Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 ottobre 2006, n. 293
Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso le tesorerie statali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
Ravvisata l'opportunita' di introdurre nuove modalita' per effettuare i versamenti a favore della pubblica amministrazione;
Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio assenso con nota n. 1219592 del 16 dicembre 2005;
Sentita la societa' Poste Italiane S.p.A., che ha espresso il proprio assenso con nota n. 3022 del 24 gennaio 2006;
Sentita l'Associazione Bancaria Italiana, che ha espresso il proprio assenso con nota n. 000376 del 27 gennaio 2006;
Udito il parere n. 2943/06 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 26 giugno 2006;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 3, dell'articolo 17, della citata legge n. 400 del 1988, il presente regolamento e' stato inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 0115168 del 31 agosto 2006;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Versamenti in tesoreria mediante bonifico bancario
o postale
1. I versamenti di somme nelle tesorerie statali possono essere effettuati, oltre che con le modalita' indicate nell'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni, anche con bonifico bancario o postale a favore della tesoreria competente.
2. La ricevuta del bonifico o diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, rilasciata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., ha efficacia liberatoria nei confronti del debitore dalla data in cui il versamento e' effettuato agli sportelli bancari o postali ovvero in cui l'importo e' addebitato sul conto del debitore. Tale data e' riportata sulla ricevuta o sulla comunicazione e inserita tra i dati del bonifico inviato alla Banca d'Italia.
3. Le banche e Poste Italiane S.p.A. riconoscono i fondi alla Banca d'Italia, quale Istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di cui al precedente comma. Conseguentemente nella disposizione di bonifico non deve essere indicata alcuna valuta per il beneficiario.
4. Per i pagamenti aventi scadenza il penultimo e l'ultimo giorno lavorativo dell'anno, al fine di assicurare l'afflusso delle somme in tesoreria entro la fine dell'esercizio, il bonifico deve essere disposto entro il terz'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre.
5. Nella medesima data di riconoscimento dei fondi, la tesoreria competente effettua la contabilizzazione del bonifico con le modalita' di cui al successivo articolo 3 e riporta nei dati del versamento anche la data in cui e' stato effettuato il versamento agli sportelli bancari o postali o e' stato addebitato il conto del debitore.
6. La ricevuta del bonifico costituisce valido documento anche ai fini della resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili, ai sensi dell'articolo 621 del Regolamento di Contabilita' Generale dello Stato.
7. Restano ferme le speciali disposizioni riguardanti i termini e le modalita' previsti per gli intermediari e per i concessionari della riscossione per il riversamento in tesoreria delle somme da loro riscosse.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca:
«Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato».
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca:
«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1984, n. 21, reca: «Modalita' agevolative per
la riscossione dei titoli di spesa dello Stato».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo
1991, n. 104 (Proroga della gestione del servizio di
tesoreria provinciale dello Stato):
«Art. 5. - 1. Con decreti del Ministro del tesoro, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono
essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio
di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure
relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato,
nonche' alla rendicontazione da parte delle sezioni di
tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti
informatici.
2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno
essere indicati i casi di esclusione dell'emissione di
titoli di spesa e di entrata di importo non superiore a L.
20.000.
3. E' abrogato l'art. 2 della legge 16 aprile 1984, n.
78».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367 reca: «Regolamento recante semplificazione
delle procedure di spesa e contabili».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 230 e 621 del
citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827:
«Art. 230. - I versamenti di somme nelle tesorerie
devono essere fatti in denaro effettivo.
Le somme da versarsi in denaro possono anche essere
spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui
spesa pero' resta, di regola, a carico dei mittenti.
Le ricevute di conto corrente postale hanno potere
liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo
delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti
amministrativi e giudiziali.
Per il versamento di somme relative a particolari
servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del
tesoro, conti correnti postali «dedicati» intestati ad una
sola sezione di tesoreria provinciale.
I versamenti presso la tesoreria centrale dello Stato
possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari
della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro
titolo di credito.
Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria
provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari
della Banca d'Italia, nonche' assegni bancari emessi da
banche sui conti in essere presso la Banca d'Italia, non
trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.
Gli agenti della riscossione devono girare per
l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in
versamento esclusivamente in favore della sezione di
tesoreria provinciale competente per territorio.
Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal
direttore generale del Tesoro a versare soltanto somme in
contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa
da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti
sul conto corrente postale a nome della sezione di
tesoreria della propria provincia.
Per i titoli di credito di cui al presente articolo,
riconosciuti falsi o sospettati di falsita', si applica la
procedura di cui all'art. 233.».
«Art. 621. - Gli agenti della riscossione di qualsiasi
entrata debbono presentare il rispettivo conto giudiziale
all'intendenza di finanza, o agli altri uffici provinciali
e compartimentali da cui dipendono.
Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione
deve essere di regola distinto in due parti.
La prima parte dimostra:
a) le somme rimaste da riscuotere alla fine
dell'esercizio o della gestione precedente ed il carico
successivamente dato al contabile, sia dal carico certo,
sia proveniente da somme accertate all'atto stesso della
riscossione;
b) il discarico per somme riscosse o per
annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico
accertato;
c) i resti che per la competenza stessa risultano da
riscuotere al termine dell'esercizio o della gestione.
La parte seconda dimostra:
d) il debito o il credito dell'esercizio o della
gestione precedente, quando non si tratti di prima
gestione;
e) il debito per somme incassate;
f) le somme versate;
g) i discarichi amministrativi;
h) i resti per le somme rimaste da versare, o il
credito per quelle versate in piu' alla fine dell'esercizio
o al termine della gestione.
Il carico e il discarico ed i resti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente articolo, sono dimostrati
distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio.
Agli effetti della responsabilita' di cui agli
articoli 189 e 190 del titolo V del presente regolamento,
gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, se ne
sia fatta richiesta dalla Corte dei conti o dalla
ragioneria centrale, un elenco nominativo dei debitori dai
quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno,
con la indicazione delle cause della mancata riscossione e
col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate,
gli atti incoati e tutti gli altri mezzi adoperati, a
tenore dei relativi regolamenti ed istruzioni, per
riscuotere le dette partite.
Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno
ricevuto in consegna bollettari pel rilascio delle
quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di
carico e di scarico debitamente documentato dei bollettari
ricevuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al
carico, dev'essere in relazione coll'uscita che per gli
stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario
presso l'intendenza di finanza.».



