Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 4 ottobre 2006
Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, in esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato rese in materia di aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione del gas naturale. (Deliberazione n. 218/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 ottobre 2006
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 18 marzo 2004, n. 40/04, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 6 maggio 2004, n. 69/04;
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/04);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2005, n. 171/05 (di seguito: deliberazione n. 171/05);
la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2005, n. 206/05 (di seguito: deliberazione n. 206/05);
la deliberazione dell'Autorita' 22 novembre 2005, n. 243/05 (di seguito: deliberazione n. 243/05);
la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);
la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2006, n. 109/06 (di seguito: deliberazione n. 109/06);
la deliberazione dll'Autorita' 31 luglio 2006, n. 172/06 (di seguito: deliberazione n. 172/06);
le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05, 657/05, 658/05, 659/05, 660/05, 661/05, 662/05, 663/05, 664/05, 665/05, 666/05, 667/05, 668/05, 669/05, 670/05, 671/05, 672/05, 673/05, 674/05, 675/05, 676/05, 677/05, 678/05, 679/05, 680/05, 681/05, 682/05, 683/05, 684/05, 685/05, 686/05, 687/05, 688/05, 689/05, 741/05, 742/05, 743/05, 744/05, 745/05, 825/05, 826/05, 827/05, 828/05, 829/05, 830/05 e 12 luglio 2005, n. 3403/05;
le decisioni del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1398/06, 1399/06, 1400/06, 1401/06, 1402/06, 1403/06, 1404/06, 1405/06, 1406/06, 1407/06, 1408/06, 1409/06, 1410/06, 1411/06, 1413/06, 1414/06, 1415/06, 11 aprile 2006, n. 03/06, 2005/06, 2007/06, 2008/06, 20 aprile 2006, n. 2201/06, 2202/06, 2203/06, 2204/06, 2205/06, 2206/06, 2207/06, 2208/06, 2209/06, 22 ottobre 2006, 2211/06, 2212/06, 2213/06, 2214/06, 2215/06, 2216/06, 2217/06, 2218/06;
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 25 luglio 2006, recante uno schema di provvedimento in materia di integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: documento di consultazione 25 luglio 2006).
Considerato che:
con le decisioni sopra richiamate, rese sugli appelli dell'Autorita', il Consiglio di Stato ha annullato la disciplina di cui alla deliberazione n. 170/04 relativa al tasso di recupero di produttivita' per l'attivita' della distribuzione di gas naturale per gli anni termici successivi al primo, precisando che la previsione di un recupero di produttivita' costante nel tempo non risulta di per se' illegittima, purche' si attesti su valori inferiori rispetto a quelli previsti per il periodo di regolazione precedente;
l'Autorita', con deliberazione n. 109/06 ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alle suddette decisioni del Consiglio di Stato, nonche' per modificare la disciplina tariffaria prevista per il periodo di avviamento e per il primo anno successivo al completamento del medesimo periodo; e che ha previsto di differire, a data da stabilirsi in esito al medesimo procedimento, la presentazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006-2007;
nel documento di consultazione 25 luglio 2006 l'Autorita' ha prospettato le seguenti integrazioni e modifiche che intende apportare alla deliberazione n. 170/04:
(i) definire un tasso di recupero di produttivita' costante per gli anni termici dal 2005-2006 al 2007-2008, calcolato tenendo conto del fatto che il tasso medio di recupero di produttivita' del quadriennio deve essere inferiore al tasso medio del primo periodo di regolazione;
(ii) individuare il valore di cui al sub (i) con riferimento al valore minimo del range di incremento di produttivita' registrato nell'ultimo anno del primo periodo di regolazione, ritenendo che tale incremento sia rappresentativo della potenzialita' di recupero di produttivita' per il secondo periodo di regolazione;
(iii) tenere conto del processo di riorganizzazione del settore in atto prevedendo una riduzione del tasso di recupero di produttivita' pari al 2% alle imprese di distribuzione che hanno registrato un incremento complessivo del numero di clienti finali maggiore al 10% per effetto di fusioni, acquisizioni o assegnazione di nuove concessioni di localita';
(iv) modificare la disciplina prevista per il periodo di avviamento, riconoscendo all'impresa la facolta' di determinare le tariffe delle relative localita', in luogo di quelli vigenti, secondo criteri omogenei a quelli previsti per le restanti localita' e, conseguentemente prevedere:
