Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 novembre 2006
Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la circolare 28 giugno 2000, n. 4 recante modalita' per la presentazione delle istanze di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 per l'individuazione delle relative procedure amministrative;
Considerato che il regolamento (CE) 510/2006 ha abrogato il regolamento (CEE) 2081/1992;
Visto l'art. 18 del citato regolamento (CE) 510/2006 che prevede che gli Stati membri possano esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le spese per l'attuazione delle procedure previste dal regolamento stesso;
Ritenuta l'opportunita' di emanare disposizioni che disciplinino il procedimento nazionale per il riconoscimento delle DOP ed IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti legittimati
1. Soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e' l'associazione costituita dall'insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP.
2. L'associazione di cui al comma 1 deve:
a) essere costituita con atto pubblico;
b) avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda;
c) essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui alla previsione dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 510/2006;
d) rappresentare una percentuale della produzione oggetto di riconoscimento superiore al 50% della produzione attuale della zona delimitata, nonche' una percentuale superiore al 30% delle imprese attualmente coinvolte nella produzione. Le predette percentuali devono essere verificate rispetto alla categoria dei «produttori ed utilizzatori», cosi' come individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2000 recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»;
e) contenere tra le previsioni statutarie - fermo restando lo scopo sociale - il vincolo dello scioglimento non prima del raggiungimento dello scopo per il quale e sorta, ovvero per l'impossibilita' di raggiungerlo, ovvero per modifica della forma giuridica.
3. All'associazione sono equiparati anche comitati promotori o organizzazioni, aventi i requisiti sopra descritti, idonei a rappresentare gli interessi economici dei produttori e/o trasformatori che ne facciano parte.
 
Art. 2.
Pluralita' di richieste per un'unica denominazione
1. Nel caso in cui siano presentate piu' istanze per lo stesso prodotto/denominazione o per prodotti/denominazioni assimilabili, il Ministero procede alla comparazione delle diverse istanze ed alla individuazione del soggetto legittimato a proporre il riconoscimento in sede comunitaria. A seguito di tali comparazioni il Ministero provvede ad individuare il soggetto che dimostri di possedere il requisito di cui all'art. 1 comma 2, lettera d).
 
Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il soggetto legittimato, come sopra definito, presenta istanza di registrazione della DOP o IGP al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Ufficio QPA III.
2. L'istanza da presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve essere in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla relativa delibera assembleare (o documento equipollente), per ogni prodotto per il quale si chiede il riconoscimento in ambito comunitario;
3. Unitamente all'istanza deve essere trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto;
b) delibera assembleare o atto equipollente dal quale risulti la volonta' dei produttori di presentare istanza per la registrazione di prodotti D.O.P. e I.G.P. qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo;
c) disciplinare di produzione;
d) relazione tecnica dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di causalita' tra la zona geografica e la qualita' o le caratteristiche del prodotto (per una DOP) o una qualita' specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto (per una IGP). Dalla relazione tecnica deve altresi' risultare che il prodotto per il quale si richiede il riconoscimento presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione;
e) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione almeno venticinquennale del prodotto in questione, nonche' l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione;
f) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni:
1. prodotto e struttura produttiva:
quantita' prodotta attuale;
previsione quantita' prodotta a 5 anni;
numero aziende coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali);
destinazione geografica del prodotto (attuale e a 5 anni);
2. domanda:
attuale;
previsione a 5 anni;
g) cartografia di dimensioni adeguate a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
h) ricevuta del versamento del contributo destinato a coprire le spese a norma dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 510/2006. L'importo e le modalita' di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
i) dichiarazione che attesti la veridicita' delle informazioni fornite.
 
Art. 4.
Modalita' di compilazione del disciplinare di produzione
1. Il disciplinare di produzione deve contenere:
a) tutti gli elementi di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 510/ 2006;
b) elementi idonei all'identificazione del prodotto del quale si chiede la protezione anche mediante la definizione di un logo costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le specifiche di stampa: dimensioni, tipo di caratteri e indici colorimetrici;
2. il contrassegno proposto deve possedere i requisiti della originalita', della capacita' distintiva e della conformita' all'ordine pubblico e al buon costume;
3. l'utilizzazione di un marchio gia' registrato puo' essere consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della denominazione di origine o della indicazione geografica interessata.
 