 
Art. 2.
Distinte di versamento
1. Per i versamenti effettuati con i bonifici bancari e postali non e' richiesta la compilazione della distinta di versamento mod. 124 T ed il relativo visto della Ragioneria provinciale dello Stato.
2. I soggetti, compresi i titolari di conti di tesoreria, che effettuano, anche mediante operazioni di girofondi, versamenti al bilancio dello Stato o a favore di altri conti di tesoreria, indicano nella distinta di versamento e nei titoli di spesa il codice fiscale del versante.
3. Nei casi in cui non e' prevista la compilazione della distinta di versamento il codice fiscale e' indicato, a cura del versante, nelle equivalenti disposizioni di versamento.
4. Le tesorerie rifiutano i versamenti presentati direttamente ai propri sportelli se privi del codice fiscale del versante.
 
Art. 3.
Contabilizzazione dei bonifici
1. Nella disposizione di bonifico per versamenti a favore delle tesorerie l'ordinante deve indicare, oltre alle complete coordinate bancarie comprensive del codice IBAN per consentirne la finalizzazione automatica presso la tesoreria competente, la causale del versamento, il codice fiscale nonche', nei casi previsti, il codice versante.
2. I bonifici che non possono essere finalizzati automaticamente a causa dell'errata indicazione delle coordinate bancarie sono versati in un'apposita contabilita' speciale di servizio da aprire presso ogni tesoreria, intestata «Capo della tesoreria - gestione bonifici di dubbia imputazione».
3. Qualora dalle coordinate bancarie non sia possibile individuare la tesoreria competente, il versamento viene accreditato sulla contabilita' speciale aperta sulla sezione di Roma succursale.
4. La tesoreria competente provvede a finalizzare il versamento con prelevamento dalla contabilita' speciale non appena acquisiti gli elementi atti ad individuare la relativa imputazione.
5. Nei casi in cui non sia possibile acquisire tali elementi, la tesoreria, decorso il secondo mese successivo a quello in cui il bonifico e' stato regolato, costituisce un deposito provvisorio.
6. I versamenti e i prelevamenti sulla contabilita' speciale sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche della tesoreria competente, senza emissione di ricevute o di titoli di spesa.
7. Le contabilita' speciali di cui al presente articolo sono rendicontate mensilmente alla competente ragioneria provinciale.
8. Per i versamenti di pertinenza dei capitoli del capo X del quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato, ciascuna tesoreria invia alla coesistente Ragioneria provinciale dello Stato, anche su supporto informatico, un elenco contenente tutte le indicazioni riportate nelle relative quietanze.
9. Sulla base del predetto elenco la Ragioneria provinciale effettua i controlli di competenza ed inserisce il codice versante laddove previsto.
 
Art. 4.
Restituzione di somme erroneamente versate con bonifici
1. Su richiesta del versante, previa autorizzazione da parte delle ragionerie provinciali, le tesorerie provvedono alla restituzione delle somme versate erroneamente e accreditate nella contabilita' speciale di cui al precedente articolo 3.
2. La restituzione puo' avvenire, a seconda della richiesta, mediante bonifico bancario o postale ovvero con vaglia cambiario «non trasferibile» della Banca d'Italia da spedire all'indirizzo del richiedente.
3. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 ottobre 2006
Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2006 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 309
 
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