Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CIRCOLARE 2 dicembre 2006, n. 2
Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 e legge 11 marzo 2006, n. 81 (articolo 2-bis), concernenti produzione e commercializzazione del miele.

Alle associazioni ed oranizzazioni
della filiera miele
Alle regioni e province autonome -
Assessorati agricoltura
All'Ispettorato centrale repressione
frodi
Al Ministero dello sviluppo economico
Al Ministero della salute
Al Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura
Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004 hanno dato attuazione alla direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione del miele, prevedendo l'abrogazione della precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982, n. 753 e successive modifiche ed integrazioni.
Successivamente la legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante «interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' di imprese», con l'art. 2-bis ha modificato l'art. 3, comma 2, lettera f), del predetto decreto legislativo n. 179/2004.
Le organizzazioni professionali del settore hanno rappresentato la necessita' di interpretazione sulla indicazione in etichetta dei Paesi di origine di una miscela di mieli ed in particolare sul commercio di confezioni etichettate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 81/2006.
La richiamata legge n. 81/2006 ha infatti soppresso la facolta' di indicare in etichetta, nel caso di miscela di mieli originari da due o piu' Paesi UE e/o Paesi terzi, in alternativa alla esplicita indicazione di tutti i Paesi di origine in cui i mieli sono stati raccolti, una delle seguenti indicazioni:
1) miscela di mieli originari della CE;
2) miscela di mieli non originari della CE;
3) miscela di mieli originari e non originari della CE.
La piu' volte citata legge n. 81/2006 introduce pertanto una norma piu' restrittiva volta a garantire maggior trasparenza a tutela del consumatore in quanto il Paese o i Paesi di origine del miele devono sempre essere esplicitamente citati in etichetta.
Le organizzazioni dei produttori al riguardo hanno rappresentato la necessita' di un congruo periodo di tempo per lo smaltimento delle scorte di prodotti etichettati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 81/2006. Infatti la legge in questione non ha fissato un tempo adeguato ai produttori per adeguarsi alla nuova disposizione.
In mancanza di cio', si ritiene possa essere applicato, nell'attuale e analoga situazione, il principio fissato dal decreto legislativo n. 179/2004 che all'art. 8, comma 2 sulla commercializzazione del miele etichettato anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento. Pertanto le confezioni contenenti miscele di mieli originari di Paesi diversi, etichettate conformemente al richiamato decreto legislativo n. 179/2004, possono continuare ad essere commercializzate fino ad esaurimento ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2007.
Roma, 2 dicembre 2006
Il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo: Ambrosio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone