Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 7 agosto 2006
Disciplina per l'utilizzo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

IL MINISTRO
PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
Visto l'art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Considerato che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha evidenziato l'interesse a che i segretari comunali e provinciali siano utilizzati temporaneamente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la diversificazione e l'arricchimento dell'esperienza professionale, anche nell'ottica di una generale esigenza di rafforzamento dei canali di raccordo tra l'amministrazione statale e le autonomie locali;
Vista la nota del 24 marzo 2006, n. 21664, della medesima Agenzia, con cui viene manifestato l'assenso sullo schema di decreto;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale di un contingente di segretari comunali e provinciali in disponibilita' nel numero massimo di trenta unita' per un periodo non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. L'utilizzo temporaneo e' disposto a seguito di richiesta del Dipartimento della funzione pubblica all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali con determinazione di quest'ultima, previo consenso dell'interessato.
3. Ai fini dell'utilizzo temporaneo l'individuazione dei segretari comunali e provinciali avviene sulla base della valutazione del curriculum, previa pubblicazione sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica dell'avviso per la trasmissione dello stesso, in relazione alle esigenze professionali per garantire il rafforzamento delle attivita' di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonche' delle attivita' connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. La richiesta del Dipartimento e la determinazione dell'Agenzia indicano il fabbisogno professionale da soddisfare e la durata dell'utilizzo.
5. L'utilizzo puo' essere disposto nei confronti dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, e ai segretari in disponibilita' ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui, successivamente all'adozione della determinazione di utilizzo, il segretario intenda accettare una proposta di incarico come titolare di sede, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ne da' tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica entro congruo termine. La posizione di utilizzo cessa automaticamente con la presa di servizio presso il comune o la provincia.
6. L'utilizzo viene disposto per le finalita' indicate dall'art. 10-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, specificate dal dirigente del Dipartimento della funzione pubblica al momento dell'assegnazione del segretario alla sua struttura, per lo svolgimento di attivita' di studio, ricerca, consulenza o per attivita' istruttoria nell'ambito dei procedimenti di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, con esclusione dell'esercizio di competenze esterne. In ogni caso, l'utilizzo non comporta il conferimento di incarichi dirigenziali. Si applica l'art. 101, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
7. Durante il periodo di utilizzo al segretario viene corrisposta la retribuzione spettante in base al contratto collettivo nel caso di disponibilita' con oneri a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
Roma, 7 agosto 2006
Il Ministro
per le riforme e l'innovazione
nella pubblica amministrazione
Nicolais
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 135
 
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