Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 novembre 2006
Protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla denominazione «Asparago di Badoere», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Vista la domanda presentata dal Consorzio dell'Asparago di Badoere, con sede in Badoere di Morgano (Treviso), piazza Indipendenza n. 2, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Asparago di Badoere», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;
Vista la nota protocollo n. 65096 del 20 settembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Consorzio dell'Asparago di Badoere, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Asparago di Badoere», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio dell'Asparago di Badoere, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Asparago di Badoere», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65096 del 20 settembre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Asparago di Badoere».
 
Art. 2.
La denominazione «Asparago di Badoere», e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Asparago di Badoere», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2006
Il direttore generale: La Torre
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'ASPARAGO DI BADOERE I.G.P.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. - nelle tipologie Bianco e Verde - e' riservata ai turioni di asparago che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ai sensi del reg. CEE 2081/92.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'«Asparago di Badoere» deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee, genere Asparagus, specie officinalis, varieta' «Dariana», «Dartagnan», «Larac», «Marte», «Thielim», «Zeno».
All'atto dell'immissione al consumo l'«Asparago di Badoere» I.G.P. deve essere:
intero;
sano;
privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato;
pulito;
di aspetto e di colore fresco;
privo di parassiti;
privo di danni provocati da parassiti;
privo di ammaccature;
privo di umidita' esterna anormale;
privo di odore e/o sapore estranei;
croccante;
non vuoto;
non pelato.
Il taglio alla base dovra' essere netto e perpendicolare all'asse longitudinale, ed in particolare:

«Asparago di Badoere» I.G.P. - Bianco.

Categoria extra:
conformazione: turione diritto; apice molto serrato;
colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;
sapore: dolce, aromatico;
calibro: da 12 a 20 mm;
con differenza massima di 6 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio;
lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm;
con differenza massima di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.
Categoria prima:
conformazione: turione diritto; apice serrato;
colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;
sapore: dolce, aromatico;
calibro: da 10 a 22 mm;
con differenza massima di 8 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio;
Lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

«Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde.

Categoria extra:
conformazione: turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice molto serrato;
colore: parte apicale verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;
sapore: dolce, aromatico, con lieve sentore erbaceo;
calibro: da 12 a 20 mm;
con differenza massima di 6 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;
lunghezza: compresa tra i 18 e i 27 cm;
con differenza massima di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo.
Categoria prima:
conformazione: turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice serrato;
colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;
sapore: dolce, aromatico, con lieve sentore erbaceo;
calibro: da 8 a 22 mm;
con differenza massima di 8 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;
lunghezza: compresa tra i 16 e i 27 cm;
con differenza massima di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo.
In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte, devono ritenersi ammesse tolleranze per un massimo del 3% per ogni tipologia.

Art. 3.

Zona di produzione e confezionamento

La zona di produzione e confezionamento dell'«Asparago di Badoere» I.G.P. comprende nell'ambito delle province di Padova, Treviso e Venezia, l'intero territorio dei seguenti comuni:
provincia di Padova: Piombino Dese; Trebaseleghe;
provincia di Treviso: Casale sul Sile; Casier; Istrana; Mogliano Veneto; Morgano; Paese; Preganziol; Quinto di Treviso; Resana; Treviso; Vedelago; Zero Branco;
provincia di Venezia: Scorze'.

Art. 4.

Elementi comprovanti l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Tecniche di produzione e raccolta

Le piantine o «zampe», devono provenire dall'Italia, dalla Francia o dall'Olanda. La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» potra' avvenire in serra o in pieno campo. La messa a dimora delle «zampe» deve essere effettuata nel periodo compreso tra il primo febbraio e il 30 giugno, con una densita' massima d'impianto di 22.000 piantine-zampe/ettaro.
In ogni caso la coltura non potra' succedere a se stessa o ad altre liliacee per un minimo di 36 mesi; e' fatto, inoltre, divieto di far succedere, per un minimo di 12 mesi, la coltura dell'asparago a patate, carote, barbabietole e leguminose.
Annualmente potranno essere effettuati interventi di concimazione sia organica che chimica. Tali interventi dovranno prevedere non meno di una concimazione organica. Le concimazioni chimiche comunque non potranno superare le seguenti unita':
azoto (N) 150 kg/ha;
fosforo (P2O5) 100 kg/ha;
potassio (K2O) 200 kg/ha.
L'impianto inoltre, dovra' essere mantenuto in perfetta efficienza mediante una regolare attivita' di controllo delle infestanti che potra' avvenire sia con mezzi meccanici che con interventi chimici.
A partire dalla data di impianto e per almeno 18 mesi, cioe' nella cosiddetta fase di rafforzamento, al fine di garantire il sano accrescimento delle piante, e' vietata la raccolta di qualsivoglia turione.
Per la tipologia Bianco e' obbligatorio effettuare una baulatura ed una pacciamatura delle piante, mediante l'utilizzo di un film plastico nero dello spessore minimo di 0,10 mm o di altro materiale idoneo ad inibire il normale processo di fotosintesi.
La raccolta dell'«Asparago di Badoere» dovra' avvenire - conclusa la fase di rafforzamento - tra il primo febbraio e il 31 maggio di ogni anno.
La quantita' massima/ettaro dopo la toilettatura non potra' superare i 7.000 kg.

Art. 6.

Aspetti pedoclimatici comprovanti il legame con l'ambiente geografico

La zona di produzione dell'«Asparago di Badoere» e' caratterizzata da una temperatura media ponderata di ca. 15° C, con escursioni che possono superare, nell'arco dell'anno, i 30° C.
Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I giorni maggiormente piovosi si concentrano - normalmente - nel periodo primaverile ed autunnale.
Queste condizioni escludono la necessita' di interventi irrigui nel periodo di raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di stress idrico alle piante che garantiscono, in questo modo, agli asparagi di Badoere una qualita' ottima.
Il territorio, inoltre, e' caratterizzato dalla presenza di fiumi di risorgiva, a lento decorso, quali i fiumi: Sile, Zero, Dese e degli affluenti degli stessi, capaci di rendere i terreni fertili e produttivi.
Questo garantisce un'ottima vigoria delle piante senza la necessita' di intervenire con particolari concimazioni; la bassa concentrazione di azoto, inoltre, consente l'ottenimento di turioni integri privi di evidenti spaccature o fessurazioni.
La zona di produzione e' caratterizzata da terreni sciolti.
La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» e' possibile solo in terreni:
profondi con substrato sabbioso a tessitura moderatamente grossolana, con pH compreso tra 6 e 8, scarsamente calcarei e a drenaggio moderatamente rapido;
moderatamente profondi, con una presenza limitata di concentrati di carbonato di calcio (caranto), tessitura media in superficie a drenaggio medio.
Terreni cosi' caratterizzati garantiscono agli asparagi di Badoere un rapido sviluppo assicurando cosi' turioni che dal punto di vista fisico, presentano scarsa fibrosita' e un colore particolarmente brillante; e dal punto di vista organolettico risultano piuttosto dolci e moderatamente aromatici, per la varieta' bianca, molto dolci e aromatici, per la varieta' verde.
La compresenza di tali condizioni costituisce un elemento imprescindibile a garanzia della qualita' dell'«Asparago di Badoere».
Nel Veneto la coltura dell'asparago ha una lunga tradizione: l'origine sembra risalire alla conquista da parte dei Romani delle terre venete.
Fin dal medioevo questa coltivazione era conosciuta ed affermata nel territorio che si estende a sud delle Prealpi venete in una fascia pianeggiante che collega idealmente il medio corso del Brenta, del Sile e del Piave, aree connotate da terreni accomunati dalla presenza di quei fiumi la cui rilevanza in termini agronomici non necessita certamente di spiegazioni.
La coltivazione specializzata della pianta, comunque, e' pero' piuttosto recente, essendosi sviluppata dopo l'ultimo conflitto mondiale in concomitanza con la trasformazione delle mezzadrie e con l'abbandono degli allevamenti del baco da seta che ha reso disponibile, nella stagione primaverile (periodo nel quale, precedentemente, l'allevamento del baco richiedeva un impegno notevole), una manodopera che diversamente non avrebbe trovato impiego.
Dal punto di vista documentale sono innumerevoli le fonti che annoverano l'«Asparago di Badoere» come una delle produzioni locali piu' pregiate del Veneto.
Vale la pena altresi' ricordare, inoltre, che l'importanza di Badoere nella produzione degli asparagi, a livello provinciale, spinse l'amministrazione comunale di Morgano, ad organizzare fin dal 1968 la «Prima Mostra provinciale dell'Asparago», tradizione che si tramanda ancor oggi.
Un'attivita' che e' fortemente radicata nella cultura degli abitanti del territorio interessato a questa produzione dove le tecniche di coltivazione sono state tramandate di generazione in generazione. La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualita' e l'artigianalita' unitamente ai fattori pedoclimatici dell'area delimitata consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La grande diffusione e notorieta' del prodotto, raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione dell'«Asparago di Badoere».

