Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 novembre 2006
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Raschera;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005, 3 aprile 2006 e 12 luglio 2006, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, e' stata prorogata fino al 17 dicembre 2006;
Considerato che il Consorzio tutela formaggio a D.O.P. Raschera con nota del 20 maggio 2002 ha comunicato di confermare l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Raschera anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. la predisposizione del piano di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Raschera registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005, 3 aprile 2006 e 12 luglio 2006, e' ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2006
Il direttore generale: La Torre
 
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