Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3559).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004, n. 3386, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna»;
Vista la nota del 20 novembre e del 21 dicembre 2006, con le quali il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato per gli interventi urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3386 del 2004, ha rappresentato l'esigenza che venga disposta una proroga dei poteri commissariali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006» cosi' come integrata dall'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, dagli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 2006 e dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 2006;
Vista la nota n. 341 del 27 novembre 2006 del commissario delegato per l'emergenza che ha colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006 recante proroga, fino al 31 gennaio 2007, dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3472 del 21 ottobre 2005 e n. 3552 del 17 novembre 2006 concernenti l'emergenza verificatasi nella frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto (Cosenza);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3549 del 25 ottobre 2006, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;
Vista la nota del presidente della regione Liguria del 7 dicembre 2006;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 - art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 - art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 - art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 - art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 - art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 - art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 - art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 - art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 - art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005 - art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005 - art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 - articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006 - art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006 - art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006 - art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006 - art. 8, n. 3529 del 2006, n. 3536 del 2006 - art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006 - art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 2006 - art. 2 e n. 3555 del 5 dicembre 2006 - articoli 9, 12 e 16 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Vista la nota del 17 novembre 2006 dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio concernente, tra l'altro, la richiesta di modificare l'art. 1, comma 8, dell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della Capitale della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 2006, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2007, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;
Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;
Vista la nota del 20 novembre 2006 del presidente della regione Marche, con la quale e' stata chiesta, tra l'altro, una integrazione alle precedenti ordinanze di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante da possibili azioni di natura terroristica;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 23 marzo 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003;
Visto l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006;
Vista la nota n. 107 del 14 novembre 2006 del soggetto attuatore per l'attuazione del piano di emergenza Sars e bioterrorismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 27 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006 e n. 3551 del 9 novembre 2006;
Vista la nota del 21 novembre 2006 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 1° marzo 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della Regione siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3515 del 20 aprile 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi in atto nel territorio della Regione siciliana»;
Vista la nota della Regione siciliana del 24 novembre 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3250, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonche' procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e modificazioni»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3445 del 30 giugno 2005, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo», nonche' l'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 25 gennaio 2006;
Vista la nota del prefetto di Palermo - commissario delegato del 2 ottobre 2006;
Vista la nota n. 54222 del 13 dicembre 2006 del presidente della Regione siciliana;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise», nonche' l'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 25 gennaio 2006;
Vista la nota n. 24760 del 27 novembre 2006, del presidente della regione Molise - commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006 e n. 3508 del 13 aprile 2006;
Vista la nota del 14 dicembre 2006 dell'assessore alle politiche ambientali, ciclo integrato delle acque, difesa del suolo, parchi e riserve naturali e protezione civile della giunta regionale della Campania;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3477 del 2 dicembre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi in atto nel territorio della regione Emilia-Romagna»;
Vista la nota n. 307633 del 27 ottobre 2006 del presidente della provincia di Bologna - commissario delegato, nonche' l'intesa della regione Emilia-Romagna formulata con la nota del 18 dicembre 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi metereologici verificatisi nel territorio della provincia di Rimini dal 23 al 27 novembre 2006;
Viste le note n. 1644 del 29 novembre e n. 1892 del 20 dicembre 2006 del commissario delegato per l'emergenza conseguente agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti iniziati il 26 settembre 1997, nonche' la nota n. 156016 del 20 dicembre 2006 del presidente della regione Lazio;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2005, n. 3430, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Siracusa» e l'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 2006;
Vista la nota n. 100 del 13 novembre 2006 del commissario delegato - prefetto di Siracusa;
Vista la nota n. 55452 del 19 dicembre 2006 del presidente della Regione siciliana;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005, n. 3483, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Catania»;
Vista la nota n. 470-bis del 24 ottobre 2006 del commissario delegato - prefetto di Catania;
Vista la nota n. 55460 del 19 dicembre 2006 del presidente della Regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), ed altre disposizioni urgenti di protezione civile» cosi' come integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004;
Vista la nota del 22 dicembre 2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova»;
Vista la nota del 22 dicembre 2006 dell'ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3347 del 2 aprile 2004, in particolare l'art. 6, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista la nota n. 1039 del 25 ottobre 2006 del sindaco di Napoli - commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della citta' di Napoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3486 del 29 dicembre 2005;
Vista la nota del 14 novembre 2006 del commissario delegato - presidente della regione Molise, concernente la richiesta di prorogare alcuni benefici disposti in conseguenza degli eventi sismici del 2002;
Vista la nota del 22 dicembre 2006 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale viene rappresentata al Ministero dell'economia e delle finanze l'esigenza di prorogare i benefici in materia tributaria disposti in favore della popolazione colpita dagli eventi calamitosi del 2002;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004 e n. 3512 del 6 aprile 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Viste le note n. 17062 e n. 17664 del 28 novembre 2006 e dell'11 dicembre 2006 del vice presidente della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3309 del 2003, n. 3405 del 2005, n. 3495 del 2006 emanate per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nella regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato e' confermato, fino al 30 giugno 2007, nell'incarico di commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile in data 10 dicembre 2004, n. 3386, per provvedere in regime ordinario all'attuazione ed al completamento delle opere gia' programmate per il superamento dell'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna.
2. Dal 1° luglio 2007 le residue disponibilita' finanziarie giacenti alla data del 30 giugno 2007 sulla contabilita' speciale n. 1690 intestata al commissario delegato - presidente della regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 2004 sono trasferite al bilancio della predetta regione in appositi capitoli di spesa da istituire per il proseguimento delle iniziative di cui al comma 1.
 
