produzione: un animale
della specie bovina comprese le specie Bison bison e
Bubalus bubalus, o della specie suina diverso da quelli di
cui alla lettera b) e, in particolare, destinato ad essere
allevato, destinato alla produzione di latte o di carne,
oppure al lavoro, a mostre e esposizioni, fatta eccezione
per gli animali che partecipano a manifestazioni culturali
e sportive;».
- La decisione n. 2005/176/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. n. L. 59 del 5 marzo 2005.
- La direttiva 82/894/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 378 del 31 dicembre 1982.
- L'ordinanza del Ministro della sanita' del 6 ottobre
1984 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 279 del 10 ottobre 1984.



 
Art. 3.
Obbligo di denuncia
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, il sospetto o l'accertamento dell'afta epizootica deve essere denunciato immediatamente.
2. Per i fini di cui al comma 1:
a) il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali, che li accompagna durante il trasporto o se ne occupa in altro modo, sono obbligati a denunciare immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di afta epizootica e devono tenere gli animali infetti o sospetti di infezione lontani dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili;
b) i veterinari, compresi i veterinari ufficiali, il personale dirigente dei laboratori veterinari ufficiali o privati e qualsiasi persona la cui attivita' professionale e' connessa con animali delle specie sensibili o prodotti da essi derivati, sono obbligati a denunciare immediatamente al sindaco, al Ministero della salute e alla regione o provincia autonoma qualsiasi notizia o dato circa la presenza, presunta o confermata, di afta epizootica di cui siano comunque venuti a conoscenza prima di un intervento ufficiale ai sensi del presente decreto.
3. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, che riceve la denuncia fatta dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, ne trasmette immediatamente copia al Ministero della salute e alla regione o provincia autonoma.
4. Nel caso di conferma della presenza di un focolaio di afta epizootica e ogni caso primario di afta epizootica negli animali selvatici, i servizi veterinari delle aziende sanitarie, sono tenuti a comunicare immediatamente al Ministero della salute e alle regioni e province autonome tutte le informazioni di cui all'allegato II, per consentire al Ministero di rispettare i termini indicati nel citato allegato II; il Ministero della salute notifica agli organi comunitari il focolaio di malattia e comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le informazioni ricevute e ogni altra disponibile, fornendo altresi' un'apposita relazione scritta. Le regioni e province autonome assicurano la tempestiva trasmissione al Ministero della salute dei dati relativi ai focolai della malattia nonche' di ogni altra informazione da esso richiesta in merito.



Nota all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320, vedi note alle premesse.



 
Art. 4.
Misure in caso di sospetto di malattia
1. Se in un'azienda sono presenti uno o piu' animali sospetti di essere infetti o contaminati dall'afta epizootica, il veterinario ufficiale adotta tutti i mezzi d'indagine ufficiali atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia, disponendo, in particolare, l'effettuazione dei prelievi di cui al comma 2, lettera g), per l'esecuzione degli esami di laboratorio necessari a confermare l'esistenza di un focolaio, conformemente alla definizione di focolaio di cui all'allegato I.
2. Non appena riceve una denuncia di un caso sospetto d'infezione, o ne ha altrimenti notizia, il veterinario ufficiale pone l'azienda sotto controllo ufficiale e attua o verifica l'esecuzione delle seguenti misure:
a) il censimento di tutte le categorie di animali presenti nell'azienda, precisando per ciascuna categoria di animali delle specie sensibili il numero di animali gia' morti e il numero di animali che si sospetta siano infetti o contaminati;
b) l'aggiornamento del medesimo censimento per tener conto degli animali delle specie sensibili nati o morti durante il periodo di sospetto. Il proprietario e' tenuto a fornire tali informazioni su richiesta del veterinario ufficiale che deve verificarle nel corso delle ispezioni;
c) la registrazione di tutte le scorte di latte, prodotti lattiero-caseari, carni, prodotti a base di carne, carcasse, pelli e carnicci, lana, sperma, embrioni, ovuli, liquami, letame, nonche' dei mangimi e delle lettiere presenti nell'azienda, e la conservazione di tali registrazioni;
d) il divieto di qualsiasi movimento, in provenienza dall'azienda o a sua destinazione, di animali delle specie sensibili, tranne nel caso di aziende costituite da diverse unita' epidemiologiche di produzione di cui all'articolo 18, e il blocco di tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi che ne permettono l'isolamento;
e) l'utilizzo di appropriati metodi di disinfezione alle entrate e alle uscite dai fabbricati o dai locali di stabulazione degli animali delle specie sensibili e dell'intera azienda;
f) un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 13;
g) il prelievo dei campioni necessari per le prove di laboratorio conformemente al punto 2.1.1.1 dell'allegato III, al fine di facilitare l'indagine epidemiologica.
 
Art. 5.
Divieti di entrata e uscita da un'azienda
oggetto di sospetto per malattia
1. Oltre alle misure di cui all'articolo 4, nei confronti dell'azienda in cui si sospetti la presenza di un focolaio di afta epizootica, il veterinario ufficiale verifica l'applicazione del divieto, disposto su proposta del servizio veterinario dall'autorita' sanitaria locale competente, di ogni movimento in provenienza e a destinazione:
a) di carni o carcasse, prodotti a base di carne, latte o prodotti lattiero-caseari, sperma, ovuli o embrioni di animali delle specie sensibili, nonche' di mangimi per animali, di utensili, di oggetti o altre materie, quali lane, pelli, setole o rifiuti, liquami, letame e di qualsiasi altra cosa in grado di trasmettere il virus dell'afta epizootica;
b) di qualunque specie animale anche se non sensibile all'afta epizootica;
c) di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda;
d) di veicoli in provenienza o a destinazione dell'azienda.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera a), la Regione, in caso di difficolta' ad immagazzinare il latte nell'azienda, puo' autorizzarne un idoneo trattamento nell'azienda o il trasporto nello stabilimento piu' vicino ai fini della sua distruzione o dell'esecuzione di un trattamento che assicuri la distruzione del virus dell'afta epizootica; il trasporto del latte, che deve avvenire sotto controllo veterinario e in veicoli appositamente predisposti per evitare qualsiasi diffusione del virus della malattia, nonche' la relativa distruzione o il trattamento devono essere effettuati sotto controllo ufficiale.
3. Su richiesta del veterinario ufficiale, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, informandone il Ministero della salute, deroghe ai divieti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), disponendo contestualmente ogni necessaria precauzione per evitare la propagazione del virus dell'afta epizootica.
4. Le autorizzazioni in deroga ai divieti di cui ai commi 2 e 3, rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
 
Art. 6.
Estensione delle misure ad altre aziende
1. Il veterinario ufficiale verifica l'estensione delle misure di cui agli articoli 4 e 5 ad ulteriori aziende se per l'ubicazione, la costruzione e la disposizione o per i contatti con gli animali dell'azienda di cui all'articolo 4 vi e' il pericolo di una contaminazione.
2. Il veterinario ufficiale applica almeno le misure di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, comma 1, alle installazioni o ai mezzi di trasporto di cui all'articolo 16 se a causa della presenza di animali di specie sensibili sussiste il pericolo di un'infezione o contaminazione con il virus dell'afta epizootica.
3. Quando vi siano ulteriori aziende coinvolte nel pericolo di contaminazione, il veterinario ufficiale informa immediatamente l'autorita' sanitaria locale interessata, che disporra' l'estensione delle misure di cui al seguente articolo. La medesima comunicazione e' inviata anche alla competente regione o provincia autonoma ed al Ministero della salute.
 
Art. 7.
Zona di controllo temporaneo
1. Se la situazione epidemiologica lo richiede, e in particolare in caso di elevata densita' di animali di specie sensibili, frequenti movimenti di animali o persone entrate in contatto con animali di specie sensibili, ritardi nella notifica di casi sospetti o insufficienti informazioni sulla possibile origine e sulle vie di trasmissione del virus dell'afta epizootica, il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, previa comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate, puo' disporre l'istituzione di una zona di controllo temporaneo.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1, le aziende situate nella zona di controllo temporaneo che contengono animali di specie sensibili sono assoggettate alle misure di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, lettere a), b) e d), e all'articolo 5, comma 1.
3. Il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, puo' completare le misure applicate nella zona di controllo temporaneo disponendo il divieto temporaneo dei movimenti di tutti gli animali in una zona piu' ampia o sull'intero territorio nazionale. Salvo che ricorrano circostanze eccezionali, il divieto dei movimenti di animali di specie non sensibili all'afta epizootica non deve superare le settantadue ore.
4. Le misure di cui al presente articolo sono eseguite dai veterinari ufficiali.
 
Art. 8.
Programma preventivo di eradicazione
1. Se i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedono, il Ministero della salute in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, puo' disporre un programma preventivo di eradicazione, comprendente l'abbattimento degli animali delle specie sensibili che rischiano di essere contaminati e, ove necessario, degli animali provenienti da unita' di produzione o da aziende limitrofe che risultano collegate sotto il profilo epidemiologico.
2. Nel caso di cui al comma 1, il prelievo di campioni e gli esami clinici degli animali di specie sensibili devono essere attuati in conformita' al punto 2.1.1.1 dell'allegato III.
3. Il programma preventivo di eradicazione di cui al presente articolo e' eseguito sotto la supervisione e il controllo dei servizi veterinari delle aziende sanitarie.
4. Il Ministero della salute informa preventivamente la Commissione europea in merito all'applicazione delle misure di cui al presente articolo.
 
Art. 9.
Mantenimento delle misure
1. Le misure di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 possono essere revocate solo se il sospetto di afta epizootica e' stato ufficialmente escluso.
 
Art. 10.
Misure applicabili in caso di conferma
di un focolaio della malattia
1. Nel caso di conferma della presenza di un focolaio di afta epizootica, il veterinario ufficiale fa eseguire e verifica, nell'azienda interessata, oltre alle misure di cui agli articoli 4, 5 e 6, le seguenti misure, disposte, su proposta del servizio veterinario, dall'autorita' sanitaria locale competente:
a) l'abbattimento in loco di tutti gli animali delle specie sensibili. In casi eccezionali, la regione o la provincia autonoma puo' disporre che l'abbattimento degli animali delle specie sensibili avvenga nel luogo piu' vicino all'azienda idoneo allo scopo, adottando le opportune misure per evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica durante il trasporto e l'abbattimento e informando il Ministero della salute circa i motivi che giustificano tale modalita' di abbattimento e riguardo alle misure adottate per evitare il rischio di diffusione del virus; il Ministero della salute notifica alla Commissione europea le informazioni pervenutegli a riguardo dalle regioni o dalle province autonome. L'abbattimento al di fuori dell'azienda deve comunque essere effettuato sotto controllo ufficiale;
b) il prelievo di campioni adeguati per l'esecuzione dello studio epidemiologico di cui all'articolo 13, prima o durante l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, in conformita' al punto 2.1.1.1 dell'allegato III e in numero sufficiente. Il veterinario ufficiale puo' decidere, comunicandolo alla regione o alla provincia autonoma e al Ministero della salute, di non applicare le disposizioni di cui al all'articolo 4, comma 1, nel caso di comparsa di un focolaio secondario epidemiologicamente collegato con un focolaio primario per il quale siano gia' stati effettuati i prelievi ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, a condizione che i campioni prelevati per lo studio epidemiologico di cui all'articolo 13 siano adeguati e in numero sufficiente;
c) la trasformazione, nel piu' breve tempo possibile e sotto controllo, delle carcasse degli animali delle specie sensibili morti nell'azienda nonche' di quelle degli animali abbattuti ai sensi della lettera a), in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus della malattia. Se particolari circostanze richiedono l'interramento o l'incenerimento delle carcasse, sia in loco sia altrove, tali operazioni devono essere condotte in conformita' alle istruzioni elaborate nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 69, e sotto controllo ufficiale;
d) l'isolamento di tutti i prodotti e dei materiali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), sino a quando non si e' esclusa qualsiasi contaminazione, o non sono stati sottoposti a trattamento in conformita' alle istruzioni impartite dallo stesso veterinario ufficiale in modo da assicurare la distruzione del virus aftoso eventualmente presente o non sono stati trasformati.
2. Dopo l'abbattimento e la trasformazione degli animali delle specie sensibili e l'esecuzione delle misure di cui al comma 1, lettera d), il veterinario ufficiale verifica l'applicazione delle seguenti misure, disposte, su proposta del servizio veterinario, dall'autorita' sanitaria locale competente:
a) la pulizia e la disinfezione, conformemente all'articolo 11, dei fabbricati in cui alloggiavano gli animali delle specie sensibili, dei loro dintorni nonche' dei veicoli utilizzati per il loro trasporto e di tutti i locali e attrezzature passibili di contaminazione;
b) la disinfezione con mezzi adeguati anche della zona riservata all'abitazione umana o della zona amministrativa dell'azienda se vi e' un pericolo di contaminazione con il virus dell'afta epizootica;
c) il ripopolamento degli allevamenti che deve essere attuato secondo le disposizioni dell'allegato V.
 
Art. 11.
Pulizia e disinfezione
1. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono:
a) essere adeguatamente documentate e condotte sotto il controllo del veterinario ufficiale secondo le istruzioni da esso impartite, utilizzando i disinfettanti e le concentrazioni di utilizzazione dei medesimi ufficialmente autorizzati e registrati per l'immissione in commercio come biocidi per l'igiene veterinaria ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, al fine di garantire la distruzione del virus dell'afta epizootica;
b) comprendere anche interventi adeguati contro gli insetti ed essere effettuate in modo da ridurne gli effetti nocivi sull'ambiente.
2. I disinfettanti utilizzati, oltre a disinfettare in maniera efficace, devono avere il minimo impatto negativo sull'ambiente e sulla salute pubblica e avvalersi della migliore tecnologia disponibile.
3. Il veterinario ufficiale deve assicurare che le operazioni di pulizia e disinfezione siano condotte in conformita' all'allegato IV.



Nota all'art. 11:
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174,
reca: «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di
immissione sul mercato di biocidi».



 
Art. 12.
Rintraccio e trattamento di prodotti e materiali
provenienti da un focolaio di malattia
1. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria deve eseguire il rintraccio e far effettuare la trasformazione dei prodotti e dei materiali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), provenienti da animali di specie sensibili e raccolti nell'azienda in cui e' stato confermato un focolaio di afta epizootica, nonche' dello sperma, degli ovuli e degli embrioni raccolti da animali di specie sensibili presenti in tale azienda nel periodo tra la probabile introduzione della malattia e l'applicazione delle misure ufficiali; nel caso di materiali diversi da sperma, ovuli ed embrioni, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria deve disporre e fare eseguire, sotto controllo ufficiale, un trattamento che garantisce la distruzione del virus dell'afta epizootica ed evita il rischio di una sua ulteriore propagazione.
 
Art. 13.
Indagine epidemiologica
1. Nel caso di focolai di afta epizootica, le indagini epidemiologiche sono effettuate dai veterinari ufficiali, dai veterinari delle regioni e delle province autonome nonche', nel caso di cui all'articolo 16, dai veterinari ufficiali del posto d'ispezione frontaliera, congiuntamente al personale medico veterinario e tecnico degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, utilizzando i questionari preparati nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 69, nonche' attenendosi al protocollo d'intervento predisposto, nell'ambito dei medesimi piani di emergenza, dal Centro nazionale di referenza per le malattie vescicolari, in modo da garantire la conduzione delle indagini mediante procedure uniformi e in modo rapido e mirato.
2. Per svolgere le attivita' di cui al comma 1, il personale deve essere in possesso di una preparazione, ufficialmente attestata, sulla materia oggetto del presente decreto.
3. Le indagini epidemiologiche devono verificare almeno:
a) la durata del periodo durante il quale l'afta epizootica puo' essere stata presente nell'azienda prima del sospetto o della notifica;
b) la possibile origine del virus della malattia nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende nelle quali si trovano animali che si sospetta possano essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte;
c) la possibile entita' dell'infezione o contaminazione di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini;
d) i movimenti di animali, persone, veicoli e materiali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), che possono avere portato il virus aftoso fuori o dentro l'azienda interessata.
4. Le regioni, le province autonome e il Centro nazionale di referenza per le malattie vescicolari devono informare costantemente il Ministero della salute sulla conduzione e gli esiti delle indagini epidemiologiche; il Ministero della salute aggiorna regolarmente la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito all'epidemiologia e alla diffusione del virus della malattia.
5. In presenza di circostanze particolari, quali il numero dei focolai, l'ampiezza dei territori in cui sono insorti o la diversificazione dei stessi, la dimensione delle aziende interessate, la quantita' degli animali o la diversita' delle specie interessate, il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, adotta ogni provvedimento ritenuto opportuno per assicurare la tempestiva esecuzione delle indagini epidemiologiche e delle misure di contenimento ed eradicazione della malattia.
 
Art. 14.
Misure supplementari applicabili in caso di conferma di focolai
1. Per evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica, il Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, puo' disporre e far eseguire l'abbattimento e la trasformazione, oltre che degli animali delle specie sensibili, anche di quelli di specie non sensibili all'afta presenti nelle aziende nelle quali e' stato confermato un focolaio di afta epizootica. Tale prescrizione non si applica agli animali di specie non sensibili all'afta epizootica, in particolare equidi e cani, che devono essere isolati, puliti e disinfettati in maniera efficace, a condizione che possano essere identificati singolarmente per consentire il controllo dei loro spostamenti; gli equidi devono essere identificati in conformita' alla normativa comunitaria.
2. Se i dati epidemiologici o altri riscontri evidenziano il pericolo di una contaminazione di unita' di produzione collegate sotto il profilo epidemiologico o di aziende situate nelle immediate vicinanze di quella nell'azienda in cui e' stato confermato un focolaio di afta epizootica, le regioni e le province autonome, in conformita' al parere del Centro nazionale di referenza per l'afta epizootica, dispongono l'applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), anche a tali luoghi, informandone il Ministero della salute. Il Ministero della salute notifica tale misura alla Commissione europea, se possibile prima della sua effettiva applicazione. Nel caso considerato, le misure relative al prelievo di campioni e all'esame clinico degli animali devono essere attuate perlomeno in conformita' del punto 2.1.1.1 dell'allegato III.
3. Non appena ricevuta conferma del primo focolaio di afta epizootica, il Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69:
a) dispone immediatamente tutte le misure necessarie ai fini della vaccinazione d'emergenza in una zona di dimensioni pari almeno a quelle della zona di sorveglianza stabilita ai sensi dell'articolo 21;
b) puo' disporre l'applicazione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.
4. L'applicazione delle misure di cui al comma 3 e' assicurata dai veterinari ufficiali.
 
Art. 15.
Misure applicabili in caso di focolai insorti
in prossimita' o all'interno di luoghi particolari
1. Il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69:
a) se un focolaio di afta epizootica minaccia di infettare animali di specie sensibili in un laboratorio, un giardino zoologico, un parco naturale, un'area recintata o in organismi, istituti o centri riconosciuti di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, e successive modificazioni, in cui sono tenuti animali a scopi scientifici o connessi con la protezione della specie o la conservazione del patrimonio genetico di animali da azienda, adotta con proprio provvedimento tutte le necessarie misure di bio-sicurezza per proteggere tali animali dall'infezione, compresa la restrizione dell'accesso a chiunque o l'imposizione di condizioni speciali per tale accesso;
b) se la presenza di un focolaio di afta epizootica e' stata confermata in una delle installazioni di cui alla lettera a), puo' derogare alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), purche' non siano compromessi gli interessi fondamentali della Comunita' europea, segnatamente la qualifica zoo-sanitaria di altri Stati membri, e purche' vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare il rischio di propagazione del virus dell'afta epizootica, notificando immediatamente alla Commissione europea la decisione assunta.
2. Per la finalita' di conservazione del patrimonio genetico di animali da azienda, la notifica alla Commissione europea della decisione di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un riferimento all'elenco dei fabbricati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera f), preventivamente identificati, a cura della regione o provincia autonoma, come nuclei di allevamento di animali delle specie sensibili indispensabili per la sopravvivenza di una specie.



Nota all'art. 15:
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633,
reca: «Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce
norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella
Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non
soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia
sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui
all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.».



 
Art. 16.
Misure applicabili nei stabilimenti di macellazione
nei posti d'ispezione frontalieri e nei mezzi di trasporto
1. Se un caso di afta epizootica e' confermato presso uno stabilimento di macellazione, un posto d'ispezione frontaliero di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni, o su un mezzo di trasporto, il veterinario ufficiale, compreso quello del posto d'ispezione frontaliero, dispone e fa eseguire le seguenti misure nelle installazioni o nei mezzi di trasporto interessati e ne verifica l'applicazione:
a) l'immediato abbattimento di tutti gli animali di specie sensibili presenti in tali installazioni o sui mezzi di trasporto;
b) la trasformazione, sotto controllo ufficiale, delle carcasse degli animali di cui alla lettera a), in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus della malattia;
c) la trasformazione, sotto controllo ufficiale, degli altri sottoprodotti di origine animale, incluse le frattaglie, provenienti da animali infetti o che si teme siano stati infettati o contaminati, in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus della malattia;
d) la disinfezione dello stallatico, dei liquami e del letame che devono essere rimossi soltanto a fini di trattamento in conformita' al punto 5, sezione II, parte A, del capitolo III dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002;
e) la pulizia e la disinfezione dei fabbricati e delle attrezzature, compresi veicoli e mezzi di trasporto, in conformita' dell'articolo 11, sotto il suo controllo e secondo le sue istruzioni;
f) un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 13.
2. Ferme restando le misure di cui al comma 1, nelle aziende di cui all'articolo 19, il servizio veterinario competente per territorio dispone, fa eseguire e verifica l'applicazione delle misure di cui al medesimo articolo.
3. I veterinari ufficiali di cui al comma 1, dispongono e verificano l'applicazione del divieto di reintroduzione di qualsiasi animale a fini di macellazione, ispezione o trasporto nelle installazioni o nei mezzi di trasporto di cui al medesimo comma 1, fino a quando non sono trascorse almeno ventiquattro ore dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera e) del citato comma 1.
4. Se la situazione epidemiologica lo richiede, e in particolare se si sospetta che sono stati contaminati animali di specie sensibili in aziende adiacenti ai luoghi o ai mezzi di trasporto di cui al comma 1, i veterinari di cui al medesimo comma 1 devono dichiarare, in deroga all'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo capoverso, la presenza di un focolaio nei luoghi o sui mezzi di trasporto di cui al comma 1, e applicare le misure di cui agli articoli 10 e 21, unitamente al divieto di spostamento dei citati mezzi di trasporto.



Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca:
«Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva
91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli
veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi
terzi e introdotti nella Comunita' europea.
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note
all'art. 2.



 
Art. 17.
Esame delle misure
1. Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome danno immediata applicazione alle eventuali, ulteriori misure adottate dalla Commissione europea nei casi di cui all'articolo 15, comprese quelle relative alla regionalizzazione ai sensi dell'articolo 45 e alle vaccinazioni ai sensi degli articoli 50, 51 e 52.
 
Art. 18.
Aziende composte da diverse unita' epidemiologiche di produzione
1. Se un'azienda comprende due o piu' unita' di produzione distinte, la regione o la provincia autonoma, d'intesa con il Centro di cui all'articolo 69, puo' autorizzare il veterinario ufficiale a derogare, in via eccezionale e previa accurata valutazione dei rischi, alla misura di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), limitatamente alle unita' di produzione non colpite dall'afta epizootica, nel rispetto delle modalita' stabilite ai sensi del comma 4.
2. La deroga di cui al comma 1 puo' essere concessa solo dopo che il veterinario ufficiale ha confermato, nell'ambito delle indagini ufficiali di cui all'articolo 4, comma 1, che prima dell'avvenuta identificazione, nell'azienda, del focolaio di afta epizootica sussistevano cumulativamente, almeno per due periodi d'incubazione, i seguenti requisiti atti ad impedire la diffusione del virus aftoso tra le varie unita' di produzione di cui al comma 1:
a) la struttura, compresa l'amministrazione, e le dimensioni dei fabbricati consentivano una netta separazione nella stabulazione e nel governo di mandrie distinte di animali delle specie sensibili ed erano idonee ad evitare una dispersione del virus aftoso nell'aria o per qualsiasi altra via;
b) le operazioni riguardanti le varie unita' di produzione, in particolare la gestione delle stalle e dei pascoli, l'alimentazione degli animali, la rimozione di stallatico o di letame, erano effettuate in modo nettamente distinto e da personale diverso;
c) i macchinari, gli animali da lavoro di specie non sensibili all'afta epizootica, le attrezzature, gli impianti, gli strumenti e i dispositivi di disinfezione utilizzati nelle unita' di produzione erano nettamente separati.
3. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare il veterinario ufficiale a derogare all'articolo 10, comma 1, lettera d), limitatamente al latte, nel caso di un'azienda di produzione lattiera, a condizione che sussistano cumulativamente i seguenti requisiti:
a) l'azienda risulta conforme al disposto del comma 2;
b) le operazioni di mungitura sono svolte separatamente in ciascuna unita';
c) il latte e' sottoposto, in funzione dell'uso previsto, ad almeno uno dei trattamenti descritti nella parte A o B dell'allegato IX.
4. Fermi restando i requisiti di cui al comma 2, le modalita' di applicazione della deroga di cui al comma 1 sono stabilite preventivamente dal Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, e comunicate alla Commissione europea.
 
Art. 19.
Aziende che hanno avuto contatti
1. Sono identificate come aziende che hanno avuto contatti, quelle nelle quali il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni confermate, che il virus dell'afta epizootica puo' esservi stato introdotto a seguito di movimenti di persone, animali, prodotti di origine animale, veicoli o in qualsiasi altro modo, da altre aziende in un'azienda di cui all'articolo 4, comma 1, o all'articolo 10, comma 1, o da queste ultime in altre.
2. Alle aziende che hanno avuto contatti il veterinario ufficiale applica le medesime misure di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, mantenendole fino all'avvenuta esclusione ufficiale del sospetto circa la presenza del virus dell'afta epizootica che e' dichiarata dal veterinario ufficiale congiuntamente al personale medico veterinario e tecnico degli Istituti zooprofilattici competenti per territorio, conformemente alle raccomandazioni del gruppo di esperti epidemiologici di cui all'articolo 75.
3. Il veterinario ufficiale dispone il divieto di allontanamento di tutti gli animali dalle aziende che hanno avuto contatti durante un periodo corrispondente ai periodi di incubazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), in relazione alle specie interessate. In deroga all'articolo 4, comma 2, lettera d), il veterinario ufficiale puo' autorizzare il trasporto di animali delle specie sensibili direttamente allo stabilimento di macellazione piu' vicino designato dal medesimo veterinario ufficiale, ai fini della macellazione d'urgenza; il trasporto deve avvenire sotto controllo ufficiale. Prima della concessione della deroga, il veterinario ufficiale deve avere effettuato almeno gli esami clinici di cui al punto 1 dell'allegato III.
4. Se la situazione epidemiologica lo consente, la regione o la provincia autonoma puo' limitare l'identificazione di azienda che ha avuto contatti ai sensi del comma 1, solo ad una unita' epidemiologica di produzione dell'azienda e agli animali che vi si trovano se tale unita' epidemiologica di produzione soddisfa i requisiti dell'articolo 18.
 
Art. 20.
Misure aggiuntive all'interno di luoghi particolari
1. Se non puo' escludersi una correlazione epidemiologica tra un focolaio di afta epizootica e i luoghi o i mezzi di trasporto di cui, rispettivamente, agli articoli 15 e 16, il Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, dispone riguardo a detti luoghi e mezzi di trasporto l'applicazione delle misure stabilite all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 5, ed eventualmente di quelle di cui all'articolo 8.
 
Art. 21.
Istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza
1. Ferme restando le eventuali misure disposte ai sensi dell'articolo 7, non appena la presenza di un focolaio di afta epizootica e' stata confermata:
a) il veterinario ufficiale verifica l'applicazione delle seguenti misure, immediatamente disposte, su proposta del servizio veterinario, dall'autorita' sanitaria locale competente:
1) la delimitazione, intorno al focolaio della malattia, di una zona di protezione del raggio minimo di 3 km ed una zona di sorveglianza del raggio minimo di 10 km. La definizione geografica delle zone tiene conto dei confini amministrativi, delle barriere naturali, degli strumenti di controllo e dei progressi tecnologici che consentono di prevedere l'eventuale dispersione del virus dell'afta epizootica nell'aria o per qualsiasi altra via, e deve essere riveduta, se necessario, tenendo conto di tali elementi;
2) la demarcazione delle zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) mediante cartelli di adeguate dimensioni posti sulle relative strade di accesso;
b) il Ministero della salute e le regioni e le province autonome attivano immediatamente, per quanto di rispettiva competenza, il Centro nazionale e i Centri territoriali di lotta contro la malattia di cui agli articoli 69 e 73, per garantire il coordinamento globale di tutte le misure necessarie per eradicare l'afta epizootica nel piu' breve tempo possibile. Ai fini dell'esecuzione dell'indagine epidemiologica di cui articolo 13, i predetti centri sono assistiti da un gruppo di esperti di cui all'articolo 75, secondo modalita' stabilite con provvedimento del Ministero della salute.
2. Oltre alle misure di cui al comma 1, lettera a), i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono procedere:
a) all'immediato rintraccio di tutti gli animali spediti dalla zona in questione durante un periodo pari almeno a ventuno giorni prima della data presunta della manifestazione del focolaio primario dell'infezione in un'azienda nella zona di protezione, comunicando per iscritto il risultato circa la ricostruzione dei movimenti degli animali alla regione o alla provincia autonoma e al Ministero della salute che provvede a trasmettere le informazioni pervenute alle competenti autorita' degli altri Stati membri e della Commissione europea;
b) a localizzare le carni fresche, i prodotti a base di carne, il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo ottenuti da animali di specie sensibili originari della zona di protezione e prodotti tra la data della presunta introduzione del virus dell'afta epizootica e la data di applicazione delle misure di cui al comma 1, lettera a), numero 1). Le carni fresche, i prodotti a base di carne, il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo devono essere sottoposti, sotto la vigilanza dei medesimi servizi veterinari, ai trattamenti di cui, rispettivamente, agli articoli 25, 26 e 27, o essere tenuti in vincolo sanitario fino all'esclusione ufficiale della presenza di una possibile contaminazione con il virus dell'afta epizootica.
 
Art. 22.
Misure da applicare alle aziende presenti nella zona di protezione
1. Nella zona di protezione, i veterinari ufficiali provvedono a:
a) registrare immediatamente tutte le aziende in cui si trovano animali delle specie sensibili, censire contestualmente tutti gli animali presenti nelle stesse e aggiornare costantemente i dati raccolti;
b) sottoporre a ispezioni veterinarie periodiche tutte le aziende in cui sono presenti animali delle specie sensibili, eseguendole in modo da evitare la propagazione del virus dell'afta epizootica eventualmente presente. L'ispezione deve comprendere la verifica della documentazione, in particolare quella relativa alle registrazioni di cui alla lettera a), nonche' delle misure applicate per impedire l'introduzione o la diffusione del virus dell'afta epizootica; in occasione dell'ispezione il veterinario ufficiale puo' eseguire l'esame clinico descritto al punto 1 dell'allegato III e il prelievo di campioni dagli animali delle specie sensibili conformemente alle raccomandazioni del gruppo di esperti epidemiologici di cui all'articolo 75;
c) disporre il divieto di entrata e di uscita degli animali delle specie sensibili dall'azienda in cui si trovano.
2. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare il veterinario ufficiale a derogare al divieto di cui al comma 1, lettera c), disponendo il trasporto diretto e sotto controllo ufficiale degli animali di specie sensibili ad uno stabilimento di macellazione situato all'interno della stessa zona di protezione per procedere alla loro macellazione d'urgenza. Se nella zona considerata non esistono stabilimenti di macellazione, la regione o la provincia autonoma provvede a individuare uno stabilimento di macellazione situato all'esterno di tale zona; in tal caso i mezzi di trasporto utilizzati devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale dopo ciascun trasporto.
3. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare la deroga di cui al comma 2, solo dopo:
a) aver valutato gli esiti dell'esame clinico, conformemente al punto 1 dell'allegato III, di cui il veterinario ufficiale deve attestare l'avvenuta esecuzione su tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda;
b) aver accertato, in base alle circostanze dell'epidemia, che non vi e' motivo di ritenere presenti nell'azienda animali sospetti di essere infetti o contaminati. Le carni di tali animali sono soggette alle misure previste all'articolo 25.
 
Art. 23.
Spostamenti e trasporto di animali e prodotti
da essi derivati nella zona di protezione
1. Nella zona di protezione, l'autorita' sanitaria che ha istituito la zona di protezione deve disporre il divieto di:
a) spostamenti tra aziende e del trasporto di animali di specie sensibili;
b) fiere, mercati, esposizioni e ogni altra manifestazione in cui vi e' l'assembramento di animali delle specie sensibili, compresi il raduno e la dispersione;
c) la pratica della monta itinerante di animali di specie sensibili;
d) l'inseminazione artificiale e la raccolta di ovuli ed embrioni di animali di specie sensibili.
 
Art. 24.
Misure aggiuntive e deroghe
1. La regione o la provincia autonoma, puo' disporre l'estensione dei divieti di cui all'articolo 23:
a) agli spostamenti o al trasporto di animali di specie non sensibili tra aziende situate all'interno o fuori dalla zona di protezione;
b) al transito nella zona di protezione di animali di tutte le specie;
c) alle manifestazioni nelle quali vi e' l'assembramento di persone che possono essere venute a contatto con animali di specie sensibili, se sussiste il rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica;
d) all'inseminazione artificiale o alla raccolta di ovuli e embrioni di animali di specie non sensibili all'afta epizootica;
e) agli spostamenti di mezzi adibiti al trasporto di animali;
f) alla macellazione nell'azienda di animali delle specie sensibili per il consumo privato;
g) al trasporto delle merci di cui all'articolo 33 in aziende in cui sono presenti animali di specie sensibili.
2. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare:
a) il transito nella zona di protezione degli animali di tutte le specie che deve essere effettuato esclusivamente sulle principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
b) il trasporto di animali delle specie sensibili per i quali il veterinario ufficiale ha certificato che provengono da aziende situate all'esterno delle zone di protezione e che devono essere trasportati, su strade preventivamente individuate dalla stessa regione o provincia autonoma, direttamente agli stabilimenti di macellazione individuati dalla medesima regione o provincia autonoma ai fini della loro immediata macellazione, a condizione che dopo la consegna degli animali i mezzi di trasporto siano puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale nello stabilimento di macellazione e che tale decontaminazione sia indicata nella documentazione del mezzo di trasporto;
c) l'inseminazione artificiale di animali in un'azienda effettuata da personale interno all'azienda, utilizzando sperma proveniente da animali dell'azienda stessa o con sperma conservato nell'azienda o consegnato da un centro di raccolta dello sperma entro il perimetro esterno dell'azienda;
d) gli spostamenti e il trasporto di equidi, tenuto conto delle condizioni stabilite all'allegato VI;
e) il trasporto, a condizioni predeterminate dalla stessa regione o provincia autonoma, delle merci di cui all'articolo 33 in aziende in cui sono presenti animali di specie sensibili.
3. Se i divieti o le autorizzazioni del presente articolo, in particolare gli spostamenti e i transiti di animali e mezzi di trasporto, coinvolgono una o piu' regioni o province autonome, la regione o la provincia autonoma che intende adottarli deve ottenere il preventivo assenso scritto dalle altre regioni o province autonome interessate.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo, compresi gli assensi di cui al comma 3, devono essere immediatamente comunicati al Ministero della salute a cura della regione o della provincia autonoma che li dispone.
 
Art. 25.
Misure applicabili alle carni fresche prodotte
nella zona di protezione
1. E' vietato immettere sul mercato:
a) carni fresche, carni macinate e preparazioni di carni ottenute da animali di specie sensibili provenienti dalla zona di protezione;
b) carni fresche, carni macinate e preparazioni di carni ottenute da animali di specie sensibili prodotte in stabilimenti situati nella zona di protezione.
2. I veterinari ufficiali provvedono alla bollatura delle carni fresche, delle carni macinate e delle preparazioni di carni ottenute da animali di specie sensibili provenienti dalla zona di protezione in conformita' al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, e ne dispongono il successivo trasporto in recipienti ermeticamente chiusi in uno stabilimento designato dalla regione o dalla provincia autonoma ai fini della trasformazione in prodotti a base di carne trattati conformemente alle disposizioni di cui al punto 1, nella parte A dell'allegato VII.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle carni fresche, alle carni macinate e alle preparazioni di carni, se sono state prodotte in data anteriore di almeno ventuno giorni alla data presunta del primo focolaio manifestatosi in un'azienda situata nella zona di protezione e se, dal momento della produzione, sono state immagazzinate e trasportate in modo distinto dalle carni dello stesso tipo prodotte dopo tale data.
4. I veterinari ufficiali provvedono a identificare le carni di cui al comma 3, mediante l'apposizione di contrassegni chiari in modo da renderle facilmente distinguibili da quelle che non possono essere spedite fuori dalla zona di protezione; i contrassegni utilizzabili, stabiliti in conformita' alla legislazione comunitaria, sono individuati dal Ministero della salute per l'intero territorio nazionale.
5. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle carni fresche, alle carni macinate o alle preparazioni di carni ottenute da stabilimenti situati all'interno della zona di protezione, se:
a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
b) nello stabilimento vengono trasformate unicamente carni fresche, carni macinate o preparazioni di carni di cui ai commi 3 e 4, o carni fresche, carni macinate o preparazioni di carni ottenute da animali allevati e macellati al di fuori della zona di protezione o da animali trasportati nello stabilimento e ivi macellati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b);
c) tutte le carni fresche, le carni macinate e le preparazioni di carni riportano la bollatura sanitaria o la marchiatura di identificazione previste dal regolamento (CE) n. 853 del 2004;
d) durante il ciclo completo di produzione tutte le carni fresche, le carni macinate o le preparazioni di carni sono identificate, trasportate e immagazzinate in modo distinto dalle carni fresche, dalle carni macinate e dalle preparazioni di carni non ammissibili alla spedizione al di fuori della zona di protezione ai sensi del presente decreto legislativo.
6. Negli stabilimenti situati all'interno della zona di protezione, il veterinario ufficiale deve certificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5, quando le carni fresche, le carni macinate e le preparazioni di carni, sono destinate agli scambi intracomunitari ed effettuare costanti verifiche sulla conformita' di detti prodotti alle prescrizioni stabilite. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e comunicano al Ministero della salute l'elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta certificazione nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea tale elenco e gli eventuali aggiornamenti. Quando i prodotti di cui al comma 5, giungono in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni di cui al medesimo comma 5, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio n. 28, e successive modificazioni.
7. Nel caso di deroghe al divieto di cui al comma 1, disposte in sede comunitaria, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzarne l'applicazione sul proprio territorio adottando appositi provvedimenti scritti e nel rispetto di ogni condizione e prescrizione specifica eventualmente stabilita dagli stessi organi comunitari, con riguardo, in particolare, alla bollatura sanitaria delle carni ottenute da animali delle specie sensibili originari da zone di protezione mantenute per piu' di trenta giorni; tali provvedimenti sono immediatamente comunicati al Ministero della salute a cura della regione o della provincia autonoma interessata.