a) il calcolo annuo del vincolo sui ricavi di distribuzione secondo criteri coerenti con quelli stabiliti con la deliberazione n. 171/05 per garantire il riconoscimento degli investimenti effettuati;
b) l'accesso al Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione calcolando, per i primi due anni di attivita', la relativa quota (di seguito: QFNC) con riferimento a un'energia immessa per cliente finale definita dall'Autorita' in modo standard, differenziata per fascia climatica, e a un numero di clienti attivi determinato secondo una curva di penetrazione commerciale del servizio sulle famiglie residenti stabilita dall'Autorita', ovvero, qualora risulti maggiore del numero stimato con la suddetta curva, al numero di clienti finali che l'impresa prevede di allacciare nell'anno termico di riferimento, come risultanti dai documenti interni all'impresa;
c) il calcolo delle tariffe di distribuzione con riferimento agli stessi driver utilizzati per il calcolo della QFNC;
d) che le imprese possano avvalersi della nuova disciplina tariffaria relativa al periodo di avviamento e di fine avviamento a partire dal calcolo del vincolo sui ricavi dell'anno termico 2005-2006;
con la deliberazione n. 172/06 l'Autorita' ha fissato al 31 agosto 2006 il termine per la ricezione dei dati tariffari nonche' delle istanze in regime individuale;
nell'ambito della consultazione sono state formulate le seguenti osservazioni:
(i) l'andamento del tasso di recupero della produttivita' dovrebbe essere decrescente in coerenza con il dettato della giustizia amministrativa;
(ii) il livello del tasso di recupero proposto sarebbe troppo elevato e non adeguatamente giustificato, in quanto:
a) le considerazioni che hanno portato alla sua definizione, pur se qualitativamente condivise, non sarebbero suffragate da sufficienti riscontri quantitativi;
b) non terrebbe conto degli oneri indotti dall'introduzione del codice di rete e dall'implementazione della delibera n. 168/04;
c) l'indice di produttivita' considerato dall'Autorita' non terrebbe conto della variabile climatica;
d) il costo del lavoro del settore avrebbe registrato indici di variazione superiori a quelli indicati dall'rita';
e) l'espletamento delle gare per l'acquisizione di nuove concessioni di distribuzione, comporterebbero oneri ulteriori a vantaggio degli enti locali che le indicono, con conseguente ulteriore stimolo all'efficientamento dei costi;
f) le capacita' di recupero di efficienza sono differenziate da impresa ad impresa; di conseguenza il livello di recupero della produttivita' da prendere in considerazione dovrebbe essere quello dell'impresa piu' efficiente e, comunque, non puo' essere sostanzialmente differente da quello previsto per il servizio di trasporto.
(iii) la proposta di tenere conto del processo di aggregazione attraverso una riduzione del tasso di recupero della produttivita' e' condivisibile con le seguenti precisazioni:
a) dovrebbe essere prevista una soglia di rilevanza in funzione delle dimensioni aziendali;
b) non sarebbe giustificabile una discriminazione a danno delle aggregazioni avvenute prima del 2004, tenendo presente che i benefici, in termini di costi, sono percepiti successivamente al terzo anno;
c) dovrebbe essere prevista una durata del regime che vada oltre la fine del periodo regolatorio in corso;
d) alcuni operatori hanno indicato che, in assenza di un'inclusione nel meccanismo delle aggregazioni pregresse, sarebbe piu' opportuno prevederne l'applicazione solamente in prospettiva futura;
(iv) la revisione della disciplina relativa alle localita' in avviamento e' considerata opportuna. Alcuni operatori ne auspicano l'applicazione fin dal primo anno del secondo periodo regolatorio, senza pero' una revisione del sistema tariffario gia' applicato nell'anno termico 2004-2005;
il numero di imprese presenti nel segmento della distribuzione del gas naturale, caratterizzate da notevoli differenze dal punto di vista organizzativo e dimensionale, e' sensibilmente elevato nonostante si sia manifestata, nel periodo 2000-2004, una progressiva e significativa riduzione del loro numero;
la riduzione del numero delle imprese puo' creare impedimenti ad ulteriori aggregazioni; in particolare, le imprese conservano la possibilita' di ottenere significativi recuperi di efficienza, ma a fronte di costi e transitori sempre maggiori prima di poter raggiungere le condizioni a regime a motivo dei fisiologici assestamenti strutturali ed organizzativi;
da studi e da dati macroeconomici pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica risulta che i livelli di efficienza e di produttivita' sono tanto maggiori quanto maggiori sono le dimensioni delle imprese e che quindi dal processo di aggregazione societaria puo' trarre beneficio l'intero sistema della distribuzione del gas a motivo delle economie gestionali che ne derivano.
Considerato che:
ai sensi dell'art. 9, comma 1, dei decreti 20 luglio 2004, l'Autorita' fissa i criteri per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti di risparmio energetico;
l'art. 8, comma 4, della deliberazione n. 40/04 stabilisce che l'Autorita' definisce, con successivo provvedimento, le modalita' di copertura degli esborsi sostenuti dai distributori relativi ai controlli su impianti di utenza effettuati dai comuni ai sensi dell'art. 14 della medesima deliberazione;
con la deliberazione n. 243/05 l'Autorita' ha stabilito i criteri per la quantificazione degli incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale, rimandando a un successivo provvedimento la definizione delle modalita' di acquisizione dei mezzi economici destinati al Conto per la qualita' dei servizi gas per la copertura dei relativi oneri.
Ritenuto che sia opportuno:
coerentemente con le decisioni del Consiglio di Stato, individuare tassi di recupero di produttivita' decrescenti per gli anni termici dal 2005-2006 al 2007- 2008, determinati in modo da indurre, nel secondo periodo di regolazione, recuperi di produftivita' di entita' complessivamente inferiore a quella imposta nel primo periodo regolatorio;
confermare i livelli di recupero della produttivita' indicati nel documento di consultazione in quanto:
(i) le tariffe gia' coprono le prestazioni legate all'accesso al servizio; qualora l'adozione del codice di rete comporti ulteriori costi, questi dovrebbero trovare copertura, se adeguatamente dimostrati, nel coefficiente relativo ai mutamenti del quadro normativo e non nella variazione del price-cap che, secondo la legge n. 481/95, e' un valore inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale;
(ii) i costi afferenti l'implementazione della deliberazione n. 168/04 sono coperti dalle tariffe per l'attivita' di distribuzione di cui alla deliberazione n. 170/04;
(iii) il costo del lavoro non e' una variabile al di fuori del controllo delle imprese, anche intese nelle loro forme associative;
(iv) l'imposizione di oneri da parte degli enti locali rileva, determinandone l'inclusione nei livelli tariffari, solo nella misura in cui tali oneri riflettano l'esistenza di costi del servizio a carico degli enti locali medesimi;
(v) l'indice di produttivita' individuato dall'Autorita' trova conferma anche da indicatori che non dipendono dalla variabile climatica; comunque, l'espansione costante dei consumi e' uno dei motivi che giustificano il livello di price-cap adottato;
(vi) l'ipotesi di un valore differenziato per impresa, non appare coerente con la previsione legislativa di un valore unico di obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivita'; resta comunque l'intenzione dell'Autorita' di promuovere tutte le iniziative necessarie per favorirne l'applicabilita' a partire dal prossimo periodo regolatorio;
(vii) i riferimenti all'impresa piu' efficiente o alle imprese di trasporto non sono condivisibili in quanto, da una parte, attenuerebbero lo stimolo all'efficienza nei confronti delle imprese che piu' dovrebbero perseguirla dall'altra prendono a riferimento imprese le cui caratteristiche operative sono considerevolmente differenti. In ogni caso, l'indicazione di posizionamento dell'indicatore al livello minimo della variazione registrata a livello nazionale, assorbe per la gran parte l'obiezione medesima;
sostenere il processo di aggregazione societaria riproporzionando il tasso di recupero di produttivita', determinato tenendo conto delle efficienze indotte dalle aggregazioni del primo periodo regolatorio, anche in considerazione degli eventuali maggiori oneri che le imprese sopportano, pur transitoriamente, nella fase immediatamente successiva all'operazione di aggregazione; ritenuto, in particolare, che tale previsione sia richiesta nel caso di aggregazioni per le quali i recuperi di efficienza e produttivita' non sono stati completamente acquisiti durante il primo periodo regolatorio e che comportino una riduzione del numero complessivo di imprese di distribuzione;
operare con successive valutazioni la determinazione dell'estensione temporale del regime di cui al precedente punto, in quanto la natura del riconoscimento e il suo livello dipendono strettamente sia dal valore sia dal criterio di determinazione del price-cap adottato;
prevedere che la prospettata facolta' per gli esercenti che gestiscono localita' in avviamento decorra dall'anno termico 2004-2005, ma esplichi i suoi effetti a partire dall'anno 2005-2006;
prevedere altresi', relativamente alla predetta facolta', una disposizione transitoria che permetta di valutare il numero di utenti attivi nei primi due anni di attivita', demandando a successivi approfondimenti l'eventuale introduzione di una «curva di penetrazione commerciale del servizio», anche a causa del fatto che le informazioni fornite dagli operatori presentano valori fortemente differenziati.
Ritenuto inoltre che sia opportuno:
al fme di dare esecuzione alle sopra richiamate decisioni del Consiglio di Stato, prevedere che il tasso di recupero di produttivita' sia fissato pari al 4,8%, 4,6% e 4,4% rispettivamente per gli anni termici dal 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, riconoscendo alle imprese, che abbiano effettuato operazioni di concentrazione tali da comportare una diminuzione del numero complessivo di imprese di distribuzione, una riduzione del tasso di recupero di produttivita', da applicare a partire dall'anno 2005-2006, tanto maggiore quanto maggiore sia l'entita' dell'aggregazione e quanto piu' recentemente sia avvenuta l'operazione;
riconoscere all'impresa la facolta' di determinare le tariffe delle localita' in avviamento secondo criteri omogenei a quelli previsti per le localita' a regime, prevedendo l'accesso al fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione e criteri di calcolo del vincolo sui ricavi analoghi a quelli previsti dalla deliberazione n. 171/05, tenuto conto delle osservazioni trasmesse dagli operatori, e conseguentemente modificare i criteri di calcolo del coefficiente e la disciplina relativa al Fondo per la compensazione temporanea dei costi elevati di distribuzione;
prevedere un termine di presentazione delle proposte tariffarie di distribuzione per l'anno termico 2005-2006 e 2006-2007 tale da garantire certezza dei tempi e non discriminatorieta' delle procedure;
confermare il riconoscimento nel vincolo sui ricavi di un ammontare destinato al finanziamento di interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, fissato prudenzialmente in circa 18 milioni di euro per l'anno termico 2006-2007 e 2007-2008;
stabilire che gli importi affluiti al Conto per la qualita' dei servizi gas possano essere utilizzati anche per la copertura dei contributi corrisposti dai distributori ai comuni che ne facessero richiesta in attuazione di quanto disposto dall'art. 14, conima 7, della deliberazione n. 40/04;
prevedere il riconoscimento nel vincolo sui ricavi di un ammontare destinato all'ulteriore finanziamento del Conto per la qualita' dei servizi gas per la copertura sia dei contributi a favore dei comuni che lo richiedessero ai sensi dell'art. 14 della deliberazione n. 40/04 sia degli incentivi per recuperi di sicurezza della distribuzione di gas secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 243/05, fissato prudenzialmente in circa 10 milioni di euro per ogni anno termico del periodo 2006-2009, nonche' definire le modalita' con le quali la Cassa conguaglio per il settore elettrico opera su detto Conto per l'erogazione ai distributori dei contributi di cui sopra;
Delibera: 1. di modificare e integrare la deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04, nei termini di seguito indicati:
a) all'art. 1, comma 1.1, la definizione: «e) periodo di avviamento e' il periodo di 3 anni successivi alla data di prima fornitura di gas naturale;» e' sostituita con: «e) periodo di avviamento e' il periodo di 3 anni termici successivi all'anno di prima fornitura di gas naturale;»;
b) all'art. 3, dopo il comma 3.1, e' inserito il seguente comma:
«3.2 L'ambito tariffario puo' essere definito con riferimento ai comuni indicati nelle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e nei programmi di metanizzazione, ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784/80.»;
