Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 novembre 2006
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Super Tris on line».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;
Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);
Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;
Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Super Tris on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalita' di attribuzione;
Decreta:
Art. 1.
1. E' indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Super Tris on line». Il prezzo di ciascuna giocata e' di euro 0,50.
 
Art. 2.
1. Sul sito Internet del rivenditore autorizzato e' presente una «vetrina» sulla quale e' riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Super Tris on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e Gioca».
Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» e' possibile visualizzare informazioni sulle modalita' di abilitazione al gioco e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.
Accedendo al riquadro «Prova» e' possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.
Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.
2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:
a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:
il nome della lotteria («Super tris on line»);
il prezzo della giocata (euro 0,50);
una sintesi delle combinazioni vincenti;
il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;
b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:
il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;
l'area di gioco nella quale sono rappresentati otto cavalli, contraddistinti dai numeri da 1 ad 8;
la visualizzazione grafica della giocata, rappresentata da una corsa di cavalli, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;
la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «peccato! questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «congratulazioni! hai vinto» e con l'indicazione dell'importo della vincita;
il riquadro «rivedi», accedendo al quale e' possibile ottenere una ripetizione al «rallentatore» della corsa;
il riquadro «continua», attraverso il quale e' possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.
Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:
il logo «Gratta e vinci online»;
il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;
il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale e' possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;
l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Super Tris on line», pari ad euro 5.000,00;
l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.
 
Art. 3.
1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.
2. Tra gli otto cavalli visualizzati nell'interfaccia di gioco si devono selezionare i cavalli classificati ai primi tre posti nell'ordine di arrivo della corsa. La selezione puo' essere effettuata con una delle seguenti modalita' alternative:
selezionando, nell'ordine, il cavallo che arrivera' primo, il cavallo che arrivera' secondo ed il cavallo che arrivera' terzo e, successivamente, il comando «Start», per avviare la visualizzazione grafica della corsa durante la quale sono sempre visibili, nell'ordine, i numeri corrispondenti ai cavalli, come sopra selezionati;
selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema seleziona automaticamente i tre cavalli e avvia la visualizzazione grafica della corsa.
3. L'esito della giocata e' comunicato con le modalita' di cui al precedente art. 2.
4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.
5. In ogni caso il giocatore puo' conoscere l'esito della giocata, nonche' l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.
6. Le combinazioni vincenti e gli importi delle relative vincite si determinano se vi e' corrispondenza, come di seguito descritto, tra la classifica di arrivo dei cavalli e l'ordine di arrivo selezionato con le modalita' di cui al precedente comma 2:

===================================================================== il cavallo primo classificato e' il cavallo selezionato| come primo arrivato; il cavallo secondo classificato e'|
il cavallo selezionato come secondo arrivato; il |
cavallo terzo classificato e' il cavallo selezionato |
come terzo arrivato; |Euro 5.000,00 ===================================================================== il cavallo primo classificato e' il cavallo selezionato| come primo arrivato; il cavallo secondo classificato e'| il cavallo selezionato come secondo arrivato; |Euro 100,00 --------------------------------------------------------------------- il cavallo primo classificato e' il cavallo | selezionato, come primo arrivato; il cavallo terzo | classificato e' il cavallo selezionato come terzo | arrivato; |Euro 30,00 --------------------------------------------------------------------- il cavallo primo classificato e' il cavallo selezionato| come primo arrivato; |Euro 8,00 --------------------------------------------------------------------- il cavallo secondo classificato e' il cavallo | selezionato, come secondo arrivato; il cavallo terzo | classificato e' il cavallo selezionato come terzo | arrivato; |Euro 4,00 --------------------------------------------------------------------- il cavallo secondo classificato e' il cavallo | selezionato come secondo arrivato; |Euro 2,00 --------------------------------------------------------------------- il cavallo terzo classificato e' il cavallo selezionato| come terzo arrivato. |Euro 0,50
 
Art. 4.
1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate, costituito ciascuno da 100.000 giocate erogabili.
2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 100.000 giocate, ammonta ad Euro 37.750,00 suddivisa nei seguenti premi:
n. 24.300 premi di Euro 0,50
n. 3.500 premi di Euro 2,00
n. 1.000 premi di Euro 4,00
n. 700 premi di Euro 8,00
n. 100 premi di Euro 30,00
n. 10 premi di Euro 100,00
n. 1 premi di Euro 5.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessita', verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.
 
Art. 5.
1. Le vincite, sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalita' previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.
2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.
 
Art. 6.
1. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria.
 
Art. 7.
1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avra' efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2006
Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 243
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone