Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 8 novembre 2006
Modifiche al testo integrato della qualita' dei servizi elettrici, di cui all'allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 246/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 novembre 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'allegato A (di seguito: Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici) e la relazione tecnica alla medesima deliberazione;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04);
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2004, n. 247/04 (di seguito: deliberazione n. 247/04) e la relazione tecnica alla medesima deliberazione;
la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);
l'allegato A.54 (di seguito: documento «Criteri di statistica delle disalimentazioni») al Codice di rete della societa' Terna S.p.A., positivamente verificato dall'Autorita' con la deliberazione 3 marzo 2006, n. 49/06;
il documento per la consultazione 28 giugno 2006, recante «Interruzioni prolungate o estese: nuovi standard di qualita' con indennizzi automatici e altre iniziative di prevenzione e mitigazione», atto n. 17/06 (di seguito: documento per la consultazione 28 giugno 2006);
la norma CEI (Comitato elettrotecnico italiano) 0-15 Edizione Prima dell'aprile 2006 recante «Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali»;
il documento per la consultazione 26 luglio 2006, recante «Semplificazione degli adempimenti dei clienti MT ai fini dell'adeguamento degli impianti di utenza (modifiche e integrazioni della deliberazione 28 dicembre 2004, n. 247)», atto n. 22/06 (di seguito: documento per la consultazione 26 luglio 2006);
le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 26 luglio 2006;
la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 209/06 recante «Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualita' dei servizi di trasmissione, distribuzione, vendita e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011»;
Considerato che:
con la deliberazione n. 247/04 sono state definite le regole per l'accesso agli indennizzi automatici da parte dei clienti finali e altre utenze alimentati in media tensione, in particolare:
a) i requisiti tecnici di cui ai commi 33.9 (requisiti tecnici strutturali) e 33.10 (requisiti tecnici semplificati per impianti di ridotta complessita) della deliberazione n. 247/04 relativi agli impianti di utenza di media tensione;
b) l'invio all'impresa distributrice della dichiarazione di adeguatezza da parte dei clienti finali e delle altre utenze che attestano l'adeguamento dei propri impianti ai requisiti tecnici;
c) le date di decorrenza del versamento del corrispettivo tariffario specifico (CTS) da parte dei clienti finali e delle altre utenze di media tensione in caso di mancato invio della dichiarazione di adeguatezza e, per i soli clienti e le altre utenze con potenza disponibile superiore a 500 kW, anche l'entita' di tale corrispettivo;
con riferimento ai requisiti tecnici semplificati l'Autorita':
a) in assenza di una specifica norma riguardante la manutenzione degli impianti di utenza di media tensione ha indicato nelle imprese di manutenzione dotate di sistema di gestione della qualita' certificato ai sensi della norma ISO 9001 da organismo accreditato i soggetti idonei ad effettuare la manutenzione degli impianti di utenza di media tensione;
b) ha fissato vincoli riguardanti, tra l'altro, la lunghezza massima del cavo di collegamento tra il punto di consegna e il trasformatore MT/BT e la potenza disponibile massima di impianto;
a seguito della pubblicazione della deliberazione n. 136/04 e' stato istituito presso il CEI un gruppo di lavoro (di seguito: GdL CEI 136) avente l'obiettivo di predisporre una norma tecnica di riferimento per l'adozione da parte delle imprese distributrici delle regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
nell'aprile 2006 il CEI, dando seguito a quanto indicato al punto 7 della deliberazione n. 247/04, ha pubblicato la norma CEI 0-15 Edizione Prima recante «Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali»;
Considerate:
le proposte formulate dall'Autorita' nel documento per la consultazione 26 luglio 2006 in materia di:
a) attivita' di manutenzione, da eseguirsi in conformita' alla nuova norma CEI 0-15, negli impianti dei clienti finali di media tensione che intendono adeguarsi ai requisiti semplificati, e non piu' tramite impresa di manutenzione dotata di un sistema di gestione della qualita' certificato ai sensi della norma ISO 9001 da organismo accreditato;
b) definizione di una taglia massima del trasformatore MT/BT e caratteristiche del cavo MT a monte del trasformatore MT/BT per gli impianti di utenza candidabili all'adeguamento ai requisiti semplificati;
c) possibile adeguamento degli impianti di utenza MT con consegna su palo o tramite cabine in elevazione con consegna agli amarri;
d) soluzioni di adeguamento «strutturale semplificato» per impianti con IMS e fusibili su reti esercite a neutro compensato;
e) alcuni aspetti normativi riguardanti in particolare:
i. l'applicazione del corrispettivo tariffario specifico;
ii. i clienti che passano dal mercato vincolato al mercato libero;
iii. i punti di consegna in emergenza;
f) semplificazioni riguardanti:
iv. i punti di interconnessione tra imprese distributrici;