c) all'art. 4, comma 4.2, le parole: «degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00, che rimangono in vigore fino all'adozione del codice di rete tipo di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' n. 138/04», sono sostituite dalle parole: «definiti nel codice di rete tipo, approvato con deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2006, n. 108/06»;
d) all'art. 4, il comma 4.4, e' sostituito dal seguente:
«4.4 Il coefficiente \epsilon t,i relativo all'i-esimo ambito, per l'anno termico t, e' calcolato sulla base della seguente formula:

----> Vedere Formula a pag. 45 della G.U. <----

dove:
- CO «t,i» e' la somma dei valori di CO «t,» delle localita' non in avviamento e delle localita' in avviamento di cui al comma 4.7, costituenti l'i-esimo ambito calcolati ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, ovvero ai sensi dell'art. 8 del presente provvedimento;
- VRDA «t,i» e' il vincolo sui ricavi dell'i-esimo ambito per l'anno termico t, calcolato con la seguente formula: VRDA «t,i»=VRD «t,i» + QFNC + RE + RS dove:
- VRDA «t,i» e' la somma dei valori di VRDA t delle localita' non in avviamento e delle localita' in avviamento di cui al comrna 4.7, costituenti l'i-esimo ambito calcolati ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, ovvero ai sensi dell'art. 8 del presente provvedimento;
- QFNC e' la quota per il Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione (di seguito: Fondo di compensazione), calcolato ai sensi dell'art. 11 del presente provvedimento;
- RE e' l'ammontare per il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'art. 10, calcolato ai sensi del comma 4.5;
- RS e' l'ammontare per il Conto per la qualita' dei servizi gas, di cui all'art. 77, comma 77.1, del Testo integrato della qualita' dei servizi gas approvato con la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04, calcolato ai sensi del comma4.5.1;
- QF e' la quota tariffaria fissa indicata nella tabella 1;
- NUA «t,2,i» e' la somma dei clienti attivi delle localita' costituenti l'i-esimo ambito alla data del 30 giugno dell'anno termico t -2, quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico t -2, quando t rappresenta gli anni termici successivi; per le localita' di cui al comma 4.7, si considera il numero di clienti determinato ai sensi dell'art. 11, comma 11.3;
- RCTA t-«2,i» sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo di cui alla tabella 1 ai clienti attivi alla data del 30 giugno dell'anno termico t -2, quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, alla data del 30 settembre dell'anno termico t -2, quando t rappresenta gli anni termici successivi e ai corrispondenti consumi complessivi; per le localita' di cui al comma 4.7, si considerano il numero di clienti e i consumi di gas determinati ai sensi dell'art. 11, comma 11.3, attribuendoli allo scaglione di consumo indicato nella Tabella 3;
- NUA «2001,i», e' la somma dei clienti attivi alla data del 30 giugno 2002 delle localita', costituenti l'i-esimo ambito, a regime nel primo anno termico del secondo periodo regolatorio, incrementata del numero dei clienti attivi, relativi al secondo anno termico antecedente a quello di fine avviamento, delle localita' che terminano e hanno terminato il periodo di avviamento ed ulteriormente incrementata del numero di clienti riferito alle localita' di cui al comma 4.7, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 11.3;
- RCTA «2001,i», sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo di cui alla tabella 1 ai clienti NUA «2001,i» come definiti al precedente alinea e ai consumi complessivi dell'anno termico 2001-2002 delle localita', costituenti l'i-esimo ambito, a regime nel primo anno termico del secondo periodo regolatorio, incrementati dei consumi relativi al secondo anno termico antecedente a quello di fine avvviamento, delle localita' che terminano e hanno terminato il periodo di avviamento ed ulteriormente incrementati dei consumi riferiti alle localita' di cui al comma 4.7, determinati ai sensi dell'art. 11, comma 11.3, attribuendo questi ultimi allo scaglione di consumo indicato nella Tabella 3.»;