Art. 5.
Parere regionale
1. Il Ministero acquisisce il parere di ciascuna regione o provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione.
2. Le modalita' di partecipazione delle regioni e province autonome nella procedura di cui al presente decreto, nonche' le modalita' di coordinamento nel caso in cui la denominazione oggetto di richiesta di riconoscimento interessi il territorio di piu' regioni e/o province autonome, sono fissate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 6.
Prima fase della procedura ministeriale
1. Ricevuta l'istanza e la relativa documentazione, il Ministero effettua i seguenti adempimenti finalizzati a verificare:
a) la legittimazione del soggetto richiedente;
b) la completezza della documentazione come individuata dall'art. 3 comma 3 del presente decreto e rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 510/2006, con particolare riferimento al legame di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), ed agli elementi comprovanti la produzione almeno venticinquennale del prodotto;
c) i dati socio-economici al fine di accertare che il riconoscimento richiesto possa presumibilmente addurre per i produttori un vantaggio economico, inteso come valore aggiunto del prodotto o possibilita' di nuovi sbocchi di mercato ovvero possa impedire usurpazioni della denominazione;
d) l'adeguatezza del disciplinare di produzione;
e) che il prodotto non insiste sulla stessa zona geografica o in una zona immediatamente limitrofa a quella in cui avviene la produzione di altro prodotto gia' riconosciuto dello stesso tipo con caratteristiche analoghe.
2. Le osservazioni e gli eventuali rilievi dell'Amministrazione a seguito di ciascuno dei suddetti accertamenti, sono comunicati al soggetto richiedente ed alla regione o provincia autonoma territorialmente competente. La mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui sopra, entro il termine di novanta giorni, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la chiusura del procedimento.
3. Per gli accertamenti di cui al presente articolo, l'Amministrazione puo' avvalersi di Enti o Istituzioni particolarmente competenti.
 
Art. 7.
Seconda fase della procedura ministeriale
1. Ultimate le verifiche di cui all'art. 6 con esito positivo, l'Amministrazione ne da' comunicazione al soggetto presentatore dell'istanza ed alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, trasmettendo il disciplinare di produzione nella stesura finale.
2. Successivamente l'Amministrazione concorda con il soggetto richiedente e con la/e regione/i e/o provincia/e autonoma/e, territorialmente competenti, il luogo e la sede per la riunione di pubblico accertamento.
3. Il Ministero comunica agli stessi soggetti la data e l'ora in cui avra' luogo la predetta riunione ed invita gli stessi a darne comunicazione ai comuni, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati. Gli stessi soggetti devono assicurare con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico accertamento, la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalita' e l'ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione.
4. Scopo della riunione di pubblico accertamento e' quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della dichiarazione di cui all'art. 5 paragrafo 7, lettera c) del regolamento (CE) 510/2006, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento in questione.
5. Alla predetta riunione, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, in rappresentanza del Ministero, almeno due funzionari del Ministero con il compito di accertarne la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni e di verbalizzare la riunione.
6. Successivamente, l'Amministrazione elabora, d'intesa con il soggetto che ha richiesto la registrazione, il documento unico di cui all'art. 5 paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 510/2006.
7. Il Ministero provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della proposta di disciplinare di produzione affinche' tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in mancanza di osservazioni o, dopo averle valutate congiuntamente al soggetto proponente ed alla/e regione/i e/o provincia/e autonoma/e territorialmente competenti ed aver risolto eventuali dissensi, il Ministero notifica alla Commissione la richiesta di registrazione e la documentazione relativa.
Disposizioni transitorie
Le domande gia' presentate al Ministero prima dell'entrata in vigore del presente decreto devono essere integrate, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto con la seguente documentazione, ove non presentata:
a) documentazione dalla quale risulti la rappresentativita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera d);
b) relazione tecnica dalla quale risultino gli elementi di cui all'art. 3, comma 3, lettera d);
c) relazione storica con gli elementi di cui all'art. 3, comma 3, lettera e).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2006
Il Ministro: De Castro
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone