Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 novembre 2006, n. 289
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per le politiche europee e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Testo 9 ottobre 2006 Modificazioni all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), in
materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

1. All'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"1. Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 01 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonche' dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.";
b) l'ultimo periodo del comma 14 e' soppresso;
c) dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
"15-bis. Le concessioni diverse da quelle previste dai commi 14 e 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.";
d) nel comma 16 le parole: "nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari." sono sostituite dalla seguenti: "nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonche' dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e degli obblighi comunitari.";
e) i commi 3, 5, e da 6 a 12 sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 novembre 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere
idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico, produzione e distribuzione di energia
elettrica) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 dicembre 1999, n. 289.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972,
n. 301) e' il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto del
Presidente della Repubbica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1977, n. 146), come
modificato dal presente decreto:
"Art. 1-bis. - 1. Spetta alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo
quanto disposto dall'art. 01 e nel rispetto degli obblighi
comunitari, l'esercizio delle funzioni gia' esercitate
dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con
legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'ordinamento comunitario e degli accordi
internazionali, dell'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, nonche' dei principi fondamentali delle leggi
dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di
acque pubbliche a scopo idroelettrico.
3. (Abrogato).
4. Gli organi statali competenti consegnano alla
Provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli
archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le
concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e
le opere ad esse funzionali interessanti il territorio di
ciascuna Provincia; si applicano in tal caso, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
5. - 12. (Abrogati).
13. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al
concessionario uscente spetta un'indennita' stabilita con
le modalita' e i criteri di cui all'art. 25 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
14. Salvo quanto disposto dal comma 15 le concessioni
per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute,
entro il 31 dicembre 1998 sono prorogate fino al
31 dicembre 2001 e i titolari di concessione interessati
proseguono l'attivita' senza necessita' di alcun atto
amministrativo dandone comunicazione alla amministrazione
concedente nonche' alla provincia interessata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
articolo.
15. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. e quelle
scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate
alle aziende o societa' degli enti locali per grandi
derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre
2010 ovvero sono prorogate alla medesima data. Resta fermo
quanto previsto dalle convenzioni in atto tra ENEL e
Province autonome in materia di subingresso nella
titolarita' di concessioni idroelettriche e nell'esercizio
dei relativi impianti acquisiti dall'ENEL da
autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle
medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento
delle attivita' elettriche di cui all'art. 9 del presente
decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte
dall'art. 18 del decreto di approvazione del presente
articolo.
15-bis. Le concessioni diverse da quelle previste dai
commi 14 e 15 scadono alla data risultante dai rispettivi
provvedimenti di concessione.
16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque
pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione
di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla
provincia competente per territorio. Le concessioni di
grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i
canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con
legge provinciale nel rispetto dell'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, nonche' dei principi
fondamentali delle leggi dello Stato e degli obblighi
comunitari.".



 
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