Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 dicembre 2006
Non iscrizione delle sostanze attive sulfammato di ammonio, esaconazolo, tetratiocarbonato di sodio e di 8-idrossichinolina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2006/797/CE del 22 novembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2;
Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 1490/2002/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase e della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;
Vista la decisione della Commissione 2006/797/CE del 22 novembre 2006 relativa alla non iscrizione delle sostanze attive sulfammato di ammonio, esaconazolo, tetratiocarbonato di sodio e di 8-idrossichinolina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in quanto i notificanti non intendono piu' chiedere l'inclusione di dette sostanze attive;
Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2006/797/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive a decorrere dalla data di adozione della citata decisione;
Considerato che in Italia sono attualmente autorizzati prodotti fitosanitari contenenti solo le sostanze attive esaconazolo e 8-idrossichinolina mentre non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sulfammato di ammonio e tetratiocarbonato di sodio;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive autorizzate in Italia, esaconazolo e 8-idrossichinolina che presentano prodotti fitosanitari registrati;
Considerato che, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive esaconazolo e 8-idrossichinolina, deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze attive sulfammato di ammonio, esaconazolo, tetratiocarbonato di sodio e di 8-idrossichinolina non sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 
Art. 2.
1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive sulfammato di ammonio, esaconazolo, tetratiocarbonato di sodio e di 8-idrossichinolina, in conformita' alle disposizioni dell'art. 2, lettera b), della decisione 2006/797/CE della Commissione a partire dal 23 novembre 2006.
2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti esaconazolo, e 8-idrossichinolina, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 23 maggio 2007.
 
Art. 3.
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive esaconazolo e 8-idrossichinolina, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto e' consentita fino al 22 maggio 2008.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2006
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 30 della G.U. <----
 
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