Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2006 (vai al sommario)
REGIONE MOLISE
COMUNICATO
Legge regionale del 28 dicembre 2006, n. 42, recante: «Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali».

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Misure di contenimento dei costi della politica
1. Al fine del contenimento della spesa pubblica da raggiungersi anche attraverso riduzione dei costi degli organi politici ed amministrativi della Giunta e del consiglio regionale, la Giunta regionale predispone entro novanta giorni linee di indirizzo, misure e proposte al consiglio regionale idonee allo scopo.
 
Art. 2.
Patto di stabilita' interno
1. Per l'esercizio finanziario 2007 la regione concorre al raggiungimento degli obbiettivi di finanza pubblica, attraverso il rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilita'.
2. Nell'esercizio delle funzioni dirigenziali il rispetto del patto di stabilita' va garantito con la massima diligenza e perizia, costituendo lo stesso, obbiettivo primario ai fini della valutazione di risultato.
 
Art. 3. Estensione del patto di stabilita' interno agli enti dipendenti o
controllati dalla Regione
1. Gli enti dipendenti o controllati dalla regione sono tenuti nell'esercizio finanziario 2007 al rispetto degli obblighi del patto di stabilita' interno secondo i limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia nei confronti della regione.
2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno gli Enti di cui al primo punto del presente articolo, trasmettono alla regione, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e quella di cassa attraverso un prospetto e con le modalita' definite con deliberazione della Giunta regionale.
 
Art. 4.
Interventi in materia di tributi regionali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007:
l'aliquota dell'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma terzo dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e' fissata nella misura massima dell'1,4%;
l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (Irap) e' fissata, ai sensi dell'art. 16, comma terzo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella misura del 5,25% con riferimento al valore della produzione netta derivante dall'attivita' esercitata nel territorio della regione Molise; e' fatta salva l'esenzione disposta con art. 14, comma quarto, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 5;
l'aliquota dell'imposta regionale della benzina per autotrazione di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2004, n. 38 e' fissata nella misura massima di euro 0,0258227 per litro di benzina erogato;
l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2004, n. 39, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 aprile 2006, n. 3, e' fissata:
per gli usi civili, di cui al comma 3, dell'art. 3, nella misura unica di euro 0,030987;
per gli usi industriali, di cui al comma 4, dell'art. 3, nella misura unica di euro 0,0062.
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.
Data a Campobasso, addi' 28 dicembre 2006
Il Presidente: Iorio
 
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