Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2006 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2006
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari». (Repertorio atti n. 2470).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 9 febbraio 2006:
VISTO il Regolamento 852/2004 CE "Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" che detta norme di igiene generale previste ai fini della sicurezza alimentare propedeutiche alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale di cui ai Regolamenti 853/2004 e 854/2004;
VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune;
VISTA la nota del 19 gennaio 2006, con la quale il Ministero della salute, sulla base del sopra citato Regolamento 852/2004 CE, ha predisposto una bozza di accordo relativa a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", al fine di fornire agli operatori del settore alimentare ed agli organi di controllo indicazioni sull'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento in parola;
VISTA la nota in data 27 gennaio 2006, con la quale le Regioni hanno comunicato il loro parere tecnico favorevole sulla proposta di accordo in oggetto;
ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome sull'accordo relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", nei termini di cui all'allegato sub A;

SANCISCE ACCORDO

tra il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome, nei termini di cui all'allegato sub A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Carpino Sen. Prof. Enrico Loggia
 
Allegato sub. A

LINEA GUIDA APPLICATIVA DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'IGIENE DEI
PRODOTTI ALIMENTARI

La presente linea-guida, predisposta in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, sentite le Associazioni di categoria, ha l'obbiettivo di fornire agli operatori del settore alimentare ed agli organi di controllo, indicazioni in merito all'applicazione del Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nonche' precisare talune parti del sopra citato regolamento che danno facolta' agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni particolari adeguate alle singole realta' nazionali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare.
Le disposizioni del Regolamento 852/2004 CE "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" si rivolgono a tutti gli operatori del settore alimentare, dettando norme di igiene generale previste ai fini della sicurezza alimentare, e sono propedeutiche alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale di cui ai Regolamenti 853/2004 e 854/2004.
Spetta alle Aziende USL attraverso i servizi medici e veterinari, ciascuno per la parte di propria competenza, condurre la verifica dell'applicazione del Regolamento sulla base delle indicazioni fornite dalla presente linea guida o specifiche e piu' puntuali precisazioni del Ministero della Salute, delle Regioni e Province Autonome, i secondo i principi generali previsti dal Regolamento 882/2004.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Produzione primaria
Il Regolamento n. 852/2004 si applica alla produzione primaria comprese le attivita' di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria. Esso si applica, inoltre, al trasporto degli animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di produzione ad uno stabilimento
A tale proposito si riportano le seguenti definizioni:
- Produzione primaria: "tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici" (Reg. 178/2002 art. 3 punto 17).
- Prodotto primario: "i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca"(Reg. 178/2002 art. 2, comma 2, lettera b).
- E' necessario definire, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione U.E. nel documento guida relativo al Regolamento n. 852, l'ambito di applicazione del Regolamento nel contesto della produzione primaria tanto per i prodotti vegetali che per quelli di origine animale: Produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, fatti vegetali ed erbe comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione che, tuttavia, non alteri sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta all'Azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni.
- Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attivita' connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, agli stabilimenti di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali;
- Produzione ed allevamento di lumache in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato.
- Produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell'allevamento di produzione;lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall'allevamento,dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non e' da considerarsi una produzione primaria.
- La produzione e la raccolta delle uova nello stabilimento di produzione escluso il confezionamento.
- Pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione.
- Produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione
- La produzione, l'allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione
- Tutte le attivita' relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura deve essere considerata produzione primaria, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'Azienda di apicoltura. Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell'Azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria.
- La raccolta di funghi, bacche, lumache ecc. selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione.
Le tipologie sopramenzionate, necessitano pertanto di registrazione ai sensi del Regolamento n. 852/2004.

