Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2006, n. 288
Istituzione della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», ed in particolare gli articoli 3, 11, 13, 14, 24 e 28;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1975, n. 1, recante «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione ed il riordinamento di organi collegiali di scuola materna, elementare, secondaria e artistica»;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, reso nella seduta del 25 novembre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina la composizione, le modalita' di nomina ed il funzionamento della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di seguito denominata «Commissione», istituita ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 3, 11, 13, 14, 24
e 28 della legge 23 febbraio 2001, n. 38:
«Art. 3 (Comitato istituzionale paritetico per i
problemi della minoranza slovena). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, e' istituito entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Comitato
istituzionale paritetico per i problemi della minoranza
slovena, di seguito denominato «Comitato», composto da
venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua
slovena.
2. Fanno parte del Comitato:
a) quattro membri nominati dal Consiglio dei
Ministri, dei quali uno di lingua slovena;
b) sei membri nominati dalla giunta regionale del
Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena
designati dalle associazioni piu' rappresentative della
minoranza;
c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di
lingua slovena nei consigli degli enti locali del
territorio di cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata
dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
d) sette membri, di cui due appartenenti alla
minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio
regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono
stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il
Comitato ha sede a Trieste.
4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato e'
riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di
viaggio.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.».
«Art. 11 (Scuole pubbliche con lingua di insegnamento
slovena). - 1. Per quanto non diversamente disposto dalla
presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui alle legge 19 luglio 1961, n. 1012, e legge 22 dicembre
1973, n. 932. All'art. 2, commi primo e secondo, della
legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: "di lingua
materna slovena" sono inserite le seguenti: "o con piena
conoscenza della lingua slovena".
2. Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma
dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, per la
riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento
slovena si procede secondo le modalita' operative stabilite
dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto
delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la
Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
slovena di cui all'art. 13, comma 3, della presente legge.
3. All'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono
aggiunte, in fine, le parole: "sentita la Commissione
scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena".
4. Nell'ordinamento delle scuole con lingua di
insegnamento slovena e' ammesso l'uso della lingua slovena
nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e
nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne
pubbliche.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo del fondo
di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, e'
aumentato a lire 250 milioni annue. Il fondo puo' essere
utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e
stampa di dispense scolastiche ed altro materiale
didattico, nonche' a favore di autori di testi e dispense
che non siano cittadini italiani appartenenti all'area
culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione
dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso
piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua
periodica rivalutazione sono di competenza della
Commissione di cui all'art. 13, comma 3. Per le finalita'
di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di
lire 155,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».
«Art. 13 (Organi per l'amministrazione scolastica) - 1.
Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in
lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia e' istituito uno speciale ufficio
diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro
della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei
ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica
e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di
insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i
ruoli del personale delle scuole e degli istituti con
lingua di insegnamento slovena.
2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e'
richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia
dell'istruzione in lingua slovena e' istituita la
Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
1. La composizione della Commissione, le modalita' di
nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La Commissione di cui al
presente comma sostituisce quella prevista dall'art. 9
della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 24 della presente legge.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.».
«Art. 14 (Istituto regionale di ricerca
educativa). - 1. Ai sensi dell'art. 288 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e' istituita apposita sezione dell'istituto regionale di
ricerca educativa per il Friuli-Venezia Giulia con
competenza per le scuole con lingua di insegnamento
slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. La composizione della sezione e il suo
funzionamento sono disciplinati ai sensi del regolamento di
riordino degli istituti regionali di ricerca educativa,
previsto dall'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e dall'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sentita la Commissione di cui all'art. 13,
comma 3.».
«Art. 24 (Norma transitoria). - 1. Fino alla
costituzione della Commissione di cui all'art. 13, comma 3,
le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di
cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932,
opportunamente integrata dal provveditore agli studi di
Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua
slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con
voto limitato.».
«Art. 28 (Disposizioni finali). - 1. Fermo restando
quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore
le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello
statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa di Londra
del 5 ottobre 1954, richiamato dall'art. 8 del trattato tra
la Repubblica italiana e la Repubblica socialista
federativa di Jugoslavia, con allegati, ratificato,
unitamente all'accordo tra le stesse Parti, con allegati,
all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo
(Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo
1977, n. 73.
2. Nessuna disposizione della presente legge puo'
essere interpretata in modo tale da assicurare un livello
di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore
a quello gia' in godimento in base a precedenti
disposizioni.
3. Eventuali disposizioni piu' favorevoli rispetto a
quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla
legislazione nazionale di tutela delle minoranze
linguistiche, si applicano, sentito il Comitato, anche in
favore della minoranza slovena e germanofona nella regione
Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
4. Dall'attuazione della presente legge non potra'
derivare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza
pubblica oltre a quelli massimi esplicitamente previsti
dalla legge stessa e dalle altre leggi concernenti la
tutela della minoranza slovena.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 14 gennaio 1975, n. 1, reca: «Modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, concernente l'istituzione ed il riordinamento di
organi collegiali di scuola materna, elementare, secondaria
e artistica».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado».
- Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, reca:
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,
a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota agli articoli 1, 3 e 4:

- Per il testo dell'art. 13 della legge 23 febbraio
2001, n. 38, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
1. La Commissione e' composta:
a) da due dirigenti scolastici, di cui uno della scuola primaria o secondaria di primo grado e uno della scuola secondaria di secondo grado, e da quattro insegnanti, di cui uno della scuola primaria, uno della scuola secondaria di primo grado, uno della scuola secondaria di secondo grado e uno della scuola primaria bilingue, eletti tra il personale delle scuole con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;
b) da un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole con insegnamento in. lingua slovena o bilingue slovenoitaliano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;
c) da tre rappresentanti, uno per ciascuna provincia, designato dai genitori, eletti nei consigli di circolo e di istituto delle scuole con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;
d) da tre rappresentanti, uno per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dagli alunni, eletti nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano, ove esistenti.
2. E' membro di diritto della Commissione il rappresentante delle scuole con insegnamento in lingua slovena eletto nel Consiglio Nazionale dell'Istruzione.
 
Art. 3.
1. A norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la Commissione e' presieduta dal dirigente regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena di cui allo stesso articolo 13, comma 1.
2. La Commissione dura in carica tre anni.
 
Art. 4.
1. Con decreto del dirigente regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono stabiliti i termini e le modalita' per le elezioni del personale della scuola, dei genitori e degli alunni, di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto.
2. L'espletamento delle relative procedure e' affidato all'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena.
 
Art. 5.
1. A norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la Commissione sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, assumendone le competenze.
2. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione non puo' comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 settembre 2006
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro della pubblica istruzione
Fioroni

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 158



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 13, comma 3, della legge 23
febbraio 2001, n. 38, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 22
dicembre 1973, n. 932:
«Art. 9. - Per i problemi riguardanti il funzionamento
delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il
sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia
Giulia e' assistito da una commissione da lui nominata e
composta:
a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o
dai loro rispettivi delegati;
b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria
di primo grado, un ispettore scolastico, un direttore
didattico e tre insegnanti, di cui uno della scuola
elementare, uno della scuola media e uno della scuola media
superiore, di lingua slovena, proposti dal personale
insegnante e direttivo delle rispettive scuole;
c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena,
dei quali tre designati dal consiglio provinciale di
Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato.».



 
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