Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 ottobre 2006
Modalita' di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantita' di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto il proprio decreto 24 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003 - serie generale - n. 257, concernente modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il proprio decreto 30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2005 - serie generale - n. 22;
Visto il proprio decreto 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2005 - serie generale - n. 127, supplemento ordinario n. 104 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto 3 febbraio 2006 di concerto tra il Ministro della salute ed il Ministro per i beni e le attivita' culturali, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 14 febbraio 2006, n. 37, successive integrazioni e modificazioni;
Vista la proposta elaborata dal Gruppo tecnico costituito ex art. 2 del predetto decreto 30 dicembre 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalita' elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantita' utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, a partire dall'anno 2006, secondo le modalita' indicate sul sito Internet del Ministero della salute all'indirizzo: www.ministerosalute.it
2. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
a) quantita' di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa;
b) quantita' di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantita' dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del decreto 3 febbraio 2006 citato in premessa.
3. Il farmacista e' tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2006
Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registo n. 5, foglio n. 236
 
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