v. le nuove connessioni dei clienti finali e delle altre utenze di media tensione;
g) la definizione del corrispettivo tariffario specifico per i clienti finali e le altre utenze di media tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW;
Considerate:
alcune osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati, concernenti in particolare:
a) l'opportunita' di escludere dalla regolazione del numero individuale di interruzioni senza preavviso lunghe i clienti di qualsiasi potenza disponibile con consegna su palo o tramite cabina in elevazione con consegna agli amarri;
b) l'opportunita' di applicare con modalita' retroattiva il corrispettivo tariffario specifico relativo al periodo intercorrente tra l'invio della dichiarazione di adeguatezza e il controllo sull'impianto di utenza effettuato dall'impresa distributrice nel caso in cui questo dia esito negativo;
c) gli elevati costi che dovrebbero essere sostenuti dalle imprese distributrici per il trasferimento in bassa tensione dei punti di consegna in media tensione su palo o tramite cabina in elevazione con consegna agli amarri che non verrebbero coperti dal solo diritto fisso o dalla sola quota distanza a carico dei clienti che richiederebbero tale trasferimento;
d) la necessita' di disporre di una effettiva soluzione strutturale semplificata (basata su IMS, fusibili e rele' di massima corrente omopolare) adottabile da clienti finali con impianti compatibili con i requisiti semplificati, in grado di garantire selettivita' con le protezioni dell'impresa distributrice e di operare sia in reti esercite a neutro isolato sia in reti esercite a neutro compensato;
e) alcune possibili modalita' di trattamento, tra loro discordanti, dei punti di consegna in emergenza;
Considerato inoltre che:
con la pubblicazione della deliberazione n. 250/04 l'Autorita' ha introdotto nuove regole di registrazione e classificazione degli eventi di interruzione relativi al servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
a seguito di cio' la societa' Terna S.p.A., in data 23 febbraio 2006, ha trasmesso all'Autorita' il documento «Criteri di statistica delle disalimentazioni» e lo ha successivamente pubblicato sul proprio sito internet;
il documento Criteri di statistica delle disalimentazioni e' allegato e forma parte integrante del Codice di rete della societa' Terna S.p.A., positivamente verificato dall'Autorita' con la deliberazione 3 marzo 2006, n. 49/06;
con il documento per la consultazione 28 giugno 2006 l'Autorita' ha proposto modalita' omogenee di registrazione degli eventi di interruzione che hanno origine sulla rete di alta tensione, gestita ed esercita in parte dalla impresa di trasmissione e in parte dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica, uniformando cosi' i criteri di registrazione delle interruzioni con origine in alta tensione, per le imprese distributrici, a quelli stabiliti dal documento «Criteri di statistica della disalimentazioni»;
in esito al documento per la consultazione 28 giugno 2006 i soggetti interessati hanno ampiamente condiviso le proposte formulate dall'Autorita';
Ritenuto che:
sia opportuno procedere immediatamente alla modifica del Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici al fine di consentire ai clienti finali e alle altre utenze di media tensione di conseguire l'adeguamento dei propri impianti, in particolare ai requisiti semplificati, anche prima del termine del corrente anno;
sia opportuno confermare, anche alla luce delle osservazioni pervenute, i seguenti orientamenti contenuti nelle proposte formulate nel documento per la consultazione 26 luglio 2006, concernenti in particolare:
a) l'espletamento delle attivita' di manutenzione, da eseguirsi in conformita' alla nuova norma CEI 0-15 e refertate a mezzo di registro costituito da opportune schede di manutenzione contenute nella stessa norma CEI 0-15, negli impianti dei clienti finali di media tensione che intendono adeguarsi ai requisiti semplificati, e la contestuale revoca del requisito di certificazione ISO 9001, dal momento che la norma CEI 0-15 ha colmato il vuoto normativo in tale materia;
b) la definizione di una taglia massima del trasformatore MT/BT e della lunghezza del cavo MT a monte del trasformatore MT/BT, per gli impianti di utenza candidabili all'adeguamento ai requisiti semplificati, da riferire alla distanza tra l'IMS e il trasformatore MT/BT invece che alla distanza tra il punto di consegna e il trasformatore MT/BT;
c) la determinazione del corrispettivo tariffario specifico per i clienti finali e le altre utenze di media tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW con decorrenza dal 1° gennaio 2008;
d) la sussistenza del presupposto che il solo passaggio dal mercato vincolato al mercato libero non possa essere considerato una interruzione del contratto di trasporto ai fini della regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe;
e) il ritenere automaticamente adeguati, ai fini della regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe, gli impianti dei clienti e delle altre utenze di media tensione che richiedono una nuova connessione alla rete di distribuzione in media tensione successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, senza necessita' di invio all'impresa distributrice della dichiarazione di adeguatezza per l'accesso agli indennizzi automatici;
