Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto. (Ordinanza n. 3554).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 8 luglio 2002 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Cogoleto - Stoppani;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;
Considerata la grave situazione di emergenza ambientale determinatasi in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento;
Ravvisata la necessita' ed urgenza di porre in essere tutti gli interventi di carattere straordinario per la messa in sicurezza dei rifiuti industriali pericolosi ubicati nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;
Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota 164647/1651 del 30 novembre 2006;
D'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di cui alla nota GAB/2006/11345/B09 del 30 novembre 2006;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'avvocato Giancarlo Viglione - Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede:
al controllo dell'esecuzione del piano di caratterizzazione ad opera dei privati nella parte dell'area perimetrata ancora non sottoposta a campionamento;
alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio, dei corpi idrici e dell'area marino-costiera che interessano le aree pubbliche o comunque di competenza della pubblica amministrazione e verifica della progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio, dei corpi idrici e dell'area marino-costiera qualora predisposti da altri soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente;
all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica che interessano le aree pubbliche o, comunque, di competenza della pubblica amministrazione;
alla definizione della tempistica e delle modalita' di esecuzione degli ulteriori interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle parti di proprieta' privata dell'area perimetrata;
al controllo sull'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica messi in atto dai privati all'interno dell'area perimetrata;
all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute;
al monitoraggio dei singoli interventi di messa in sicurezza e bonifica che interessano le aree pubbliche o comunque di competenza della pubblica amministrazione ed alla verifica dell'attivita' di monitoraggio dei singoli interventi e della situazione ambientale da effettuarsi a cura dei soggetti obbligati dalla normativa vigente;
all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale di cui alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
all'espletamento di tutte le altre attivita' strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale.
3. I progetti di bonifica sono predisposti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono approvati dal Commissario delegato d'intesa con la regione Liguria.
4. Il Commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente ordinanza si avvale della collaborazione degli Uffici regionali, degli Enti pubblici anche locali, dei Dipartimenti universitari, delle Societa' con capitale interamente detenuto dallo Stato, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.
5. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi della collaborazione del personale attualmente dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.A. e alla realizzazione delle attivita' di formazione e di specializzazione dello stesso nelle attivita' di bonifica di propria competenza, mediante apposita convenzione.
6. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della presente ordinanza, esperendo, nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti concessionari inadempienti.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 5.
2. Il Commissario delegato puo', ove ritenuto necessario, indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della Giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 5, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
 
Art. 3.
1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza al Commissario delegato e' corrisposto un compenso da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unita' di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche. Tale personale e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro-capite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
3. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali e' corrisposta un indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, cosi' come quantificata per gli esperti di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi gravano sulle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato.
 
Art. 4.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalita' connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, anche mediante l'effettuazione di accertamenti in campo, si avvale, nei limiti temporali di vigenza dello stato di emergenza, di una unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare corrispondente alla fascia «C» e di tre unita' di personale, comunque in servizio presso il medesimo Dicastero ovvero presso istituti ed agenzie dallo stesso controllati, cui e' autorizzata l'effettuazione di lavoro straordinario sino ad un massimo di 70 ore mensili, che sara' retribuito in base all'attivita' effettivamente resa ed alla qualifica di appartenenza.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato.
 
Art. 5.
1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130,132,141 e 241;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, Tabella 3 dell'Allegato 5 relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51 e articoli 191, 208, 212, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278 e 281;
legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1;
legge 7 agosto, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 21, 22, 30, 34, 37, 48, 49 e 50;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 42;
legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 19, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99 e 102;
legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;
legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8, 9, 15, 16, 17, 18 e 19;
legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, articoli 2 e 4;
legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;
legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30.
 
Art. 6.
1. Per la realizzazione dei primi interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale delle seguenti risorse:
quanto a euro 5.073.867,57 pari alle risorse residue rispetto alla somma di euro 6.920.522,45 gia' assegnata alla regione Liguria con il Piano nazionale di bonifica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468;
quanto a euro 2.500.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
4. Il Commissario delegato con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla regione Liguria sullo stato degli interventi realizzati.
 
Art. 7.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. Il Commissario delegato definisce, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, un programma di attivita' sperimentali nel campo delle metodologie di verifica e quantificazione dei danni da realizzare, con il supporto del Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni, attraverso il ricorso a periti assicurativi.
3. Per la valutazione dei progetti, nonche' per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, composto da tre membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, uno dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e uno dal presidente della regione Liguria. Il presidente del Comitato e' scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvede altresi' a designare il segretario del Comitato.
4. Al personale di cui al presente articolo e' riconosciuto un compenso da stabilire con separato provvedimento del Commissario delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 8.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2006

Il Presidente: Prodi
 
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