Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 ottobre 2006
Modalita' di presentazione delle domande di contributo, a seguito della dichiarazione di calamita' naturale nel Compartimento marittimo di Venezia per moria di mitili di allevamento nell'estate 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto l'art. 23-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarieta' della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalita' tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;
Visto il decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamita' naturale nel Compartimento marittimo di Venezia»;
Considerato necessario individuare le modalita' ed i criteri per la presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi attivati con il sopra indicato decreto;
Decreta:

Art. 1.
Al fine di conseguire la concessione del contributo, attivato dall'art. 1, del decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamita' naturale nel Compartimento marittimo di Venezia», gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate della documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 2.
Per accedere ai sopraindicati contributi, gli istanti devono aver subito nell'anno 2003 una diminuzione della produzione, a causa dell'evento di cui trattasi, con conseguente compromissione del bilancio economico dell'impresa, determinando una perdita pari almeno al 35% del reddito dell'impresa dell'anno della calamita' (2003) rispetto all'anno precedente (2002).
 
Art. 3.
E' onere delle imprese, dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi di cui trattasi.
 
Art. 4.
Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non e' cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.
 
Art. 5.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2006
Il direttore generale: Abate
 
----> Vedere Allegato alle pagg. 84 e 85 della G.U. <----
 
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