Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 novembre 2006
Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 2165/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 recante modifiche al citato regolamento (CE) n. 1493/1999 e con il quale, in particolare, all'allegato IV, punto 4, e' stato inserito, tra le pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati nella Comunita', l'uso di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini;
Visto il regolamento (CE) n. 1507/2006 della Commissione dell'11 ottobre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000, del regolamento (CE) n. 884/2001 e del regolamento (CE) n. 753/2002, concernenti talune modalita' d'applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, con il quale sono state stabilite le modalita' di impiego dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini e le relative modalita' di designazione e di presentazione dei vini cosi' trattati;
Visto l'art. 57, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 che prevede che gli Stati membri possono stabilire, per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate prodotti nel loro territorio, condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o piu' severe;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visti i decreti con i quali sono stati approvati o modificati i disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G., D.O.C. italiani;
Considerato che le produzioni agroalimentari di qualita' costituiscono un patrimonio irrinunciabile per l'Italia e che bisogna tutelarne sia la loro qualita' intrinseca, sia l'immagine;
Ritenuto di dover evitare che la citata pratica dell'uso di pezzi di legno di quercia sia generalizzata per tutti i vini prodotti sul territorio nazionale e che, pertanto, l'uso di tale pratica sia escluso per i vini D.O.C.G. e D.O.C.;
Decreta:

Articolo unico

1. L'uso di pezzi di legno di quercia, di cui al disposto dell'allegato IV, punto 4, lettera e) del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 2165/2005 del Consiglio, e di cui al regolamento (CE) n. 1507/2006 della Commissione concernente le modalita' d'impiego della predetta pratica enologica, e' vietato nell'elaborazione dei V.Q.P.R.D. italiani.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 novembre 2006
Il Ministro: De Castro
 
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