f) la sospensione sino al 31 dicembre 2007 della regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe tra imprese distributrici interconnesse e per i clienti MT con consegna su palo o in cabina in elevazione agli amarri con potenza disponibile inferiore a 100 kW;
sia opportuno dare seguito ad alcune osservazioni avanzate dai soggetti interessati, e in particolare prevedere che:
a) nel caso in cui il controllo sull'impianto di utenza effettuato dall'impresa distributrice riveli la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici, il corrispettivo tariffario specifico sia applicato con decorrenza dalla data di invio della dichiarazione di adeguatezza o, qualora tale dichiarazione sia stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di effettuazione del controllo;
b) i punti di consegna di emergenza siano esclusi dalla regolazione individuale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe;
Ritenuto inoltre che:
sia opportuno procedere alla modifica del Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici modificando e integrando le modalita' di registrazione delle interruzioni del servizio elettrico da parte delle imprese distributrici e introducendo i seguenti nuovi concetti:
a) definizione di cliente AT direttamente connesso alla rete di distribuzione e soggetto responsabile della registrazione;
b) definizione di rete magliata;
c) definizione di rete radiale;
d) definizione di tipologia di connessione;
e) registrazione interruzione di cliente o utente della rete in condizione di rete in alta tensione radiale;
f) registrazione interruzione di cliente o utente della rete in condizione di rete in alta tensione magliata;
g) registrazione interruzione per guasti sul trasformatore AT/MT che coinvolge anche la rete in alta tensione;
sia opportuno far decorrere le modifiche di cui al punto precedente dal 1° gennaio 2007, allo scopo di consentire alle imprese distributrici di adottare le procedure necessarie alla corretta registrazione e documentazione delle interruzioni che interessano la rete di distribuzione in alta tensione, anche attraverso adeguate istruzioni tecniche che verranno predisposte dagli uffici dell'Autorita';
Ritenuto infine che:
sia opportuno, in base ad elementi emersi in esito al documento per la consultazione 26 luglio 2006, rinviare l'introduzione della soluzione di adeguamento «strutturale semplificato» per impianti con IMS e fusibili equipaggiati con rele' di massima corrente omopolare e compatibili con i requisiti semplificati, nonche' la determinazione della massima distanza tra il punto di consegna e il trasformatore MT/BT di utenza per i medesimi impianti, successivamente alla pubblicazione della norma tecnica di riferimento per l'adozione da parte delle imprese distributrici delle regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica di cui al GdL CEI 136;
sia opportuno rinviare al processo di consultazione per il periodo di regolazione 2008-2011 il tema del trasferimento della consegna in bassa tensione da parte dei clienti finali alimentati in media tensione con consegna su palo o tramite cabina in elevazione con consegna agli amarri e con potenza disponibile inferiore a 100 kW, dal momento che per tali clienti la corresponsione del corrispettivo tariffario specifico, in caso di mancato adeguamento degli impianti, decorre dal 2008;
non sia necessario, a seguito delle modificazioni introdotte con la presente deliberazione, un nuovo invio delle dichiarazioni di adeguatezza prodotte ai sensi della deliberazione n. 247/04 da parte dei clienti finali e altre utenze inviate alle imprese distributrici in data antecedente la data di pubblicazione della presente deliberazione e non revocate dalle imprese distributrici in seguito alla effettuazione di controlli;
sia opportuno raccomandare ai clienti e alle altre utenze alimentate in media tensione di qualsiasi potenza disponibile e con qualsiasi tipologia di impianto l'esecuzione della manutenzione dei propri impianti ai sensi della norma CEI 0-15;
Delibera:
1. Di modificare con decorrenza immediata l'art. 33 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici) secondo quanto riportato dal disposto normativo di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di modificare con decorrenza 1° gennaio 2007 gli articoli 1, 6, 7, 30, 32 e 33 del Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici, aggiungendo anche le tabelle 8 e 9, secondo quanto riportato dal disposto normativo di cui all'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di raccomandare ai clienti e alle altre utenze alimentate in media tensione di qualsiasi potenza disponibile e con qualsiasi tipologia di impianto l'esecuzione della manutenzione dei propri impianti ai sensi della norma CEI 0-15.
4. Di dare mandato al direttore della Direzione consumatori e qualita' del servizio di procedere alla diffusione di istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni che interessano la rete di distribuzione in alta tensione.
5. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici come risultante dalle integrazioni apportate con il presente provvedimento.
6. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' affinche' entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Milano, 8 novembre 2006

Il presidente: Ortis
 
Allegato A

Modifiche dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04, e successive
modificazioni e integrazioni.

1. Al comma 33.1, lettera a), dopo la parola «interruzioni» sono aggiunte le parole «, anche in caso di passaggio dal mercato vincolato al mercato libero. Dalla verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuita' sono esclusi i punti di consegna di emergenza, anche in MT.».
2. Al comma 33.1, lettera b), dopo la parola «interruzioni» sono aggiunte le parole «, anche in caso di passaggio dal mercato vincolato al mercato libero. Dalla verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuita' sono esclusi i punti di consegna di emergenza.».
3. Il comma 33.10 e' sostituito con il seguente comma:
«33.10 I clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione hanno facolta' di derogare ai requisiti di cui al comma precedente se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) risultano dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA oppure risultano dotati di interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione per la sola corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA;
b) la connessione MT tra l'IMS e il trasformatore MT/BT o tra l'IVOR e il trasformatore MT/BT e' realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m;
c) effettuano la manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15 refertando su apposito registro costituito dalle schede F, S, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IMS con fusibili o costituito dalle schede F, IVOR, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IVOR con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito, secondo le periodicita' previste dalla stessa norma CEI 0-15.».
4. Il comma 33.16 e' sostituito con il seguente comma:
«33.16 La dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 33.15 non deve essere inviata per i nuovi impianti le cui richieste di connessione siano inviate all'impresa distributrice in data successiva alla data di pubblicazione della presente deliberazione. La dichiarazione di adeguatezza deve essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali o della sostituzione dell'Interruttore Manovra Sezionatore o dell'Interruttore a Volume d'Olio Ridotto. In caso di modifica della taratura delle Protezioni Generali a seguito di richiesta dell'impresa distributrice, il cliente o altra utenza fornisce all'impresa distributrice la conferma scritta di quanto richiesto; in tal caso non e' richiesto il rinnovo della dichiarazione di adeguatezza.».
5. Al comma 33.22 dopo le parole «di cui al comma 33.15» sono aggiunte le parole «, ad eccezione di quelli connessi a reti con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici o da imprese distributrici terze».
6. Al comma 33.23 sono eliminate le parole «con potenza disponibile superiore a 500 kW o, per le utenze che immettono energia elettrica nella rete di distribuzione, con potenza nominale di impianto superiore a 500 kW,» e le parole «Per i clienti e le altre utenze MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW, il corrispettivo tariffario specifico sara' determinato con successivo provvedimento.».
7. Alla fine del comma 33.23 sono aggiunti i seguenti periodi:
«Il corrispettivo tariffario specifico viene corrisposto all'impresa distributrice con il criterio del pro-quota giorno.
La corresponsione del corrispettivo tariffario specifico viene sospesa al momento dell'invio all'impresa distributrice della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 33.15.
Nel caso in cui il controllo di cui al comma 33.18 evidenzi la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici di cui ai commi 33.9 e seguenti, il cliente finale o altra utenza MT e' tenuto al versamento del corrispettivo tariffario specifico con decorrenza dalla data di invio della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 33.15 o, qualora tale dichiarazione sia stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di effettuazione del controllo.»
8. Dopo il comma 33.25 e' aggiunto il seguente comma:
«33.26 Sino al 31 dicembre 2007 il presente Titolo 5 non si applica ai punti di consegna tra imprese distributrici interconnesse, ai punti di consegna su palo e in cabine in elevazione con consegna agli amarri con potenza disponibile fino a 100 kW.».
 
Allegato B

Modifiche dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04, e successive
modificazioni e integrazioni.

1. Al comma 1.1, la definizione «cliente AT e' il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato ad alta tensione» e' sostituita con la definizione «cliente AT e' il cliente finale direttamente connesso alla rete di distribuzione in alta tensione, che non sia direttamente connesso alla rete di trasmissione nazionale».
2. Al comma 1.1 sono aggiunte le seguenti definizioni:
«condizione di rete magliata: stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente percorsi alternativi di alimentazione della stessa utenza;»
«condizione di rete radiale: stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente un solo percorso possibile di alimentazione della stessa utenza;».
3. Al comma 6.2, dopo le parole «Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione,» sono aggiunte le parole «se gli interruttori asserviti alla protezione dei guasti originati nel trasformatore hanno funzionato correttamente,» e dopo le parole «l'interruzione e' attribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione della sbarra a monte» sono eliminate le parole «o anche di una sola linea a monte».
4. Dopo il comma 6.3 e' aggiunto il seguente comma: «6.4 Per l'attribuzione dell'origine delle interruzioni in condizione di rete AT magliata si fa riferimento a quanto indicato nelle tabelle 8 e 9.».
5. Aggiungere il seguente comma 7.6: «7.6 Per l'attribuzione della causa delle interruzioni in condizione di rete AT magliata si fa riferimento a quanto indicato nelle tabelle 8 e 9.».
6. All'art. 30, comma 30.2, lettera a), dopo le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2006, i clienti finali e le altre utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse,» la parola allacciati e' sostituita con le parole «direttamente connessi» e dopo le parole «alle reti di distribuzione di alta tensione o» e' aggiunta la parola «allacciati».
7. All'art. 30, comma 30.2, lettera b), dopo le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2007, i clienti finali e le altre utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse,» la parola «allacciati» e' sostituita con le parole «direttamente connessi» e dopo le parole «alle reti di distribuzione di alta tensione o» e' aggiunta la parola «allacciati».
8. Al comma 32.1, lettera a), la parola «alimentati» e' sostituita con le parole «direttamente connessi».
9. Al comma 33.1, lettera a), dopo le parole «ogni cliente AT» sono aggiunte le parole «direttamente connesso».
10. Al comma 33.11, dopo le parole «Per i clienti AT» sono aggiunte le parole «direttamente connessi».
11. Dopo la tabella 7 sono aggiunte le seguenti tabelle 8 e 9: Tabella 8 - stato interruttore: regole generali per individuare l'origine e la causa delle interruzioni per i clienti finali direttamente connessi alla rete in alta tensione Tabella 9 - stato protezione: regole generali per individuare l'origine e la causa delle interruzioni per i clienti finali direttamente connessi alla rete in alta tensione * in quanto Terna, in base al Codice di rete, definisce il piano taratura per la rete AT per la quasi totalita' della rete in alta tensione; nei casi residuali in cui il piano di taratura e' definito dall'impresa distributrice, l'attribuzione della causa e' invertita rispetto a quanto indicato in tabella.

----> Vedere Tabella a pag. 50 della G.U. <----
 
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