Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 novembre 2006
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige», approvazione del relativo disciplinare e revoca della denominazione di origine controllata «Valdadige», sottozona Terra dei Forti.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2000, recante: «modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige"» con il quale, tra l'altro, e' stata prevista e approvata la sottozona «Valdadige» Terra dei Forti disciplinata tramite allegato in calce al decreto di modifica sopra citato, e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini a d.o.c. Valdadige Terra dei Forti, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n 189 del 16 agosto 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
Decreta:

Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» sottozona Terra dei Forti, gia' riconosciuta con decreto ministeriale 7 agosto 2000 e successive modifiche, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.
3. La denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» sottozona Terra dei Forti di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2000 e successive modifiche deve intendersi revocata a decorrere dalla data prevista al comma 2 del presente articolo, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2007, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige», sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» entro il 30 aprile 2007
2. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Valdadige» sottozona Terra dei Forti di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2000 e successive modifiche, aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige».
 
Art. 3.
1. I quantitativi di vino « Valdadige» sottozona Terra dei Forti prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti», che alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale trovansi giacenti in cantina in corso di elaborazione e o di invecchiamento, provenienti dalla vendemmia 2006, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige», per le sole tipologie previste dal disciplinare di produzione annesso al presente decreto con esclusione delle tipologie «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» casetta e «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» passito, a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» i prodotti provenienti dalla vendemmia 2007.
2. I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi e alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura competenti per territorio.
3. Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Valdadige Terredeiforti» o «Terredeiforti Valdadige» nelle tipologie previste dal disciplinare di produzione annesso al presente decreto con esclusione delle tipologie «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» casetta e «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» passito.
4. Il prodotto di cui al precedente comma per essere designato con la denominazione di origine controllata «Valdadige Terredeiforti» o «Terredeiforti Valdadige» deve essere sottoposto, prima della sua immissione al consumo, ad analisi chimico-fisica ed organolettica, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n 164 e rispondere ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige».
 
Art. 4.
1. I vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» sottozona Terra dei Forti anche con la specificazione riserva ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale del 7 agosto 2000 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2006 e precedenti, possono essere immessi al consumo, terminati i periodi di elaborazione ed invecchiamento obbligatorio previsti dalle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui al decreto ministeriale dinanzi citato, a condizione che sui recipienti contenenti detti vini sia riportata l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purche' veritiera e documentabile.
 
Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2006
Il direttore generale: La Torre
 
Annesso

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige».

Art. 1.
Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Enantio, Enantio riserva, Enantio passito, Casetta, Casetta riserva, Pinot grigio, Chardonnay, Passito.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Enantio (anche riserva e passito): Enantio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Casetta (anche riserva): Casetta minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Pinot grigio: Pinot grigio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Chardonnay: Chardonnay minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Passito: Chardonnay minimo 60%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolce' e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. Densita' d'impianto.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3500 in coltura soecializzata. Per i vitigni Chardonnay e Pinot grigio la densita' minima non puo' essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro. Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona e quindi la spalliera semplice, la pergola mono e bilaterale inclinata.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
Tipologia |Produzione ton/ha| minimo naturale %vol ===================================================================== Enantio (anche riserva e | | passito) |10,0 |11,5 --------------------------------------------------------------------- Casetta (anche riserva) |10,0 |11,5 --------------------------------------------------------------------- Pinot grigio |12,0 |10,5 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay |12,0 |10,5 --------------------------------------------------------------------- Passito |12,0 |11,0

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
E' tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in cantine situate nell'intero territorio amministrativo delle province di Verona e Trento. Arricchimento e colmature.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite con esclusione delle tipologie «passito».
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varieta' di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento. Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e' del 70% per tutte le tipologie, tranne che per quelle passite.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
Per le tipologie «Enantio passito» e «Passito» la resa massima dell'uva in vino e' del 40%.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 45%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Invecchiamento.
I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di maturazione:

=====================================================================
Tipologia | Durata | Decorrenza ===================================================================== Enantio |10 mesi |1° novembre Enantio riserva |24 mesi |1° novembre Enantio passito |10 mesi |1° novembre Casetta |10 mesi |1° novembre Casetta riserva |24 mesi |1° novembre Pinot grigio |4 mesi |1° novembre Chardonnay |4 mesi |1° novembre Passito |10 mesi |1° novembre

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Enantio anche nella tipologia riserva.
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato; profumo: fruttato, caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 % vol (riserva 12,50 % vol) acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l (riserva 25 g/l).
«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Enantio passito.
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;
profumo: ampio, intenso, con sentori di frutti maturi;
sapore: da amabile a dolce, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 30 g/l.
«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Casetta anche nella tipologia riserva.
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;
profumo: caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (riserva 12,5% vol);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l (riserva 24 g/l).
«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Pinot grigio.
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20.0 g/l.
«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Chardonnay.
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Valdadige Terradeiforti o «Terradeiforti Valdadige» Passito.
colore: giallo dorato, con eventuali riflessi ambrati;
profumo: fine, delicato, intenso;
sapore: dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,0 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno, al sapore si puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Annata.
Nell'etichettatura dei vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. Vigna.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8.
Confezionamento

Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del volume nominale fino a 9 litri. Tappatura e recipienti.
Per i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» in versione riserva e passito, e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.
Per le altre tipologie e' consentita la tappatura con i vari dispositivi ammessi dalla normativa vigente.
 
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