Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 settembre 2006, n. 260
Testo del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del 27 settembre 2006), coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2006, n. 280, recante: «Misure urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul video le modifiche apportate sono racchiuse tra i segni (( . . . )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata e per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.650.000 euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.650.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 27, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
legge finanziaria 2006):
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.».



 
Art. 1-bis.

(( 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fatte salve le assunzioni nell'Arma dei carabinieri autorizzate per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, per le esigenze connesse alle missioni internazionali e al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', entro il limite di spesa di 282.740 euro per l'anno 2006, il Ministro della difesa puo' autorizzare il trattenimento in servizio a domanda, senza soluzione di continuita', a decorrere dal 14 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 1° corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato senza demerito l'ulteriore ferma annuale di cui alla lettera a) del citato articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 282.740 euro per l'anno 2006, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di spesa autorizzati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 24, comma 6, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331):
«Art. 24 (Stato giuridico ed avanzamento degli
ufficiali in ferma prefissata). - 1.-5. (Omissis).
6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del
Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle
finanze, secondo le rispettive competenze;
b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei
mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi
generali e previo consenso degli interessati, per
consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego
nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio
nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il
controllo del territorio nazionale o a bordo di unita'
navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
2006, reca: «Autorizzazione ad assumere personale nelle
pubbliche amministrazioni nell'anno 2006, a norma dell'art.
1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e
dell'art. 1, comma 246 della legge 23 dicembre 2005, n.
266.».
- Si riporta l'art. 1, comma 96, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005):
«96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di
servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al
divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono
procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine e'
costituito un apposito fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con
uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005,
a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di
euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in
ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le
modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».



 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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