Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2006
Approvazione di nuove specifiche tecniche e attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo agli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Pregeo), limitatamente ad alcune aree geografiche.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;
Visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che la modifica o l'integrazione dei modelli, delle formalita' e delle procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al regolamento stesso possono essere adottate con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 64, che ha istituito l'Agenzia del territorio;
Visto il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
Visto l'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, che fissa termini, condizioni e modalita' relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali, e rinvia ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006, con cui sono state approvate le nuove specifiche tecniche e la procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
Considerata l'opportunita' di avviare una fase sperimentale per la presentazione in via telematica degli atti di aggiornamento geometrico;
Dispone:
Art. 1. Approvazione del modello unico informatico per la presentazione degli atti geometrici di aggiornamento e delle relative specifiche tecniche
1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, le specifiche tecniche per la predisposizione del modello unico informatico catastale degli atti geometrici di aggiornamento di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, riportate nell'allegato 1.
2. A decorrere dal 15 gennaio 2007, le medesime specifiche tecniche sono utilizzate anche per la presentazione degli atti geometrici di aggiornamento predisposti con la procedura Pregeo 9 di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006.
 
Art. 2.
Modalita' di presentazione
1. Il modello unico informatico catastale per la presentazione degli atti geometrici di aggiornamento di cui all'art. 1 e' redatto sulla base di un estratto autenticato della mappa in formato digitale, richiesto e rilasciato a tale uso anche per via telematica.
2. Il modello unico informatico catastale, di cui al presente provvedimento, e' sottoscritto, mediante apposizione della firma elettronica avanzata dal professionista che ha redatto gli atti tecnici di aggiornamento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.
3. Nel modello unico informatico catastale, il professionista rende le attestazioni di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005.
4. Gli atti di aggiornamento, per i quali e' previsto il deposito presso il comune competente per territorio ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, presentati con modello unico informatico catastale, sono resi disponibili al comune medesimo nell'ambito delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per la trasmissione dei dati. L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, accertata la corretta ricezione del tipo da parte del comune, puo' procedere all'approvazione.
5. Fino alla predisposizione delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per la trasmissione dei dati di cui al comma 4, il professionista, quando ne ricorrono le condizioni, deposita presso il comune competente l'atto di aggiornamento ed attesta nel modello unico informatico catastale, trasmesso in via telematica, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'atto di aggiornamento e' stato depositato presso il comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero che ricorrono le condizioni di esonero dall'obbligo. Sulla base della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio provvede all'approvazione degli atti ed al conseguente aggiornamento degli archivi e, ai fini del riscontro dell'avvenuto deposito, rende disponibili a ciascun comune gli atti di aggiornamento approvati, limitatamente a quelli per i quali il deposito medesimo e' previsto.
6. Con comunicazioni ai competenti Ordini e Collegi professionali sono indicati i comuni per i quali sono state attivate le procedure informatiche di interscambio di cui al comma 4.
 
Art. 3.
Atti geometrici di aggiornamento
1. Gli atti geometrici di aggiornamento di cui all'art. 41 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, sono costituiti dai documenti informatici trasmessi e dal relativo attestato di conformita' alla normativa vigente (cosiddetto «attestato di approvazione»). Con le stesse modalita' si provvede alla conservazione dei tipi mappali di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.
2. La copia dell'atto di aggiornamento geometrico di cui al comma 1, primo periodo, sottoscritta con firma digitale dal direttore dell'ufficio competente e restituita per via telematica, tiene luogo del secondo originale di cui all'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. L'attestato di approvazione, comprensivo dell'esito dell'aggiornamento della mappa, costituisce la ricevuta di cui al comma 5 dell'art. 8 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.
 
Art. 4.
Conservazione dei documenti originali cartacei
1. I documenti originali cartacei sottoscritti dal professionista e dai titolari dei diritti reali sulle particelle interessate, comprensivi degli allegati, sono conservati, per un periodo di cinque anni dal professionista e da almeno uno dei soggetti titolari dei diritti reali sui beni interessati dalle variazioni.
2. Sui documenti originali cartacei il professionista annota, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, la data e il numero di protocollo dell'atto di aggiornamento geometrico.
3. I soggetti titolari dei diritti reali sui beni interessati, che provvedono alla conservazione dei documenti di cui al comma 1, sono indicati sul modello unico informatico catastale.
 
Art. 5.
Attivazione del servizio in via sperimentale
1. Il servizio e' attivato progressivamente, a partire dal 15 gennaio 2007, per la trasmissione degli atti di cui all'art. 1, da presentare agli Uffici provinciali di Milano, Brescia, Padova, Biella, Ravenna, Bologna, Siena, Reggio Calabria, Cuneo e Modena, e, a partire dal 15 febbraio 2007, per gli Uffici provinciali di Catania, Ascoli Piceno, Lecce, Viterbo, Campobasso, Cagliari, Genova, Potenza e Udine, con una fase sperimentale che coinvolgera' un numero limitato di professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e che sara' attuata d'intesa con gli Ordini ed i Collegi professionali.
 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Roma, 22 dicembre 2006
Il direttore dell'Agenzia: Picardi
 
Allegati

----> vedere allegati da pag. 78 a pag. 87 della G.U. <----
 
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