Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2006 (vai al sommario)
UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA
DECRETO RETTORALE 4 agosto 2006
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 della Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2005, n. 110, che ha istituito l'Universita' degli studi europea di Roma, non statale legalmente riconosciuta, e la ha autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
Visto l'art. 12, lettera l), e l'art. 33, sesto comma, del predetto statuto, che demandano al consiglio di amministrazione (e per esso, fino al momento della sua costituzione, al comitato tecnico-organizzativo) il potere di deliberare le eventuali modifiche statutarie;
Vista la precedente delibera n. 02/06/CTO adottata dal comitato tecnico-organizzativo nella riunione del 19 gennaio 2006, recante l'approvazione di alcune modifiche allo «Statuto dell'Universita' europea di Roma»;
Vista la delibera n. 04/06/CTO del comitato tecnico-organizzativo nella riunione del 28 luglio 2006 recante l'approvazione di ulteriori modifiche allo statuto dell'Universita' europea di Roma;
Considerato che a seguito dei colloqui intercorsi con i dirigenti ministeriali responsabili e' emersa l'opportunita' di apportare ulteriori emendamenti agli articoli 20 e 21 dello statuto, al fine di meglio precisare le competenze e le funzioni del dipartimento e degli ambiti di didattica e di ricerca;

Decreta:
Articolo unico

Allo statuto dell'Universita' europea di Roma sono apportate le seguenti modifiche: i primi tre commi dell'art. 20 dello statuto, dell'Universita' degli studi europea di Roma, approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2005, nel testo originale, sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'attivita' didattica e scientifica si svolge nei dipartimenti di didattica e di ricerca, articolati in ambiti di didattica e di ricerca, secondo le disposizioni contenute nel regolamento didattico di Ateneo.
2. La istituzione, la denominazione e la soppressione dei dipartimenti e degli ambiti di didattica e di ricerca sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, con conseguente modifica del regolamento didattico di Ateneo.
3. Il personale docente e' inquadrato nei dipartimenti di didattica e di ricerca ed e' assegnato agli ambiti di didattica e di ricerca in cui si svolgono gli insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare di loro competenza.
4. Gli ambiti di didattica e di ricerca costituiscono le strutture entro le quali si svolgono i corsi di laurea.
5. I corsi di laurea afferenti agli ambiti sono istituiti in conformita' con le norme del presente statuto e con le disposizioni vigenti in materia e sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
6. Con apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, vengono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti e degli ambiti di didattica e di ricerca.».
I primi tre commi dell'art. 21 dello statuto, dell'Universita' degli studi europea di Roma, approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2005, nel testo originale, sono sostituiti dai seguenti:
«1. I consigli dei dipartimenti di didattica e di ricerca sostengono e coordinano il complesso dei servizi concernenti l'offerta didattica e la ricerca all'interno del dipartimento in conformita' alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo.
2. In particolare i consigli dei dipartimenti di didattica e di ricerca:
a) definiscono gli indirizzi e i progetti dell'attivita' di ricerca;
b) propongono al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca tenuto conto delle indicazioni delle competenti strutture didattiche e di ricerca;
c) formulano proposte sui programmi di sviluppo dell'Universita';
d) formulano proposte anche su tutte le altre materie che vengano loro sottoposte dal consiglio di amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche.
3. I consigli dei dipartimenti di didattica e di ricerca sono composti dal rettore, che li presiede, e dai coordinatori degli ambiti di didattica e di ricerca e dei corsi di studio che ad essi afferiscono.».
Roma, 4 agosto 2006
Il rettore: Scarafoni
 
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