Ambito locale
Al fine di definire l'ambito di applicazione del Regolamento 852/2004, fermo restando che l'articolo 1 paragrafo 2, lettera c) esclude dal campo di applicazione la "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale", si ritiene utile riportare quanto gia' definito in merito nelle Linee Guida applicative del Regolamento 853/2004, che analogamente all'art. 1, paragrafo 3, lett. C, esclude dal campo di applicazione la "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale".
Pertanto:
E' necessario definire cosa si intenda per:
- "fornitura diretta"
- "commercio al dettaglio"
- "livello locale"
- "piccolo quantitativo".
Per quanto riguarda la fornitura diretta, nel testo italiano dei Regolamenti n. 852 ed 853/2004 e' presente una differenza che necessita una precisazione. Infatti, nel Regolamento n. 852 si parla di "... fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale" (Art. 1, comma. 2, lettera c)). Il regolamento n. 853 invece, riporta: " fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale" (Art. 1, comma 2, lettera c).
Nel testo inglese viene utilizzata esclusivamente la dizione "esercizi commerciali al dettaglio".
Per quanto sopra, in entrambi i cassi, e' possibile destinare direttamente i prodotti alla vendita presso un esercizio commerciale, compresi gli esercizi di somministrazione, anche se questo non rielabora i prodotti stessi.
Per quanto riguarda la definizione di "commercio al dettaglio " si rimanda a quanto previsto dal Reg. 178/2002CE, art. 3,punto 7.: "la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita alt 'ingrosso.
In conformita' ai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004, per fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari si deve intendere la cessione occasionale e su richiesta del consumatore finale o dell'esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa, a condizione che tale attivita' sia marginale rispetto all'attivita' principale.
Il concetto di "livello locale" deve essere definito, come specificato a livello comunitario, in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l'Azienda di origine e il consumatore (11° considerando del Regolamento).
E' opportuno precisare che quanto sopra esclude il trasporto sulle lunghe distanze e quindi non puo' in alcun modo essere inteso come "ambito nazionale ".
Pertanto, il "livello locale" viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini, cio' al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unita' territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.
Si sottolinea come l'esclusione dal campo di applicazione del regolamento e, quindi, degli obblighi che esso comporta, anche per il produttore primario che commercialiazza piccole quantita' direttamente, non esime l'operatore dall'applicazione, durante la sua attivita', delle regole base dell'igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro. Sono fatte salve, inoltre, le norme specifiche di settore.
In ogni caso il dettagliante, in ambito locale, ha l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti in base alle disposizioni del Regolamento 178/2002 CE relative alla rintracciabilita', che e' oggetto di verifica da parte delle Autorita' Sanitarie insieme agli altri aspetti pertinenti, ai sensi e con le procedure previste dal Regolamento 882/2004 e dell'Accordo di Conferenza Stato Regioni "linee guida ai fini della rintracciabilita' degli alimenti e dei mangimi per fini di sanita' pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento 178/2002 CE del Parlamento europeo e del Consiglio".
Il dettagliante che acquista prodotti da un produttore escluso dal campo di applicazione del Regolamento 852 ha l'obbligo della rintracciabilita' e si assume la responsabilita' diretta sui prodotti che acquista e ha quindi l'obbligo di mettere in atto le procedure di rintracciabilita' in caso di allerta.

