Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2006, n. 284
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla data di entrata in vigore;
Vista la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 luglio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 26 luglio 2006;
Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
Acquisito il secondo parere della commissione VIII della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture e delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.
2. Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate norme correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.».
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui al comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorita' di bacino dal 30 aprile 2006.
5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.
6. All'articolo 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
7. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante: «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento
ordinario.
- Il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge
15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il
riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2004, n. 302, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, ai sensi dei
commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla
base di una relazione motivata presentata alle Camere dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che
individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si
intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo
proposto.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per il comma 6 dell'art. 1 della citata legge n. 308
del 2004 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 170 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 170 (Norme transitorie). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle
procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino,
fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del
presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di
adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla
legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, i
riferimenti in esso contenuti all'art. 1 del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, devono intendersi
riferiti all'art. 66 del presente decreto; i riferimenti
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi
riferiti alla sezione prima della parte terza del presente
decreto, ove compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti
idrografici di cui al titolo II della Parte terza del
presente decreto e della revisione della relativa
disciplina legislativa con un decreto legislativo
correttivo, le autorita' di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di
entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi
dell'art. 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004,
definisce la relativa disciplina.
3. Ai fini dell'applicazione della Parte terza del
presente decreto:
a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'art.
95, commi 4 e 5, continua ad applicarsi il decreto
ministeriale 28 luglio 2004;
b) fino all'emanazione del decreto di cui all'art.
99, comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale
12 giugno 2003, n. 185;
c) fino all'emanazione del decreto di cui all'art.
104, comma 4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio
1994;
d) fino all'emanazione del decreto di cui all'art.
112, comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio
2005;
e) fino all'emanazione del decreto di cui all'art.
114, comma 4, continua ad applicarsi il decreto
ministeriale 30 giugno 2004;
f) fino all'emanazione del decreto di cui all'art.
118, comma 2, continuano ad applicarsi il decreto
ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto ministeriale
19 agosto 2003;
g) fino all'emanazione del decreto di cui all'art.
123, comma 2, continua ad applicarsi il decreto
ministeriale 19 agosto 2003;
h) fino all'emanazione del decreto di cui all'art.
146, comma 3, continua ad applicarsi il decreto
ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99;
i) fino all'emanazione del decreto di cui all'art.
150, comma 2, all'affidamento della concessione di gestione
del servizio idrico integrato nonche' all'affidamento a
societa' miste continuano ad applicarsi il decreto
ministeriale 22 novembre 2001, nonche' le circolari del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6
dicembre 2004;
l) fino all'emanazione del decreto di cui all'art.
154, comma 2, continua ad applicarsi il decreto
ministeriale 1° agosto 1996.
4. La Parte terza del presente decreto contiene le
norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita' delle
acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose scaricate
nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle
acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura,
alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle
acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di
qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle
acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed
obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del
settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed
obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed
obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio
provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e
obiettivi di qualita' per gli scarichi di
esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica
dell'allegato 11 della direttiva 86/280/CEE concernente i
valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi
di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1
dell'allegato della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della
direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze
pericolose che figurano nell'elenco 1 della direttiva
76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque da inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della
direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti
dell'allegato 1;
r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a
due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi
comprese quelle adottate ai sensi dell'art. 101, comma 2,
contenute nella legislazione regionale attuativa della
Parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di
cui all'art. 121.
6. Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge
24 aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi di
attuazione della direttiva 96/92/CE.
7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di
cui al-l'art. 112, le attivita' di utilizzazione agronomica
sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti
alla data di entrata in vigore della Parte terza del
presente decreto.
8. Dall'attuazione della Parte terza del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori
entrate a carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non
superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti
da disposizioni statali di finanziamento e' riservata alle
attivita' di monitoraggio e studio destinati all'attuazione
della Parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa
del mare.
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati
in attuazione della Parte terza del presente decreto,
restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti
emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate
dall'art. 175.
12. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento della Sezione per la vigilanza sulle risorse
idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'art. 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
13. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento della Sezione per la vigilanza sui rifiuti,
pari ad unmilioneduecentoquarantamila euro, aggiornato
annualmente in relazione al tasso d'inflazione, provvede il
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224 con un
contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette
somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi
all'entrata del bilanclo dello Stato per essere riassegnate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
14. In sede di prima applicazione, li termine di
centottanta giorni di cui all'art. 112, comma 2, decorre
dalla data di entrata in vigore della Parte terza del
presente decreto.».
- Gli articoli 159, 160 e 207 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, abrogati dal presente decreto,
recavano:
«Art. 159 (Autorita' di vigilanza sulle risono idriche
e sui rifiuti).».
«Art. 160 (Compiti e funzioni dell'Autorita' di
vigilanza).».
«Art. 207 (Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche
e sui rifiuti).».
- Si riporta il testo de1l'art. 224, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per il
raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento
dell'attivita' di raccolta differenziata, i produttori e
gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio
nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha
personalita' giuridica di diritto privato senza fine di
lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della Parte quarta del presente decreto, il CONAI adegua il
proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto
ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza
nelle attivita' di settore, ai sensi dell'art. 221,
comma 2. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici
giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio che lo approva di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, salvo motivate osservazioni cui il
CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta
giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini
prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le
pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti
territoriali in cui rendere operante un sistema integrato
che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni
appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla
lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei
produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla
raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi
specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6,
e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e
la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
di cui all'art. 225;
d) promuove accordi di programma con gli operatori
economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei
rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi
di cui all'art. 223, i soggetti di cui all'art. 221,
comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici,
anche eventualmente destinando una quota del contributo
ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi che
realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a
quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del
conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E
alla Parte quarta del presente decreto. Nella medesima
misura e' ridotta la quota del contributo spettante ai
consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di
recupero;
f) garantisce il necessario raccordo tra le
amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori
economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche
amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
ai fini dell'attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i
maggiori oneri per la raccolta differenziata di cui
all'art. 221, comma 10, lettera b), nonche' gli oneri per
il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio
conferiti al servizio di raccolta differenziata, in
proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla
tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato
nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi usati
riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
materiale. A tal fine determina e pone a carico dei
consorziati, con le modalita' individuate dallo statuto,
anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al
comma 8, il contributo denominato contributo ambientale
CONAI;
i) promuove il coordinamento con la gestione di altri
rifiuti previsto dall'art. 222, comma 1, lettera b), anche
definendone gli ambiti di applicazione;
l) promuove la conclusione, su base volontaria, di
accordi tra i consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti di
cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti
pubblici e privati. Tali accordi sono relativi, alla
gestione ambientale della medesima tipologia di materiale
oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli
imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del
contributo ambientale CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste
dall'Autorita' di cui all'art. 207 e assicura l'osservanza
degli indirizzi da questa tracciati.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di
recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione
accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'art. 223
nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non
concorrono alla formazione del reddito, a condizione che
sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi
forma, ai consorziati ed agli aderenti ditali avanzi e
riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi
gestionali, dei consorzi e del CONAI.
5. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma
quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province
italiane (PI) o con le Autorita' d'ambito al fine di
garantire l'attuazione del principio di corresponsabilita'
gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche
amministrazioni. In particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entita' dei maggiori oneri per la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'art.
221, comma 10, lettera b), da versare alle competenti
pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di
efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza di
gestione del servizio medesimo, nonche' sulla base della
tariffa di cui all'art. 238, dalla data di entrata in
vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle
parti contraenti;
c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da
imballaggio in relazione alle esigenze delle attivita' di
riciclaggio e di recupero.
6. L'accordo di programma di cui al comma 5 e'
trasmesso all'Autorita' di cui all'art. 207, che puo'
richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i
successivi sessanta giorni.
7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma
3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
8. Il contributo ambientale CONAI e' utilizzato in via
prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o
comunque conferiti al servizio pubblico ed e' attribuito
dal CONAI, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti
di cui all'art. 223 in proporzione diretta alla quantita' e
qualita' dei rifiuti da imballaggio recuperati oppure
riciclati e tenendo conto della quantita' e tipologia degli
imballaggi immessi sul territorio nazionale. Al fine della
ulteriore utilizzazione del contributo, il CONAI stipula,
con i soggetti di cui all'art. 223, accordi per
l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari. E' fatto obbligo al CONAI ed ai soggetti di cui
all'art. 223 di adottare uno specifico sistema contabile
che distingua la quota del contributo ambientale CONAI
utilizzata per il ritiro, il riciclo ed il recupero degli
imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio
pubblico, da quella utilizzata per imballaggi secondari e
terziari ritirati, riciclati o recuperati da superficie
privata. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari
per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi
dell'attivita', con i contributi dei consorziati e con una
quota del contributo ambientale CONAI, determinata nella
misura necessaria a far fronte alle spese derivanti
dall'espletamento, nel rispetto dei criteri di contenimento
dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni
conferitegli dal presente titolo.
9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI
esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie
prime che lo costituiscono ad altri contributi con
finalita' ambientali previsti dalla Parte quarta del
presente decreto o comunque istituiti in applicazione del
presente decreto.
10. Al consiglio di amministrazione del CONAI partecipa
con diritto di voto un rappresentante dei consumatori
indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e dal Ministro delle attivita' produttive.
11. Al consiglio di amministrazione del CONAI non
possono partecipare gli amministratori ai quali siano
attribuite deleghe operative ed i titolari di cariche
direttive degli organismi di cui agli articoli 221,
comma 3, lettere a) e c), e 223.
12. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai
commi 3 e 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive puo' determinare con proprio decreto l'entita'
dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio, di cui all'art. 221, comma 10,
lettera b), a carico dei produttori e degli utilizzatori,
nonche' le condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti
stessi da parte dei produttori. Qualora tali accordi siano
conclusi dal CONAI e uno o piu' dei soggetti di cui
all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), o uno o piu'
consorzi di cui all'art. 223 non vi aderiscano o non
concludano con le competenti amministrazioni pubbliche, che
lo richiedano, le convenzioni locali per il ritiro dei
rifiuti di imballaggio alle condizioni stabilite
dall'accordo concluso con il CONAI, il CONAI medesimo puo'
subentrare a tali soggetti nella conclusione delle
convenzioni locali, se necessario per raggiungere gli
obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'art.
220.
13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli
obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
di imballaggio indicati nel programma generale di
prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'art.
225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie
disponibilita' finanziarie, forme particolari di incentivo
per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree
geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi
di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1,
entro i limiti massimi di riciclaggio previsti
dall'allegato E alla Parte quarta del presente decreto.».



 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Parisi, Ministro della difesa
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Turco, Ministro della salute
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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