e) all'art. 4, il comma 4.5, e' sostituito dal seguente: «4.5 La componente RE e' calcolata moltiplicando 0,014563 euro/GJ per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico 2001-2002, relativamente all'anno termico 2004-2005, e per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico t -2, relativamente ai successivi anni termici del secondo periodo regolatorio.»;
f) all'art. 4, dopo il comma 4.5, e' inserito il seguente comma:
«4.5.1 Per l'anno termico 2006-2007 e 2007-2008 la componente RS e' calcolata moltiplicando 0,008091 euro/GJ per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico t -2.»;
g) all'art. 4, dopo il comma 4.6, e' inserito il seguente comma:
«4.7 L'impresa di distribuzione che rinuncia alla liberta' tariffaria di cui al cormna 4.6, applica, dal primo anno termico del periodo di avviamento, le tariffe di distribuzione calcolate ai sensi del comma 4.3.»;
h) all'art. 5, comma 5.1, le parole: «che decorre dal 1° ottobre successivo.» sono sostituite dalle parole: «che decorre dal 1° ottobre successivo, nonche' le tariffe di distribuzione delle localita' in avviamento di cui all'art. 4, da applicare a decorrere dalla medesima data.»;
i) all'art. 5, comma 5.2, le parole: «, a partire dal terzo anno termico,» sono eliminate;
j) all'art. 5, comma 5.3.1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente lettera:
«c) le seguenti attestazioni sottoscritte, anche in forma aggregata, dal rappresentante legale dell'impresa relative a:
istanza per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 7, comma 7.1.5, contenente evidenza dell'incremento del numero di clienti attivi, di cui al medesimo comma;
dichiarazione di rinuncia alla liberta' tariffaria per le localita' in avviamento;
dichiarazione del numero di clienti che l'impresa prevede di allacciare nell'anno termico di riferimento, da utilizzare nella determinazione prevista dall'art. il, comma 11.3, lettera a), con indicazione del documento aziendale nel quale e' riportato il dato e conferma che tale numero e' il piu' alto tra quelli previsti nei documenti di pianificazione.»;
k) all'art. 5, il comma 5.5, e' sostituito dal seguente:
«5.5 Nel caso in cui la proposta tariffaria presentata non sia conforme ai criteri enunciati nella presente deliberazione, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna proposta, ovvero le proposte siano state trasmesse in ritardo, le tariffe sono determinate dall'Autorita' con proprio provvedimento.»;
l) all'art. 5, dopo il comma 5.5.1, inserire il seguente comma:
«5.5.2 L'Autorita' determina, con proprio provvedimento e con riferimento al contesto distributivo in cui viene prestato il servizio, anche le tariffe della localita' in avviamento per la quale l'impresa di distribuzione non ha provveduto all'invio delle tariffe determinate ai sensi dell'art. 4, comma 4.6.;»;
m) all'art. 7, comma 7.1.1, dopo il punto: «I «t-1» e' il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno termico precedente a quello cui si riferisce la proposta tariffaria, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;» e' inserito il seguente punto «RP D e' il tasso annuale di recupero di produttivita' dei costi dell'attivita' di distribuzione, pari al 4,8% per l'anno termico 2005-2006, al 4,6% per l'anno termico 2006-2007 e al 4,4% per l'anno termico 2007-2008;»;
n) all'art. 7, dopo il comma 7.1.4, e' inserito il seguente comma:
«7.1.5 A decorrere dall'anno termico 2002-2003, le imprese di distribuzione del gas, che nell'anno termico i 0 abbiano effettuato operazioni di concentrazione, tali da ridurre il numero complessivo delle imprese medesime e incrementare il numero di clienti attivi serviti, possono presentare all'Autorita' l'istanza di cui all'art. 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, per il riconoscimento, nelle localita' servite, di un valore ridotto del tasso annuale di recupero della produttivita', definito secondo le modalita' di cui al comma presente.
Le imprese di cui al precedente periodo, applicano, a partire dall'anno termico 2005-2006 e fino alla fine del periodo regolatorio, un tasso annuale di recupero della produttivita' determinato sulla base della formula seguente e arrotondato con criterio commerciale alla prima cifra decimale:

----> Vedere Formula a pag. 47 della G.U. <----

dove:
«Art. 10-bis Incentivi per recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del
gas naturale
10.1-bis A partire dal 1° ottobre 2006, le imprese di distribuzione versano alla Cassa conguaglio per il settore elettrico sul Conto per la qualita' dei servizi gas, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, un ammontare pari a un sesto di RS, di cui all'art. 4, comma 4.4.
10.2-bis La Cassa conguaglio per il settore elettrico eroga, attingendo dal Conto per la qualita' dei servizi gas, al distributore che ne faccia richiesta, entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta, l'importo complessivo dei contributi corrisposti dal medesimo distributore ai sensi dell'art. 14, comma 7, della deliberazione n. 40/04, a condizione che il distributore documenti l'avvenuto pagamento degli importi ai comuni interessati.
10.3-bis La Cassa conguaglio per il settore elettrico definisce entro il 30 novembre 2006 le modalita' che i distributori devono seguire per ottenere il rimborso degli importi di cui all'art. 10.2-bis.»;
t) all'art. 11, comma 11.3, dopo le parole: «GJ di gas distribuito nell'anno termico t-2, (E «t-2,i»).» sono inserite le parole: «Ai fini del calcolo di NUA «t-2,i» e di E «t-2,i», e fino a successivo provvedimento dell'Autorita', per le localita' in avviamento di cui all'art. 4, comma 4.7, l'impresa di distribuzione, per i primi due anni termici del periodo di avviamento, considera:
a) il numero di clienti finali che l'impresa prevede di allacciare nell'anno termico di riferimento, come da dichiarazione del legale rappresentante. Il numero di clienti non puo' essere inferiore a quello derivante dall'applicazione del valore percentuale del 10%, nel primo anno termico del periodo di avviamento, e del 20%, nel secondo anno termico del periodo di avviamento, al numero delle famiglie residenti nel comune considerato, come risultante dal «Bilancio demografico 2005 e popolazione residente al 31 dicembre» pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica;
b) un'energia pari al prodotto tra il numero di clienti finali di cui alla precedente lettera a) e l'energia attribuita a ogni cliente, riportata alla Tabella 3 per fascia climatica di appartenenza della localita' in avviamento.
Dal terzo anno termico del periodo di avviamento, nelle localita' in avviamento di cui all'art. 4, comma 4.7, il numero di clienti attivi e la quantita' di energia distribuita sono quelli registrati nella localita' stessa nell'anno termico t-2.
Nel caso di localita' in avviamento a seguito di trasformazione dell'impianto:
il numero di clienti finali, in deroga a quanto disposto alla lettera a), viene determinato per differenza tra il numero complessivo di clienti attivi nell'anno termico t-2 e quelli comunicati per le proposte tariffarie dell'anno termico di riferimento, per il servizio di distribuzione dell'altro tipo di gas;
l'energia, in deroga a quanto disposto alla lettera b), e' pari alla differenza tra l'energia complessivamente fornita nell'anno termico t-2 e l'energia comunicata per le proposte tariffarie dell'anno termico di riferimento per il servizio di distribuzione dell'altro tipo di gas.»;
u) all'art. 11, il comma 11.6, e' sostituito dal seguente: «11.6 La quota QFNC di cui al comma 11.5 non e' dovuta per gli ambiti tariffari per i quali la somma dei vincoli sui ricavi delle localita' costituenti l'i-esimo ambito, VRD «2004,i», assume un valore superiore a 257,75 e fino a 262,72 euro per ogni cliente attivo al 30 giugno dell'anno termico t-2, quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico t-2, quando t rappresenta gli anni termici successivi, oppure assume un valore superiore a 3,749 e fino a 3,822 euro per GJ di gas distribuito nell'anno termico t-2. Ai fini del calcolo dei clienti attivi e dell'energia relativa alle localita' in avviamento di cui all'art. 4, comma 4.7, valgono i criteri di cui al comma 11.3.»;
v) all'art. 11, comma 11.9.1, le parole: «Le localita' in avviamento sono escluse» sono sostituite dalle parole: «Le localita' in avviamento, di cui all'art. 4, comma 4.6, sono escluse»;
w) all'art. 11, dopo il comma 11.9.2, e' inserito il seguente comma:
«11.9.3 Le quote QFNC positive e negative, nonche' i saldi e i conguagli delle quote relative all'anno termico 2005-2006 vengono versate e riscosse dalle imprese di distribuzione rispettivamente entro il 31 marzo 2007 ed entro il 30 aprile 2007.»;
x) all'art. 12, la rubrica: «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006» e' sostituita dalla seguente: «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007»;
y) all'art. 12, il comma 12.1, e' sostituito dal seguente:
«12.1 In deroga a quanto previsto all'art. 5, commi 5.1 e 5.3, le imprese di distribuzione trasmettono i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2004-2005 entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita', i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2005-2006 entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita', nonche' i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2006-2007 entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita' (www.au torita.energia.it)»;
z) all'art. 12, dopo il comma 12.1, sono inseriti i seguenti commi:
«12.1.1 In deroga a quanto previsto all'art. 5, commi 5.1 e 5.3, le imprese di distribuzione confermano le proposte tariffarie, determinate dall'Autorita' per la loro approvazione, relative all'anno termico 2005-2006 e 2006-2007 entro 10 (dieci) giorni dalla loro pubblicazione sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
12.1.2 In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 5.2, lettere a) e b), per gli anni termici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007, le imprese di distribuzione presentano i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie ai sensi del comma 12.1 e applicano le tariffe approvate sulla base dei medesimi dati, fino alla determinazione del vincolo di cui all'art. 8.
12.1.3 Le localita' che negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 risultano in avviamento possono calcolare le tariffe di distribuzione relative ai medesimi anni termici ai sensi dell'art. 4, comma 4.3. A tal fine, l'impresa di distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo del VRD entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
12.1.4 Le localita' che nell'anno termico 2005-2006 risultano in fine avviamento, possono calcolare il VRD «2005-2006» aggiornando secondo i criteri di cui al comma 7.1.1 le componenti CI «t-1», CO «t-1», AMM «t-1», calcolate ai sensi dell'art. 7, comma 7.3. A tal fine, l'impresa di distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo del VRD entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
12.1.5 Ai soli fini del calcolo del VRD «2005-2006», le localita' che nell'anno termico 2004-2005 risultano in fine avviamento, possono calcolare il VRD «2005-2006» aggiornando secondo i criteri di cui al comma 7.1.1 le componenti CI «t-2», CO «t-2», AMM «t-2», calcolate ai sensi dell'art. 7, comma 7.3. A tal fine, l'impresa di distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo del VRD entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
12.1.6 In deroga a quanto previsto all'art. 7, comma 7.1.5, le istanze di cui all'art. 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, relative agi anni termici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007, sono presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2006, pena la decadenza del diritto al riconoscimento dell'incentivo.»;
aa) all'art. 12, sono aboliti i commi 12.2 e 12.3;
bb) dopo la Tabella 2 e' inserita la seguente tabella: Tabella 3 - Consumo specifico per cliente e scaglione di consumo di
attribuzione

=====================================================================
|Consumo specifico | Zona climatica|(GJ/cliente/anno) |Scaglione di consumo ===================================================================== B |28 |3 --------------------------------------------------------------------- C |35 |3 --------------------------------------------------------------------- D |52 |3 --------------------------------------------------------------------- E |87 |3 --------------------------------------------------------------------- F |111 |3

2. Di prevedere che, per l'anno termico 2006-2007, le imprese di distribuzione del gas applichino le tariffe attualmente in vigore in ciascuna localita' da esse gestite, fino alla conclusione del processo di approvazione delle proposte tariffarie avviato in esito all'emanazione della presente deliberazione.
3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
4. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 170/04, come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 1.

Milano, 4 ottobre 2006

Il presidente: Ortis
 
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