Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2006
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006. (Ordinanza n. 3548).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;
Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che sono tuttora in corso, da parte della regione e degli enti locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni subiti, nonche' alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli specifici ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali in rassegna;
Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Vista la nota del 3 ottobre 2006 del Presidente della regione Marche;
Acquisita l'intesa della regione Marche con nota del 18 ottobre 2006;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Marche e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
2. Il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi, in qualita' di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni, all'accertamento dei danni nonche' all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali, ponendo in essere ogni utile attivita' di prevenzione.
3. Il commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, affida loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale altresi' della collaborazione delle strutture regionali, nonche' degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
4. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato predispone anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorita' nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e dalle province competenti.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il commissario delegato o i soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.
4. Il commissario delegato provvede, avvalendosi anche dei soggetti attuatori, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. L'approvazione del parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
4. Il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, sulla base di apposita relazione tecnica all'uopo predisposta, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvede per l'allestimento di strutture necessarie per la riparazione delle attivita' agricole e zootecniche nel limite massimo di spesa di 4.000 euro per ogni intervento richiesto, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere considerato una anticipazione.
 
Art. 4.
1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche e di servizi gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e' autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 30% del danno medesimo e fino ad un massimo di 150.000 euro;
b) un contributo pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, ne' piu' utilizzabili;
c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attivita' e quantificato nella misura dei redditi prodotti dalla attivita', quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi annuale presentata.
2. Sono altresi' concessi, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, finanziamenti in conto interessi fino al 45 per cento del danno subito fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.
3. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 25.000 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati dal commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni del piano predisposto dal commissario medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 4, con il quale verranno altresi' identificate le tipologie d'intervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi, che sara' ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria, e costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
5. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato a concedere un contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di euro 15.000,00, sulla base delle spese fatturate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad euro 5.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti.
6. E' altresi' concesso un contributo a favore dei soggetti che abitino in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di 5.000 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
7. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.
8. La regione Marche e' autorizzata a costituire un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, affidandone la gestione ad enti dotati della necessaria idoneita' finanziaria da individuare nel rispetto delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004.
 
Art. 5.
1. Il commissario delegato, e' autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce rossa italiana, nonche' degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari della predetta associazione direttamente attivati in relazione alla particolare gravita' del contesto emergenziale da fronteggiare, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
 
Art. 6.
1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 191;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 7.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e' assegnata al commissario delegato la somma di 5 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile che sara' allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La regione Marche e' autorizzata a trasferire al commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato - Presidente della regione Marche con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. Il commissario delegato provvede alla ripartizione delle somme assegnate per eventi di cui alla presente ordinanza, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 8.
1. Per consentire l'espletamento delle ulteriori attivita' previste in attuazione della presente ordinanza la regione Marche e gli enti locali interessati dagli eventi calamitosi possono utilizzare il personale assunto ai sensi dell'art. 14, comma 14, del decreto-legge n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998. La regione e gli enti locali sono autorizzati a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite mensile di cinquanta ore pro-capite.
2. Al personale del Sistema di protezione civile e sicurezza locale della Regione Marche direttamente impegnato per le finalita' di cui alla presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) e comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede a carico della regione Marche.
4. Per accelerare l'istallazione del radar meteorologico finalizzato alla realizzazione del programma diretto ad assicurare un'adeguata copertura di radar metereologici del territorio nazionale prevista dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 365 del 2000, la regione Marche e' autorizzata ad avvalersi delle risorse assegnate al commissario delegato con la presente ordinanza.
5. Per le maggiori esigenze connesse alla situazione emergenziale di cui in premessa il commissario delegato - Presidente della regione Marche e' autorizzato ad avvalersi, per la durata dello stato di emergenza, di un'unita' di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con oneri a carico di quest'ultimo, appositamente individuato dal capo del Dipartimento medesimo.
 
Art. 9.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2006
Il Presidente: Prodi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone