Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 dicembre 2006
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna;
Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 12 luglio 2006, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Check Fruit Srl, con decreto del 28 gennaio 1999, e' stata prorogata fino all'11 dicembre 2006;
Considerato che il Centro Servizi Ortofrutticoli soc. coop. a r.l. con nota del 22 ottobre 2001 ha comunicato di confermare l'organismo Check Fruit Srl quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo Check Fruit Srl la predisposizione del piano di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo Check Fruit Srl;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 12 luglio 2006, e' ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

Il direttore generale: La Torre
 
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