Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2006 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2006, n. 263
Testo del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 4) recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Sul video le modifiche apportate sono racchiuse tra i segni (( . . . ))".
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Individuazione e (( poteri )) del Commissario delegato

1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per (( l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. )) (( 1-bis. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono precisati gli ulteriori poteri del Commissario delegato, necessari per il superamento dell'emergenza, non previsti dalle presenti norme e necessari alla loro rapida ed efficace attuazione, coordinando, e modificando se necessario, gli effetti delle precedenti ordinanze emanate per l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania. ))
2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale, adotta, nell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento, gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonche' di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile, utilizzando le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
3. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, dei quali uno con funzioni vicarie, uno dotato di comprovata e specifica esperienza nel settore della raccolta differenziata, individuato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed uno a cui delegare ulteriori e specifici compiti nell'ambito di determinati settori di intervento. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente decreto e' costituita dal Commissario delegato una Commissione composta da cinque soggetti di qualificata e comprovata esperienza nella soluzione delle emergenze ambientali.
4. Al fine dell'invarianza della spesa, per l'attuazione del comma 3 e per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza, con ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' ridotto l'attuale organico della struttura commissariale, (( contestualmente alla nomina dei tre sub-commissari e all'istituzione della Commissione di cui al predetto comma 3, in modo da assicurare comunque la soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, recita:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento
ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti
previsti dai commi 2 e 3 entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente art. non si applicano
agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».



 
Art. 2. Informazione e partecipazione dei cittadini (( Consulta regionale per
la gestione dei rifiuti nella regione Campania ))


1. Il Commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta, con propria ordinanza, le misure volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformita' ai principi della «Carta di Aalborg», approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle citta' sostenibili, tenutasi ad Aalborg il 27 maggio 1994. Le iniziative di informazione sono attuate in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e, (( comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) (( 1-bis. All'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i Sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-ter. Il Commissario delegato individua le modalita' operative che assicurino il pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall'emergenza.». ))




Riferimenti normativi:

- La «Carta di Aalborg» del 27 maggio 1994 reca «Carta
delle citta' europee per uno sviluppo durevole e
sostenibile».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del
23 settembre 2005) reca «Attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di
protezione civile.) convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 21, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Risoluzione del contratto e affidamento del
servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania). - 1. Al fine di assicurare la regolarita' del
servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,
a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal
Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione
Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione
medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti
derivanti dai rapporti contrattuali risolti.
2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma
urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del
servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza
comunitaria e definisce con il Presidente della regione
Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale
di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i
livelli della raccolta differenziata ed individuare
soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i
rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio
provvisorio.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed il Commissario delegato, nell'ambito delle
rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima
divulgazione delle informazioni relative all'impatto
ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di
smaltimento dei rifiuti assicurando altresi' alle
popolazioni interessate ogni elemento informativo sul
funzionamento di analoghe strutture gia' esistenti nel
territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri
a carico della finanza pubblica.
4. E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta
regionale per la gestione dei rifiuti nella regione
Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal
Presidente della regione Campania, che provvede a
convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla
cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i
presidenti delle province e, fino alla cessazione dello
stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha
compiti consultivi in ordine alla equilibrata
localizzazione dei siti per le discariche e per lo
stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli impianti per
il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle
riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i
Sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti
predetti. Per la partecipazione alle riunioni della
Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione
di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o
rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi, per
tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel
settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale
in materia di valutazione di impatto ambientale, per le
esigenze connesse allo svolgimento della procedura di
valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di
opere di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, il cui valore sia di
entita' superiore a 5 milioni di euro, per le relative
verifiche tecniche e per le conseguenti necessita'
operative, e' posto a carico del soggetto committente il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da
realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si
applica ai progetti presentati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia
e Sicilia, nonche' quelli nel settore delle bonifiche nelle
regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al
31 maggio 2006.
7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai
nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative
al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che
appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva
funzionalita', della vetusta' e dello stato di
manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il
31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute
ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione
delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro
disponibilita', nel puntuale rispetto dell'azione di
coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla
copertura degli oneri connessi con le predette attivita'
svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di
cui all'art. 7. Le attuali affidatarie del servizio
compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare
interruzioni o turbamenti della regolarita' del servizio di
smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei
necessari interventi ed opere, ivi compresi i
termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di
stoccaggio provvisorio. Per le finalita' del presente
comma e' autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni
per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006.
8. Per il perseguimento delle finalita' del presente
decreto, nonche' per l'espletamento delle ulteriori
attivita' istituzionali, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si
avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri
per la tutela dell'ambiente, nonche', su indicazione
nominativa del Capo del Dipartimento, di non piu' di
quindici unita' di personale appartenente all'Arma dei
carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale
dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro
trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le
procedure e le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni
previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge
attivita' di monitoraggio e di accertamento delle
iniziative adottate dalle strutture commissariali
nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai
sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il
rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di
protezione civile. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, anche in relazione alle competenze da
esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo
studio di programmi e piani per l'individuazione di
soluzioni ottimali attinenti al ciclo integrato della
gestione dei rifiuti, con le risorse previste a
legislazione vigente.
9. (abrogato).».



 
Art. 3.

Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle
migliori tecnologie disponibili

1. In relazione al sopravvenuto aggravamento del contesto emergenziale nel territorio della regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie (( immediatamente )) disponibili, il Commissario delegato ridefinisce (( con l'esclusiva assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato )) le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Conseguentemente e' annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006. (( 1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalita', della vetusta' e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilita', nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato.
1-ter. Il Commissario delegato, d'intesa con la regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le province ed i comuni interessati dall'emergenza, aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti, integrandolo con le misure e gli interventi previsti dalle norme del presente decreto. Per le attivita' di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonche' del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici».
2. Fino all'individuazione dell'affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in termini di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali societa' affidatarie del servizio, garantendo in ogni caso l'affidabilita' di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio, le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione nelle cave dismesse, abbandonate o gia' poste sotto sequestro con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, previa revoca del provvedimento di sequestro da parte della medesima autorita', anche al fine della loro ricomposizione morfologica. ))




Riferimenti normativi:

Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 245 del
2005, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.



 
Art. 4.
Misure per la raccolta differenziata

(( 1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento dei rifiuti urbani prodotti e definisce un programma per il raggiungimento di almeno il 50 per cento, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli indicati obiettivi.
2. Con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono individuati gli incentivi tariffari o le eventuali penalizzazioni correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia di raccolta differenziata.
3. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di programma con il Commissario delegato per il raggiungimento dell'obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi al consumo nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani.
4. Tutti i consorzi nazionali operanti nel settore della valorizzazione della raccolta differenziata contribuiscono a potenziare la filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta differenziata, attraverso adeguate ed efficaci campagne di informazione e mobilitazione dei cittadini, promosse anche su proposta di enti, istituzioni ed associazioni di cittadini interessati.
5. I consorzi nazionali di cui al comma 4 adottano, dandone tempestivamente comunicazione al Commissario delegato, i provvedimenti organizzativi e gestionali tendenti, in un'ottica di perseguimento degli obiettivi e delle procedure di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, a registrare e rendere pubblica la tracciabilita' del rifiuto dal momento della raccolta a quello della sua valorizzazione economica.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno
2006 (Disposizioni urgenti di protezione civile):
«Art. 1. - 1. Al fine di assicurare le opportune
sinergie per accelerare il completamento delle procedure
necessarie alla chiusura degli stati d'emergenza in materia
ambientale entro i termini indicati nei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa,
nonche' per favorire il conseguimento degli obiettivi di
raccolta differenziata, finalizzata al recupero ed al
riciclaggio, di imballaggi primari, secondari e terziari,
della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonche'
della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro,
legno, metalli ferrosi e non ferrosi, nelle regioni in cui
e' stato dichiarato lo stato d'emergenza nel settore dei
rifiuti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992,
e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio un'apposita struttura con funzione di
coordinamento e di supporto delle attivita' svolte dai
Commissari delegati.
2. Tale struttura avra' in particolare il compito di:
a) formulare indicazioni ai Commissari delegati di
cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
citati in premessa circa le migliori soluzioni per
assicurare livelli adeguati per la raccolta differenziata
dell'umido, anche ai fini della sua trasformazione in
compost di qualita' per il successivo riutilizzo;
b) formulare proposte per ottenere da parte del
Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dei consorzi di
filiera il raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata e di riciclaggio fissati dalla normativa
vigente in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio;
c) formulare proposte ai fini dell'adeguamento dei
piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti, per
correggere eventuali violazioni della normativa di
derivazione comunitaria;
d) fornire indirizzi per l'utilizzo appropriato delle
balle di rifiuti trattati;
e) promuovere altresi' le iniziative di informazione
per incentivare presso la popolazione la raccolta
differenziata, il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti;
f) formulare proposte per mettere in condivisione,
tra le regioni in cui vige lo stato d'emergenza, le
discariche di servizio, anche in fase di gestione
post-operativa dove residuino volumetrie disponibili ed ai
fini della messa in sicurezza, nonche', ove possibile, gli
impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
3. La predetta struttura e' presieduta da un soggetto
designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con funzioni di Presidente, scelto tra persone
dotate di comprovata ed elevata professionalita' nel
settore della tutela ambientale. Alla predetta struttura
sono assegnate 20 unita' di personale, poste in posizione
di comando o di distacco, previo assenso degli interessati
fermo restando il trattamento, anche economico, in essere
al momento del comando, identificate tra i dipendenti delle
Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici anche
economici. Detto personale e' posto, in deroga alle vigenti
procedure di comando e distacco, nella disponibilita' del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro
quindici giorni successivi alla richiesta ed e' autorizzato
a svolgere attivita' di lavoro straordinario sino ad un
massimo di 70 ore mensili. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio puo' altresi' avvalersi per le
attivita' connesse all'operativita' della predetta
struttura di un massimo di 40 unita' di personale comunque
in servizio presso il medesimo Dicastero ed e' autorizzato
a svolgere attivita' di lavoro straordinario sino ad un
massimo di 70 ore mensili.
4. Per le medesime finalita' il predetto Dicastero puo'
avvalersi fino ad un massimo di venti esperti nelle materie
tecniche, giuridiche ed amministrative. Con il decreto di
cui al comma 1, si provvede all'individuazione dei predetti
esperti e del personale di cui al comma 2. Ai predetti
consulenti, ed al soggetto che presiede la struttura di cui
al comma 2, qualora dipendenti pubblici, e' corrisposta una
indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo
trattamento di missione, di entita' pari al 50% degli
emolumenti allo stato in godimento. Per i consulenti non
dipendenti pubblici, nel provvedimento di nomina si
provvede a determinarne i relativi compensi, sulla base di
quanto spettante ai consulenti dipendenti pubblici ed in
relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui
sono adibiti presso la medesima struttura.
5. I Commissari delegati di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa,
riferiscono mensilmente alla predetta struttura sulle
iniziative assunte per raggiungere gli obiettivi stabiliti
dalle ordinanze di protezione civile evidenziando e
motivando le eventuali criticita' e indicando le misure che
si intendono adottare per consentire che la realizzazione
degli interventi avvenga nei tempi stabiliti dai predetti
decreti.
6. Il Prefetto di Napoli provvede altresi' al pagamento
degli oneri del personale operante presso la struttura del
Commissario delegato per il superamento della situazione di
emergenza socio B economico-ambientale del bacino
idrografico del fiume Sarno, di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo
2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. In considerazione dei maggiori compiti connessi
all'espletamento delle iniziative di cui al presente
articolo e' corrisposto al Prefetto di Napoli un compenso
pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in
godimento, a titolo di indennita' onnicomprensiva, con
oneri a carico delle risorse assegnate ancora disponibili
presso la contabilita' speciale intestata al medesimo
Prefetto.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi precedenti provvede il Prefetto di Napoli con le
risorse finanziarie presenti nella contabilita' speciale
relativa all'emergenza rifiuti al medesimo intestata che
presenta la necessaria capienza finanziaria.
9. Al fine di contenere le spese del personale di cui
si avvale il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio per le attivita' connesse alle ordinanze di
protezione civile, fermo restando quanto stabilito dai
precedenti commi del presente articolo, e' ridotto nella
misura del 10% il numero complessivo degli esperti previsti
dall'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 3048/2000, dall'art.
6, comma 2 dell'ordinanza n. 3062/2000, dall'art. 4,
comma 2 dell'ordinanza n. 3106/01, dall'art. 6, comma 2
dell'ordinanza 3136/01, dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza
n. 3186/02, dall'art. 2, comma 8 dell'ordinanza n. 3198/02,
dall'art. 9, comma 7 dell'ordinanza n. 3217/02, dall'art.
6, comma 6 dell'ordinanza n. 3261/03 e dall'art. 8
dell'ordinanza n. 3270/03 in materia
socio-economico-ambientale, ed il relativo onere. A tal
fine, alla data di pubblicazione della presente ordinanza,
cessano gli incarichi ancora in essere, affidati in base
alle ordinanze appena citate ed il Ministero dell'Ambiente
e della tutela del territorio provvede alla
riorganizzazione delle attivita' amministrative in materia,
affidando nuovi incarichi ed individuando il personale da
assegnare all'espletamento delle attivita' connesse alle
ordinanze in materia ambientale.».
- Per l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile)
si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.



 
Art. 5.
Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche

(( 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attivita' di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati in via eccezionale fuori regione, sono utilizzate e messe in sicurezza le discariche gia' autorizzate o realizzate dal Commissario delegato-prefetto di Napoli, nonche' le ulteriori discariche che il Commissario delegato puo' individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presente decreto. Nell'individuazione delle aree da destinare a siti di stoccaggio o discariche, il Commissario delegato dovra' tenere conto del carico e degli impatti ambientali gravanti sulle aree su cui gia' insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti in evidente stato di saturazione. A tal fine il Commissario delegato, nel disporre l'apertura di nuovi impianti, valuta prioritariamente la possibilita' di individuare siti ubicati in aree diverse da quelle di cui al periodo precedente. La messa in sicurezza delle predette discariche e' comunque assicurata in conformita' alla normativa vigente assicurando comunque, con particolare riferimento alle misure di cui al presente articolo, il coinvolgimento e la partecipazione delle comunita' e degli enti locali nelle attivita' di cui al presente articolo.
2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i necessari interventi di sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili, e provvede altresi' agli atti conseguenziali per la messa in sicurezza, nonche' alla bonifica dei territori interessati d'intesa con il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania, che vi provvede a valere sulle risorse rese disponibili dal Programma operativo regionale per il finanziamento degli interventi strutturali comunitari nella regione Campania, nei limiti delle dotazioni finanziarie del settore «Gestione rifiuti» del Programma stesso, ferme restando possibili rimodulazioni finanziarie del medesimo Programma.
2-bis. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' determinato l'importo del contributo da riconoscere ai comuni sede di discariche in corso di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, dei contributi e maggiorazioni, di cui agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005.
2-ter. I comuni di cui al comma 2-bis, nonche' i comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti, sede di termovalorizzatori, sede di siti di stoccaggio provvisorio di balle di rifiuti trattati, nonche' sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, possono utilizzare i contributi riconosciuti a valere sugli importi incassati con la tariffa di cui al comma 2-bis anche per finalita' di natura socio-economica.
2-quater. Il Commissario delegato, qualora le discariche siano situate in Campania e allocate in prossimita' di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti.
3. Il Commissario delegato puo' disporre, d'intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti.
3-bis. Il trasferimento, in una regione nella quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di una parte dei rifiuti prodotti puo' essere disposto dal Commissario delegato, solo previa intesa con la regione interessata e comunque tenendo conto del livello di esaurimento delle discariche esistenti nel territorio della regione medesima.
4. Al fine di assicurare il compiuto monitoraggio delle attivita' da porre in essere ai sensi del presente decreto e per garantire adeguati livelli di salubrita' dell'ambiente a tutela delle collettivita' locali, il Commissario delegato si avvale dei soggetti istituzionalmente deputati alle attivita' di controllo e verifica in materia igienico-sanitaria, definendo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le comunita' locali tutte le necessarie iniziative per garantire piena informazione, partecipazione e trasparenza alle attivita' poste in essere.
5. Il Commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti sostituendosi ai sindaci ed ai Presidenti delle province della regione Campania per l'esercizio delle competenze di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 50 ed all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche', avvalendosi dei prefetti della regione Campania territorialmente competenti, per l'esercizio dei poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato, d'intesa con le regioni interessate, puo' sospendere il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento o di recupero esercitati nella regione Campania.
5-ter. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il Commissario delegato, con riferimento alle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attivita' connesse al ciclo di smaltimento di rifiuti, propone al presidente della regione Campania, limitatamente al periodo di permanenza dello stato di emergenza, modifiche del piano cave, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli relativi all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 3, nonche' quelli relativi alla bonifica, messa in sicurezza ed apertura delle discariche di cui al presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse derivanti dalla tariffa per lo smaltimento sui rifiuti solidi urbani (TARSU), nonche' delle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. Agli oneri derivanti dagli interventi in conto capitale si fa inoltre fronte integrando le disponibilita' della citata contabilita' speciale intestata al Commissario delegato con l'importo di 20 milioni di euro, per l'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3479 del 14 dicembre 2005 (Ulteriori disposizioni per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della
regione Campania):
«Art. 1. - 1. Al fine di dare urgente e compiuta
attuazione al decreto legge del 30 novembre 2005 n. 245 e
per assicurare la regolarita' del servizio di smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato
assume nella propria contabilita' speciale, dalle
affidatarie del Servizio di smaltimento Fibe S.p.a. e Fibe
Campania S.p.a., la gestione delle somme accantonate a
titolo di contributi e maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2,
comma 4 e 4-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato
dall'art. 9 comma 5 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai
sensi dell'art. 5 comma 4, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai
sensi dell'art. 2 comma 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003.
2. Le somme di cui al precedente comma sono acquisite