Note all'art. 25:
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, reca:
«Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme
di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione,
la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine
animale destinati al consumo umano».
- Il regolamento (CE) n. 853 del 2004, e' pubblicato
nella G.U.C.E. n. L. 139 del 30 aprile 2004.
- Il regolamento (CE) n. 853 del 2004 e' pubblicato
nella G.U.C.E. n. L. 139 del 30 aprile 2004.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, reca:
«Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua
assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la
corretta applicazione della legislazione veterinaria e
zootecnica».
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
«Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE
relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni
animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili
negli scambi intracomunitari».



 
Art. 26.
Misure applicabili ai prodotti a base
di carne prodotti nella zona di protezione
1. E' vietato immettere sul mercato prodotti a base di carne ottenuti da animali di specie sensibili originari della zona di protezione.
2. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai prodotti a base di carne sottoposti ad uno dei trattamenti di cui al punto 1 della parte A dell'allegato VII oppure prodotti con le carni di cui all'articolo 25, comma 3.
 
Art. 27.
Misure applicabili al latte e ai prodotti
lattiero-caseari prodotti nella zona di protezione
1. E' vietato immettere sul mercato:
a) latte ottenuto da animali di specie sensibili originari della zona di protezione e di prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte;
b) latte e prodotti lattiero-caseari di animali di specie sensibili prodotti in uno stabilimento situato nella zona di protezione.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica:
a) al latte e ai prodotti lattiero-caseari derivati da animali delle specie sensibili originari della zona di protezione, se prodotti in data anteriore di almeno ventuno giorni alla data presunta del primo focolaio manifestatosi in un'azienda situata nella zona di protezione e se, fin dalla produzione, sono stati immagazzinati e trasportati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari prodotti dopo tale data;
b) al latte ottenuto da animali di specie sensibili originari della zona di protezione e ai prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte, se sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alle parti A o B dell'allegato IX, a seconda della loro destinazione finale, e il trattamento e' effettuato in stabilimenti situati all'interno della zona di protezione e in conformita' alle prescrizioni di cui al comma 4; se nella zona di protezione non vi sono stabilimenti, il trattamento puo' essere effettuato presso stabilimenti situati al di fuori della zona di protezione purche' in conformita' alle prescrizioni di cui al comma 6.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica al latte e ai prodotti lattiero-caseari preparati in stabilimenti situati all'interno della zona di protezione, se sono rispettate le prescrizioni di cui al comma 4.
4. Per i fini di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3:
a) lo stabilimento deve operare sotto controllo ufficiale permanente;
b) tutto il latte utilizzato nello stabilimento deve essere conforme al disposto di cui al comma 2, oppure il latte crudo deve provenire da animali esterni alla zona di protezione;
c) durante l'intero processo di produzione il latte deve essere chiaramente identificato ed essere trasportato ed immagazzinato separatamente dal latte crudo e dai prodotti lattiero-caseari derivati dal latte crudo non destinati ad essere spediti fuori della zona di protezione;
d) il trasporto di latte crudo da aziende situate al di fuori della zona di protezione verso gli stabilimenti deve essere effettuato in veicoli che sono stati puliti e disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto e che in seguito non hanno avuto contatti con aziende della zona di protezione in cui sono tenuti animali di specie sensibili.
5. Il veterinario ufficiale deve certificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, quando il latte e' destinato agli scambi intracomunitari. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e, in caso di scambi intracomunitari, fornisce immediatamente al Ministero della salute un elenco degli stabilimenti da essa riconosciuti ai fini della predetta certificazione nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea tale elenco e gli eventuali aggiornamenti. Quando il latte giunge in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni di cui al comma 4, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.
6. Il trasporto di latte crudo da aziende situate all'interno della zona di protezione verso stabilimenti situati al di fuori di detta zona e la trasformazione di detto latte devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la trasformazione negli stabilimenti situati al di fuori della zona di protezione di latte crudo prodotto da animali di specie sensibili tenuti all'interno della zona di protezione deve essere autorizzata dalla regione o dalla provincia autonoma che deve altresi' prestabilire l'itinerario per il trasporto verso lo stabilimento, individuare espressamente lo stabilimento ed emanare ogni altra opportuna istruzione;
b) il trasporto deve essere effettuato con veicoli che sono stati puliti e disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto, costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite di latte durante il trasporto e attrezzati in modo da evitare dispersioni sotto forma di aerosol durante le operazioni di carico e scarico del latte;
c) prima di lasciare l'azienda presso la quale e' stato raccolto il latte di animali di specie sensibili, il veicolo, con particolare attenzione ai tubi di raccordo, ai pneumatici, ai passaruote e alle sue parti inferiori, deve essere pulito e disinfettato e, dopo l'ultima disinfezione e prima di lasciare la zona di protezione, non deve avere contatti successivi con aziende situate nella zona di protezione in cui sono presenti animali di specie sensibili; eventuali versamenti di latte durante tali operazioni vanno eliminati e la zona sottoposta a disinfezione;
d) i mezzi di trasporto devono essere utilizzati nell'ambito dell'area geografica o amministrativa predefinita, preventivamente autorizzati dalle regioni o dalle province autonome, su indicazione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie, ed appositamente contrassegnati; il loro spostamento verso un'altra area puo' avvenire solo previa pulizia e disinfezione effettuate sotto controllo ufficiale.
7. E' vietato raccogliere e trasportare campioni di latte crudo di animali delle specie sensibili da aziende situate nella zona di protezione verso laboratori diversi da quelli autorizzati dal Ministero della salute, nonche' procedere, in detti laboratori, alla trasformazione del latte.



Nota all'art. 27:
- Per i decreti 30 gennaio 1993, nn. 27 e 28, vedi note
all'art. 25.



 
Art. 28.
Misure applicabili allo sperma, agli ovuli e agli embrioni
raccolti da animali di specie sensibili nella zona di protezione
1. E' vietato immettere sul mercato sperma, ovuli ed embrioni ottenuti da animali di specie sensibili originari della zona di protezione.
2. Il divieto di cui al comma 1, non si applica allo sperma, agli ovuli e agli embrioni congelati raccolti e immagazzinati almeno ventuno giorni prima della data presunta del primo focolaio di afta epizootica manifestatosi in un'azienda situata nella zona di protezione.
3. Lo sperma congelato, raccolto in conformita' della normativa comunitaria successivamente alla data dell'infezione di cui al comma 2, deve essere immagazzinato separatamente e puo' essere immesso sul mercato solo se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) tutte le misure relative al focolaio di afta epizootica sono state revocate ai sensi dell'articolo 36;
b) tutti gli animali alloggiati nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti a un esame clinico e i campioni prelevati conformemente al punto 2.2 dell'allegato III sono stati sottoposti ad un test sierologico volto a comprovare l'assenza di infezione nel centro di raccolta dello sperma interessato;
c) l'animale donatore e' stato sottoposto con esito negativo a un test sierologico per l'individuazione di anticorpi del virus per l'afta epizootica sulla base di un campione prelevato non prima di ventotto giorni dopo la raccolta dello sperma.
 
Art. 29.
Trasporto e distribuzione di stallatico e letame di animali
di specie sensibili prodotti nella zona di protezione
1. All'interno della zona di protezione, e' vietato il trasporto ed ogni forma di scambio, di immissione sul mercato e di spandimento di stallatico e di letame proveniente da aziende, nonche' da installazioni o mezzi di trasporto di cui all'articolo 16 situati nella medesima zona in cui sono presenti animali delle specie sensibili.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare la rimozione dello stallatico proveniente da animali delle specie sensibili:
a) da un'azienda situata nella zona di protezione, ai fini del suo trasporto verso un impianto designato dalla stessa regione o provincia autonoma dove deve essere trattato conformemente al punto 5 della sezione II nella parte A del capitolo III dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002, o essere immagazzinato temporaneamente;
b) da aziende situate nella zona di protezione e non soggette alle misure di cui agli articoli 4 o 10, ai fini del suo spandimento su aree prestabilite dalla stessa regione o provincia autonoma se l'intero quantitativo dello stallatico e' stato prodotto almeno ventuno giorni prima della data presunta del primo focolaio manifestatosi in un'azienda situata nella zona di protezione o il letame deve essere sparso al livello del terreno e a sufficiente distanza da aziende che detengono animali di specie sensibili ed immediatamente interrato.
3. Nel caso di stallatico proveniente da animali delle specie sensibili, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, in alternativa alle prescrizioni di cui alla lettera b) del comma 2, la rimozione dello stallatico da aziende situate nella zona di protezione e non soggette alle misure di cui all'articolo 4 o all'articolo 10, solo se:
a) il veterinario ufficiale attesta l'esecuzione di un esame su tutti gli animali presenti nell'azienda il cui esito ha escluso la presenza di animali sospetti di essere infettati dal virus dell'afta epizootica;
b) l'intero quantitativo di stallatico e' stato prodotto almeno quattro giorni prima dell'esame di cui alla lettera a);
c) lo stallatico e' interrato, sotto controllo ufficiale, in aree prestabilite dalla stessa regione o provincia autonoma, prossime all'azienda di origine e a sufficiente distanza da altre aziende che, nella zona di protezione, hanno animali delle specie sensibili.
4. Nel caso di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma deve assoggettare le operazioni di rimozione del letame o dello stallatico da una azienda che detiene animali di specie sensibili a ogni necessaria e rigorosa misura atta ad evitare la propagazione dell'epidemia di afta epizootica, disponendo, in particolare, l'obbligo di verifica delle operazioni di pulizia e disinfezione dei veicoli dopo ogni operazione di carico e prima della partenza dall'azienda; i veicoli utilizzati per tale trasporto devono essere a chiusura ermetica.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente comunicati al Ministero della salute a cura della regione o della provincia autonoma interessata.



Nota all'art. 29:
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note
all'art. 16.



 
Art. 30.
Misure applicabili alle pelli di animali di specie
sensibili nella zona di protezione
1. E' vietato immettere sul mercato pelli di animali delle specie sensibili provenienti dalla zona di protezione.
2. Il divieto di cui al comma 1, non si applica alle pelli:
a) prelevate da un animale di specie sensibili almeno ventuno giorni prima della data presunta di infezione nell'azienda di cui all'articolo 10, comma 1, e immagazzinate in modo distinto dalle pelli prelevate dopo quella data;
b) conformi, in alternativa alle prescrizioni di cui alla lettera a), ai requisiti di cui al punto 2 nella parte A dell'allegato VII.
 
Art. 31.
Misure applicabili alla lana di pecora, al pelo di ruminante
e alle setole di suidi prodotti nella zona di protezione
1. E' vietato immettere sul mercato lana di pecora, pelo di ruminante e setole di suidi prelevati da animali provenienti dalla zona di protezione.
2. Il divieto di cui al comma 1, non si applica alla lana, al pelo e alle setole non trattati:
a) prodotti almeno ventuno giorni prima della data presunta di infezione nell'azienda di cui all'articolo 10, comma 1, e immagazzinati in modo distinto dalla lana, dal pelo e dalle setole prodotte dopo quella data;
b) conformi, in alternativa alle prescrizioni di cui alla lettera a), ai requisiti stabiliti al punto 3 della parte A dell'allegato VII.
 
Art. 32.
Misure applicabili ad altri prodotti di origine animale
prodotti nella zona di protezione
1. E' vietato immettere sul mercato prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, derivati da animali di specie sensibili provenienti dalla zona di protezione.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai prodotti di cui al medesimo comma 1 ad una delle seguenti condizioni:
a) sono stati prodotti almeno ventuno giorni prima della data presunta di infezione nell'azienda di cui all'articolo 10, comma 1, e sono stati conservati e trasportati separatamente da prodotti fabbricati dopo tale data;
b) sono stati sottoposti a trattamento in conformita' al punto 4 nella parte A dell'allegato VII.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica, altresi', se:
a) i prodotti di cui ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 della parte A dell'allegato VII, sono conformi ai requisiti di cui ai medesimi punti della parte A dell'allegato VII;
b) sono prodotti composti non sottoposti ad ulteriori trattamenti che contengono prodotti di origine animale che sono stati sottoposti a un trattamento che assicuri la distruzione del virus dell'afta epizootica eventualmente presente o che sono stati ottenuti da animali non soggetti alle restrizioni previste dal presente decreto;
c) i prodotti sono imballati e sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio.
 
Art. 33.
Misure applicabili agli alimenti, ai foraggi, al fieno
e alla paglia prodotti nella zona di protezione
1. E' vietato immettere sul mercato foraggi, fieno, paglia e altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali provenienti dalla zona di protezione.
2. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai prodotti di cui al medesimo comma 1 se ricorre una delle seguenti condizioni:
a) sono stati prodotti almeno ventuno giorni prima della data presunta di infezione nelle aziende di cui all'articolo 10, comma 1, e immagazzinati e trasportati in modo distinto dai mangimi, dai foraggi, dal fieno e dalla paglia prodotti dopo quella data;
b) la regione o la provincia autonoma ha autorizzato espressamente la possibilita' della loro utilizzazione nella zona di protezione e ne ha stabilito le modalita';
c) sono stati prodotti in aziende in cui non erano presenti animali di specie sensibili;
d) sono stati prodotti in stabilimenti in cui non erano presenti animali di specie sensibili e le cui forniture di materie prime provengono dalle aziende di cui alla lettera c), o da aziende situate al di fuori della zona di protezione.
3. Il divieto non si applica ai foraggi e alla paglia trattati in conformita' ai requisiti di cui al punto 1 della parte B dell'allegato VII, ancorche' prodotti in aziende in cui sono presenti animali delle specie sensibili.
 
Art. 34.
Deroghe e certificazioni supplementari
1. Le deroghe ai divieti di immissione sul mercato, contenute negli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, rappresentano deroghe alle misure di lotta ed eradicazione dell'afta epizootica e sono autorizzate, preventivamente e con provvedimento scritto, dalla regione o dalla provincia autonoma che, almeno ventiquattro ore prima di comunicarlo all'interessato, lo trasmette, immediatamente e integralmente, al Ministero della salute.
2. Prima del rilascio di qualunque provvedimento di autorizzazione in deroga, la regione o la provincia autonoma deve accertare, anche mediante ispezioni effettuate da proprio personale compreso quello facente parte dei Centri territoriali di cui all'articolo 73, che sono stati soddisfatti, per un periodo sufficiente prima che i prodotti lascino la zona di protezione, tutti i requisiti, le prescrizioni o le condizioni stabiliti negli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, o in quelli aggiuntivi eventualmente stabiliti in sede comunitaria, nonche' dal Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, e che non sussistono rischi di diffusione del virus dell'afta epizootica. Le previsioni del presente comma si applicano anche all'ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 22.
3. Se i prodotti oggetto di deroga da parte della regione o della provincia autonome ai sensi del comma 1 sono destinati agli scambi intracomunitari, la medesima regione o provincia autonoma assicura il rilascio di una certificazione supplementare da parte dei veterinari ufficiali in conformita' alle disposizioni eventualmente adottate in proposito in sede comunitaria o, in loro mancanza, secondo le indicazioni stabilite di concerto tra la regione o provincia autonoma interessata e il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69.
4. Se i prodotti di cui al comma 3 giungono in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, si seguito UVAC, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione supplementare di accompagnamento, interessando, in caso di sua assenza o di dubbi circa la necessita' della sua presenza, gli UVAC che ne informano immediatamente il Ministero della salute e attivano contestualmente le procedure di assistenza con le autorita' degli Stati membri speditori ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 27 del 1993, disponendo, se del caso, l'applicazione di provvedimenti e delle misure cautelari di cui al decreto legislativo 30 gennaio n. 28, e successive modificazioni.
5. Se il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, ritiene, anche a seguito delle eventuali verifiche ispettive eseguite dal personale da esso incaricato, che le deroghe autorizzate dalla regione o provincia autonoma ai sensi del comma 1 o le modalita' di loro applicazione possono compromettere la complessiva strategia nazionale di controllo, lotta e eradicazione della malattia o risultano essere state disposte senza aver rispettato l'obbligo di accertamento prescritto dal comma 2, comunica immediatamente alla regione o alla provincia autonoma interessata le misure correttive da adottare, comprese l'eventuale revoca o modifica delle autorizzazioni in deroga rilasciate; in caso di mancata applicazione delle misure indicate, il Ministero della salute puo' adottarle direttamente.



Nota all'art. 34:
- Per i decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e
28, vedi note all'art. 27.



 
Art. 35.
Misure supplementari nella zona di protezione
1. Ferme restando le misure da applicare nella zona di protezione in conformita' a quanto stabilito dal presente decreto, il Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, puo' disporre ogni misura supplementare ritenuta necessaria e adeguata per contrastare il virus dell'afta epizootica, tenuto conto delle specifiche condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali esistenti nelle aree considerate, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie assicurano l'applicazione delle misure di cui al comma 1.
 
Art. 36.
Revoca delle misure nella zona di protezione
1. I veterinari ufficiali comunicano alle regioni o province autonome l'intenzione di revocare le misure disposte nella zona di protezione quando:
a) sono trascorsi almeno quindici giorni dall'abbattimento e dall'eliminazione in condizioni di sicurezza di tutti gli animali delle specie sensibili dall'azienda di cui all'articolo 10, comma 1, nonche' dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nella stessa azienda ai sensi dell'articolo 11;
b) e' stata effettuata, con esito negativo, un'indagine in tutte le aziende situate nella zona di protezione in cui si trovano animali di specie sensibili.
2. Successivamente alla revoca delle misure specifiche adottate con riguardo alla zona di protezione, i veterinari ufficiali mantengono quelle di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e 42 relative alla zona di sorveglianza per almeno ulteriori quindici giorni, trascorsi i quali anch'esse possono essere revocate ai sensi dell'articolo 44.
3. L'indagine di cui al comma 1, lettera b), deve comprovare l'assenza di infezione ed essere eseguita almeno in conformita' alle disposizioni dell'allegato III, punto 1, comprendendovi le misure di cui al punto 2.3 dell'allegato III, basate sui criteri dell'allegato III, punti 2.1.1 e 2.1.3.
4. La revoca delle misure di cui al comma 1 puo' essere disposta solo previo assenso scritto della regione o della provincia autonoma che ne da' immediata comunicazione al Ministero della salute; la presente disposizione, pur se non espressamente riprodotta nei restanti articoli, si applica altresi' in tutti i casi che prevedono la revoca di misure da parte dei veterinari ufficiali o dei servizi veterinari delle aziende sanitarie.
 
