IL RETTORE
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 della Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2005, n. 110, che ha istituito l'Universita' degli studi europea di Roma, non statale legalmente riconosciuta, e la ha autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale; Visto l'art. 12, lettera l), e l'art. 33, sesto comma, del predetto statuto, che demandano al consiglio di amministrazione (e per esso, fino al momento della sua costituzione, al comitato tecnico-organizzativo) il potere di deliberare le eventuali modifiche statutarie; Vista la precedente delibera n. 02/06/CTO adottata dal comitato tecnico-organizzativo nella riunione del 19 gennaio 2006, recante l'approvazione di alcune modifiche allo «Statuto dell'Universita' europea di Roma»; Vista la delibera n. 04/06/CTO del comitato tecnico-organizzativo nella riunione del 28 luglio 2006 recante l'approvazione di ulteriori modifiche allo statuto dell'Universita' europea di Roma; Considerato che a seguito dei colloqui intercorsi con i dirigenti ministeriali responsabili e' emersa l'opportunita' di apportare ulteriori emendamenti agli articoli 20 e 21 dello statuto, al fine di meglio precisare le competenze e le funzioni del dipartimento e degli ambiti di didattica e di ricerca;
Decreta: Articolo unico
Allo statuto dell'Universita' europea di Roma sono apportate le seguenti modifiche: i primi tre commi dell'art. 20 dello statuto, dell'Universita' degli studi europea di Roma, approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2005, nel testo originale, sono sostituiti dai seguenti: «1. L'attivita' didattica e scientifica si svolge nei dipartimenti di didattica e di ricerca, articolati in ambiti di didattica e di ricerca, secondo le disposizioni contenute nel regolamento didattico di Ateneo. 2. La istituzione, la denominazione e la soppressione dei dipartimenti e degli ambiti di didattica e di ricerca sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, con conseguente modifica del regolamento didattico di Ateneo. 3. Il personale docente e' inquadrato nei dipartimenti di didattica e di ricerca ed e' assegnato agli ambiti di didattica e di ricerca in cui si svolgono gli insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare di loro competenza. 4. Gli ambiti di didattica e di ricerca costituiscono le strutture entro le quali si svolgono i corsi di laurea. 5. I corsi di laurea afferenti agli ambiti sono istituiti in conformita' con le norme del presente statuto e con le disposizioni vigenti in materia e sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici dei corsi di studio. 6. Con apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, vengono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti e degli ambiti di didattica e di ricerca.». I primi tre commi dell'art. 21 dello statuto, dell'Universita' degli studi europea di Roma, approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2005, nel testo originale, sono sostituiti dai seguenti: «1. I consigli dei dipartimenti di didattica e di ricerca sostengono e coordinano il complesso dei servizi concernenti l'offerta didattica e la ricerca all'interno del dipartimento in conformita' alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo. 2. In particolare i consigli dei dipartimenti di didattica e di ricerca: a) definiscono gli indirizzi e i progetti dell'attivita' di ricerca; b) propongono al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca tenuto conto delle indicazioni delle competenti strutture didattiche e di ricerca; c) formulano proposte sui programmi di sviluppo dell'Universita'; d) formulano proposte anche su tutte le altre materie che vengano loro sottoposte dal consiglio di amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche. 3. I consigli dei dipartimenti di didattica e di ricerca sono composti dal rettore, che li presiede, e dai coordinatori degli ambiti di didattica e di ricerca e dei corsi di studio che ad essi afferiscono.». Roma, 4 agosto 2006 Il rettore: Scarafoni |