Gazzetta n. 298 del 23 dicembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2006, n. 295
Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalita' di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;
Vista la decisione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 17 maggio 2005, n. 4923 con la quale e' stato annullato l'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, nella parte in cui prevede le modalita' di nomina del Presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale;
Ravvisata la necessita' di modificare la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, concernente le modalita' di nomina del presidente, annullata con la predetta sentenza, con una nuova norma che garantisca il principio di autodeterminazione ed autonomia delle istituzioni di cui alla citata legge n. 508 del 1999;
Considerato che i presidenti sono responsabili della gestione amministrativa per lo svolgimento della quale il regolamento prevede che essi debbano essere dotati di alta qualificazione professionale e manageriale;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3, della legge n. 508 del 1999, reso nell'adunanza del 5 luglio 2006;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'Adunanza del 25 luglio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2003, n. 132

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il presidente e' nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonche' di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.».



Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui scritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 concernente:
«Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2000, n. 2».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 febbraio 2003, n. 132 recante: «Regolamento recante
criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135».
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario) cosi' recita:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari».
- Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 concernente:
«Disciplina della proroga degli organi amministrativi»,
convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 1994,
n. 444, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1994, n. 114.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132:
«Art. 5. - 1. Il presidente e' rappresentante legale
dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 6,
comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione
e fissa l'ordine del giorno.
2. Il presidente e' nominato dal Ministro sulla base di
una designazione effettuata dal consiglio accademico entro
una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e
professionale proposta dallo stesso Ministro.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di
cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso
il quale il Ministro procede direttamente alla nomina
prescindendo dalla designazione».
- Il testo dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n.
508 cosi' recita:
«Art. 3. - 1. E' costituito, presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula
proposte:
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7
dell'art. 2, nonche' sugli schemi di decreto di cui al
comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei
settori artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti
in rappresentanza del personale docente, tecnico e
amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di
cui all'art. 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata
dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio
universitario nazionale (CUN);
b) le modalita' di nomina e di elezione dei
componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in
seno al CUN, la cui composizione numerica resta
conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e
fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze
sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e
degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori
e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.
1;
e) un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di
cui al comma 3 si svolgono, con modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presso il Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di
liste separate, presentate almeno un mese prima della data
stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di
cui al comma e' autorizzata la spesa annua di lire 200
milioni».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Presidente). - 1. Il presidente e'
rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto
previsto dall'art. 6, comma 1. Convoca e presiede il
consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il presidente e' nominato dal Ministro entro una
terna di soggetti, designata dal consiglio accademico in
possesso di alta qualificazione manageriale e professionale
e manageriale, nonche' di comprovata esperienza maturata
nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali
ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico
e culturale.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di
cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni
antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente
uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine
di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette
designazioni».



 
Art. 2.
Norma transitoria

1. I presidenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi presidenti nominati con le modalita' di cui all'articolo 1. A tale fine, il consiglio accademico effettua la designazione della terna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 2006
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 253
 
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