Art. 37.
Misure destinate alle aziende nella zona di sorveglianza
1. Nella zona di sorveglianza, i veterinari ufficiali dispongono l'applicazione delle medesime misure di cui all'articolo 22, comma 1.
2. Se all'interno della zona di sorveglianza la capacita' di macellazione e' insufficiente o nulla, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare il veterinario ufficiale a derogare al divieto di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), disponendo il trasporto diretto e sotto controllo ufficiale, ai fini della macellazione, degli animali delle specie sensibili dalle aziende situate nella zona di sorveglianza ad uno stabilimento di macellazione situato al di fuori della zona di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le registrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, devono essere state sottoposte a verifiche ufficiali e la situazione epidemiologica dell'azienda non deve presentare possibilita' di sospetti di infezione o contaminazione da virus dell'afta epizootica;
b) tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda sono stati sottoposti ad un'ispezione da parte del veterinario ufficiale con esito negativo;
c) il veterinario ufficiale deve attestare l'esecuzione, su un numero rappresentativo di animali, tenuto conto dei parametri statistici di cui al punto 2.2 dell'allegato III, di un approfondito esame clinico che ha escluso la presenza o il sospetto di animali infetti;
d) lo stabilimento di macellazione e' stato preventivamente designato dalla regione o dalla provincia autonoma e si trova il piu' possibile vicino alla zona di sorveglianza;
e) le carni ottenute da tali animali devono essere sottoposte al trattamento di cui all'articolo 39.
 
Art. 38.
Movimenti di animali di specie sensibili all'interno
della zona di sorveglianza
1. All'interno della zona di sorveglianza e' vietato ogni spostamento di animali delle specie sensibili dalle aziende.
2. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai movimenti di animali che devono essere, alternativamente:
a) condotti a pascoli situati entro la zona di sorveglianza. Lo spostamento deve essere effettuato impedendo qualsiasi contatto di tali animali con quelli delle specie sensibili di altre aziende e non puo' comunque essere effettuato prima di quindici giorni dall'avvenuta registrazione dell'ultimo focolaio nella zona di protezione;
b) trasportati, direttamente e sotto controllo ufficiale ai fini della macellazione, in uno stabilimento di macellazione situato all'interno della stessa zona;
c) trasportati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite;
d) trasportati ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettere a) e b), nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite.
3. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare i movimenti di animali per i fini di cui:
a) al comma 2, lettera a), solo se il veterinario ufficiale ha attestato, in base all'esame da lui effettuato su tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda, e comprensivo di test su campioni prelevati conformemente al punto 2.2 dell'allegato III, l'inesistenza di animali sospetti di essere infetti o contaminati;
b) al comma 2, lettera b), solo se il veterinario ufficiale ha attestato l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 37, comma 2, lettere a) e b), con risultati favorevoli.
4. I servizi veterinari delle aziende sanitarie rintracciano immediatamente gli animali delle specie sensibili spediti dalla zona di sorveglianza durante almeno i ventuno giorni precedenti la data presunta del primo focolaio di infezione manifestatosi in una azienda situata nella zona di sorveglianza e ne informano immediatamente la regione o la provincia autonoma e il Ministero della salute; quest'ultimo trasmette agli altri Stati membri le informazioni pervenutegli in merito.
5. Le autorizzazioni di cui al comma 3, devono essere immediatamente comunicate al Ministero della salute a cura della regione o provincia autonoma che le ha rilasciate.
 
Art. 39.
Misure applicabili alle carni fresche di animali di specie
sensibili provenienti dalla zona di sorveglianza
e ai prodotti ottenuti da tali carni
1. E' vietato immettere sul mercato:
a) carni fresche, carni macinate e preparazioni di carni di animali di specie sensibili provenienti dalla zona di sorveglianza e di prodotti ottenuti da tali carni;
b) carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni e prodotti a base di carni di animali di specie sensibili prodotti in stabilimenti situati nella zona di sorveglianza.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle carni fresche, alle carni macinate e alle preparazioni di carni se sono state prodotte in data anteriore di almeno ventuno giorni a quella presunta del primo focolaio di infezione manifestatosi in un'azienda situata nella zona di protezione corrispondente e se, dal momento della produzione, sono state immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni prodotte dopo tale data. Il veterinario ufficiale provvede ad identificare dette carni, mediante l'apposizione dei contrassegni che le rendano facilmente distinguibili da quelle che non possono essere spedite fuori dalla zona di sorveglianza; il contrassegno utilizzabile e' stabilito in sede comunitaria.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle carni fresche, alle carni macinate e alle preparazioni di carni prodotte da animali trasportati allo stabilimento di macellazione nel rispetto delle medesime prescrizioni di cui all'articolo 37, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), e se dette carni sono state sottoposte alle misure previste dal comma 4.
4. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle carni fresche, alle carni macinate e alle preparazioni di carni ottenute in stabilimenti situati nella zona di sorveglianza se:
a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
b) nello stabilimento vengono trasformate unicamente carni fresche, carni macinate o le preparazioni di carni di cui al comma 3, e sottoposte alle prescrizioni aggiuntive di cui alla parte B dell'allegato VIII, ovvero che sono ottenute da animali allevati e macellati al di fuori della zona di sorveglianza o da animali trasportati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b);
c) tutte le carni fresche, le carni macinate e le preparazioni di carni riportano la bollatura sanitaria o la marchiatura di identificazione previste dal regolamento (CE) n. 853 del 2004;
d) durante l'intero processo di produzione tutte le carni fresche, le carni macinate o le preparazioni di carni sono state chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate in modo distinto dalle carni fresche, dalle carni macinate e dalle preparazioni di carni non ammissibili alla spedizione al di fuori della zona di protezione ai sensi del presente decreto.
5. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica ai prodotti a base di carne ottenuti con carni fresche provenienti da animali di specie sensibili originari della zona di sorveglianza che recano il bollo sanitario di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, e che sono trasportati, sotto controllo ufficiale, ad uno stabilimento designato dalla regione o provincia autonoma per essere sottoposti a un trattamento in conformita' del punto 1 della parte A dell'allegato VII.
6. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica ai prodotti a base di carne provenienti da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza e che sono conformi alle disposizioni di cui al comma 5 o sono ottenuti da carni conformi alle prescrizioni di cui al comma 4.
7. Il veterinario ufficiale certifica il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 6, quando le carni fresche, le carni macinate e le preparazioni di carni sono destinate agli scambi intracomunitari ed effettua costanti verifiche sulla conformita' di detti prodotti alle prescrizioni stabilite. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e, ai fini degli scambi intracomunitari, forniscono preventivamente al Ministero della salute un elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta certificazione, nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea l'elenco di tali stabilimenti e gli eventuali aggiornamenti. Quando i prodotti in questione, giungono in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni di cui ai commi 5 e 7, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio n. 28, e successive modificazioni.
8. Nel caso di deroghe al divieto di cui al comma 1, disposte in sede comunitaria, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzarne l'applicazione sul proprio territorio adottando appositi provvedimenti a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni specifiche eventualmente stabilite dagli stessi organi comunitari, con riguardo, in particolare, alla bollatura sanitaria delle carni ottenute da animali delle specie sensibili originari da zone di sorveglianza mantenute per piu' di trenta giorni; tali provvedimenti sono immediatamente comunicati al Ministero della salute a cura della regione o della provincia autonoma interessata.



Note all'art. 39:
- Per il regolamento (CE) n. 853 del 2004, vedi note
all'art. 25.
- Per il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117,
vedi note all'art. 25.
- Per i decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e
28, vedi note all'art. 25.



 
Art. 40.
Misure applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari
di animali di specie sensibili prodotti nella zona di sorveglianza
1. E' vietato immettere sul mercato:
a) latte proveniente da animali di specie sensibili originari della zona di sorveglianza e di prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte;
b) latte e prodotti lattiero-caseari di animali di specie sensibili prodotti nella zona di sorveglianza.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica al latte di animali di specie sensibili originari della zona di sorveglianza e ai prodotti lattiero-caseari derivati da tale latte, se sono stati prodotti almeno ventuno giorni prima della data presunta del primo focolaio di infezione manifestatosi in una azienda situata nella zona di protezione corrispondente e se dal momento della produzione sono stati immagazzinati e trasportati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari prodotti dopo tale data.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica al latte proveniente da animali di specie sensibili originari della zona di sorveglianza e ai prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte se sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alle parti A o B dell'allegato IX, a seconda dell'uso cui sono destinati. Il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, in stabilimenti situati all'interno della zona di sorveglianza o, se nella zona di sorveglianza non vi sono stabilimenti, presso stabilimenti designati dalla regione o dalla provincia autonoma, situati all'esterno della zona di protezione e di sorveglianza.
4. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica al latte e ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti di cui al comma 3 se:
a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
b) tutto il latte utilizzato nello stabilimento e' conforme al disposto del comma 3 o e' stato ottenuto da animali esterni alla zona di sorveglianza e di protezione;
c) nel corso di tutto il processo produttivo il latte e' stato chiaramente identificato, trasportato ed immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori della zona di sorveglianza;
d) il trasporto di latte crudo da aziende situate al di fuori della zona di protezione e di sorveglianza verso gli stabilimenti e' stato effettuato con veicoli che sono stati puliti e disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto e che in seguito non hanno avuto contatti con aziende della zona di protezione e di sorveglianza in cui sono tenuti animali di specie sensibili.
5. Negli stabilimenti di cui al comma 3, il veterinario ufficiale deve certificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, quando il latte e' destinato agli scambi intracomunitari ed effettuare costanti verifiche sulla conformita' di esso alle prescrizioni stabilite. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e comunicano al Ministero della salute un elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta certificazione nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea tale elenco e gli eventuali aggiornamenti. Quando il latte giunge in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie verificano, anche su indicazione degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni di cui al comma 6, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.
6. Il trasporto di latte crudo da aziende situate nella zona di sorveglianza a stabilimenti situati al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza e la trasformazione di detto latte devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la trasformazione negli stabilimenti situati al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza di latte crudo proveniente da animali di specie sensibili tenuti all'interno della zona di sorveglianza deve essere autorizzata dalla regione o dalla provincia autonoma che deve altresi' prestabilire l'itinerario per il trasporto verso lo stabilimento da essa stessa individuato ed emanare ogni altra opportuna istruzione;
b) il trasporto deve essere effettuato con veicoli che sono stati puliti e disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto, costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite di latte durante il trasporto e attrezzati in modo da evitare una dispersione del virus afoso nell'aria o per qualsiasi altra via durante le operazioni di carico e scarico del latte;
c) prima di lasciare l'azienda in cui e' stato raccolto il latte di animali di specie sensibili i tubi di raccordo, i pneumatici, i passaruote, le parti inferiori del veicolo e ogni versamento di latte devono essere puliti e disinfettati e il veicolo, dopo l'ultima disinfezione e prima di lasciare la zona di controllo, non deve avere contatti successivi con aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza in cui sono presenti animali di specie sensibili;
d) i mezzi di trasporto devono essere utilizzati nell'ambito dell'area geografica o amministrativa cui sono stati preventivamente assegnati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie ed essere appositamente contrassegnati; il loro spostamento verso un'altra area puo' avvenire solo previa pulizia e disinfezione effettuate sotto controllo ufficiale.
7. E' vietato raccogliere e trasportare campioni di latte crudo di animali di specie sensibili da aziende situate nella zona di sorveglianza verso laboratori diversi da quelli autorizzati dal Ministero della salute nonche' procedere, in detti laboratori, alla trasformazione del latte. Il campionamento ed il trasporto dei campioni di latte devono essere svolti sotto controllo ufficiale.



Nota all'art. 40:
- Per i decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e
28, vedi note all'art. 25.



 
Art. 41.
Trasporto, distribuzione e spargimento di stallatico
e letame di animali di specie sensibili prodotti
nella zona di sorveglianza
1. All'interno e all'esterno della zona di sorveglianza, e' vietato il trasporto ed ogni forma di scambio, di immissione sul mercato e di spandimento di stallatico e di letame proveniente da aziende ed altre installazioni, quali quelle di cui all'articolo 16, situate nella medesima zona e in cui sono presenti animali delle specie sensibili.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, in casi eccezionali, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, sentito il Centro di cui all'articolo 69, mediante mezzi di trasporto accuratamente puliti e disinfettati prima e dopo l'uso, il trasporto di stallatico o letame da utilizzare in aree da essa prestabilite all'interno della zona di sorveglianza, a sufficiente distanza dalle aziende in cui si trovano animali delle specie sensibili, solo se e' rispettata una delle seguenti condizioni:
a) il veterinario ufficiale attesta l'esecuzione di un esame su tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda il cui esito ha escluso la presenza di animali sospetti di essere infettati dal virus dell'afta epizootica e se lo stallatico o il letame e' sparso a livello del suolo, in modo da evitare una diffusione del virus afoso nell'aria e, se il terreno viene immediatamente arato, in modo da incorporarvi lo stallatico o il letame;
b) il veterinario ufficiale attesta l'esecuzione di un esame clinico di tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda con esito negativo e se lo stallatico e' interrato;
c) lo stallatico e' assoggettato alle medesime disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a).
3. I provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente comunicati al Ministero della salute a cura della regione o della provincia autonoma interessata.
 
Art. 42.
Misure applicabili ad altri prodotti di origine
animale prodotti nella zona di sorveglianza
1. L'immissione sul mercato dei prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli 39, 40 e 41, e' assoggettata alle misure stabilite agli articoli 28, 30, 31 e 32.
 
Art. 43.
Misure supplementari applicate nella zona di sorveglianza
1. Ferme restando le misure di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e 42, il Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, puo' disporre ogni misura supplementare ritenuta necessaria per meglio contrastare il virus dell'afta epizootica, tenuto conto delle specifiche condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali esistenti nelle aree considerate; nel caso di misure specifiche per limitare il movimento di equidi, si tiene conto di quelle previste all'allegato VI.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie assicurano l'applicazione delle misure di cui al comma 1.
 
Art. 44.
Revoca delle misure nella zona di sorveglianza
1. L'autorita' sanitaria territorialmente competente revoca le misure disposte nella zona di sorveglianza solo se:
a) sono trascorsi almeno trenta giorni dall'abbattimento e dall'eliminazione in condizioni di sicurezza di tutti gli animali delle specie sensibili dall'azienda di cui all'articolo 10, comma 1, nonche' dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nella stessa azienda ai sensi dell'articolo 11;
b) nella zona di protezione sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b);
c) e' stata effettuata, con esito negativo, un'indagine.
2. L'indagine di cui al comma 1, lettera c), deve comprovare l'assenza di infezione nella zona di sorveglianza ed essere eseguita in conformita' alle disposizioni dell'allegato III, punto 1, comprendendovi le misure di cui al punto 2.4 all'allegato III, basate sui criteri di cui all'allegato III, punto 2.1.
 
Art. 45.
Regionalizzazione
1. Fatte salve le misure di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, in particolare quelle cautelari di salvaguardia, se nonostante le misure adottate ai sensi del presente decreto vi e' la possibilita' di una diffusione del virus dell'afta epizootica e l'epizoozia assume carattere estensivo, o se e' stata disposta la vaccinazione d'emergenza, il Ministero della salute:
a) sentiti i Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome interessate, dispone, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, la regionalizzazione del territorio nazionale, distinguendo la zona o le zone soggette a restrizioni e quelle indenni dalla malattia;
b) notifica alla Commissione europea i dati relativi alle misure applicate nella zona soggetta a restrizioni ai fini del loro esame ed approvazione, apportandovi le eventuali modifiche da essa richieste.
2. Fermo restando l'obbligo di provvedere in conformita' al comma 1, lettera a), il Ministero della salute adotta altresi' ogni ulteriore provvedimento per conformarsi a quanto eventualmente disposto in sede comunitaria con riguardo alla regionalizzazione e alle misure applicabili nelle zone soggette a restrizioni e ne verifica la corretta applicazione da parte delle regioni e delle province autonome.
3. Per consentire l'individuazione della zona da sottoporre a restrizioni, il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69 e il gruppo di esperti di cui all'articolo 75, forniscono al Ministero della salute un'approfondita valutazione congiunta della situazione epidemiologica, con particolare riguardo al probabile momento e luogo di introduzione del virus dell'afta epizootica, alla sua possibile diffusione e al periodo di tempo richiesto per la sua eradicazione.
4. Nella delimitazione della zona soggetta a restrizioni, il Ministero della salute tiene conto dei confini amministrativi e delle barriere geografiche. Sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica di cui all'articolo 13, il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69 puo' ridurre la zona soggetta a restrizioni ad un'area di dimensioni non inferiori ad una provincia e, se necessario, alle province circostanti; in caso di propagazione del virus dell'afta epizootica, il Ministero della salute dispone l'ampliamento della zona soggetta a restrizioni, includendovi ulteriori regioni o province.



Nota all'art. 45:
- Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,
vedi note all'art. 25.



 
Art. 46.
Misure applicate in una zona soggetta a restrizioni
1. Nel caso di regionalizzazione, i servizi veterinari delle aziende sanitarie dispongono e verificano l'applicazione delle seguenti misure:
a) all'interno della zona sottoposta a restrizioni, il controllo del trasporto e dei movimenti di animali delle specie sensibili, dei prodotti di origine animale, delle merci e dei mezzi di trasporto considerati potenziali vettori del virus aftoso;
b) l'individuazione e il contrassegno, in conformita' alla normativa comunitaria, delle carni fresche e del latte crudo nonche' delle scorte di altri prodotti non ammissibili alla spedizione al di fuori della zona soggetta a restrizioni;
c) l'obbligo di certificazione specifica degli animali di specie sensibili e dei prodotti derivati da tali animali nonche' la bollatura sanitaria, in conformita' alla normativa comunitaria, dei prodotti per il consumo umano destinati alla spedizione fuori dalla zona soggetta a restrizioni e per i quali e' consentita detta spedizione.
2. Nel caso di regionalizzazione, oltre alle misure di cui al comma 1, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono individuare:
a) i movimenti degli animali di specie sensibili spediti dalla zona soggetta a restrizioni verso altri Stati membri nel periodo compreso tra la data presunta di introduzione del virus dell'afta epizootica e la data di applicazione della regionalizzazione; tali animali devono essere isolati sotto controllo veterinario fino all'avvenuta esclusione ufficiale della presenza di una possibile infezione o contaminazione;
b) le carni fresche, il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo ottenuti da animali di specie sensibili prodotti nella zona soggetta a restrizioni tra la data presunta di introduzione del virus dell'afta epizootica e la data di applicazione della regionalizzazione. Le carni fresche devono essere sottoposte a trattamento, sotto controllo ufficiale, ai sensi del punto 1 nella parte A dell'allegato VII e il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo devono essere sottoposti a trattamento, sotto controllo ufficiale, ai sensi della parte A o B dell'allegato IX a seconda del loro utilizzo o tenuti presso il luogo in cui sono stati reperiti fino all'avvenuta esclusione ufficiale della presenza di una possibile contaminazione da virus dell'afta epizootica.
3. I servizi veterinari delle aziende sanitarie provvedono all'individuazione degli animali e dei prodotti di cui al comma 2, inviati in Italia in provenienza da zone di altri Stati membri soggette a restrizioni, avvalendosi della collaborazione degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo n. 27 del 1993, adottando su detti animali e prodotti le medesime misure di cui allo stesso comma 2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie comunicano immediatamente alla regione o alla provincia autonoma e al Ministero della salute i risultati delle indagini effettuate e i provvedimenti adottati sugli animali e i prodotti ai sensi del presente comma e del comma 2.
4. Il Ministero della salute adotta i provvedimenti, necessari a conformarsi alle misure specifiche eventualmente disposte in sede comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, relativi, in particolare, alla bollatura sanitaria di prodotti derivati da animali di specie sensibili originari della zona soggetta a restrizioni e non destinati ad essere immessi sul mercato al di fuori di detta zona e ne verifica la corretta applicazione da parte delle regioni e delle province autonome.