alla Contabilita' speciale 3111 intestata al Commissario
delegato e possono essere utilizzate a titolo di
anticipazioni, per le attivita' di cui al decreto legge del
30 novembre 2005, n. 245, a valere sui successivi
trasferimenti del Dipartimento della protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art.
7 del predetto decreto-legge.
3. Il Dipartimento della Protezione civile provvede a
svolgere le funzioni di cui all'art. 1 comma 7, decreto
legge 30 novembre 2005, n. 245, per il tramite del
Commissario delegato, presso cui e' aperta apposita
contabilita' speciale, ulteriore rispetto a quella di cui
al comma 2, sulla quale il suddetto Dipartimento fara'
affluire le risorse di cui all'art. 7 del citato
decreto-legge.
4. I pagamenti delle prestazioni effettuate dalle
affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7
decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, sono disposti dal
Commissario delegato previa presentazione di regolare
fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del
servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del
soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7,
decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245. Il Commissario
delegato puo' disporre il pagamento di un acconto fino
all'80% dell'importo della tariffa mensilmente dovuta alle
affidatarie del servizio in relazione alle quantita' di
rifiuti urbani da conferirsi a valle della raccolta
differenziata presso gli impianti di produzione del
combustibile dai rifiuti. I pagamenti effettuati ai sensi
del presente comma non possono essere destinati dalle
affidatarie a finalita' diverse da quelle indicate dal
soggetto attuatore, ed alle somme corrisposte si applica il
regime giuridico previsto dall'art. 3 del decreto-legge n.
245 del 2005».
«Art. 3. - 1. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino
alla cessazione dello stato di emergenza, sono prorogate le
ordinanze commissariali recanti l'obbligo per tutti i
comuni e/o i soggetti che effettuano la gestione dei
rifiuti urbani, di conferimento in via esclusiva agli
impianti di produzione del combustibile derivato dai
rifiuti, di tutti i rifiuti urbani, a valle della raccolta
differenziata, prodotti e raccolti sul loro territorio, di
pagamento della tariffa di smaltimento ed il conseguente
divieto di conferimento a terzi o di altra forma di
smaltimento dei rifiuti urbani.
2. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla
cessazione dello stato di emergenza, la tariffa di
smaltimento comprensiva delle quote di ristoro,
maggiorazioni di cui alle ordinanze citate all'art. 1,
comma 1, e delle imposte, e' determinata in Euro 0,0880 per
chilogrammo per tutti i comuni della regione Campania. Gli
incassi di detta tariffa affluiscono all'apposita
contabilita' speciale istituita dal Commissario delegato ai
sensi del precedente art. 1, comma 3. Gli importi relativi
ai contributi e maggiorazioni, come indicati nell'art. 1,
comma 1, della presente ordinanza, accantonati a favore
degli aventi diritto, saranno trasferiti sulla contabilita'
speciale 3111 intestata al Commissario delegato, che
provvedera' alla successiva liquidazione.
3. A decorrere dal 16 dicembre 2005, l'importo della
tariffa di cui al comma 2 e' ridotto del 10 % per i comuni
che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto una
percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 30%.
Dal 1° aprile 2006, l'importo della tariffa di cui al comma
2 e' ridotto del 15% per i comuni che, alla data del 31
dicembre 2005, hanno raggiunto una percentuale della
raccolta differenziata almeno pari al 35%. A decorrere dal
1° gennaio 2006 ai comuni od ai soggetti terzi dai medesimi
incaricati che sosterranno direttamente il costo di
conferimento della frazione organica proveniente dalla
raccolta differenziata individuando autonomamente gli
impianti di trattamento di tali rifiuti, il Commissario
delegato riconoscera' un contributo pari ad Euro 0,040 per
chilogrammo.
4. A valere sugli importi incassati per la predetta
tariffa il Commissario delegato provvede a riconoscere un
contributo ai comuni sede di impianti di produzione del
combustibile derivato dai rifiuti pari a 0,0052 euro per
chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di
produzione del combustibile derivato dai rifiuti, ed
accantona per i comuni sede di termovalorizzatore un
importo pari a 0,0052 euro per chilogrammo sui rifiuti in
ingresso agli impianti di produzione del combustibile
derivato dai rifiuti, da erogare ai suddetti comuni a
seguito dell'entrata in esercizio degli impianti di
termovalorizzazione. Inoltre il Commissario riconosce ai
comuni sede di siti di stoccaggio provvisorio del
combustibile derivato dai rifiuti un contributo di Euro
0,0026 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso e
stoccato in tali siti, ed un contributo per i comuni sede
di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di
lavorazione degli impianti di produzione del combustibile
derivato dai rifiuti pari ad Euro 0,0052 per chilogrammo di
rifiuto sempre sui quantitativi in ingresso in tali siti.
5. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori
di impianti di trasferenza, a monte degli impianti di
produzione di combustibile da rifiuti, sono autorizzati a
fatturare ai comuni solo le somme dovute per tali attivita'
oltre alla quota di ristoro per il comune sede di impianto
di trasferenza, stabilita in Euro 0,0013 per chilogrammo di
rifiuto urbano conferito presso detto impianto. All'art. 2,
dopo il comma 4-bis dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1999, n. 3032, come
modificato dall'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2004, n.
3286, e' aggiunto il seguente comma: "4-ter. I consorzi di
bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di
trasferenza, a monte degli impianti di produzione di
combustibile dai rifiuti, attrezzati anche per attivita' di
tritovagliatura e rotoimballatura, o trasferenza della
frazione umida proveniente da raccolta differenziata,
possono applicare alla tariffa di conferimento, nel
rispettivo ambito di intervento, un ulteriore contributo a
favore del comune sede di impianto non superiore ad euro
0,0024 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso. I
consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di
impianti di trattamento della frazione umida proveniente da
raccolta differenziata devono applicare alla tariffa di
conferimento un contributo a favore del comune sede di
impianto pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di
rifiuto in ingresso"».
- Si riporta il testo degli articoli 50 e 54 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della
provincia). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia
sono gli organi responsabili dell'amministrazione del
comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia
rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta,
nonche' il consiglio quando non e' previsto il presidente
del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano
le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e
dai regolamenti e sovrintendono altresi' all'espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni
attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste
da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri
casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa
la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione
della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di
piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi
del precedente comma.
7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla
base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio
il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune e della provincia presso enti, aziende ed
istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere
effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali e provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da
portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della
provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma
della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da
portare a tracolla».
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di
competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di
sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla
legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare
la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con
atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e
urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per
l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al
prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o
con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo'
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e'
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano
all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio
a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione
penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le
funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo,
il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il
regolare funzionamento dei servizi stessi nonche' per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi
di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d)
del comma 1, nonche' dall'art. 14, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle
funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di
decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega
ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni
nei quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non
adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto
puo' nominare un commissario per l'adempimento delle
funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente
interessato.
10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al
comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.».
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931) reca
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza».
- L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3529/2006 recita:
«Art. 2. - 1. Al fine di evitare maggiori pregiudizi
alla grave situazione del contesto socio economico
ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto
nella regione Campania in materia di rifiuti, il
commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione
Campania (da ora il commissario delegato) provvede,
d'intesa con il presidente della regione Campania ed i
presidenti delle province interessate, ad individuare le
discariche di servizio localizzate nella medesima regione
presso le quali conferire immediatamente rifiuti urbani e
rifiuti speciali non pericolosi, anche tra quelle in fase
di gestione post operativa, a condizione che residuino
volumetrie disponibili per l'ulteriore conferimento dei
rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ed al fine di
garantire la messa in sicurezza, avvalendosi, ove ritenuto
necessario, delle deroghe previste dalle ordinanze di
protezione civile in premessa citate con oneri a carico dei
fondi commissariali. Per le discariche private il
commissario delegato anticipa le somme occorrenti per i
relativi interventi assicurandone il recupero presso coloro
i quali sono tenuti, in base alla normativa vigente, a
farsi carico dei relativi oneri. Ai fini della messa in
sicurezza delle predette discariche, il commissario
delegato puo' utilizzare i materiali inerti estratti dal
piede della frana di Montaguto (Avellino), previa verifica
tecnica dell'adeguatezza dei materiali geologici.
2. Il commissario delegato per l'emergenza rifiuti
nella regione Campania, e' autorizzato ad individuare,
anche al fine della loro ricomposizione morfologica, cave
dismesse e/o abbandonate, per il conferimento di rifiuti
urbani e rifiuti speciali non pericolosi in uscita dagli
impianti di selezione dei rifiuti della regione.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Commissario delegato si avvale dei Prefetti delle province
della regione stessa, che garantiscono la puntuale
attuazione delle determinazioni commissariali.
4. Il commissario delegato propone al presidente della
regione Campania modifiche del piano cave al fine di
ridurre il volume dell'attivita' estrattiva nelle zone
caratterizzate da un elevato impatto delle attivita'
connesse al ciclo di smaltimento dei rifiuti.
5. Il Commissario delegato e' autorizzato ad anticipare
il 50% delle quote di ristoro dovute ai comuni sedi degli
impianti del ciclo integrato dei rifiuti ai sensi delle
disposizioni vigenti.
6. Il Commissario delegato e', altresi', autorizzato a
disporre il riconoscimento di quote di ristoro anche per i
comuni confinanti con quelli che ospitano impianti in
esercizio a fronte di oggettivi disagi subiti dai comuni
medesimi in dipendenza dell'uso dei predetti impianti. La
copertura di tali oneri e' posta a carico della tariffa
dovuta dai soggetti conferenti.».



 
Art. 6.
(( Pignoramenti, benefici previdenziali ed assicurativi ))

1. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, si interpreta nel senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro. (( 1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del
decreto-legge n. 245/2005:
«Art. 3 (Destinazione delle risorse finanziarie e
procedure esecutorie). - 1. (Omissis).
2. Fermo quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge
25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive
modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle
ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da
quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione
esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e
seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui
agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, ed all'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i
pignoramenti comunque notificati.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 maggio
1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle
contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di
amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
luglio 1994, n. 460, recita:
Art. 1 (Pignoramenti sulle contabilita' speciali delle
prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze
armate e della Guardia di finanza). - 1. I fondi di
contabilita' speciale a disposizione delle prefetture,
delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e
della Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a
favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli
uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei
comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del
cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a
servizi e finalita' di protezione civile, di difesa
nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese
anticipate dai comuni per l'organizzazione delle
consultazioni elettorali, nonche' al pagamento di
emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al
personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione
forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del
titolo VI del libro I del codice civile, nonche' dal testo
unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180.
2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le
somme affluite nelle contabilita' speciali delle prefetture
e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei
funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono
esclusivamente, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio,
secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II
del codice di procedura civile, con atto notificato al
direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o
al direttore di amministrazione od al funzionario delegato
nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati
interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di
ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
Il funzionario di prefettura, o il direttore di
amministrazione o funzionario delegato cui sia stato
notificato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a
vincolare l'ammontare, sempreche' esistano sulla
contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa
da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con
annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di
effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino
gia' emessi.
3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento
ai sensi del presente articolo presso le sezioni di
tesoreria dello Stato a pena di nullita' rilevabile anche
d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati non determinano obbligo di
accantonamento da parte delle sezioni medesime ne'
sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita'
speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di
amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari
delegati di cui al comma 1.
4. Viene effettuata secondo le stesse modalita'
stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto
consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di
pignoramento o di sequestro.».
- Per l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile)
si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.



 
Art. 7.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, comma 9, e 8, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni.



Riferimenti normativi:
Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 245/2005
si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge n.
245/2005, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8. Cessazione di efficacia di talune disposizioni
del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e
modifica al medesimo decreto-legge.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1,
commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 17
febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto.
2. (abrogato).».



 
Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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