Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2006 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Interpretazione autentica dell'articolo 63 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 9 agosto 2000 del comparto universita', richiesta dal giudice del lavoro di Roma.

In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal giudice del lavoro di Roma, dott.ssa Alessandra Trementozzi, concernente l'art. 63 del CCNL 9 agosto 2000 del comparto universita' sottoscritta in via di ipotesi il 27 aprile 2006 e vista la certificazione prodotta dalla Corte dei conti il 9 novembre u.s., in data 15 novembre 2006 alle ore 10 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo.
L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nella persona del presidente cons. Raffaele Perna e le confederazioni sindacali:
CGIL (firmato);
CISL (firmato);
UIL (firmato);
CONFSAL (firmato);
CISAL (firmato);
e le organizzazioni sindacali:
CGIL/SNUR (firmato);
CISL/Universita (firmato)
UIL/P.A. (firmato);
FED.CONFSAL/SNALS Univ. - CISAPUNI (firmato);
C.S.A. di CISAL Universita (firmato).
Premesso che il Tribunale civile di Roma - sezione lavoro - in relazione alla causa di lavoro R.G. n. 203622/2005, con ordinanza del 23 marzo 2006 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio le parti firmatarie del CCNL del 9 agosto 2000 del comparto universita' debbano esprimersi su «la cumulabilita' dell'indennita' speciale di cui al comma 3 dell'art. 63 del CCNL del comparto universita' del 9 agosto 2000 con qualsiasi altra indennita' di funzione o posizione, ed in particolare con l'indennita' di responsabilita' di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo». Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le parti firmatarie del relativo CCNL sottoscrivono il seguente accordo di interpretazione autentica nel testo che segue: l'art. 63 in questione non sembra porre problemi d'interpretazione sia in senso letterale che per quanto attiene alla volonta' delle parti. Il comma 2, infatti, definisce, per tutto il personale del comparto, un'indennita' accessoria da erogare alle condizioni chiaramente indicate nel comma medesimo, mentre il successivo comma 3, limitatamente al personale appartenente alla categoria D, stabilisce un'ulteriore e diversa indennita' collegata all'affido di particolari responsabilita'.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone