Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2006 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2006
Definizione dei termini e delle procedure di applicazione delle disposizioni previste per i contribuenti minimi in franchigia, di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:

1. Modalita' e termini di comunicazione dei presupposti per l'applicazione del regime di franchigia.

1.1 I contribuenti persone fisiche che hanno realizzato nell'anno solare precedente, o, in caso di inizio attivita', prevedono di realizzare un volume di affari, ragguagliato all'anno, non superiore a 7.000 euro, comunicano di possedere i requisiti per l'applicazione del regime di franchigia di cui all'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la dichiarazione di inizio, variazione attivita' di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i soggetti in attivita' presentano la predetta dichiarazione di variazione dati entro i termini della prima comunicazione telematica dei corrispettivi.
1.2 Il regime di franchigia si estende di anno in anno fino a quando persistono i requisiti di cui all'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Opzione per il regime ordinario e revoca.

2.1. I contribuenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione e' valida per almeno un triennio.
2.2 I contribuenti in attivita', che intendono continuare ad applicare l'imposta nei modi ordinari, esercitano l'opzione secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 442, ovvero adottando un comportamento concludente e comunicando l'opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
2.3. I soggetti in regime di franchigia comunicano la scelta per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari con la dichiarazione di variazione di cui al suddetto art. 35, comma 3, entro i termini dell'ultimo invio telematico dei corrispettivi.
2.4. I contribuenti che intendono revocare l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, comunicano la scelta operata con la dichiarazione di variazione di cui all'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro i termini della prima comunicazione telematica dei corrispettivi. 3. Attribuzione e revoca del numero speciale di partita IVA.

3.1 L'Agenzia delle entrate, a seguito delle comunicazioni di cui ai punti 1.1 e 2.4, revoca, se assegnato, il numero ordinario di partita IVA e attribuisce un numero speciale di partita IVA che e' utilizzato per il periodo di permanenza nel regime di franchigia.
3.2 L'Agenzia delle entrate, a seguito della dichiarazione di variazione di cui al punto 2.3, revoca il numero speciale di partita IVA e attribuisce il numero ordinario di partita IVA.
3.3 L'Agenzia delle entrate, a seguito del superamento dei limiti imposti dall'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, revoca il numero speciale di partita IVA e attribuisce il numero ordinario di partita IVA, con le modalita' di cui al punto 7.3. 4. Esoneri.

4.1 I contribuenti minimi in franchigia sono esonerati dai seguenti adempimenti:
a) versamento dell'imposta e tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi compresi quelli di cui agli articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
b) pagamento mediante modalita' telematiche di cui all'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'art. 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997;
c) obblighi previsti per le operazioni intracomunitarie dagli articoli 47 e 48 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 5. Obblighi.

5.1 I contribuenti minimi in franchigia, che non possono esercitare il diritto di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni, sono soggetti ai seguenti obblighi:
a) numerano e conservano le fatture di acquisto e le bollette doganali;
b) certificano e comunicano telematicamente i corrispettivi;
c) presentano agli uffici doganali gli elenchi di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) indicano in luogo dell'ammontare dell'imposta, se obbligati a certificare i corrispettivi con fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi dell'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) integrano la fattura, emessa dal cedente o dal prestatore senza addebito di imposta, con l'indicazione dell'aliquota applicabile e dell'imposta relativa e versano l'IVA, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, quando in qualita' di cessionari o committenti effettuano operazioni passive per le quali sono tenuti al pagamento dell'imposta;
f) effettuano la rettifica della detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello di transito nel regime medesimo. La rettifica e' eseguita limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e ai beni ammortizzabili per i quali non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione in caso di fabbricati, porzioni di fabbricati e aree fabbricabili. Analoga rettifica deve essere effettuata in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario;
g) versano l'imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in un'unica soluzione, ovvero, in tre rate di pari importo. La prima o unica rata e' versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime di franchigia; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa ai due periodi successivi;
h) versano in un unica soluzione, alla cessazione del regime di franchigia, per legge o per opzione, le residue rate di cui al punto g) entro il termine stabilito per il primo versamento periodico, successivo all'ultima comunicazione telematica dei corrispettivi.
Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalita', i termini e le procedure da osservare per l'invio telematico dei corrispettivi di cui all'art. 32-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6. Assistenza fiscale.

6.1 I contribuenti minimi in regime di franchigia che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate per l'adempimento degli obblighi tributari, devono farne richiesta, in carta libera, ad un Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, indicando distintamente gli estremi anagrafici, il codice fiscale o la partita IVA. La richiesta puo' essere presentata o spedita, mediante il servizio postale con raccomandata, ad un Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire dell'assistenza stessa. L'assistenza fiscale viene prestata dall'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
6.2 La revoca della richiesta di assistenza fiscale e' effettuata secondo le modalita' indicate nel punto 6.1 ed ha effetto a decorrere dal giorno di ricevimento della stessa da parte dell'Ufficio delle entrate competente.
6.3 Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate mette a disposizione degli Uffici locali una funzione attraverso la quale si puo' verificare, sulla scorta dei dati trasmessi, l'eventuale superamento dei limiti previsti.
6.4 L'assistenza fiscale dell'Agenzia si svolge mediante strumenti informatici, corredati di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. Gli Uffici locali assistono direttamente i contribuenti negli adempimenti tributari e provvedono a fornire consulenza tributaria nelle materie connesse all'applicazione del regime fiscale della franchigia. 7. Cessazione del regime di franchigia per legge.

7.1 Il regime di franchigia cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' realizzato un volume di affari superiore a 7.000 euro o vengono effettuate cessioni all'esportazione.
7.2 Il regime di franchigia cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno nel corso del quale il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera del 50 per cento il limite di 7.000 euro. In tale ipotesi i soggetti di cui al punto 1.1 hanno l'obbligo di istituire i registri IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di annotare i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e l'ammontare degli acquisti effettuati nell'intero anno solare. L'imposta e' dovuta sulle operazioni effettuate dall'inizio dell'anno al netto delle detrazioni, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, ed e' versata entro il termine stabilito per il primo versamento periodico successivo alla data di comunicazione telematica dei corrispettivi che hanno determinato il superamento del limite.
7.3 Al superamento dei limiti previsti dall'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di cui ai punti 7.1 e 7.2, l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati riguardanti i corrispettivi periodici trasmessi per via telematica, comunica al contribuente la cessazione del regime di franchigia. L'ufficio locale competente provvede, entro trenta giorni dalla data di invio telematico dei corrispettivi che hanno determinato il superamento di cui al punto 7.2 ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato superato il limite di cui al punto 7.1, a revocare il numero speciale di partita IVA e ad attribuire quello ordinario, dandone comunicazione al contribuente per mezzo di lettera raccomandata. Motivazione.

Con il presente provvedimento viene data attuazione al disposto dell'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 37, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, specificando i termini e le procedure di applicazione delle relative disposizioni, nonche' le modalita' da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario.
Il regime di franchigia interessa i contribuenti in attivita', che nell'anno precedente hanno conseguito un volume di affari non superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato cessioni all'esportazione, nonche' i contribuenti che iniziano la propria attivita' e prevedono di conseguire un volume d'affari non superiore ai 7.000 euro ragguagliato all'anno e di non fare esportazioni.
Il provvedimento detta le procedure e i termini per la comunicazione dei dati necessari al fine di ottenere l'attribuzione del numero speciale di partita IVA, per applicare il regime di franchigia e per la richiesta di assistenza fiscale all'Ufficio competente. Disciplina, altresi', le modalita' di uscita dal regime di franchigia sia per opzione che per legge, quando viene superato il limite stabilito per l'applicazione del regime stesso.
In ragione dell'esiguo volume d'affari e dell'esonero dagli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ad eccezione di quelli imposti dal citato art. 37, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e disciplinati nel presente provvedimento, i contribuenti in franchigia sono esonerati dall'obbligo di utilizzare modalita' telematiche, ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223 del 2006, per il versamento delle imposte, dei contributi e dei premi di cui art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'art. 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
Si riportano i riferimenti normativi presupposti dal provvedimento:
art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
art. 37, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
art. 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
art. 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
art. 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
art. 48 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
art. 50, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67 comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
Roma, 20 dicembre 2006
Il direttore: Romano
 
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