Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2006 (vai al sommario)
REGIONE ABRUZZO
COMUNICATO
Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44, recante: «Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del Sistema sanitario regionale».

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale
Art. 1.
Omissis
6. Con decorrenza dall'anno di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) nella misura del 5,25%.
7. In deroga a quanto stabilito nel comma 6, per i soggetti passivi di cui alle sotto elencate disposizioni legislative l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata nella misura del 4,25%, nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applica l'aliquota del 5,25%:
1) art. 14 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)», come modificata dall'art. 84, comma 5 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)»;
2) art. 43 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)»;
3) art. 84, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)»;
4) legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).
8. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e' fissata all'l,4%.
9. In applicazione del Piano di risanamento del Sistema sanitario regionale 2006-2009 di cui all'art. 1 comma 180 della legge 311 del 30 dicembre 2004, finalizzato alla stipula dell'accordo di cui all'art. 8 dell'intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, nel caso sia accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive si applicano, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, fino all'integrale copertura degli obiettivi.
10. Ai fini di quanto previsto al comma 9, la determinazione delle relative aliquote sara' fissata con apposita legge regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, verificate le possibilita' di esenzione.
11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
L'Aquila, 12 dicembre 2006
Il presidente: Del Turco
 
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