Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 1 dicembre 2006
Bando FIRB per la presentazione di progetti nei settori della bioetica e delle scienze umane, secondo le procedure di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'universita' e ricerca;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);
Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalita';
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003);
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005);
Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui e' stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (Commissione FIRB);
Visto il decreto ministeriale prot. n. 1458/Ric. del 13 luglio 2006 di integrazione e sostituzione di alcuni componenti della Commissione nominati con il sopra menzionato decreto ministeriale prot. n. 623/Ric. del 17 maggio 2004;
Visto il decreto ministeriale n. 2657/Ric. del 4 novembre 2005, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB per l'anno 2005, secondo le finalita' ivi indicate;
Visto in particolare l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale n. 2657/Ric. del 4 novembre 2005 il quale destina, tra l'altro, Euro 2.500.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca nei settori della bioetica e delle scienze umane secondo le procedure di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;
Visto il decreto direttoriale di impegno n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005 con il quale, tra l'altro, e' stata impegnata la somma di Euro 2.475.000,00 per i progetti di ricerca nei settori della bioetica e delle scienze umane, secondo le procedure di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 (detratta la quota dell'1% per attivita' di valutazione e monitoraggio);
Considerato che il predetto decreto ministeriale n. 2657/Ric. del 4 novembre 2005, all'art. 6 dispone che con specifici decreti direttoriali si provveda all'utilizzo delle ivi previste risorse, ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;
Vista la nota di indirizzo sull'utilizzo dei fondi;
Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del decreto di cui all'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;
Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo e modalita' di intervento
1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 marzo 2004 n. 378/Ric., il FIRB cofinanzia, nel limite massimo complessivo di 2,475 milioni di euro i programmi strategici relativi a Bioetica (nel limite massimo di 1,200 milioni di euro) e Scienze umane (nel limite massimo di 1,275 milioni di euro).
2. Possono presentare domanda di finanziamento tutti i soggetti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale di cui al comma 1.
3. Il cofinanziamento del FIRB e' pari al 70% dei costi ammissibili indicati all'art. 4 del decreto ministeriale di cui al comma 1, con eccezione dei costi dei contratti per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o dei ricercatori di chiara fama a livello internazionale, che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 dello stesso decreto ministeriale, sono interamente a carico del FIRB.
 
Art. 2.
Articolazione dell'intervento e disponibilita' finanziarie
1. L'importo di 1,200 milioni di euro, destinato al cofinanziamento del Programma strategico bioetica e' riferito al seguente Progetto-obiettivo:
bioetica e etica della ricerca connesse a genetica umana e biotecnologia applicata all'uomo.
2. L'importo di 1,275 milioni di euro, destinato al cofinanziamento del Programma strategico scienze umane, e' riferito ai seguenti Progetti-obiettivo:
a) «Fondi manoscritti medievali»;
b) «Fondi manoscritti letterari» di autori italiani moderni e contemporanei.
3. Il finanziamento richiesto dovra' risultare compreso tra 0,4 e 0,8 milioni di euro per ciascuno dei progetti presentati.
 
Art. 3.
Formulazione delle proposte, loro requisiti
parametri di valutazione
1. Per il cofinaziamento delle proposte progettuali di cui al comma 1 dell'art. 2, i soggetti ammissibili dovranno presentare entro le ore 17 del 31 gennaio 2007 e secondo le modalita' di cui al successivo art. 6, le proprie proposte progettuali riferite all'analisi delle dimensioni bioetiche e del biodiritto italiano ed europeo, per il conseguimento di risultati relativi a:
test genetici, raccolta e gestione dei dati genetici, profili proteomici, biobanche, bioinformatica, medicina preventiva, farmacogenetica, farmacogenomica;
terapie geniche e usi terapeutici dei micro RNA nell'uomo.
2. Per il cofinaziamento delle proposte progettuali di cui al comma 2 dell'art. 2 i soggetti ammissibili dovranno presentare entro le ore 17 del 31 gennaio 2007 e secondo le modalita' di cui al successivo art. 6, le proprie proposte progettuali per il conseguimento dei risultati di seguito indicati:
a) per i «Fondi manoscritti medievali» i risultati attesi dovranno riguardare: inventari, repertori, bibliografie, edizioni critiche di testi, creazione di archivi digitalizzati ed informatizzati;
b) per i «Fondi manoscritti letterari» di autori italiani moderni e contemporanei: inventari, repertori, bibliografie, edizioni critiche di testi, studi di varianti d'autore, creazione di archivi digitalizzati ed informatizzati.
Le proposte progettuali dovranno fare riferimento ad uno dei due punti sopra indicati.
3. Le proposte progettuali potranno prevedere la partecipazione di soggetti privati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, purche':
a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;
b) gli eventuali diritti di proprieta' intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui all'art. 1 comma 2;
ovvero:
c) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;
d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale.
4. Ciascuna unita' di ricerca potra' partecipare ad una sola proposta progettuale; ogni proposta progettuale dovra' comprendere non piu' di cinque unita' di ricerca.
5. Ogni proposta progettuale dovra' prevedere l'inserimento, all'interno delle unita' di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama internazionale, come specificato all'art. 4 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, sara' a totale carico del MUR.
 
Art. 4.
Selezione delle proposte
1. La selezione delle proposte verra' effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) rilevanza e/o originalita' dei risultati di ricerca attesi, innovativita' delle metodologie proposte (nuove idee, nuove conoscenze, nuovi modelli interpretativi di fenomeni complessi; nuova strumentazione scientifica e/o dispositivi avanzati; contributo all'innovazione della produzione di beni e servizi; proposta di nuove tecnologie) - max punti 30;
b) eccellenza scientifica del coordinatore della ricerca e di ciascuna unita' di ricerca - max punti 10;
c) potenziale di promozione e sviluppo di legami e collaborazioni internazionali - max punti 3;
d) coerenza tra competenze ed esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti ed i contenuti progettuali - max punti 3;
e) capacita' del progetto di favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati - max punti 5;
f) grado di coinvolgimento di operatori delle Universita', degli enti pubblici di ricerca, delle Imprese nonche' di altri soggetti pubblici e privati - max punti 4;
g) modalita' di integrazione tra le attivita' di ricerca ed i percorsi di addestramento alla ricerca dei giovani - max punti 5.
2. Saranno giudicati ammissibili al finanziamento, nei limiti di quanto previsto al comma 2 del successivo art. 5, i progetti che avranno totalizzato il punteggio minimo di 45.
3. Ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), a parita' di punteggio sara' data priorita' alle proposte presentate da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.
 
Art. 5.
Procedure per l'istruttoria
1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MUR si avvarra' della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004. La Commissione valutera' l'ammissibilita' delle proposte progettuali, acquisendo il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati, e proporra' al MUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento.
2. Il MUR adottera' la relativa determinazione nei limiti delle disponibilita' finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria.
 
Art. 6.
Indicazioni operative
1. Le proposte di cui al presente decreto dovranno essere presentate, entro il termine di cui al precedente art. 3, utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://firb.miur.it, alla voce «Bandi».
2. Il predetto servizio consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio IV, piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.
3. In caso di difformita' fara' fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio di cui al precedente comma 1.
4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal MUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.
5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MUR stesso.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2006
Il direttore generale: Criscuoli
 
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