Art. 2.
1. Considerato che sono in corso di ultimazione gli interventi di carattere straordinario necessari alla chiusura della fase della prima emergenza, i termini del 30 settembre 2006, previsti dall'art. 7, commi 1 e 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, emanata per fronteggiare la situazione emergenziale in atto nel territorio della provincia di Vibo Valentia, sono differiti al 31 dicembre 2006.
 
Art. 3.
1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato per l'emergenza, nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile gia' emanate, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, agli articoli 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 33, 34, 40, 53, 54, 55, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 98, 111, 112, 113, 116, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 196, 241 e 243, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonche' agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
 
Art. 4.
1. Il comma 5 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3549 del 25 ottobre 2006 e' cosi' sostituito:
«5. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato a concedere un contributo a favore dei proprietari di beni immobili, beni mobili, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, questi ultimi fino ad un massimo di euro 15.000,00, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad euro 5.000,00. Le voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti».
2. Il comma 4 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3549 del 25 ottobre 2006 e' cosi' sostituito:
«4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite al commissario delegato Presidente della regione Liguria che potra' richiedere l'istituzione di un'apposita contabilita' speciale con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».
 
Art. 5.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, al personale non dirigenziale o assimilato, in posizione di comando o distacco presso la struttura del commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, e' corrisposto il trattamento economico accessorio previsto dalla normativa vigente per il personale in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico della gestione commissariale.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 e' abrogata ogni disposizione recata da precedenti ordinanze di protezione civile in contrasto con la presente disposizione.
3. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 le parole «relativa all'emergenza rifiuti» sono soppresse.
4. Allo scopo di sopperire alle numerose carenze esistenti nella dotazione organica del ruolo dirigenziale di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessita' di adeguare le strutture dipartimentali sotto il profilo delle risorse umane e professionali per fronteggiare le numerose emergenze in atto e le accresciute complessita' degli aspetti di natura normativa ed amministrativa che ne derivano, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a procedere all'inquadramento, nel ruolo speciale dirigenziale di cui all'art. 9-ter del sopra citato decreto legislativo, del personale che ha prestato servizio presso il medesimo Dipartimento da almeno un quinquennio, senza soluzione di continuita', attualmente in posizione di disponibilita' ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
5. Ai fini del piu' proficuo e tempestivo espletamento delle attivita' finalizzate al superamento del grave contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania in materia di smaltimento dei rifiuti, il commissario delegato di cui al decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e' autorizzato ad avvalersi di due magistrati ordinari da collocarsi in posizione di fuori ruolo. Ai predetti magistrati e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 30% degli emolumenti allo stato in godimento, con oneri a carico delle risorse finanziare presenti nella contabilita' speciale del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.
6. Per accelerare il rientro in un contesto di ordinarieta' della situazione d'emergenza inerente allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per contenere le spese del personale di cui si avvale il commissario delegato di cui al decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 2006, n. 290, il personale comunque impiegato presso la struttura costituita ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni e' ridotto, entro il 31 dicembre 2006, fino ad un massimo di settanta unita' di personale.
7. Al fine di consentire la piena attuazione del decreto-legge di cui al comma 6 con particolare riferimento al rientro nelle competenze ordinarie al momento della cessazione dello stato di emergenza, il commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore, designato tra il personale in servizio presso amministrazioni ed enti pubblici anche economici, societa' a partecipazione pubblica con contratti di diritto privato, e posto, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in posizione di comando o distacco, con funzione di supervisione delle aree funzionali, al quale e' riconosciuta un'indennita' mensile pari al trattamento economico in godimento maggiorata del quindici per cento, con oneri a carico del fondo commissariale.
 
Art. 6.
1. Ai proprietari degli edifici demoliti e ricostruiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione n. 2947 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi contributi per le spese di accatastamento delle unita' immobiliari, per le spese di allacciamento alla rete del gas nonche' per le spese sostenute per l'atto pubblico di trasferimento della proprieta'.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico dell'art. 15 della legge n. 61 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 7.
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi urgenti ricompresi nel piano di emergenza Sars - bioterrorismo di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3285 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more del trasferimento del netto ricavo del mutuo di cui all'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3552 del 2006, e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilita' speciale, il trasferimento, a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 3026, della somma di euro 38.876,11, sulla contabilita' speciale n. 3143 all'uopo istituita ed intestata al soggetto attuatore.
2. Al fine di completare le dotazioni impiantistiche dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma e' autorizzata la spesa, entro il limite massimo di euro 3.000.000,00, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3026 aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
3. In attuazione dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, e successive modificazioni, al commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della medesima ordinanza, in ragione dell'attivita' svolta per il superamento del contesto emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003 citato in premessa, e' attribuito un compenso mensile lordo pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in godimento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle risorse finanziare disponibili sulla contabilita' speciale n. 3026 aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
 
Art. 8.
1. Al fine di garantire la piena funzionalita' della commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui agli articoli 1-quater ed 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il presidente della commissione nazionale e' autorizzato a provvedere a carico dell'U.P.B. 4.1.1.0, cap. 2255 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 2006, in deroga al comma 1 dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. In relazione alla grave situazione di emergenza derivante dal persistente e massiccio afflusso di immigrati irregolari nel territorio della Regione siciliana, con conseguente elevata difficolta' di gestione degli sbarchi nella provincia di Trapani, il prefetto di Trapani e' nominato commissario delegato per il compimento, nell'ambito della medesima provincia, in termini di somma urgenza, di tutte le occorrenti iniziative volte all'acquisizione di forniture e servizi nonche' alla realizzazione di un centro polifunzionale per immigrati clandestini, svolgendo anche funzioni di impulso, coordinamento e raccordo delle amministrazioni interessate, e con funzioni sostitutive in ipotesi di accertata inerzia da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria.
3. In ragione della consistenza dell'impegno richiesto per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, al commissario delegato e' corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% del trattamento economico in godimento.
4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'U.P.B. 4.2.3.1. - cap. 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civile e l'immigrazione - esercizio finanziario 2006, nel limite massimo di euro 6.400.000,00.
5. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al prefetto di Trapani - commissario delegato, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 9.
1. Il presidente della Regione siciliana - commissario delegato per la situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006, provvede, previo espletamento di adeguate indagini, alla realizzazione di tutti gli interventi necessari per la salvaguardia delle coste della provincia di Messina, con particolare riguardo all'unita' fisiografica Capo Calava' - Capo Milazzo, avvalendosi della collaborazione degli uffici tecnici regionali, degli uffici degli enti locali, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare il commissario delegato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, redige, nell'ambito delle risorse disponibili, uno specifico piano di interventi per l'unita' fisiografica prioritaria, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Per l'attuazione degli interventi gia' inseriti nei piani di utilizzo di fondi dell'Unione europea (fondi POR) inerenti alla salvaguardia delle coste, il commissario delegato definisce la priorita' dei progetti da realizzare nell'ambito del territorio della provincia di Messina danneggiati degli eventi calamitosi del 22 ottobre e del 12, 13, 14 dicembre 2005.
3. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando l'impiego dei fondi europei per i lavori inseriti nel piano ai sensi del comma 2 si provvede, nel limite di euro 5.000.000,00 mediante l'utilizzo delle risorse assegnate al comune di Barcellona di Pozzo di Gotto, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° marzo 2006 per il «Riallineamento linea di costa e ripristino viabilita' tra i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore», nonche' mediante eventuali ed ulteriori fondi che saranno appositamente reperiti dalla Regione siciliana.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale delle procedure di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3515 del 20 aprile 2006 e delle deroghe di cui all'art. 4 della citata ordinanza, nonche' in deroga all'art. 8 della legge della Regione siciliana n. 24 del 1991.
5. Le capitanerie di porto sono autorizzate a consegnare a titolo gratuito le aree demaniali marittime interessate dai lavori, limitatamente alla loro durata, alle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
6. Il commissario delegato provvede, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla trasmissione al Dipartimento della protezione civile del cronoprogramma delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo con le modalita' ed i tempi di cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3515 del 20 aprile 2006, nonche' alla trasmissione di una relazione trimestrale sull'attuazione degli interventi.
 
Art. 10.
1. Il presidente della Regione siciliana, il prefetto di Palermo, il sindaco di Palermo ed il presidente della provincia di Palermo sono confermati fino al 30 giugno 2007 commissari delegati per fronteggiare, in regime ordinario, la situazione di criticita' conseguente all'evento calamitoso che il 6 settembre 2002 ha colpito il territorio della provincia di Palermo.
 
Art. 11.
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento, in regime ordinario, del contesto critico inerente agli eventi alluvionali che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della regione Molise, sono prorogati, fino al 30 settembre 2007, i poteri commissariali conferiti al presidente della regione Molise di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005.
 
Art. 12.
1. La regione Campania provvede a trasferire sulla contabilita' speciale intestata al generale Roberto Jucci - commissario delegato la somma di euro 2.000.000,00, gia' stanziata dalla medesima regione per il complesso depurativo di Solofra e Mercato San Severino e disponibili sulle risorse di cui alla misura 1.8 POR Campania 2000/2006 per il progetto di bonifica del Canale Marna.
2. Il generale Roberto Jucci e' autorizzato ad utilizzare le risorse di cui al comma 1 per la prosecuzione delle iniziative di carattere solutorio rispetto ai debiti maturati dalla convenzione tra i comuni di Solofra e Mercato San Severino di cui all'art. 1, comma 8 dell'ordinanza n. 3494/2006.
3. Il generale Roberto Jucci e' autorizzato all'allestimento di siti di stoccaggio provvisorio e trattamento dei sedimenti prelevati dal fiume Sarno e dai canali Bottaio e Fienga, nonche' dei sedimenti derivanti da altri interventi commissariali di dragaggio e bonifica nel bacino idrografico del fiume Sarno, in deroga alle procedure previste dalla delibera di giunta regionale n. 5880 del 6 dicembre 2002, modificata ed integrata con successiva delibera di giunta regionale n. 2210 del 27 giugno 2003. In ragione delle particolari caratteristiche del materiale da trattare, il medesimo commissario e' altresi' autorizzato ad utilizzare i siti di cui sopra per una superficie tale da garantire un rapporto cubatura/area pari a 2.2. mc/mq.
 
Art. 13.
1. Il presidente della provincia di Bologna e' confermato, fino al 30 giugno 2007, nell'incarico di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3477 del 2005 per provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento delle iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito dell'evento calamitoso del 14 settembre 2003.
 