Note all'art. 46:
- Per il decreto legislativo n. 27 del 1993, vedi note
all'art. 25.
- L'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 117 cosi' recita:
«4. Le deroghe di cui al presente articolo sono
adottate con provvedimento del Ministero della salute,
d'intesa con la regione o le regioni interessate, nel
rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III,
numero 1, nonche' ad ogni altra specifica disposizione,
anche modificativa, adottata in sede comunitaria.».



 
Art. 47.
Identificazione degli animali di specie sensibili
1. Fermo restando il rispetto della normativa sull'identificazione di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suidi, in caso di insorgenza sul territorio nazionale di un focolaio di afta epizootica, i servizi veterinari delle aziende sanitarie e i veterinari ufficiali consentono l'uscita degli animali delle specie sensibili dall'azienda in cui si trovano solo dopo aver accertato che gli stessi sono stati identificati mediante l'apposito contrassegno supplementare individuato dal Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, nell'ambito del Piano nazionale di emergenza di cui all'allegato XVII o con successivi provvedimenti, e nel rispetto delle modalita' stabilite dallo stesso Ministero; il contrassegno deve essere permanente e indelebile e permettere una rapida localizzazione dei movimenti degli animali e la loro azienda di origine o qualsiasi altra azienda da cui provengono.
2. Nei casi di cui agli articoli 15, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, il Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, puo', in circostanze specifiche e tenuto conto della situazione sanitaria, autorizzare modalita' diverse da quelle di cui al comma 1, che consentono la localizzazione rapida dei movimenti degli animali e della loro azienda di origine o di qualsiasi altra azienda da cui provengono.
3. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea le modalita' per l'identificazione degli animali o la determinazione dell'azienda di origine, adottate ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nel caso di ricorso alle vaccinazioni di cui agli articoli 52 e 53, il Ministero della salute assicura l'adeguamento delle misure nazionali adottate in conformita' ai commi 1 e 2 alle eventuali diverse disposizioni adottate in sede comunitaria.
 
Art. 48.
Controllo dei movimenti degli animali in caso
di focolaio di afta epizootica
1. In caso di focolaio di afta epizootica e al fine di assicurare il controllo dei movimenti degli animali delle specie sensibili, nella zona soggetta a restrizione ai sensi dell'articolo 45, su richiesta dei servizi veterinari delle aziende sanitarie:
a) i proprietari devono fornire ogni utile informazione relativa agli animali delle specie sensibili entrati o usciti dalla propria azienda, o almeno i dati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
b) le persone addette al trasporto o alla commercializzazione di animali di specie sensibili devono fornire ogni utile informazione relativa ai movimenti degli animali da essi trasportati o commercializzati, o almeno i dati di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
2. Il Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, puo' limitare l'applicazione di talune o di tutte le misure di cui al comma 1, ad una parte della zona soggetta a restrizione.



Note all'art. 48:
- Gli articoli 12, 10, comma 2, e 11, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 22 maggio 1999, cosi'
recitano:
«Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti
della spesa autorizzata da appositi provvedimenti
legislativi, una banca dati informatizzata collegata in
rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,
3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende
unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni,
alle province autonome e al Ministero della sanita'; il
Ministero per le politiche agricole e' interconnesso,
attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria
competenza.
2. In relazione a ciascun animale della specie bovina
sono indicati:
a) il codice di identificazione;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel
caso di animale importato da un Paese terzo, il numero di
identificazione attribuito conformemente alle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317, e successive modifiche, nonche' il numero di
identificazione di origine;
f) il numero di identificazione dell'azienda di
nascita;
g) i movimenti di ciascun animale a partire
dall'azienda di nascita e, per gli animali importati da
Paesi terzi, dall'azienda di importazione;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) i numeri di identificazione di tutte le aziende in
cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun
movimento.
3. In relazione agli animali della specie suina sono
indicati:
a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine
o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero del
certificato sanitario, quando prescritto;
b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o
dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da
Paesi terzi, dell'azienda di importazione.
4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
a) il numero di identificazione che deve contenere,
oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un
codice che non superi i dodici caratteri;
b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della
persona fisica o giuridica responsabile.
4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente
agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere
dal 31 dicembre 2000.
5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in
modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti
informazioni:
a) il numero di identificazione degli animali della
specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
della specie suina, le informazioni di cui al comma 3,
lettera a);
b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della
specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli
animali importati da paesi terzi, dall'azienda di
importazione; per gli animali della specie suina le
informazioni di cui al comma 3, lettera b).
5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b),
limitatamente agli animali della specie suina, sono
fornite:
a) per gli animali in partenza dall'azienda di
nascita, entro il 31 dicembre 2001;
b) per gli animali in partenza da tutte le altre
aziende, entro il 31 dicembre 2002.
6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate
nella banca dati per almeno i tre anni successivi al
decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi
all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
di animali della specie suina.
6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali
della specie suina, la registrazione nella banca dati di
cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini
spostati, il numero di identificazione dell'azienda o
dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione
dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di
partenza o la data di arrivo.».
«Art. 10 - 1. (Omissis).
2. Il trasportatore deve:
a) tenere e conservare per almeno tre anni, per
ciascun veicolo utilizzato per il trasporto degli animali,
un registro contenente le seguenti informazioni:
1) luogo, data, nome, o ragione sociale, delle
aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono
stati prelevati e relativo indirizzo;
2) luogo e data della consegna degli animali e
nome, o ragione sociale, e indirizzo dei destinatari di
essi;
3) specie e numero degli animali trasportati;
4) data e luogo delle operazioni di disinfezione;
5) dati relativi alla certificazione sanitaria di
accompagnamento degli animali;
b) provvedere affinche' tra la partenza dall'azienda
o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di
destinazione, gli animali non entrino in contatto con
animali di qualifica sanitaria inferiore.
«Art. 11. - 1. (Omissis).
2. Il commerciante deve:
a) - b) (omissis);
c) iscrivere in un registro, o su supporto
informatico, in base ai certificati sanitari di
accompagnamento degli animali oppure ai numeri o marchi di
identificazione degli stessi, conservandone i dati per
almeno tre anni:».



 
Art. 49.
Uso, fabbricazione, vendita e controllo dei vaccini
1. E' vietato l'uso di vaccini anti-aftosi e la somministrazione di sieri iper-immuni contro l'afta; in deroga al divieto, l'uso e la somministrazione dei citati prodotti e' consentita solo su espressa disposizione adottata dal Ministero della salute nei casi stabiliti dal presente decreto e nel rispetto delle prescrizioni dallo stesso fissate.
2. Ferma restando l'applicazione delle vigenti modalita' di controllo, il Ministero della salute puo' adottare misure di controllo ulteriori:
a) per la produzione, il deposito, la fornitura, la distribuzione e la vendita dei vaccini anti-aftosi sul territorio nazionale;
b) per la commercializzazione sul territorio nazionale di vaccini anti-aftosi .
3. L'uso di vaccini anti-aftosi per scopi diversi dall'induzione dell'immunita' attiva negli animali di specie sensibili, in particolare per le ricerche di laboratorio, le ricerche scientifiche o i test di vaccini e' soggetto ad autorizzazione del Ministero della salute che ne stabilisce le relative condizioni e ne fissa, altresi', le condizioni di bio-sicurezza e le misure di controllo.
4. Le attivita' di controllo di cui al presente articolo, sono assicurate in via ordinaria dai servizi veterinari delle aziende sanitarie.
 
Art. 50.
Vaccinazione d'emergenza
1. La vaccinazione d'emergenza e' disposta con provvedimento del Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, se ricorre una delle seguenti condizioni:
a) vi e' stata la conferma di uno o piu' focolai di afta epizootica sul territorio nazionale e vi e' la minaccia di diffusione della malattia;
b) il territorio nazionale, o parte di esso, e' a rischio a causa della posizione geografica dei focolai di afta epizootica notificati da un altro Stato membro o delle condizioni meteorologiche ivi prevalenti;
c) il territorio nazionale, o parte di esso, e' a rischio a causa di contatti epidemiologicamente significativi tra aziende nazionali e aziende che detengono animali di specie sensibili in uno Stato membro in cui sono presenti focolai di afta epizootica;
d) il territorio nazionale, o parte di esso, e' a rischio a causa della posizione geografica o delle condizioni meteorologiche prevalenti in un paese terzo limitrofo in cui sono presenti focolai di afta epizootica.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministero della salute tiene conto delle misure di cui all'articolo 15 e dei criteri di cui all'allegato X.
3. Prima di adottare il provvedimento di cui al comma 1, il Ministero della salute chiede l'approvazione in sede comunitaria da parte del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
4. In deroga al comma 3, il Ministero della salute puo' adottare il provvedimento di cui al comma 1, e disporre l'immediata applicazione della vaccinazione d'emergenza in conformita' al presente decreto, notificando preliminarmente la sua decisione alla Commissione europea unitamente ai dati di cui all'articolo 51.
5. Oltre ai casi di cui al comma 1, la vaccinazione di emergenza e' disposta con provvedimento del Ministero della salute, anche su richiesta della Commissione europea.
6. Il Ministero della salute assicura in ogni caso l'applicazione delle misure riguardanti la vaccinazione d'emergenza adottate in sede comunitaria, modifica, se necessario, il contenuto del provvedimento di cui al comma 1 per tenerne conto, e verifica l'attuazione delle misure riguardanti la vaccinazione d'emergenza da parte delle regioni e delle province autonome.
 
Art. 51.
Condizioni per la vaccinazione d'emergenza
1. Il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, indica almeno:
a) la delimitazione, ai sensi dell'articolo 45, della zona geografica in cui si effettua la vaccinazione d'emergenza;
b) le specie e l'eta' degli animali da vaccinare;
c) la durata della campagna di vaccinazione;
d) il divieto di spostamento degli animali vaccinati e di quelli non vaccinati delle specie sensibili, nonche' dei prodotti da essi derivati;
e) le modalita' d'identificazione supplementare e permanente, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, nonche' quelle di specifica registrazione degli animali vaccinati ;
f) ogni altro aspetto ritenuto necessario per fronteggiare la situazione di emergenza.
2. La vaccinazione d'emergenza e' effettuata applicando le disposizioni dell'articolo 52, indipendentemente dal fatto che gli animali restino in vita, o vengano macellati, ovvero siano successivamente abbattuti ed eliminati.
3. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome concordano ed attuano un programma d'informazione al pubblico sulla sicurezza della carne, del latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti dagli animali vaccinati che sono destinati al consumo umano.
 
Art. 52.
Vaccinazione profilattica
1. La vaccinazione profilattica e' disposta con provvedimento del Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69 che, contestualmente, stabilisce almeno:
a) la regionalizzazione della zona di vaccinazione in conformita' alle disposizioni dell'articolo 45, effettuandola, se necessario, in collaborazione con gli Stati membri limitrofi;
b) la sua rapida esecuzione, in conformita' con le norme e i principi di igiene e bio-sicurezza in modo da evitare la propagazione del virus dell'afta epizootica;
c) la verifica, da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie e dei veterinari ufficiali, dell'avvenuta attuazione delle misure applicabili nella zona di vaccinazione e del mantenimento di quelle stabilite agli articoli 45, 46, 47 e 48.
2. Ferme restando le verifiche da attuare a seguito delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, i servizi veterinari delle aziende sanitarie, se la zona di vaccinazione include totalmente o parzialmente la zona di protezione o di sorveglianza:
a) mantengono le misure stabilite dal presente decreto per la zona di protezione o di sorveglianza nella parte della zona interessata dalla vaccinazione fino all'avvenuta revoca delle prime ai sensi degli articoli 36 o 44;
b) applicano, per la zona di vaccinazione, le disposizioni degli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 successivamente alla revoca delle restrizioni relative alla zona di protezione e di sorveglianza.
3. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, intorno alla zona di vaccinazione, i servizi veterinari delle aziende sanitarie delimitano, inoltre, una zona di sorveglianza, come definita dall'Ufficio internazionale delle epizoozie, di profondita' non inferiore a 10 km calcolata dal perimetro della medesima zona di vaccinazione. In tale zona di sorveglianza, i servizi veterinari delle aziende sanitarie:
a) dispongono il divieto di vaccinazione;
b) intensificano la sorveglianza;
c) sottopongono a controlli i movimenti degli animali delle specie sensibili.
4. E' mantenuta operativa la zona di sorveglianza di cui al comma 3, fino all'avvenuto ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica ai sensi dell'articolo 61.
 
Art. 53.
Vaccinazione soppressiva
1. La vaccinazione soppressiva e' disposta con provvedimento del Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, che adotta, contestualmente, ogni necessaria misura di controllo, includendovi almeno quelle dell'articolo 21. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea il proprio provvedimento e le misure di controllo adottate.
2. La vaccinazione soppressiva e' effettuata esclusivamente:
a) all'interno di una zona di protezione;
b) in aziende preventivamente identificate e nelle quali devono essere applicate le misure di cui all'articolo 10, comma 1, ed in particolare quelle indicate alla lettera a) dello stesso articolo 10. Tuttavia, per ragioni logistiche, in deroga all'articolo 10, comma 1, lettera a), i servizi veterinari delle aziende sanitarie possono ritardare l'abbattimento degli animali in tali aziende per il tempo necessario ad assicurare il rispetto del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, e successive modificazioni, e delle prescrizioni dell'articolo 10, comma 1, lettera c).
3. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, dispongono l'applicazione, da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie, delle misure del presente articolo, di quelle di cui agli articoli 50, 51 e 52, nonche' di ogni altra misura disposta dal Ministero della salute e ne verificano l'esecuzione.



Nota all'art. 53:
- Per il decreto legislativo 1° settmbre 1998, n. 333,
vedi note all'art. 2.



 
Art. 54.
Misure applicabili nella zona di vaccinazione
nel periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione
d'emergenza e almeno 30 giorni dopo il suo completamento
1. Nel periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione d'emergenza e almeno trenta giorni dopo il suo completamento, cosiddetta «fase 1», nella zona di vaccinazione, su proposta del servizio veterinario, l'autorita' sanitaria locale competente:
a) dispone il divieto dei movimenti di animali vivi delle specie sensibili tra aziende all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione. In deroga al divieto, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, previa ispezione clinica degli animali in questione e degli allevamenti d'origine o di spedizione, effettuata da veterinari ufficiali, il trasporto diretto di animali vivi delle specie sensibili, ai fini della loro immediata macellazione, in un stabilimento di macellazione da essa designato, situato nella zona di vaccinazione o, in casi eccezionali, in prossimita' della medesima;
b) con riguardo alle carni fresche di animali vaccinati, macellati durante il periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione d'emergenza e almeno trenta giorni dopo il suo completamento, dispone e il veterinario ufficiale verifica:
1) l'obbligo di bollatura, in conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117;
2) l'obbligo di immagazzinamento e di trasporto separati rispetto alle carni sprovviste del bollo di cui al numero 1), nonche' quello di successivo trasporto in recipienti ermeticamente chiusi verso uno stabilimento designato dalla regione o dalla provincia autonoma ai fini del trattamento in conformita' del punto 1 nella parte A dell'allegato VII;
c) con riguardo al latte e ai prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali vaccinati, ne dispongono l'immissione sul mercato all'interno o all'esterno della zona di vaccinazione solo se, in funzione dell'utilizzo finale sia per il consumo umano che non, essi sono stati sottoposti almeno ad uno dei trattamenti previsti all'allegato IX, parti A e B. Il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, presso stabilimenti situati nella zona di vaccinazione o, qualora non vi sono stabilimenti in tale zona, presso stabilimenti situati al di fuori della zona di vaccinazione verso i quali il latte crudo deve essere trasportato nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4.
2. Per i fini di cui alla lettera c) del comma 1:
a) lo stabilimento deve operare sotto controllo ufficiale permanente;
b) tutto il latte utilizzato nello stabilimento deve essere conforme a quanto disposto alla lettera c) del comma 1, oppure il latte crudo deve provenire da animali esterni alla zona di vaccinazione;
c) durante l'intero processo di produzione il latte deve essere chiaramente identificato ed essere trasportato ed immagazzinato separatamente dal latte crudo e dai prodotti lattiero-caseari derivati dal latte crudo non destinati ad essere spediti fuori della zona di vaccinazione;
d) il trasporto di latte crudo da aziende situate al di fuori della zona di vaccinazione verso gli stabilimenti deve essere effettuato in veicoli che sono stati puliti e disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto e che in seguito non hanno avuto contatti con aziende della zona soggetta a restrizioni in cui sono tenuti animali di specie sensibili.
3. Il veterinario ufficiale certifica il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, lettera b), le carni fresche sono destinate agli scambi intracomunitari. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e, ai fini degli scambi intracomunitari, forniscono preventivamente al Ministero della salute un elenco degli stabilimenti presso i quali e' stato certificato il rispetto delle predette prescrizioni nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea l'elenco di tali stabilimenti e gli eventuali aggiornamenti. Quando le carni fresche giungono in Italia in provenienza da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle citate prescrizioni per esse stabilite, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio n. 28, e successive modificazioni.
4. Il trasporto di latte crudo da aziende situate all'interno della zona di vaccinazione verso stabilimenti situati al di fuori di detta zona e la trasformazione di detto latte devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la trasformazione negli stabilimenti situati al di fuori della zona di vaccinazione di latte crudo prodotto da animali di specie sensibili tenuti all'interno della zona di vaccinazione deve essere autorizzata dalla regione o provincia autonoma che deve altresi' prestabilire l'itinerario per il trasporto verso lo stabilimento, individuare espressamente lo stabilimento ed emanare ogni altra opportuna istruzione;
b) il trasporto deve essere effettuato con veicoli che sono stati puliti e disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto, costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite di latte durante il trasporto e attrezzati in modo da evitare dispersioni sotto forma di aerosol durante le operazioni di carico e scarico del latte;
c) prima di lasciare l'azienda in cui e' stato raccolto il latte di animali di specie sensibili, i tubi di raccordo, i pneumatici, i passaruote, le parti inferiori del veicolo e ogni versamento di latte devono essere puliti e disinfettati e il veicolo, dopo l'ultima disinfezione e prima di lasciare la zona di vaccinazione, non deve avere contatti successivi con aziende situate nelle zone di vaccinazione in cui sono presenti animali di specie sensibili;
d) i mezzi di trasporto devono essere utilizzati nell'ambito dell'area geografica o amministrativa cui sono stati preventivamente assegnati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie ed essere appositamente contrassegnati; il loro spostamento verso un'altra area puo' avvenire solo previa pulizia e disinfezione effettuate sotto controllo ufficiale.
5. Durante la fase 1:
a) sono vietati la raccolta e il trasporto di campioni di latte crudo di animali di specie sensibili da aziende situate nella zona di vaccinazione a laboratori diversi da quelli autorizzati dal Ministero della salute per la diagnosi dell'afta epizootica nonche' la trasformazione del latte in detti laboratori;
b) e' vietata la raccolta di ovuli e embrioni da animali donatori;
c) su proposta del servizio veterinario, l'autorita' sanitaria locale competente dispone la sospensione della raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale da animali donatori delle specie sensibili tenuti in centri di raccolta dello sperma situati all'interno della zona di vaccinazione. In deroga al divieto, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, la raccolta di sperma per la produzione di sperma congelato presso centri di raccolta all'interno della zona di vaccinazione, se sono rispettate congiuntamente le seguenti prescrizioni:
1) lo sperma raccolto nella zona di vaccinazione durante il periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione d'emergenza e almeno trenta giorni dopo il suo completamento, e' stato immagazzinato separatamente per almeno trenta giorni;
2) precedentemente alla spedizione dello sperma l'animale donatore non e' stato vaccinato e sono state applicate le condizioni di cui all'articolo 28, comma 3, lettere b) e c), ovvero se, in alternativa, sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
2.1) gli animali donatori sono stati sottoposti con esito negativo ad un test per la ricerca di anticorpi del virus dell'afta epizootica prima della vaccinazione;
2.2) e' stato effettuato, con esito negativo, ad un test per l'individuazione del virus o del genoma virale o ad un test approvato per la ricerca di anticorpi delle proteine non strutturali, effettuati al termine del periodo di quarantena su campioni di sperma prelevato da tutti gli animali delle specie sensibili presenti nel centro di raccolta nel periodo considerato;
2.3) lo sperma soddisfa i requisiti di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, ed in particolare quelli dell'articolo 3;
2.4) l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui alle lettere 2.2) e 2.3) e' assoggettata alle medesime misure di cui agli articoli 30, 31, 32 e 41.