Art. 7.

Struttura di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Al fine di consentirne la commercializzazione, gli asparagi che si fregiano della denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. devono essere confezionati, nella zona di produzione indicata all'art. 3 del presente disciplinare, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
A. «Asparago di Badoere» I.G.P. - Bianco:
in mazzi saldamente legati con rafia per un peso compreso tra 0,7 e 1,2 kg;
in confezioni idonee ad uso alimentare per un peso non superiore a 2,0 kg.
B. «Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde:
in mazzi legati con rafia o elastico per un peso compreso tra 0,5 e 1,2 kg;
in confezioni idonee ad uso alimentare per un peso non superiore a 2,0 kg.
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto asparagi dello stesso tipo, categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.
I mazzi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un'etichetta indicante:
in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Asparago di Badoere» I.G.P. con specifico riferimento alla tipologia - verde o bianco - confezionata;
gli elementi atti ad individuare:
nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore; la categoria commerciale Extra o Prima secondo quanto disciplinato dall'art. 2 del presente disciplinare;
calibro;
nonche' quanto previsto dalla normativa vigente;
Tale etichetta potra' riportare altresi' altre indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.
Su ciascun mazzo o confezione, inoltre, dovra' essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura del mazzo o della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo, contenente il logo della I.G.P. «Asparago di Badoere» e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente.
Il logo identificativo della I.G.P. «Asparago di Badoere» e' costituito da un quadrato con angoli arrotondati, con all'interno una rappresentazione grafica suddivisa in due piani. In primo piano e' presente il prodotto con la stilizzazione grafica di 5 asparagi raggruppati a forma di mazzo, in secondo piano un disegno grafico rappresenta un particolare della costruzione architettonica della barchessa presente nella piazza del paese, una quinta sagomata ad onda suddivide i due piani e nella sua parte inferiore destra appare la dicitura «Asparago di Badoere» in due righe. Il logo e' realizzato con l'utilizzo, nei vari campi, di n. 4 colori presenti nella scala cromatica Pantone: P293CV, P410CV, P471CV, P155CV.
Bordo che racchiude tutto il logo, 100% P293CV.
Tratto che disegna gli asparagi, 100% P410CV.
Tratto che raggruppa i 5 asparagi a forma di mazzo, 80% P471CV.
Area a forma di onda che suddivide i due piani grafici, 100% P293CV.
Bordo che delimita la parte superiore della sagoma onda, 70 % P293CV.
Facciata esterna della barchessa 100%, P155CV.
Traccia tetto barchessa, 80% P471CV.
Profilo cornice su tetto barchessa, 100% P410CV.
Profilo cornice tra fori finestre e colonne su facciata barchessa, 100% P410CV.
Tracce delimitanti le colonne, 100% P410CV.
Parte in luce basamento colonne, 40% P410CV.
Parte in ombra basamento colonne, 60% P410CV.
Capitello colonne, 60% P410CV.
Parte superiore al capitello colonne, parte in ombra, 80% P471CV.
Parte superiore al capitello colonne, parte in luce, 60% P471CV.
Filetti su parte superiore capitello colonne e capitello arco, 100% P471CV.
Zona in ombra parte superiore sagoma arco portico, 100% P410CV.
Zona in ombra parte inferiore sagoma arco portico, 80% P410CV.
Sagome finestre/porte e pavimento interno portico, 100% P410CV.
Parete verticale interno portico, 60% P410CV.
Area cielo, 20% P293CV.
Scritta «Asparago di Badoere», 100% Bianco.

----> Vedere immagine a pag. 39 <----
Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione e' utilizzato l'«Asparago di Badoere» I.G.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione Geografica Protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
Il prodotto a Indicazione Geografica Protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
Gli utilizzatori del prodotto a Indicazione Geografica Protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica Protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92.
 
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