Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 dicembre 2006
Approvazione del modello di buono acquisto per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 38, commi 1 ed 1-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministero della sanita' del 28 aprile 1993, concernente «Modalita' di acquisto delle preparazioni farmaceutiche inserite nella tabella V di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte delle imprese autorizzate al commercio all'ingrosso;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il buono acquisto, con le relative norme d'uso, di cui agli allegati I e II al presente decreto.
2. Il buono acquisto e' utilizzato per l'acquisto, vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in modo cumulativo, iscritte nelle tabelle I e Il, sezioni A, B, C, D ed E secondo quanto disposto dall'art. 38, comma 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
3. Il buono acquisto e' formato da quattro copie e puo' presentarsi in blocchi preconfezionati, contenenti non piu' di cento buoni acquisto, o puo' essere stampato estemporaneamente mediante opportuni sistemi, anche di tipo informatico, al momento dell'emissione dell'ordine.
4. Il buono acquisto e' numerato secondo una progressione numerica annuale, propria di ciascuna impresa autorizzata o farmacia.
 
Art. 2.
1. Il decreto del Ministero della sanita' del 28 aprile 1993 richiamato nelle premesse e' abrogato.
 
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
 
Allegato I

----> vedere allegato a pag. 17 della G.U. <----
 
Allegato II

----> vedere allegato a pag. 18 della G.U. <----
 
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