Note all'art. 54:
- Per il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117,
vedi note all'art. 25.
- Per i decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e
28, vedi note all'art. 25.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, reca:
«Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi
intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali
della specie bovina.».



 
Art. 55.
Misure applicabili nella zona di vaccinazione nel periodo
compreso tra la vaccinazione d'emergenza e il completamento
dell'indagine e della classificazione delle aziende
1. Nella zona di vaccinazione, nel periodo che ha inizio almeno trenta giorni dopo il completamento della vaccinazione d'emergenza e termina con il completamento delle misure di cui agli articoli 56 e 57, cosiddetta «fase 2», su proposta del servizio veterinario, l'autorita' sanitaria locale competente dispone il divieto dei movimenti di animali delle specie sensibili tra aziende all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione e i servizi veterinari effettuano controlli per assicurare il rispetto delle prescrizioni del presente articolo.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare il trasporto diretto di animali vivi delle specie sensibili dagli allevamenti in cui la presenza del virus dell'afta epizootica e' stata ufficialmente esclusa ai sensi dell'articolo 56, ai fini della loro immediata macellazione in un stabilimento di macellazione situato nella zona di vaccinazione o all'esterno di essa se:
a) durante il trasporto e negli stabilimenti di macellazione detti animali non entrano in contatto con altri animali di specie sensibili;
b) gli animali sono accompagnati da un documento rilasciato dal veterinario ufficiale che attesta che tutti gli animali di specie sensibili presenti nell'azienda di origine o di spedizione sono stati oggetto di un'indagine ai sensi dell'articolo 56, comma 1;
c) tutti i veicoli adibiti al trasporto sono puliti e disinfettati prima del carico e dopo la consegna degli animali e la procedura di disinfezione risulta, unitamente alla data e all'ora, nel registro che accompagna il mezzo di trasporto;
d) gli animali sono stati sottoposti ad ispezione sanitaria ante-mortem presso lo stabilimento di macellazione nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, e, in particolare, a un esame per l'individuazione dell'afta epizootica, il cui esito ha escluso la presenza della malattia.
3. Durante la fase 2, le carni fresche, escluse le frattaglie, ottenute da grossi e piccoli ruminanti vaccinati possono essere immesse sul mercato all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione solo se:
a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
b) nello stabilimento vengono trasformate unicamente quelle sottoposte al trattamento di cui ai punti 1, 3 e 4 nella parte A dell'allegato VIII, o quelle ottenute da animali allevati e macellati al di fuori della zona di vaccinazione;
c) riportano la bollatura sanitaria o la marchiatura di identificazione previste dal regolamento (CE) n. 853 del 2004;
d) durante tutto il processo di produzione sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre carni .
4. Il veterinario ufficiale deve certificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, quando le carni fresche sono destinate agli scambi intracomunitari. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e, ai fini degli scambi intracomunitari, forniscono preventivamente al Ministero della salute un elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta certificazione, nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea l'elenco di tali stabilimenti e gli eventuali aggiornamenti. Quando le carni fresche giungono in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli UVAC di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni per esse stabilite, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.
5. Durante la fase 2:
a) le carni fresche di suini vaccinati macellati, devono recare il bollo sanitario previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, essere immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni sprovviste del bollo suddetto e successivamente trasportate in recipienti ermeticamente chiusi in uno stabilimento designato dalla regione o dalla provincia autonoma ai fini del trattamento in conformita' del punto 1, nella parte A dell'allegato VII;
b) il latte e i prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali vaccinati possono essere immessi sul mercato all'interno o all'esterno della zona di vaccinazione solo se sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti previsti alle parti A e B dell'allegato IX, a seconda della loro destinazione al consumo umano o meno. Tale trattamento deve essere stato effettuato presso uno stabilimento situato nella zona di vaccinazione, o al di fuori di essa, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54, commi 1, lettera c), 2, 3, 4 e 5, lettera a);
c) la raccolta di sperma, ovuli e embrioni da animali delle specie sensibili continua ad essere assoggettata alle misure di cui all'articolo 54, comma 5, lettere b) e c);
d) l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui al comma 3, e alle lettere a), b) e c) del presente comma, e' assoggettata alle misure di cui agli articoli 30, 31, 32 e 41.



Note all'art. 55:
- Per il regolamento (CE) n. 853 del 2004, vedi note
all'art. 25.
- Per i decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e
28, e 27 maggio 2005, n. l17, vedi note all'art. 25.



 
Art. 56.
Indagine clinica e sierologica nella zona di vaccinazione
1. Nella zona di vaccinazione, nel periodo che ha inizio almeno trenta giorni dopo il completamento della vaccinazione d'emergenza e termina con il completamento di un'indagine clinica e sierologica, cosiddetta «fase 2 A», i servizi veterinari delle aziende sanitarie dispongono ed attuano una indagine finalizzata a individuare anche gli allevamenti di animali di specie sensibili che hanno avuto contatti con il virus dell'afta epizootica ma non presentano segni clinici manifesti della malattia e che deve comprendere l'esame clinico di tutti gli animali delle specie sensibili presenti in tutti gli allevamenti della zona di vaccinazione, con l'esecuzione di esami di laboratorio in conformita' al comma 2.
2. Gli esami di laboratorio devono essere effettuati mediante test conformi ai criteri per i test diagnostici di cui all'allegato XIII. Inoltre, se si tratta di analisi:
a) per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuata mediante saggio per la ricerca di anticorpi delle proteine non strutturali del virus dell'afta epizootica o altro metodo riconosciuto, devono essere soddisfatti i criteri per il campionamento nelle aziende di cui al punto 2.2 dell'allegato III. Se le modalita' di vaccinazione disposte dal Ministero della salute prevedono anche l'uso di animali sentinella, occorre tenere altresi' conto delle condizioni per il ripopolamento delle aziende infette di cui all'allegato V;
b) per la ricerca di anticorpi delle proteine non strutturali del virus dell'afta epizootica, le stesse devono essere condotte su campioni prelevati da tutti gli animali vaccinati delle specie sensibili e dai loro discendenti non vaccinati in tutti gli allevamenti della zona di vaccinazione.
 
Art. 57.
Classificazione degli allevamenti nella zona di vaccinazione
1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie effettuano la classificazione delle aziende situate nella zona di vaccinazione in cui si trovano animali di specie sensibili, in base all'esito dell'indagine di cui all'articolo 56, comma 1, e ai criteri di cui all'allegato I, cosiddetta fase «2 B».
2. Oltre a quanto stabilito al comma 1, nelle aziende situate nella zona di vaccinazione, il veterinario ufficiale verifica le seguenti misure, disposte su proposta del servizio veterinario dall'autorita' sanitaria locale competente:
a) per quelle in cui e' tenuto almeno un animale sospetto di essere infetto e nelle quali la presenza del virus dell'afta epizootica e' stata confermata in conformita' ai criteri di cui all'allegato I, l'applicazione delle prescrizioni degli articoli 10 e 21;
b) per quelle in cui e' tenuto almeno un animale delle specie sensibili sospetto di essere stato infettato attraverso un precedente contatto con il virus dell'afta epizootica ma prove ulteriori effettuate su tutti gli animali di specie sensibili presenti nell'azienda hanno confermato l'assenza di circolazione del virus:
1) l'abbattimento degli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda e la trasformazione delle relative carcasse;
2) la pulizia e la disinfezione delle aziende ai sensi dell'articolo 11;
3) il ripopolamento dell'azienda in conformita' all'allegato V.
3. Per le aziende di cui alla lettera b) del comma 2, i servizi veterinari delle aziende sanitarie possono richiedere alla regione o alla provincia autonoma l'autorizzazione a disporre misure alternative all'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda, consistenti nella loro classificazione e ad effettuare:
a) la soppressione di quelli risultati positivi ad almeno uno dei test approvati di cui all'articolo 56, comma 2, e la trasformazione delle relative carcasse;
b) la macellazione di quelli non assoggettati alle misure di cui alla lettera a), che deve essere effettuata in conformita' alle prescrizioni stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma contestualmente al rilascio della autorizzazione sopra citata.
4. La regione o la provincia autonoma trasmette immediatamente l'autorizzazione di cui al comma 3 al Ministero della salute unitamente alle prescrizioni da essa stabilite per la macellazione degli animali ai sensi della lettera b) del medesimo comma 3.
5. Nel caso di prodotti ottenuti dagli animali di cui al comma 3, lettera b), durante la fase 2 B, i servizi veterinari delle aziende sanitarie dispongono e verificano l'applicazione:
a) delle disposizioni dell'articolo 55, commi 3 e 5, lettera a), per le carni fresche ottenute, rispettivamente, da ruminanti e da suidi;
b) di almeno uno dei trattamenti di cui alle parti A e B dell'allegato IX, in funzione dell'utilizzo previsto, e delle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 1, lettera c), 2, 3, 4 e 5, lettera a), per il latte e i prodotti lattiero-caseari.
6. Nelle aziende che detengono animali di specie sensibili in cui la presenza attuale o passata del virus dell'afta epizootica e' stata ufficialmente esclusa ai sensi dell'articolo 56, i servizi veterinari delle aziende sanitarie verificano l'applicazione delle misure stabilite all'articolo 58.
 
Art. 58. Misure applicabili nella zona di vaccinazione nel periodo compreso
tra il completamento dell'indagine e della classificazione delle
aziende e il ripristino della qualifica di ufficialmente indenne
da afta epizootica e da infezione da afta epizootica
1. Nella zona di vaccinazione, successivamente al completamento delle misure di cui all'articolo 57 e fino al ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica ai sensi dell'articolo 59, cosiddetta «fase 3», su proposta del servizio veterinario, l'autorita' sanitaria locale competente dispone:
a) il divieto dei movimenti degli animali delle specie sensibili al di fuori della zona di vaccinazione;
b) i movimenti di animali delle specie sensibili tra le aziende situate nella zona di vaccinazione, solo previa autorizzazione.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera a), la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, disponendo l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 55, comma 2, il trasporto diretto di animali delle specie sensibili verso un stabilimento di macellazione ove devono essere immediatamente macellati.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera b), la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare il trasporto di animali non vaccinati delle specie sensibili tra aziende situate nella zona di vaccinazione solo se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) entro ventiquattro ore dal carico, tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda sono sottoposti ad esame clinico e non sono stati riscontrati sintomi clinici dell'afta epizootica;
b) gli animali hanno sostato nell'azienda di origine per un periodo di almeno trenta giorni durante il quale nessun animale delle specie sensibili e' stato introdotto;
c) l'azienda di origine non e' situata nella zona di protezione o di sorveglianza;
d) gli animali destinati al trasporto sono stati individualmente sottoposti, con esito negativo, ad un test per l'individuazione degli anticorpi del virus dell'afta epizootica al termine del periodo di isolamento, o ad un esame sierologico portato a termine nell'azienda conformemente al punto 2.2 dell'allegato III a prescindere dalle specie interessate;
e) gli animali non sono stati esposti ad alcuna sorgente di infezione durante il trasporto dall'azienda di origine al luogo di destinazione.
4. I controlli e le verifiche del rispetto delle condizioni di cui al comma 3, sono effettuati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie.
5. Durante la fase 3, oltre alle misure di cui al comma 1, su proposta dei servizi sanitari, l'autorita' sanitaria competente dispone il divieto di uscita dall'azienda d'origine degli animali non vaccinati, nati da madri vaccinate. Il divieto non si applica nel caso in cui i predetti animali sono trasportati:
a) ad un'azienda situata all'interno della zona di vaccinazione che ha la stessa qualifica sanitaria dell'azienda di origine degli animali;
b) ad uno stabilimento di macellazione ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
c) ad un'azienda individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, e dalla quale gli animali devono essere condotti direttamente ad uno stabilimento di macellazione;
d) ad una qualsiasi azienda, se gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per l'individuazione di anticorpi del virus dell'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato prima della spedizione dall'azienda di origine.
6. Durante la fase 3, le carni fresche ottenute da animali non vaccinati di specie sensibili possono essere immesse sul mercato all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione solo se:
a) in tutta la zona di vaccinazione sono state attuate le misure di cui all'articolo 57, commi 2, lettera b), e 3 o, in alternativa, se gli animali sono trasportati allo stabilimento di macellazione alle condizioni previste dal comma 2 o dal comma 3, lettera d);
b) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
c) nello stabilimento vengono trasformate unicamente carni fresche di animali di cui alla lettera a), o carni fresche di animali allevati o macellati al di fuori della zona di vaccinazione, ovvero carni fresche di cui al comma 8;
d) le carni indicate alla lettera c) recano il bollo di cui al regolamento (CE) n. 853 del 2004;
e) durante tutto il processo di produzione le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre carni.
7. Le carni fresche ottenute da animali vaccinati di specie sensibili o da animali non vaccinati dal virus dell'afta epizootica, denominati sieropositivi, nati da madri vaccinate e macellate durante la fase 3, devono essere contrassegnate con il bollo sanitario previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, essere immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni sprovviste di detto bollo e successivamente trasportate in recipienti ermeticamente chiusi in uno stabilimento designato dalla regione o dalla provincia autonoma ai fini del trattamento in conformita' del punto 1 della parte A dell'allegato VII.
8. Durante la fase 3, in deroga al comma 7:
a) le carni fresche e le frattaglie ottenute da grossi e piccoli ruminanti vaccinati o dai loro discendenti sieropositivi non vaccinati possono essere immesse sul mercato all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione se:
1) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
2) nello stabilimento vengono trasformate unicamente carni fresche, escluse le frattaglie, sottoposte al trattamento di cui ai punti 1, 3 e 4 della parte A dell'allegato VIII o le carni fresche di cui al comma 6 ovvero quelle ottenute da animali allevati o macellati al di fuori della zona di vaccinazione;
3) le carni indicate al numero 2) riportano la bollatura sanitaria o la marchiatura di identificazione previste dal regolamento (CE) n. 853/2004;
4) durante tutto il processo di produzione le carni fresche devono essere chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre carni;
b) le carni fresche ottenute da suidi vaccinati e dai loro discendenti sieropositivi non vaccinati, prodotte nel periodo compreso tra l'inizio dell'indagine fino all'attuazione delle misure di cui all'articolo 57 in tutta la zona di vaccinazione e fino a che siano trascorsi almeno tre mesi dall'ultimo focolaio registrato in tale zona, possono essere immesse sul mercato dell'intero territorio nazionale sia all'interno che all'esterno della zona di vaccinazione se:
1) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
2) nello stabilimento vengono trasformate unicamente le carni fresche di animali provenienti da aziende che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 57, comma 6, o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati al di fuori della zona di vaccinazione;
3) recano un bollo sanitario, individuato in sede comunitaria, per assicurare le finalita' di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117;
4) durante tutto il processo di produzione le carni fresche devono essere chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre carni.
9. La Commissione europea puo' autorizzare, su richiesta di uno Stato membro che vi ha interesse, l'immissione sul mercato delle carni di cui alla lettera b) del comma 8, ottenute in Italia, nel territorio di detto Stato, o in parte di esso, stabilendone le condizioni. Se dette carni sono prodotte in uno Stato membro diverso dall'Italia, la decisione in merito alla loro immissione sul territorio nazionale, o in parte di esso, spetta, sentite le regioni o le province autonome, al Ministero della salute che formula, se del caso, la relativa domanda di autorizzazione comunitaria, partecipando altresi' alla definizione delle relative condizioni.
10. La spedizione dalla zona di vaccinazione di carni fresche di suidi vaccinati prodotte dopo il periodo di cui al capoverso della lettera b) del comma 8 fino al ripristino della qualifica di ufficialmente indenne ai sensi dell'articolo 61, deve essere effettuata nel rispetto delle norme stabilite in sede comunitaria e secondo le modalita' indicate, se necessario, dal Ministero della salute anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69; le regioni e le province autonome ne assicurano l'applicazione tramite i servizi veterinari.
11. Il veterinario ufficiale certifica il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 8, lettera a), nonche', se ricorrono i presupposti, quelle del comma 9, quando le carni fresche di cui ai predetti commi sono destinate agli scambi intracomunitari ed effettuare costanti verifiche sulla conformita' di esse alle prescrizioni stabilite. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e comunicano al Ministero della salute l'elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta certificazione, nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea tale elenco e gli eventuali aggiornamenti. Quando le carni fresche giungono in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni per esse previste, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio1993, n. 28, e successive modificazioni.
12. Se in sede comunitaria, riguardo alle carni fresche di ruminanti non sottoposte al trattamento di cui all'Allegato VIII, parte A, nonche' alle carni macinate e alle preparazioni di carni ottenute da tali carni, destinate ad essere immesse sul mercato in una regione specifica dello Stato membro d'origine, e' disposto l'utilizzo di un bollo sanitario speciale, diverso da quelli previsti al numero 3) delle lettere a) e b) del comma 8, i servizi veterinari delle aziende sanitarie ne assicurano l'impiego, nel rispetto delle modalita' comunitarie eventualmente stabilite.
13. Durante la fase 3:
a) il latte e i prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali vaccinati possono essere immessi sul mercato all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione solo se sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti previsti alle parti A e B dell'allegato IX, a seconda che siano o meno destinati al consumo umano. Tale trattamento deve essere stato effettuato, sotto controllo ufficiale, presso uno stabilimento situato nella zona di vaccinazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 1 lettera c), 2, 3 e 4;
b) la raccolta e il trasporto di campioni di latte crudo di animali di specie sensibili da aziende situate nella zona di vaccinazione a laboratori diversi da quelli autorizzati dal Ministero della salute per la diagnosi dell'afta epizootica, nonche' la trasformazione del latte in detti laboratori, sono assoggettati ad autorizzazione della regione o della provincia autonoma che devono adottare, contestualmente, ogni misura necessaria ad evitare la propagazione di un eventuale virus dell'afta epizootica;
c) l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, e alle lettere a) e b), e' assoggettata alle medesime misure stabilite agli articoli 30, 31, 32 e 42.



Note all'art. 58:
- Per il regolamento (CE) n. 853/2004, vedi note
all'art. 25.
- Per il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117,
vedi note all'art. 25.
- Per i decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e
28, vedi note all'art. 25.



 
Art. 59.
Ripristino della qualifica di ufficialmente indenne
da afta epizootica e da infezione da afta epizootica
1. La Commissione europea, con propria decisione, effettua il ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica dello Stato o di una regione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera t), tenuto conto delle condizioni stabilite agli articoli 60 e 61, riguardanti, rispettivamente, l'eradicazione della malattia nei territori interessati senza effettuazione della vaccinazione ovvero facendovi ricorso.
2. La richiesta per il ripristino della qualifica di cui al comma 1, e' formulata alla Commissione europea dal Ministero della salute, su istanza delle regioni o delle province autonome interessate; prima di formulare la richiesta, il Ministero della salute, informandone le regioni e le province autonome interessate, puo' procedere ad ispezioni e verifiche per valutare la situazione e la sussistenza o meno delle condizioni per il ripristino della qualifica, avvalendosi di proprio personale e di quello del Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69.
 
Art. 60.
Ripristino della qualifica a seguito dell'eradicazione
dell'afta epizootica senza vaccinazione d'emergenza
1. Nel caso di eradicazione di uno o piu' focolai di afta epizootica senza ricorso alla vaccinazione, il Ministero della salute richiede il ripristino della qualifica di ufficialmente indenne di cui all'articolo 59 se tutte le misure previste agli articoli 36 e 44 sono state completate e se:
a) sono soddisfatte le pertinenti raccomandazioni contenute nel capitolo relativo all'afta epizootica del Codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (U.I.E.)., nella versione vigente al momento della richiesta di ripristino della qualifica;
b) sono trascorsi almeno tre mesi dall'ultimo focolaio registrato di afta epizootica e prove cliniche e di laboratorio svolte in conformita' dell'allegato III hanno confermato l'assenza di infezione da virus dell'afta epizootica nello Stato o nella regione interessata.
 
Art. 61.
Ripristino della qualifica a seguito dell'eradicazione
dell'afta epizootica con vaccinazione
1. Nel caso di eradicazione di uno o piu' focolai di afta epizootica per mezzo della vaccinazione, il Ministero della salute richiede il ripristino della qualifica di ufficialmente indenne di cui all'articolo 59 se tutte le misure previste agli articoli 36, 44, 54, 55, 56 e 57 sono state completate e se sussiste, inoltre, una delle seguenti condizioni:
a) sono soddisfatte le pertinenti raccomandazioni contenute nel capitolo relativo all'afta epizootica del Codice zoosanitario dell'U.I.E., nella versione vigente al momento della richiesta di ripristino della qualifica;
b) sono trascorsi almeno tre mesi dalla macellazione dell'ultimo animale vaccinato ed e' stata condotta una sorveglianza sierologica;
c) sono trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo focolaio di afta epizootica o dal completamento della vaccinazione d'emergenza, se questa e' stata effettuata piu' tardi, e un'indagine sierologica basata sul rilevamento di anticorpi delle proteine non strutturali del virus dell'afta epizootica ha dimostrato l'assenza di infezione negli animali vaccinati conformemente agli orientamenti stabiliti ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b).
.
 
Art. 62.
Modifica delle misure volte al ripristino della qualifica
di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione
da afta epizootica
1. Il Ministero della salute puo' chiedere alla Commissione europea, anche su istanza delle regioni e delle province autonome interessate, di disporre la revoca delle restrizioni applicate ai sensi del presente decreto:
a) nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui all'articolo 60, se risultano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 36 e 44, e' stata completata l'indagine clinica e sierologica con esito soddisfacente ed e' stata confermata l'assenza dell'infezione da virus dell'afta epizootica;
b) nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui all'articolo 61, se sono state completate, con esito soddisfacente, l'indagine clinica e sierologica di cui all'articolo 56, applicate le misure di cui all'articolo 57 ed e' stata confermata l'assenza dell'infezione da virus dell'afta epizootica.
2. La Commissione europea, accordando la revoca ai sensi del comma 1, puo' disporre ulteriori limitazioni, secondo la decisione 1999/468/CE.
3. Nel caso venga disposta la revoca ai sensi del comma 1, resta fermo il potere della Commissione europea di disporre:
a) limitazioni o divieti allo spostamento di animali delle specie sensibili dal territorio o dalla regione dello Stato in cui si e' manifestato il focolaio di afta epizootica verso un altro Stato membro fino all'avvenuto ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica conformemente alle condizioni del Codice zoosanitario dell'U.I.E. Le predette limitazioni o divieti di spostamento verso altri Stati membri non riguardano gli animali delle specie sensibili che non sono stati vaccinati e vengono consegnati direttamente a un stabilimento di macellazione ai fini della immediata macellazione o, in alternativa, gli animali che sono stati isolati per almeno trenta giorni immediatamente prima del carico e sono stati sottoposti con esito negativo a prova sierologica per l'individuazione di anticorpi delle proteine strutturali del virus dell'afta epizootica condotta su campioni prelevati nei dieci giorni precedenti al carico;
b) la riduzione del raggio della zona di sorveglianza intorno alla zona di vaccinazione di cui all'articolo 52, commi 3 e 4, successivamente al completamento con esito soddisfacente delle misure previste all'articolo 57 fino a quando la qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica non sia stata ripristinata secondo le condizioni del Codice zoosanitario dell'U.I.E.
4. Nei casi previsti dal presente articolo, il Ministero della salute, informandone le regioni e le province autonome interessate, puo' procedere ad ispezioni e verifiche per valutare la corretta applicazione di quanto disposto in sede comunitaria, avvalendosi di proprio personale e di quello del Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69.



Nota all'art. 62:
- La decisione 1999/468/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 184 del 17 luglio 1999.



 
Art. 63.
Certificazione degli animali di specie sensibili
e dei prodotti da essi derivati ai fini degli
scambi intraco-munitari
1. L'obbligo della certificazione supplementare richiesta dal presente decreto per gli animali delle specie sensibili o i prodotti da essi derivati destinati ad essere spediti dall'Italia ad altri Stati membri, permane fino al ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica ai sensi degli articoli 60 e 61 di tutto o parte del territorio nazionale.
2. Le regioni o le province autonome, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verificano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie, comunicando immediatamente al Ministero della salute le eventuali irregolarita' constatate.
3. Nel caso di animali delle specie sensibili o prodotti da essi derivati introdotti in Italia in provenienza da Stati membri il cui territorio e' in tutto o in parte sede di focolai di afta epizootica, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione supplementare richiesta, applicando, in sua assenza, le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; ogni irregolarita' constatata deve essere altresi' comunicata immediatamente al Ministero della salute. Le predette attivita' di verifica devono essere effettuate fino a quando non vi e' stato ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica ai sensi degli articoli 60 e 61 di tutto o parte del territorio dello Stato di provenienza delle merci.



Nota all'art. 63:
- Per decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e 28,
vedi note all'art. 25.



 
Art. 64. Movimenti di animali vaccinati di specie sensibili dopo il ripristino
della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da
infezione da afta epizootica
1. Su proposta dei servizi sanitari, l'autorita' sanitaria competente dispone il divieto di spedizione degli animali delle specie sensibili vaccinati contro l'afta epizootica dall'Italia verso altri Stati membri.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie possono derogare al divieto di cui al comma 1, in presenza e nel rispetto di disposizioni adottate in sede comunitaria limitatamente agli animali vaccinati delle specie sensibili tenuti nei giardini zoologici ed inclusi in un programma di conservazione della fauna selvatica o tenuti, a titolo di risorse genetiche di animali da allevamento, in fabbricati che risultano iscritti, da parte delle regioni e province autonome, nell'elenco dei centri di allevamento di animali indispensabili alla sopravvivenza della specie.
 
Art. 65.
Laboratori e stabilimenti che manipolano virus vivi
dell'afta epizootica e controlli
1. La manipolazione di virus vivi dell'afta epizootica e' effettuata:
a) ai fini di ricerca e diagnostica, esclusivamente nei laboratori riconosciuti, elencati nella parte A dell'allegato XI;
b) ai fini della fabbricazione di antigeni inattivati per la produzione di vaccini o di vaccini e per la ricerca attinente, esclusivamente negli stabilimenti e nei laboratori riconosciuti, elencati nella parte B dell'allegato XI.
2. Il Ministero della salute:
a) sottopone a verifiche i laboratori e gli stabilimenti nazionali di cui al comma 1, anche al fine di accertare che operino in conformita' alle norme di bio-sicurezza di cui all'allegato XII;
b) assicura la collaborazione agli esperti veterinari della Commissione europea incaricati di effettuare controlli a sondaggio per verificare se i sistemi di sicurezza applicati negli stabilimenti e nei laboratori di cui alle parti A e B dell'allegato XI sono conformi alle norme di bio-sicurezza definite nell'allegato XII;
c) trasmette alla Commissione europea le opportune informazioni ai fini dell'aggiornamento dell'elenco degli stabilimenti e dei laboratori di cui alle parti A e B dell'allegato XI.
 
Art. 66.
Laboratorio nazionale di riferimento
1. Le prove di laboratorio intese ad accertare la presenza dell'afta epizootica sono effettuate dal competente laboratorio nazionale di riferimento di cui alla parte A dell'allegato XI, che e' tenuto ad eseguirle in conformita' alle disposizioni dell'articolo 68, e che e' altresi' responsabile del coordinamento di norme e metodi diagnostici applicati.
2. Il Ministero della salute puo' autorizzare il laboratorio nazionale di cui al comma 1 a fungere da laboratorio di riferimento o fornire ed espletare incarichi e servizi anche per altri Stati, su loro richiesta. Detta cooperazione e' ufficializzata mediante uno specifico accordo concluso tra le autorita' competenti degli Stati richiedenti e il Ministero della salute, da notificare alla Commissione europea.
3. Il laboratorio nazionale di cui al comma 1:
a) svolge le funzioni e i compiti previsti all'allegato XV;
b) garantisce il collegamento con il laboratorio comunitario di riferimento e provvede ad inviare a quest'ultimo campioni adeguati;
c) finalizza le indagini di laboratorio previste dal presente decreto alla conferma o all'esclusione della presenza di afta epizootica o di altre malattie vescicolari;
d) procede, quando la presenza dell'afta epizootica e' stata confermata ed e' stato identificato il sierotipo del virus, alla caratterizzazione del virus a livello dell'antigene in relazione ai ceppi del vaccino di riferimento, in collaborazione, se necessario, con il laboratorio comunitario di riferimento;
e) assicura l'invio al laboratorio comunitario di riferimento, per ulteriori accertamenti, dei campioni prelevati da animali domestici recanti segni di malattie vescicolari ma risultati negativi al virus della malattia e, ove del caso, al virus della malattia vescicolare dei suini.
4. In particolari situazioni epidemiologiche il Ministero della salute, sentito il Centro di referenza per le malattie vescicolare, puo' autorizzare altri laboratori per l'esecuzione di test sierologici di screening o di conferma diagnostica, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto.
 
Art. 67.
Norme di sicurezza e orientamenti per la sorveglianza
1. Il Ministero della salute assicura la vigilanza e il controllo sulla corretta applicazione, da parte degli stabilimenti e dei laboratori di cui all'articolo 65, nonche' di quelli di cui all'articolo 66, delle disposizioni o indicazioni stabilite in sede comunitaria che concernono:
a) le norme minime per i laboratori che manipolano virus dell'afta epizootica in vivo e in vitro;
b) gli orientamenti per la sorveglianza richiesti per recuperare la qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione;
c) le buone prassi per i sistemi di sicurezza applicati negli stabilimenti e nei laboratori di cui alle parti A e B dell'allegato XI.
2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome forniscono la propria collaborazione al Ministero della salute, in particolare per quanto attiene la verifica e il controllo circa la corretta applicazione degli orientamenti di cui al comma 1, lettera b), da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie.
 
Art. 68.
Test e norme per la diagnosi della malattia
e per la diagnosi differenziale di altre malattie vescicolari
1. Ai fini della diagnosi della malattia, il laboratorio nazionale di cui all'articolo 66:
a) deve utilizzare i test e le norme specificati all'allegato XIII;
b) assicura l'applicazione delle indicazioni eventualmente stabilite in sede comunitaria circa la diagnosi dell'afta epizootica e la diagnosi differenziale di malattie vescicolari diverse dalla malattia vescicolare dei suini.
2. Il Ministero della salute assicura una conforme e tempestiva applicazione delle eventuali disposizioni adottate in sede comunitaria riguardanti l'acquisto, il magazzinaggio e la fornitura ai laboratori nazionali di quantitativi sufficienti di reagenti specifici o test diagnostici in caso di emergenza.
 
Art. 69.
Piani di emergenza
1. Il Ministero della salute, tramite il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, istituito con decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, di seguito denominato Centro nazionale, redige un piano di emergenza secondo i criteri e i requisiti definiti nell'allegato XVII.
2. Il piano di emergenza, redatto avvalendosi del Centro nazionale di referenza per le malattie vescicolari e del Centro nazionale per l'epidemiologia, deve:
a) specificare le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di afta epizootica al fine di mantenere un elevato livello di preparazione e capacita' di far fronte alla malattia e un elevato livello di protezione ambientale;
b) prevedere la disponibilita' di strutture, apparecchiature, addetti ed altri materiali appropriati necessari per una rapida ed efficace eradicazione dei focolai di afta epizootica;
c) garantire il coordinamento con gli Stati membri limitrofi e incoraggiare la cooperazione con i Paesi terzi limitrofi;
d) prevedere, nel caso indicato al punto 12 dell'allegato XVII, le misure da attuare fornendo indicazioni precise riguardo:
1) ai quantitativi di vaccino necessari nel caso di una vaccinazione di emergenza;
2) ai criteri in base ai quali procedere alle vaccinazioni, tenuto conto della densita' animale e di quanto stabilito nell'allegato X;
e) indicare i criteri per decidere se interrare o incenerire in loco le carcasse degli animali morti o abbattuti, al fine di impedire ogni danno evitabile all'ambiente, assicurando nel contempo il massimo livello di lotta contro la malattia.
3. Il Ministero della salute:
a) sottopone il piano di cui al comma 1 all'approvazione della Commissione europea e lo modifica per tenere conto delle eventuali osservazioni da essa formulate in tale fase;
b) successivamente all'avvenuta approvazione del piano, notifica tempestivamente alla stessa Commissione eventuali modifiche significative apportatevi;
c) aggiorna il piano di emergenza ogni cinque anni, in particolare alla luce delle esercitazioni in tempo reale di cui all'articolo 70, e lo presenta alla Commissione europea per la sua approvazione.



Nota all'art. 69:
- Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,
recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del
decereto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure
urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre
2005.



 
Art. 70.
Esercitazioni e simulazioni di emergenza
1. Il Ministero della salute, tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate:
a) programma ed effettua esercitazioni e simulazione di emergenza in conformita' al rispettivo piano di emergenza approvato e a quanto previsto all'allegato XVII, e, per quanto possibile, in stretta collaborazione con le autorita' competenti degli altri Stati membri o dei Paesi terzi limitrofi. Le esercitazioni e le simulazioni sono programmate ed effettuate avvalendosi del Centro nazionale di referenza per le malattie vescicolari e in collaborazione con le regioni e le province autonome;
b) comunica alla Commissione europea i risultati delle esercitazioni e simulazioni di cui alla lettera a), trasmettendo una relazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.



Nota all'art. 70:
- L'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 196, cosi' recita:
«Art. 8. - 1. (Omissis).
2. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione
europea, entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima
volta entro il 1999, informazioni dettagliate relative alla
presenza sul territorio nazionale, durante l'anno
precedente, delle malattie di cui all'allegato E, parte I,
o di qualsiasi malattia per la quale la normativa
comunitaria preveda garanzie supplementari, nonche'
informazioni dettagliate sui programmi di controllo e di
eradicazione delle malattie in corso, secondo i criteri
stabiliti in sede comunitaria.».



 
Art. 71.
Funzioni e compiti del Centro nazionale di lotta contro la malattia
1. In caso di insorgenza della malattia, il Centro nazionale di cui all'articolo 69, assicura per l'intero territorio nazionale il coordinamento di tutte le misure ed attivita' necessarie al controllo e l'eradicazione della malattia, provvedendo tra l'altro a:
a) pianificare le necessarie misure di controllo;
b) coordinare e verificare le attivita' dei Centri territoriali di cui all'articolo 73;
c) verificare la pronta ed efficace attuazione dei provvedimenti adottati o delle disposizioni da esso impartite da parte dei Centri locali di lotta contro la malattia;
d) nell'ambito delle risorse economiche e di personale disponibili, mettere personale ed altre risorse a disposizione dei Centri locali di lotta contro la malattia;
e) trasmettere informazioni alla Commissione, alle autorita' competenti degli altri Stati membri e alle altre autorita' nazionali, incluse le autorita' e gli organismi competenti in materia di ambiente, nonche' alle organizzazioni e agli enti veterinari, agricoli e commerciali;
f) organizzare campagne di vaccinazione d'emergenza e la definizione delle zone di vaccinazione;
g) assicurare il collegamento con i laboratori di diagnosi;
h) assicurare il collegamento con le autorita' competenti in materia di ambiente per coordinare gli interventi in termini di sicurezza veterinaria e ambientale;
i) assicurare i contatti con gli organi di informazione;
l) assicurare il collegamento con le autorita' di polizia ai fini dell'adozione di specifici provvedimenti;
m) delegare, con provvedimento scritto e ove ritenuto utile, alcuni compiti ai Centri territoriali.
 
Art. 72.
Requisiti tecnici del Centro nazionale di lotta contro la malattia
1. Per assicurare un'efficace gestione delle misure di lotta ed eradicazione della malattia, il Centro nazionale di cui all'articolo 69, nell'ambito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, deve avere la disponibilita' di personale, impianti e attrezzature, tra cui almeno:
a) un sistema di identificazione degli allevamenti e di localizzazione degli animali, preferibilmente informatizzato;
b) opportuni mezzi di comunicazione, compresi telefoni, fax e, se possibile, sistemi di comunicazione con gli organi di informazione;
c) un sistema di comunicazione, preferibilmente informatizzato, che consenta lo scambio di informazioni con i centri locali di lotta contro la malattia, i laboratori e gli altri organismi interessati;
d) le carte geografiche ed altre fonti di informazione utilizzabili nell'orientamento delle misure di lotta;
e) un registro da aggiornare quotidianamente aggiornato in cui annotare, in ordine cronologico, tutti gli eventi associati ad un focolaio di afta epizootica e in modo da consentire di collegare e coordinare le diverse attivita';
f) un elenco aggiornato degli organismi e dei laboratori nazionali e internazionali competenti, da contattare in caso di insorgenza di un focolaio della malattia;
g) un elenco aggiornato del personale e degli altri collaboratori che possono essere chiamati ad operare immediatamente nei centri territoriali di lotta, coadiuvando il gruppo di esperti di cui all'articolo 75 nel caso di insorgenza di un focolaio della malattia;
h) un elenco aggiornato delle autorita' competenti in materia di protezione ambientale e degli organismi da contattare in caso di insorgenza di un focolaio della malattia;
i) le mappe che localizzino adeguate zone di trasformazione delle carcasse degli animali morti o abbattuti;
l) un elenco delle imprese di trattamento e trasformazione autorizzate a svolgere le operazioni di trattamento o trasformazione delle carcasse animali e dei rifiuti di origine animale che potrebbero essere commissionate in caso di insorgenza di un focolaio della malattia, con indicazione della capacita', dell'indirizzo e di altre informazioni utili per contattarle;
m) un elenco di misure per la sorveglianza e il controllo dello smaltimento dei disinfettanti e dei tessuti e dei fluidi corporei nell'ambiente circostante a seguito del decomposizione delle carcasse, segnatamente nelle acque superficiali e sotterranee.



Nota all'art. 72:
- Per il decreto-legge l° ottobre 2005, n. 202,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005,
n. 244, vedi note all'art. 69.



 
Art. 73.
Istituzione, funzioni e compiti dei Centri territoriali
di lotta contro la malattia
1. Le regioni e le province autonome, in caso di insorgenza di focolai sul proprio territorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, devono essere in grado di assicurare l'immediata operativita' dei Centri territoriali di lotta contro la malattia, di seguito denominati Centri territoriali, che abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano dotati di quanto necessario a garantire la pronta attuazione delle misure previste dal presente decreto in caso di insorgenza di un focolaio della malattia, anche avuto riguardo alla rapida attuazione delle misure riguardanti l'indagine epidemiologica, la protezione ambientale, la trasformazione delle carcasse provenienti dagli allevamenti infetti, la sorveglianza ufficiale delle zone, la rintracciabilita' degli animali e dei prodotti, gli abbattimenti preventivi e la macellazione d'urgenza, la pulizia, la disinfezione, le altre misure igieniche e la vaccinazione d'emergenza;
b) provvedano a comunicare al Centro nazionale l'ubicazione dei Centri territoriali nonche', l'organizzazione, il personale, gli impianti e le attrezzature, i sistemi di gestione, le linee di comunicazione e i canali d'informazione di cui sono dotati, al fine dell'inserimento dei relativi dati nei piani di emergenza nazionali;
c) assicurino uno stretto coordinamento e cooperazione dei Centri territoriali di lotta con il Centro nazionale, garantendo, in particolare, la pronta ed efficace attuazione dei provvedimenti adottati o delle disposizioni da esso impartite.
 
Art. 74.
Requisiti tecnici dei Centri territoriali
1. Per i fini di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), le regioni e le province autonome, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, garantiscono che i Centri territoriali abbiano almeno la disponibilita' di:
a) una linea telefonica riservata alle comunicazioni con il Centro nazionale di lotta contro la malattia; linee telefoniche accessibili, da cui gli allevatori ed altri residenti possono ottenere informazioni aggiornate e accurate sulle misure prese;
b) collaboratori dotati degli strumenti necessari a garantire la comunicazione e l'efficace gestione di tutti i dati pertinenti;
c) un sistema di raccolta di dati, preferibilmente informatizzato, accessibile al Centro nazionale di lotta, ai laboratori e agli altri organismi;
d) un registro da aggiornare quotidianamente in cui annotare, in ordine cronologico, tutti gli eventi associati ai focolai di afta epizootica e in modo da collegare e coordinare le diverse attivita';
e) un elenco aggiornato, per ciascuna regione, delle persone e degli organismi locali da contattare e da coinvolgere in caso di insorgenza di un focolaio della malattia;
f) un elenco aggiornato delle aziende e dei veterinari privati, a cui possano applicarsi le disposizioni dell'articolo 15 e dell'articolo 18 in caso di insorgenza di un focolaio della malattia;
g) un elenco aggiornato delle possibili aree per l'incenerimento o l'interramento degli animali abbattuti ai sensi del presente decreto, aree che devono essere gestite conformemente alla normativa comunitaria e nazionale sulla protezione dell'ambiente;
h) un elenco aggiornato, per ciascuna regione, delle autorita' competenti in materia di ambiente e di altri organismi ambientali da contattare e da coinvolgere in caso di insorgenza di un focolaio della malattia;
i) mappe che localizzino aree adeguate per l'interramento delle carcasse che non presentino rischi per l'ambiente, segnatamente per le acque superficiali e sotterranee;
l) un elenco delle imprese di trattamento e smaltimento autorizzate a svolgere le operazioni di trattamento o smaltimento delle carcasse animali e dei rifiuti di origine animale;
m) un elenco delle misure per la sorveglianza e il controllo dello smaltimento dei disinfettanti nonche' dei tessuti e dei fluidi corporei nell'ambiente circostante a seguito della decomposizione delle carcasse, e, segnatamente, nelle acque superficiali e sotterranee.
 
Art. 75.
Gruppo di esperti
1. Il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69 si avvale di un gruppo composto da esperti epidemiologi, scienziati veterinari e virologi del Centro nazionale di referenza per le malattie vescicolari, di seguito denominato gruppo di esperti, in possesso di conoscenze specialistiche, che lo coadiuvano in caso di insorgenza di un focolaio della malattia. Su richiesta, il Ministero della salute puo' concludere un accordo formale con altri Stati membri per l'utilizzo di tali esperti.
2. In caso di sospetto di afta epizootica, il gruppo di esperti procede quanto meno a:
a) effettuare una valutazione del quadro clinico e della situazione epidemiologica;
b) fornire consulenza sulle procedure di campionamento e sulle analisi necessarie per diagnosticare l'afta epizootica nonche' sulle ulteriori azioni e misure da adottare.
3. In caso di insorgenza di un focolaio di afta epizootica, il gruppo di esperti procede quanto meno a:
a) effettuare, almeno nel primo caso segnalato, e se necessario recandosi in loco, una valutazione del quadro clinico e un'analisi dell'indagine epidemiologica al fine di raccogliere i dati necessari per determinare:
1) l'origine dell'infezione;
2) la data di introduzione dell'agente patogeno;
3) la possibile diffusione della malattia;
b) riferire al Centro nazionale i dati di cui alla lettera a) e le proprie valutazioni;
c) fornire consulenza sulle procedure di screening, di campionamento e di test, sui metodi di lotta e sulle altre misure da applicare, nonche' sulla strategia da attuare, ivi compresa la consulenza sulle misure di bio-sicurezza riguardanti le aziende e i fabbricati di cui all'articolo 16 e in relazione alla vaccinazione di emergenza;
d) seguire ed orientare l'indagine epidemiologica;
e) integrare i dati epidemiologici con informazioni geografiche, meteorologiche e con qualsiasi altro elemento necessario;
f) analizzare le informazioni epidemiologiche ed eseguire valutazioni periodiche dei rischi;
g) fornire assistenza nella trasformazione delle carcasse e dei rifiuti di origine animale in modo da garantire i minori effetti nocivi per l'ambiente.
 
Art. 76.
Banche nazionali di antigene e di vaccini
1. Se il piano di emergenza lo impone, il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili per le medesime finalita', puo':
a) istituire o mantenere banche nazionali di antigene e di vaccini per il magazzinaggio di riserve, destinate alla vaccinazione d'emergenza, di antigeni o vaccini autorizzati ai sensi della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2001/82/CE;
b) designare gli stabilimenti per il confezionamento e l'immagazzinamento di vaccini destinati alla vaccinazione d'emergenza.
2. Il Ministero della salute assicura le necessarie verifiche sulla conformita' dell'antigene e dei vaccini conservati nelle banche nazionali di cui al comma 1, lettera a), ai requisiti minimi stabiliti per le riserve comunitarie di antigene e di vaccini in materia di sicurezza, di sterilita' e di contenuto di proteine non strutturali.
3. Il Ministro della salute, in caso di istituzione delle banche nazionali di cui al comma 1, lettera a), informa la Commissione europea delle scorte di antigene e di vaccini in loro possesso. Tali informazioni sono comunicate ogni dodici mesi ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. I dati relativi ai quantitativi e ai sottotipi di antigeni e di vaccini autorizzati conservati nelle banche nazionali sono trattati come informazioni riservate e non devono essere resi pubblici.
4. Il Ministero della salute, ove necessario, puo' chiedere alla Commissione europea di fornire al Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69 antigeni e vaccini nella disponibilita' della banca comunitaria.



Note all'art. 76:
- La direttiva 2001/82/CE pubblicata nella G.U.C.E. n.
L. 311 del 28 novembre 2001.
- Per l'art. 8 comma 2, del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 196, vedi note all'art. 70.



 
Art. 77. Misure complementari di prevenzione e di controllo dell'afta
epizootica
1. Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1774/2002 e le relative disposizione di applicazione, e' vietato somministrare rifiuti alimentari agli animali delle specie sensibili alla malattia, a prescindere dall'uso cui sono destinati o dal luogo in cui vivono.
2. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome assicurano l'applicazione:
a) delle misure di controllo eventualmente disposte in sede comunitaria, riguardanti il divieto di cui al comma 1;
b) delle modalita' di lotta contro l'afta epizootica eventualmente disposte in sede comunitaria con riguardo ad altri animali, quali quelli appartenenti agli ordini Rodentia o Proboscide, se considerati sensibili alla malattia sulla base di dati scientifici, come previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo capoverso.
3. Se si ha notizia del sospetto di insorgenza della malattia negli animali selvatici, il Ministero della salute, tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, allerta le regioni e le province autonome e:
a) dispone l'effettuazione di indagini, compresi gli esami di laboratorio, su tutti gli animali selvatici di specie sensibili uccisi o trovati morti, e quanto altro necessario a confermare o escludere la presenza della malattia;
b) effettua un'idonea informazione del pubblico, con particolare attenzione ai proprietari e detentori di animali di specie sensibili e ai cacciatori in merito all'esistenza di un sospetto di infezione.
4. Se vi e' conferma di un caso primario di afta epizootica negli animali selvatici, il Ministero della salute, tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69:
a) dispone l'immediata applicazione delle misure di cui all'allegato XVIII, parte A, al fine di ridurre la diffusione dell'epidemia ed elabora un piano per l'eradicazione dell'afta epizootica in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato XVIII, parte B;
b) effettua un'idonea informazione del pubblico, con particolare attenzione ai proprietari e detentori di animali di specie sensibili e ai cacciatori in merito alla conferma del caso.
5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Nota all'art. 77:
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note
all'art. 2.



 
Art. 78.
Adozione di misure epidemiologiche
1. Il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, se le misure previste dal presente decreto non sono adeguate alla situazione epidemiologica oppure se il virus dell'afta epizootica rischia di diffondersi malgrado le misure adottate, e' autorizzato a chiedere alla Commissione europea l'adozione di una decisione specifica per l'applicazione di misure alternative, con effetto epidemiologico equivalente, per un limitato periodo di tempo adeguato alla situazione epidemiologica in atto.
 
Art. 79.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), che non adempiono all'obbligo di denuncia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Il titolare dell'azienda interessata che non adempie alle misure disposte dal veterinario ufficiale ai sensi degli articoli 10, 11 e 16 o dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 14, 15, 20, 35 e 43 ovvero dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 14 e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda fino a 25.000 euro.
3. Chiunque violi il divieto di movimento imposto a norma degli articoli 4, comma 2, lettera d), 5, 6, 7, commi 1 e 2, 19, comma 3, 22, comma 3, lettera c), 23, comma 1, lettera a), 24, comma 1, lettere a) e b), 37, comma 1, 38, comma 1, 51, comma 1, lettera d), 54, comma 1, lettera a), 55, comma 1, 58, commi 1 e 5, e 64, comma 1, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
4. Chiunque viola i divieti imposti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettere b), c) e d), e 24, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
5. Chiunque viola i divieti imposti dagli articoli 25, comma 1, 26, comma 1, 27, comma 1, 28, comma 1, 30, comma 1, 31, comma 1, 32, comma 1, 33, comma 1, 39, comma 1, 40, comma 1, 55, commi 3 e 5, lettera d), e 58, commi 6, 8 e 13, lettere a) e c), e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro fino a 24.000 euro.
6. Il titolare dell'azienda od il trasportatore che non si attiene alle prescrizioni indicate negli articoli 27, comma 6, e 40, comma 6, o che non si attiene ai divieti di cui agli articoli 27, comma 7, 29, comma 1, 40, comma 7, 41, comma 1, 54, comma 4, e 58, comma 10, ovvero che raccoglie o trasporta campioni di latte crudo di animali di specie sensibili senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 58, comma 13, lettera b), e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro.
7. I proprietari e le persone addette al trasporto od alla commercializzazione di animali di specie sensibili che a seguito della richiesta dei servizi veterinari delle aziende sanitarie non forniscono le informazioni indicate nell'articolo 48 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
8. Chiunque non ottempera al divieto di cui all'articolo 49, comma 1, ovvero fa uso di vaccini anti-aftosi per scopi diversi dall'induzione dell'immunita' attiva negli animali di specie sensibili senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 49, comma 3, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro per ogni animale vaccinato. La stessa sanzione si applica a chiunque manipola virus vivi dell'afta epizootica al di fuori dei casi previsti dall'articolo 65, comma 1.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni impartite dai veterinari delle aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), o non si attiene alle prescrizioni di cui agli articoli 55, comma 5, lettere a), b) e c), e 58, comma 7, ovvero non rispetta il divieto di cui all'articolo 54, comma 5, lettere a), b) e c), e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro.
10. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 77, comma 1, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
11. L'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio procede all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili.
12. I proventi delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di violazioni alle prescrizioni in materia di lotta contro le malattie animali e nelle relative emergenze sono introitate dalle regioni e dalle province autonome che le destinano ai Centri territoriali per il finanziamento di attivita' eventuali ed ulteriori rispetto a quelle svolte dalla normativa vigente, in materia di lotta contro le malattie animali e al potenziamento dei servizi veterinari .
 
Art. 80.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il Ministro della salute, con proprio decreto di natura non regolamentare, assicura l'attuazione delle eventuali disposizioni transitorie o applicative adottate in sede comunitaria in materia di lotta contro le malattie animali nonche' delle modifiche disposte agli allegati dei provvedimenti nazionali emanati in attuazione della normativa comunitaria in materia di lotta contro le malattie animali, compresi quelli del presente decreto. Alle misure e alle attivita' di tale decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I provvedimenti adottati e le disposizioni impartite dal Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta contro le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, costituiscono misure strumentali di profilassi internazionale, inderogabili dalle regioni e province autonome e dagli altri enti territoriali, tenuti a conformarvisi. I provvedimenti immediati, adottati dall'autorita' sanitaria territorialmente competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, restano fermi fino all'eventuale emanazione di quelli disposti dal Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale. Il Ministero della salute, tramite il Centro nazionale, effettua gli opportuni controlli per verificare la corretta applicazione delle misure di lotta contro le malattie animali sul territorio nazionale.
3. I proprietari e i detentori di animali, nonche' i proprietari e i responsabili di stabilimenti, impianti o aziende in cui sono ottenuti o trattati prodotti e alimenti destinati al consumo umano o animale, compreso il foraggio, la paglia e il fieno nonche' qualsiasi altro prodotto o alimento capace di veicolare o trasmettere malattie animali, devono attenersi ai divieti, alle prescrizioni e alle condizioni disposte dal Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale, e di quelli immediati adottati dall'autorita' sanitaria territorialmente competente, compresi quelli riguardanti le limitazioni all'immissione sul mercato di prodotti e alimenti e alla movimentazione degli animali. I predetti soggetti sono altresi' tenuti a fornire i documenti e i dati richiesti dagli organi incaricati di svolgere verifiche e controlli.
4. Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 3, nonche' nel caso di loro applicazione parziale o non conforme consegue in ogni caso l'esclusione del proprietario e del detentore di animali e del proprietario e del responsabile degli stabilimenti, impianti o aziende che trattano prodotti e alimenti, da qualsivoglia forma di rimborso, indennizzo o beneficio economico-finanziario, nazionale, regionale o comunitario, comunque denominati, e il recupero forzato di quelli eventualmente corrisposti.



Note all'art. 80:
- Per il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 2002,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, vedi note all'art. 69.
- L'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 117, citato all'art. 25, cosi' recita:
«Art. 6 (Controlli veterinari ufficiali). - 1. - 2.
(Omissis).
3. Se si constata un rischio per la sanita' animale o
per la salute pubblica, fermi restando i provvedimenti
immediati adottati dall'autorita' sanitaria
territorialmente competente, ogni provvedimento d'urgenza o
misura cautelare e' adottato dallo Stato ai sensi dell'art.
117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni, anche nel caso di provvedimenti
emanati dallo Stato in correlazione a misure di
salvaguardia adottate, in dette materie, in sede
comunitaria. Le competenti autorita' assicurano una
conforme applicazione dei provvedimenti in questione nei
rispettivi territori.».



 
Art. 81.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Alle misure ed alle attivita' previste dal presente decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 82.
Abrogazione
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Turco, Ministro della salute
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
Allegato I
[Articolo 2, comma 1, lettera m)]

----> Vedere allegato a pag. 39 <----
 
Allegato II
(Articolo 3, comma 4)

----> Vedere allegato alle pagg. 40-41 <----
 
Allegato III
[Articolo 4, comma 2, lettera g)]

----> Vedere allegato alle pagg. 42-43 <----
 
Allegato IV
(Articolo 11, comma 3)

----> Vedere allegato alle pagg. 44-45 <----
 
Allegato V
[Articolo 10, comma 2, lettera c)]

----> Vedere allegato alle pagg. 46-47 <----
 
Allegato VI
[Articolo 24, comma 2, lettera d)]

----> Vedere allegato alle pagg. 48-49 <----
 
Allegato VII
(Articolo 25, comma 2)

----> Vedere allegato a pag. 50 <----
 
Allegato VIII
[Articolo 39, comma 4, lettera b)]

----> Vedere allegato alle pagg. 51-52 <----
 
Allegato IX
[Articolo 18, comma 3, lettera c)]

----> Vedere allegato alle pagg. 53-54 <----
 
Allegato X
(Articolo 50, comma 2)

----> Vedere allegato alle pagg. 55-56 <----
 
Allegato XI
(Articolo 3, comma 4)

----> Vedere allegato alle pagg. 57-58 <----
 
Allegato XII
[Articolo 65, comma 2, lettera a)]

----> Vedere allegato a pag. 59 <----
 
Allegato XIII
[Articolo 2, comma 1, lettera m), numero 21)]

----> Vedere allegato alle pagg. 60-61-62 <----
 
Allegato XIV

----> Vedere allegato a pag. 63 <----
 
Allegato XV
[Articolo 66, comma 3, lettera a)]

----> Vedere allegato alle pagg. 64-65 <----
 
Allegato XVI

----> Vedere allegato alle pagg. 66-67 <----
 
Allegato XVII
(Articolo 47, comma 1)

----> Vedere allegato alle pagg. 68-69 <----
 
Allegato XVIII
[Articolo 77, comma 4, lettera a)]

----> Vedere allegato alle pagg. 70-71-72 <----
 
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