Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
DECRETO 2 ottobre 2006
Bando per la presentazione di progetti a favore dei detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti o portatori di malattie droga-alcol correlate, posti in liberta' per la concessione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241.

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto il decreto-legge 17 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che all'art. 1, comma 6, prevede l'istituzione del Ministero della solidarieta' sociale e il trasferimento a detto Ministero, tra l'altro, dei compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie e con l'osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005;
Vista la legge 31 luglio 2006, n. 241, recante «Concessione dell'indulto»;
Ritenuto, in relazione alle proprie competenze, di provvedere allo stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, per il reinserimento degli ex detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti o portatori di malattie droga-alcol correlate, beneficiari del provvedimento di indulto;
Decreta:
Art. 1.
Emanazione del bando e sue finalita'
1. E' emanato il bando per la presentazione di progetti a favore dei detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti o portatori di malattie droga-alcol correlate, posti in liberta' con la legge 31 luglio 2006, n. 241, recante «Concessione dell'indulto», con la finalita' di avviare percorsi riabilitativi e di evitare la recidiva.
 
Art. 2.
Contenuto e durata dei progetti di fattibilita'
1. I progetti devono contenere interventi di assistenza personalizzata, volti a garantire adeguate condizioni di alloggio, di mezzi di sussistenza e di sostegno personale agli ex detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti o portatori di malattie droga-alcol correlate.
2. A tal fine i progetti devono avere ad oggetto almeno uno dei seguenti interventi:
a) azioni finalizzate all'accoglienza residenziale, rivolte al potenziamento e al sostegno dei servizi di bassa soglia e di prima accoglienza, in modo da favorire l'accesso alle case alloggio, comunita' e gruppi di appartamento del territorio;
b) azioni finalizzate all'autonomia residenziale, rivolte a finanziare le morosita' relative ai canoni di locazione o alle utenze o comunque di sostegno economico o di mediazione per l'affitto della casa;
c) azioni finalizzate al ricongiungimento familiare e, in particolare, alla mediazione familiare ed al supporto della genitorialita'.
3. Ogni azione di cui al comma 2 deve essere accompagnata da una presa in carico dell'ex detenuto per tutto il periodo di reinserimento e da una consulenza informativa di tipo giuridico, anche per favorire l'accesso al gratuito patrocinio.
4. I progetti hanno la durata di sei mesi ad un anno ed iniziano a decorrere dal giorno della comunicazione della loro approvazione.
 
Art. 3.
Soggetti proponenti e attuatori
1. I progetti possono essere presentati dai comuni con piu' di 500 mila abitanti, dalle regioni con meno di un milione di abitanti e dalle province.
2. L'attuazione dei progetti puo' coinvolgere anche altri enti pubblici, organizzazioni del privato sociale, del terzo settore, sindacali e del volontariato che operano nell'ambito del reinserimento sociale.
 
Art. 4.
Modalita' di presentazione delle domande e dei progetti
1. La domanda di presentazione del progetto deve essere compilata in formato cartaceo o in formato elettronico e redatta secondo lo schema esemplificativo allegato (allegato A).
2. La domanda, recante sulla busta la dizione «Progetto a favore del reinserimento abitativo e sociale dei detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti o portatori di malattie droga-alcol correlate posti in liberta' con la legge 31 luglio 2006, n. 241», corredata dal progetto di fattibilita', deve essere indirizzata al coordinamento delle attivita' ex Dipartimento nazionale per le politiche antidroga alle dipendenze funzionali del Ministro della solidarieta' sociale, via della Mercede n. 9 - 00187 Roma, tel. 0667796802, fax 0667796840 e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande devono pervenire entro e non oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine fa fede la data del timbro di arrivo apposto dall'ufficio. A pena di l'inammissibilita', la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e alla medesima deve essere allegata la certificazione delle organizzazioni di cui all'art. 3, comma 2, che collaborano al progetto, da parte del soggetto proponente.
 
Art. 5.
Risorse programmate
1. L'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente bando e' di 3 milioni di euro.
2. L'importo di cui al comma 1 sara' finanziato dal bilancio della Presidenza Consiglio dei Ministri CR 14 - Politiche antidroga - capitolo 786 «Spese per interventi finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodidenze e dall'alcoldipendenza correlata», senza il concorso finanziario degli enti proponenti (esercizio finanziario 2006).
3. Il finanziamento verra' erogato in due soluzioni cosi' ripartite: 40% ad inizio dell'attivita' ed il 60% a rendicontazione della chiusura del progetto.
 
Art. 6.
Criteri di selezione
1. I progetti sono valutati dal comitato per la valutazione dei progetti ex Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, sulla base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi:
a) descrizione dettagliata dei destinatari dell'intervento: 1-5;
b) rilevanza degli obiettivi rispetto ai contenuti indicati all'art. 2 dal presente bando: 1-10;
c) congruita' e corrispondenza tra bisogni rilevati ed obiettivi del progetto: 1-10;
d) congruita' e corrispondenza tra gli obiettivi ed i metodi previsti per la realizzazione: 1-10;
e) presenza di aspetti innovativi e sperimentali: 1-15;
f) collaborazioni con altri enti pubblici, sindacati, organizzazioni del privato sociale, del terzo settore e del volontariato: 1-15;
g) competenze e specializzazioni del personale volontario coinvolto: 1-10;
h) presenza di piani formativi e di sostegno al progetto: 1-5;
i) presenza di autovalutazione, con indicatori di efficienza ed efficacia: 1-15;
l) preesistente presenza alla data di pubblicazione del bando di partecipazione ad iniziative a favore dei soggetti di cui all'art. 1: 1-15, per un punteggio massimo complessivo di 110 punti.
2. Il comitato di cui al comma 1 provvede alla stesura della graduatoria finale, che sara' approvata dal Ministro della solidarieta' sociale.
 
Art. 7.
Monitoraggio
1. Entro trenta giorni dal termine della realizzazione del progetto, i soggetti beneficiari devono inviare al coordinamento delle attivita' ex Dipartimento nazionale per le politiche antidroga alle dipendenze funzionali del Ministro della solidarieta' sociale via della Mercede n. 9 - 00187 Roma, il rendiconto amministrativo-contabile e una relazione finale che evidenzi i punti di forza e di debolezza del progetto attuato.
2. Nell'ipotesi in cui il progetto non venga realizzato, il Ministero della solidarieta' sociale dispone la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme gia' versate.
Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2006
Il Ministro: Ferrero

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 139
 
Allegato A

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