2. REGISTRAZIONE
Tutte le attivita' di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento 853/2004.
Ogni operatore del settore alimentare deve quindi notificare all'autorita' competente, al fine della sua registrazione, ogni stabilimento posto sotto il suo controllo, laddove per stabilimento si intende ogni unita' di un' "impresa alimentare" a sua volta definita come "ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attivita' connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti" (art. 3 del Reg. 178/2002). Sono registrati e quindi, sottoposti a controllo ufficiale ai sensi del Regolamento 882/2004 anche, tutti gli stabilimenti di produzione primaria che non sono soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento 853/2002, con l'esclusione di quelli finalizzati alla produzione di alimenti per il solo consumo domestico privato.
Il Regolamento 852/2004 stabilisce inoltre che la registrazione non necessita dell'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'organo tecnico dell'Azienda USL competente.
In considerazione delle procedure attualmente vigenti in materia di procedimenti amministrativi stabiliti dalla legge 241/90 e seguenti, si individua la procedura di Denuncia di Inizio Attivita' (di seguito denominata D.I.A.) come quella da applicarsi ai fini della registrazione delle attivita' alimentari.
Le attivita' gia' in possesso di Autorizzazione o Nulla osta sanitario o di una Registrazione ai sensi di specifica normativa di settore, non hanno necessita' di effettuare un'ulteriore notifica ai fini della registrazione prevista dal Reg. 852/2004.
Salvo diversa specifica determinazione della Regione o Provincia Autonoma l'anagrafe delle registrazioni e' di competenza delle Aziende USL.
Il titolare dell'industria alimentare o del mezzo di trasporto invia al Comune, in cui ha sede tale attivita' o in cui e' residente (nel caso di mezzo di trasporto), la notifica dell'esistenza, dell'apertura, della variazione di titolarita' o di attivita', della cessazione, della chiusura di ogni attivita' soggetta a registrazione. Il Comune la trasmette alla ASL (Dipartimento di Prevenzione) che effettua la registrazione secondo un tracciato record contenente almeno le informazioni di cui all'allegato A.
Ogni Regione provvedera' con apposito provvedimento ad approvare apposita modulistica al fine di disporre di una dichiarazione circostanziata, non equivocabile e omogenea sul proprio territorio.

Modalita' applicative della notifica per l'inizio di nuove attivita' o per le modifiche sostanziali (strutturali o di tipologia) di attivita' esistenti
La Registrazione puo' essere effettuata a seguito della notifica di una D.I.A. semplice (Dichiarazione d'Inizio Attivita) ovvero di una D.I.A. differita (l'attivita' puo' iniziare dopo 45 giorni dalla comunicazione)
Presupposto della D.I.A. e' che al momento della presentazione della comunicazione, il titolare dichiari che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dalla norma in funzione dell'attivita' svolta.
In particolare:
1. Applicazione della D.I.A. semplice: a tutte quelle attivita' che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283 o ai sensi di altre normative.
2. Applicazione della D.I.A. differita: a tutte quelle attivita' che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283 o ai sensi di altre normative, compresa la vendita di prodotti ittici.
Se in un esercizio vengono svolte piu' attivita' ed anche una soltanto di queste necessita di D.I.A. differita, tutto l'esercizio ne risulta soggetto.
In caso di D.I.A. differita, nei 45 giorni intercorrenti tra la notifica e la data di inizio attivita', l'ASL, se lo ritiene necessario, effettua un sopralluogo di verifica, a seguito del quale possono verificarsi le seguenti circostanze:
- l'attivita' inizia alla data prevista comunicata
- l'attivita' inizia solo dopo che l'esercizio ha risolto le non conformita' evidenziate
- l'attivita' inizia alla data prevista comunicata, ma l'esercizio deve risolvere determinate non conformita' lievi evidenziate, entro dei termini stabiliti dall'organo di controllo.
L'impresa alimentare deve presentare la denuncia accompagnata dalla relazione tecnica e da una planimetria dei locali ove si svolge l'attivita'.
Nell'ambito delle attivita' di controllo ufficiale gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella D.I.A., nel caso di false dichiarazioni si procede alla denuncia ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
Entro il 31 dicembre 2009 dovranno essere effettuate le registrazioni di tutte le attivita' esistenti.
La registrazione si deve basare su di un sistema informativo efficiente, consultabile ed aggiornato in tempo reale. Poiche' i dati riferiti alle singole industrie devono essere raccolti in modo omogeneo sul territorio nazionale, nell'allegato A vengono elencati i dati minimi da registrare.

3. RICONOSCIMENTO
Pur essendo facolta' dello Stato Membro di estendere il riconoscimento a tipologie di stabilimenti diversi da quelli indicati nel Regolamento 853/04 (art.6 paragrafo 3, lettere a) non si ritiene necessario, al momento, un'estensione ad altri settori e in particolare a:
i centri di cottura che preparano solo piatti pre-cucinati destinati direttamente al consumatore finale;
- le attivita' di produzione di preparazioni gastronomiche o di qualsiasi altro prodotto alimentare, che utilizzano esclusivamente prodotti di origine animale gia' trasformati in uno stabilimento riconosciuto.

4. DEROGHE
Con l'entrata in applicazione del "pacchetto igiene" e cioe' dal 1.1.2006 ed a seguito dell'applicazione della Direttiva 2004/41/CE, decadranno le deroghe concesse in base alla normativa comunitaria preesistente.
Da un punto di vista generale, e' da notare che le misure nazionali da adottare eventualmente in conformita' all'articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento n. 852/2004, riguardano l'adattamento dei requisiti specifici di cui all'allegato II dello stesso regolamento 852.
E' opportuno sottolineare che i soggetti che intendono fare richiesta di deroga esaminino attentamente i Regolamenti e facciano richiesta solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria. Alla luce di quanto detto il numero e la qualita' delle deroghe che verranno concesse per consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali nelle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti sicuramente rispecchiera' la "nuova filosofia " dei regolamenti.
A tale proposito, si rappresenta che l'articolo 7 del Regolamento n. 2074/2005/CE della Commissione del 5 dicembre 2005 vengono forniti ulteriori chiarimenti e disposizioni in merito alle deroghe in esame.
Innanzitutto, viene chiarito che con "alimenti con caratteristiche tradizionali" vengono identificati quei prodotti alimentari che in ciascun Stato Membro vengono "prodotti tradizionalmente" per:
1) ragioni storiche che lo rendono "tradizionale"
2) un procedimento tecnologico di produzione tradizionale autorizzato, codificato o registrato; oppure
3) oggetto di salvaguardia come "alimento tradizionale" in base a norme Comunitarie, nazionali, regionali o locali.
Possono quindi essere concesse deroghe individuali o generali in relazione ai requisiti di cui al:
a) Capitolo II, paragrafo 1 dell'Allegato II relativo ai requisiti ambientali dei locali necessari a conferire loro caratteristiche specifiche. In particolare i locali possono presentare pareti, soffitti e porte non costituite da materiale liscio, impermeabile, non assorbenti o costruiti con materiale non resistente alla corrosione e pareti, soffitti e pavimenti geologici naturali.
b) Capitolo II, paragrafo 1, lettera f e Capitolo V, paragrafo 1 dell'Allegato II, relativo al tipo di materiale che costituisce gli strumenti specifici per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio di tali prodotti.
La pulizia e la disinfezione di detti ambienti, nonche' la frequenza di dette operazioni deve essere adeguata al mantenimento dei requisiti dell'habitat idoneo alla flora microbica specifica.
Gli utensili devono essere mantenuti sempre in condizioni igieniche appropriate e devono essere regolarmente puliti e disinfettati.
Gli operatori del settore alimentare che intendono chiedere deroghe per quanto sopra indicato, devono inviare al Ministero della salute - Dipartimento per la Sanita' Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza Alimentare, per il tramite delle Regioni e Province Autonome che esprimeranno il loro parere, una domanda corredata da:
- una breve descrizione dei requisiti per i quali vogliono richiedere la deroga
- una descrizione dei prodotti e degli stabilimenti interessati; e
- qualsiasi altra informazione utile.

