Gazzetta n. 280 del 1 dicembre 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 22 novembre 2006
Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignita' personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento. (Deliberazione n. 165/06/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 novembre 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 6;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed in particolare gli articoli 3, 4 e 34;
Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori», approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
Viste la delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006, recante «Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione», e la delibera n. 540/06/CONS, recante «Emanazione delle linee-guida di cui alla delibera n. 481/06/CONS», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 2006;
Visti i codici di autoregolamentazione applicabili alla comunicazione radiotelevisiva, e in particolare la «Carta di Treviso sul rapporto Informazione-Minori» del 5 ottobre 1990 e il suo addendum del 25 novembre 1995, e la «Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico - RAI» del dicembre 1995;
Considerato che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla liberta' di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni - comprensivi anche dei diritti di cronaca, di critica e di satira - devono conciliarsi con il rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare della dignita' della persona, dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore (art. 3, testo unico della radiotelevisione), nonche' con i diritti fondamentali della persona, tra i quali e' ricompreso il rispetto dei sentimenti religiosi, essendo esplicitamente stabilito che i programmi trasmessi rispettino i diritti fondamentali della persona e non integrino potenziale nocumento allo sviluppo dei minori (art. 4, comma 1, lettera b), testo unico della radiotelevisione);
Considerato, conseguentemente, che sulla base dei menzionati referenti normativi, le previsioni contenute nelle linee-guida sul contenuto degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di cui alla citata delibera n. 481/06/CONS, in particolare agli articoli 2, comma 1, lettere b) («rispettare i principi di obiettivita', completezza, imparzialita', lealta' dell'informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle diversita' etniche») ed e) («assicurare un'offerta di qualita', improntando la propria complessiva programmazione ai seguenti criteri: e) rispettare la dignita' della persona e l'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto») e 4, comma 2 («nelle fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22.30, [...] deve essere trasmessa una programmazione che rispetti la dignita' dei minori evitando la messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento»), devono ritenersi interpretativamente applicabili altresi' alla programmazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti radiotelevisivi privati;
Considerato che in base all'art. 34 del testo unico della radiotelevisione le previsioni del Codice di autoregolamentazione «Tv e minori» costituiscono disposizioni a tutela dei minori munite di presidio sanzionatorio, e che esse, in particolare per quanto riguarda la fascia oraria cosiddetta di «televisione per tutti» compresa fra le ore 7 e le ore 22.30, richiedono una esauriente informazione sulla programmazione con specificazione del suo grado di idoneita' alla fruizione familiare o da parte di telespettatori minori, e prevedono con specifico riferimento ai programmi di intrattenimento l'impegno delle emittenti a evitare la messa in onda di spettacoli che per impostazione o modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, nei quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilita';
Ritenuto che il cattivo gusto, il linguaggio triviale e i modelli di relazione interpersonale improntati all'aggressivita' verbale e alla scorrettezza comportamentale, pur se non necessariamente rilevanti sotto il profilo strettamente giuridico, risultano non conformi al ruolo ed alla responsabilita' sociale del mezzo radiotelevisivo, come sanciti dal Consiglio d'Europa nella Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera la' dove riconosce «l'importanza della radiodiffusione per lo sviluppo della cultura» e le «aspettative del pubblico nel settore della politica dell'istruzione e della cultura»;
Rilevato che il Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione «Tv e minori», nelle deliberazioni del 2 dicembre 2003, 22 giugno 2004 e3 ottobre 2006, ha evidenziato i rischi - contrastanti con lo spirito e le finalita' del Codice - connessi alla programmazione di formati televisivi quali i «reality show», caratterizzati da «aggressivita' interpersonale, [...] turpiloquio, rissosita', accoglienze trionfalistiche ai reduci da un soggiorno parodisticamente periglioso, inserimento di ragazzi in un cast di studio»: «confusione sistematica tra realta' e finzione, tra cronaca vissuta e recitata, tra realta' (plastificata) e artificio (travestito di naturalezza), incoraggiamento all'esibizione e al voyeurismo a danno dell'intimita'; assillo dell'eccentricita' e della trasgressione; competitivita' strisciante o aggressiva», «il miraggio del guadagno e del successo facili, la proposta di stereotipi e luoghi comuni talvolta di scadente livello, l'accreditamento di personaggi discutibili con spinte emulative presso preadolescenti e adolescenti, l'incoraggiamento di dinamiche individuali e di gruppo protette da una sorta di zona franca che ammette comportamenti normalmente inibiti e prove spericolate o disgustose, con punte di volgarita', aggressivita' o non meno insidiosa banalizzazione», «in conclusione offese, ora rasentate, ora consumate, alla dignita' della persona», invitando le emittenti «a prevenire, particolarmente in diretta, situazioni e linguaggi che possono recare nocumento psichico e morale ai minori» e «ad impegnare i partecipanti a comportamenti non contrastanti col Codice di autoregolamentazione, fissando tempestivamente opportune clausole sanzionatorie e dunque dissuasive»;
Rilevato come il potenziale nocumento arrecato da tali contenuti non sia limitato all'orario di programmazione dei singoli spettacoli, ma si caratterizzi per una «disseminazione» - rilevata dallo stesso Comitato - conseguente alla ripresa di spezzoni e sequenze da parte di altre trasmissioni, in onda di orario di televisione per tutti o anche nella «fascia protetta» della televisione per i minori, compresa tra le ore 16.00 e le ore 19.00;
Rilevato, altresi', che la conciliazione del diritto di satira con i diritti fondamentali della persona richiede - come elaborato dalla giurisprudenza di merito - l'uso appropriato della forma e del linguaggio in cui la satira stessa si esprime, in special modo quando essa abbia a oggetto o faccia riferimento a diffusi valori etico-spirituali o a credenze fondamentali afferenti anche alla sfera religiosa;
Ritenuta, in linea generale, l'esigenza di garantire effettivita' alla tutela dei diritti fondamentali della persona, e in particolare della dignita' personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, precisando che per tutte le trasmissioni di intrattenimento valgono i principi di correttezza, responsabilita' sociale, buon gusto, rispetto delle opinioni degli utenti, della diversita' di eta', sesso, cultura, credo religioso e condizioni sociali, che caratterizzano obbligatoriamente le trasmissioni di informazione, tenuto conto che la riproposizione di modelli verbali e comportamentali caratterizzati da volgarita', cattivo gusto, trasgressione, seppure ipoteticamente produttivi di incremento di audience, alimentano un atteggiamento non conforme del mezzo radiotelevisivo, in particolare del servizio pubblico;
Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di richiamare tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche o private nonche' i fornitori di contenuti radiotelevisivi a garantire nei programmi di intrattenimento l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti, sub specie di dignita' della persona, armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e rispetto dei sentimenti religiosi come articolazione del diritto della personalita' individuale;
Udita la relazione del commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi sono richiamati a rispettare nell'ambito dei programmi di intrattenimento i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignita' della persona, all'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e ai diritti fondamentali della persona ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi.
2. In particolare, i programmi in questione dovranno rispettare criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il ricorso a volgarita' gratuite, turpiloquio, rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignita' umana o la sensibilita' dei minori.
3. Nell'esercizio del diritto di satira nell'ambito di programmi radiotelevisivi dovra' essere garantito il rispetto dei diritti degli utenti come sopra individuati sub 1 mediante l'uso appropriato della forma e del linguaggio.
4. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono invitati ad adottare cautele rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta, e a valutare in ogni caso nella predisposizione della «scaletta» dei programmi di intrattenimento e nella scelta degli ospiti i rischi potenziali di violazione delle regole di correttezza, richiamando i responsabili, i registi e i conduttori alla vigilanza specificamente intesa a evitare situazioni suscettibili, per quanto prevedibile, di degenerazione.
5. L'Autorita' uniforma le propria attivita' di monitoraggio e di vigilanza sul rispetto della dignita' personale e del corretto sviluppo dei minori ai predetti criteri, che pertanto assumono valore di indirizzo interpretativo delle relative disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), del testo unico della radiotelevisione.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita' ed e' trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Roma, 22 novembre 2006

Il presidente
Calabrò Il commissario relatore
Lauria
 
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