Art. 14.
1. Il presidente della regione Emilia-Romagna e' nominato commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori della provincia di Rimini, dal 23 al 27 novembre 2005.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza il presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato provvede, anche per piani stralcio, all'affidamento delle opere e degli interventi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, utilizzando, ove necessario, per le attivita' esecutive uno o piu' soggetti attuatori appositamente nominati che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato.
3. Per il compimento delle iniziative di competenza il commissario delegato e' autorizzato a derogare, nei limiti strettamente necessari per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza previsti nel piano, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;
decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 191;
decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;
legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
4. Il presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato puo' approvare il piano ed autorizzare l'avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi anche nelle more dell'effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie sulla contabilita' speciale di cui al comma 6.
5. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
6. Le risorse finanziarie derivanti dai mutui stipulati in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2006, n. 3534, sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 15.
1. Sono prorogati, fino al 31 dicembre 2007, i poteri commissariali conferiti al presidente della provincia di Rieti ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, e le disposizioni previste dall'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2006.
 
Art. 16.
1. I prefetti di Catania e Siracusa sono confermati, fino al 30 settembre 2007, commissari delegati per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative poste in essere ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3483 del 2005 e n. 3491 del 2006.
 
Art. 17.
1. Al fine di consentire al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003 di procedere all'urgente completamento delle attivita' di caratterizzazione del sito e dell'appalto del primo lotto di messa in sicurezza della falda, e' versata sulla contabilita' speciale intestata al predetto commissario delegato la somma di euro 2.272.727,00 a valere sulle risorse assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al sito di interesse nazionale di cui alla citata ordinanza di protezione civile, in sede di ripartizione dei fondi prevista dall'apposito decreto ministeriale in corso di registrazione. Detta somma trova copertura nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario anno 2005.
 
Art. 18.
1. Al fine di consentire la rapida soluzione dell'emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, sono apportate le seguenti modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. All'art. 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Per l'espletamento del proprio incarico, il commissario delegato si avvale dell'opera di un soggetto attuatore, nominato dallo stesso commissario delegato d'intesa con il presidente della regione Liguria, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal commissario medesimo».
All'art. 3, comma 1, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Al soggetto attuatore e' corrisposto un compenso pari all'60% di quello spettante al commissario delegato».
All'art. 3, comma 2, dopo le parole «amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando» e dopo le parole «Tale personale» sono aggiunte le seguenti: «, la cui assegnazione avviene, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita', nel rispetto dei termini perentori previsti all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,».
All'art. 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Per l'espletamento delle attivita' di analisi delle situazioni di rischio igienico-sanitario ed ecotossicologico, derivanti dallo stato di inquinamento nell'area interessata dall'emergenza e per il monitoraggio degli interventi sul suolo, sull'arenile e nello specchio acqueo antistante, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare si avvale nei limiti temporali dello stato d'emergenza di tre esperti cui e' corrisposto il medesimo trattamento di cui all'art. 3, comma 3».
All'art. 6, comma 1, in coda alla seconda alinea sono aggiunte le seguenti parole: «U.P.B. 1.2.3.1 capitolo 7082 - residui anno finanziario 2005». All'art. 6, comma 1, dopo la seconda alinea sono aggiunte le seguenti parole: «quanto a euro 2.255.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare U.P.B. 1.2.3.1 capitolo 7082 - competenza anno finanziario 2006; quanto a euro 245.000 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare residui esercizio finanziario anno 2005».
All'art. 7, comma 5, le parole «a carico del Fondo della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti «a carico delle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato».
 
Art. 19.
1. Il Sindaco di Napoli nominato Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Citta' di Napoli, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2509 del 1997 e successive modificazioni, e' autorizzato a porre in essere gli ulteriori interventi diretti al completamento ed alla riqualificazione ambientale delle aree ubicate in localita' Chiaiano - Cupa Spinelli, gia' messe in sicurezza ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3347 del 2 aprile 2004 e finalizzati a consentire la loro fruibilita' avvalendosi delle risorse finanziarie ancora disponibili.
 
Art. 20.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a porre in essere tutti gli interventi ritenuti necessari finalizzati alla riesumazione dei corpi mediante il recupero dell'imbarcazione affondata a circa 19 miglia al largo delle coste di Porto Palo di Capo Passero in provincia di Siracusa, in cui persero la vita circa 280 immigrati clandestini il 25 dicembre 1996 a causa del loro trasbordo dalla nave contraddistinta con il codice F174.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono indifferibili ed urgenti e autorizzano il ricorso alle procedure acceleratorie previste dall'ordinamento giuridico vigente.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di 2.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che sara' opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 21.
1. Considerato che sono in corso gli interventi di carattere straordinario inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica dei comuni delle regioni Molise e Puglia colpite dagli eventi sismici del 2002, i termini previsti rispettivamente dall'art. 9, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
2. Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni indicati all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 17 febbraio 2006 e successive modificazioni, e' concessa per il periodo contributivo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.
3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverra' mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2008.
4. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, stabilito al 31 dicembre 2006, dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2006, n. 3496, e' differito al 31 dicembre 2007.
5. I versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 4, possono essere effettuati da parte dei soggetti interessati senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione, oppure entro il 31 gennaio 2008 in un'unica soluzione. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate alle regioni Molise e Puglia per fronteggiare gli eventi sismici del 2002, con le modalita' e le procedure previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 22.
1. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, il Commissario delegato, in deroga all'art. 1, comma 11, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato ad avvalersi di un consulente di elevata e comprovata professionalita' ed in possesso di specifiche competenze giuridiche con corresponsione di un compenso in misura non superiore a quello previsto per i consulenti di cui all'art. 4, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3512 del 6 aprile 2006, oltre l'eventuale trattamento di missione.
 
Art. 23.
1. Al fine di fronteggiare adeguatamente le numerose situazioni emergenziali in atto nel territorio regionale e per garantire efficienti e stabili collegamenti nelle situazioni d'emergenza, la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a realizzare una innovativa rete radio numerica multiaccesso digitale a standar europeo, in deroga al decreto del Ministero delle comunicazioni del 12 giugno 1998, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del bilancio regionale.
 
Art. 24.
1. Al fine di consentire al Commissario delegato l'espletamento delle attivita' previste dalle ordinanze di protezione civile n. 3309 dell'11 settembre 2003 en. 3339 del 20 febbraio 2004, adottate per fronteggiare l'emergenza conseguente all'evento alluvionale del 29 agosto 2003 nel territorio della Valcanale e Canal del Ferro, le deroghe alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1985, n. 816, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, legge 18 maggio 1989, n. 183, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 3 agosto 1998, e nei pertinenti provvedimenti applicativi, previste dalle ordinanze di protezione civile sopraccitate, devono intendersi cosi' rettificate:
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 79;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146 e 149;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 29, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 240, 241, 242, 243;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, art. 69;
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3309 dell'11 settembre 2003 e n. 3339 del 20 febbraio 2004 e' altresi' autorizzata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla legge regionale 6 maggio 2005, n. 11, al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 art. 3, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni art. 17 e alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, art. 69.
3. Al fine di consentire al Commissario delegato l'espletamento delle attivita' previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3405 del 25 febbraio 2005, adottata per fronteggiare l'emergenza conseguente all'evento alluvionale del 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le deroghe alle disposizioni contenute nella legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 e nei pertinenti provvedimenti applicativi, previste dall'ordinanza di protezione civile sopraccitata, devono intendersi cosi' rettificate:
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 69;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3405 del 25 febbraio 2005 e' altresi' autorizzata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, la deroga al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 29, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 240, 241, 242, 243, alla legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11, al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10 e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, art. 17.
5. Al fine di consentire al Commissario delegato l'espletamento delle attivita' previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3495 del 22 febbraio 2006, adottata per fronteggiare l'emergenza conseguente all'evento alluvionale del 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le deroghe alle disposizioni contenute nella legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 e nei pertinenti provvedimenti applicativi, previste dall'ordinanza di protezione civile sopraccitata, devono intendersi cosi' rettificate:
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 69;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3495 del 22 febbraio 2006 e' altresi' autorizzata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, la deroga al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 29, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 240, 241, 242, 243.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2006
Il Presidente: Prodi
 
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