4. MANUALI DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA
Il Regolamento (CE) n. 852/2004 promuove l'elaborazione di manuali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP ed incoraggia la divulgazione e l'uso degli stessi.
Nonostante la predisposizione e l'adozione di tali manuali abbiano carattere volontario, va evidenziata l'importanza del loro uso da parte degli operatori del settore alimentare e della loro divulgazione da parte dei settori dell'industria alimentare. Cio' al fine di facilitare l'attuazione da parte degli operatori alimentari delle norme generali di igiene e l'applicazione dei principi del sistema HACCP.
Allo stesso tempo il Regolamento (CE) n. 852/2004 CE prevede la valutazione dei manuali di corretta prassi operativa al fine di verificarne la conformita' alle disposizioni ivi previste. La richiesta di valutazione va inviata al Ministero della Salute che trasmette il manuale all'Istituto Superiore di Sanita', alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Contestualmente il Ministero della Salute trasmette il manuale alle Associazioni di categoria ed alle Associazioni di consumatori, di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281, interessate alla materia oggetto dello stesso che hanno chiesto di partecipare al processo di valutazione dei manuali.
A tal fine le Associazioni sopra citate, che desiderano partecipare al processo di valutazione dei manuali, sono tenute a informare il Ministero della Salute entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Accordo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le stesse Associazioni che successivamente a tale data intendano partecipare al processo di valutazione dei manuali sono tenute ad informarne il Ministero della Salute entro il 31 dicembre di ogni anno.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Associazioni di cui sopra possono far pervenire al Ministero della Salute eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento dei manuali.
Il Ministero della Salute comunica le eventuali modifiche da apportare al manuale al proponente, che provvedera' a modificarlo ed inviarlo allo stesso Ministero.
I manuali conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 vengono trasmessi alla Commissione Europea da parte del Ministero della Salute, il quale nel contempo ne informa l'Associazione di categoria proponente.
Il Ministero della Salute provvede alla pubblicazione di apposito avviso della conformita' del manuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il manuale puo' quindi essere pubblicato dall'Associazione di categoria che lo ha elaborato con il proprio logo e con l'aggiunta della dicitura "redatto in conformita' del Regolamento (CE) n. 852/2004".
Una copia del manuale e' depositata presso il Ministero della Salute Dipartimento per la Sanita' Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza Alimentare, che pubblichera' sul proprio sito un elenco dei manuali conformi.
I manuali di corretta prassi conformi in base alla normativa previgente devono essere nuovamente validati

5. FORMAZIONE
E' opportuno richiamare l'attenzione degli operatori del settore alimentare sulla idonea formazione del personale che opera all'interno della propria impresa alimentare.
L'operatore deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato circa:
- l'igiene alimentare, con particolare riguardo alle misure di prevenzione dei pericoli igienico sanitari connessi alla manipolazione degli alimenti;
- l'applicazione delle misure di autocontrollo e dei principi HACCP correlati allo specifico settore alimentare ed alle mansioni svolte dal lavoratore stesso;
il personale deve, inoltre, essere informato sui:
- rischi identificati
- punti critici di controllo relativi alle fasi della produzione, stoccaggio, trasporto e/o distribuzione, sulle:
- misure correttive
- misure di prevenzione
- documentazione relativa alle procedure.
Le associazioni del settore alimentare possono diramare manuali di buona prassi igienica e per l'applicazione dei principi HACCP e provvedere opportunamente alla formazione dei lavoratori.
L'Autorita' competente nell'ambito delle procedure di controllo e verifica dell'applicazione della normativa alimentare da parte dell'operatore nell'impresa alimentare, dovra' verificare la documentazione relativa alle iniziative intraprese per l'opportuna formazione del personale.
A tale proposito, infatti, considerando il settore carni, questo deve necessariamente comprendere un coinvolgimento diretto del personale addetto alle varie fasi delle lavorazioni attraverso una costante educazione sanitaria, la quale ha la duplice finalita' di garantire una produzione igienica degli alimenti a tutela dei consumatori nonche' di salvaguardare gli stessi lavoratori dai rischi connessi con talune malattie.
La formazione del personale non puo' e non deve essere un fatto episodico, ma richiede un continuo aggiornamento mediante corsi e seminari specifici per il personale che opera nei diversi impianti e settori.
 
Allegato A

1) Identificazione dello stabilimento
- Denominazione
- Ragione sociale
- Codice fiscale / Partita IVA
- Sede operativa e sede legale
2) Numero di registrazione (Comune- attivita- numero)*
3) Tipo di attivita' (Codice ISTAT)
4) Inizio attivita'
5) Fine attivita'
6) Tipo di Denuncia di Inizio attivita'
7) Ispezioni
- Data effettuazione
- Stato Esito
*facoltativo
 
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