Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2006
Individuazione di specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio attivita' e di tipologie di contribuenti, per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attivita'.
1.1 Nella dichiarazione di inizio di attivita' prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in aggiunta a quelle previste dal medesimo articolo, devono essere indicate le seguenti informazioni:
a) il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e del sito web;
b) gli estremi catastali degli immobili destinati all'esercizio dell'attivita', indicando degli stessi il possesso o la detenzione;
c) in caso di locazione o comodato, gli estremi di registrazione del relativo contratto;
d) l'ammontare annuo degli acquisti e delle cessioni che si prevede di effettuare nei confronti di operatori dell'Unione europea;
e) nel caso di societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata con un numero di soci inferiori a 10 unita', i codici fiscali dei soci e le relative quote di partecipazione;
f) nel caso in cui sia indicato un codice attivita' compreso tra i seguenti: 51.47.9 (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.); 51.56.2 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi); 51.90.0 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti); 52.44.B (Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.); 52.48.E (Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.); 74.87.8 (Altre attivita' di servizi alle imprese n.c.a.):
la tipologia prevalente della clientela, suddivisa in imprese, enti pubblici, consumatori finali, altro;
la presenza o l'assenza di luogo di esercizio aperto al pubblico;
gli investimenti previsti nel primo anno di esercizio dell'attivita', suddivisi fra quelli compresi tra zero e 5.000 euro, tra 5.001 euro e 50.000 euro, tra 50.001 e 200.000 euro, oltre 200.000 euro;
g) nel caso in cui l'attivita' sia compresa nel macrosettore Costruzioni e sia gestita in forma societaria, il valore complessivo degli investimenti in beni strumentali gia' effettuati.
1.2 L'omissione delle informazioni di cui al punto precedente costituisce esclusivamente elemento di valutazione ai fini della programmazione dei controlli di cui all'art. 37, comma 20, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223. 2. Tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.
2.1 I soggetti che intendono effettuare acquisti, di cui all'art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dei beni indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati in attuazione dell'art. 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, presentano una polizza fideiussoria, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o una fideiussione bancaria, nei termini e con le modalita' indicate nel punto successivo, utilizzando il fac-simile allegato al presente provvedimento.
2.2 La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, della durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari annuo presunto, da indicare nella garanzia stessa, e comunque non inferiore a 50.000 euro, e' intestata al direttore del competente ufficio delle entrate, e presentata all'ufficio medesimo prima di effettuare gli acquisti di cui al punto 2.1. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria va presentata in relazione agli acquisti effettuati entro i tre anni successivi alla data di attribuzione del numero di partita IVA. 3. Trattamento dei dati.
3.1 I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacita' contributiva, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dei contribuenti.
3.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessita', attraverso particolari sistemi di elaborazione, che consentono di eseguire analisi del rischio che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.
3.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate e' riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate. 4. Sicurezza dei dati.
4.1 La sicurezza nell'invio dei dati, di cui al punto 1.1, nei casi di trasmissione telematica previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e' garantita dal sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria, che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete e' previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. La riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
4.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e' garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale. 5. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
5.1 Il Garante per la protezione dei dati personali e' stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Motivazioni.
Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all'esigenza di rendere piu' incisiva l'azione di prevenzione nei confronti dei fenomeni di evasione e di frode, creando appositi filtri nella fase di attribuzione della partita IVA, idonei a far emergere con tempestivita' i soggetti con un profilo da meri «prestanome».
Si prevede che la richiesta di informazioni specifiche sulla posizione del soggetto richiedente la partita IVA e sull'attivita' da svolgere, fissando criteri reali di individuazione di elementi essenziali per l'attivita', risultera' di per se' un valido strumento di deterrenza e di possibile riduzione di parte delle richieste non ponderate correttamente dal richiedente.
Tali notizie e informazioni costituiranno, inoltre, un momento di esame obiettivo delle posizioni a rischio segnalate dai riscontri automatizzati previsti dalla norma, al fine di decidere in merito agli interventi diretti da eseguire tramite accessi presso i luoghi dichiarati dello svolgimento dell'attivita'.
Infine, risulta un forte elemento dissuasivo la richiesta di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria, prodromica alla possibilita' di effettuare acquisti nell'area comunitaria, nei confronti dei soggetti che dichiarano di voler operare in specifici settori commerciali, che in base alle maturate esperienze nell'attivita' di contrasto dei fenomeni di frode, sono stati gia' riconosciuti dal legislatore come particolarmente a rischio.
Poiche' l'intento del legislatore e' quello di favorire, nel momento iniziale dell'attivita', in cui non si ha una esaustiva conoscenza del profilo del contribuente, l'individuazione tempestiva di soggetti che potenzialmente possono porre in essere frodi all'IVA intracomunitaria, si dispone che, per dare significativita' alla norma nel senso indicato, le garanzie di cui sopra debbano essere prestate in relazione agli acquisti di beni di cui all'art. 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, effettuati entro i tre anni - periodo richiamato nella norma con riferimento alla durata della garanzia - successivi alla data di attribuzione del numero di partita IVA.
I dati e le informazioni pervenuti all'anagrafe tributaria sono utilizzati nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali. In particolare, con riferimento all'identificazione ed all'autenticazione dell'utente, la sicurezza della trasmissione dei dati e' garantita da un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una password e, per usufruire di alcuni servizi erogati in rete, in un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti.
La riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate e' riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono opportunamente tracciate. I particolari sistemi di elaborazione, inoltre, consentono di eseguire analisi del rischio riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di selezionare, nel rispetto dei principi di necessita' e proporzionalita', solo i soggetti nei cui confronti sono avviate le attivita' istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali. Riferimenti normativi:
a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;
b) disciplina normativa di riferimento:
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35 e 60-bis.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2006
Il direttore dell'Agenzia: Romano
 
Allegato FIDEIUSSIONE O POLIZZA FIDEIUSSORIA RILASCIATA AI SENSI DELL'Art. 35, COMMA 15-TER DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633 E DEL PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

Premesso
- che la Ditta/societa' ...., con sede in .... codice fiscale n. ..................., (in seguito denominata «Contraente»), e' tenuta, ai sensi dell'art. 35, comma 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e del provvedimento del direttore dell'Agenzia del ...., a prestare idonea garanzia per un importo rapportato al volume d'affari annuo presunto, e comunque non inferiore a 50.000 euro, intestata al direttore del competente ufficio delle entrate, della durata di tre anni dalla data del rilascio;
- che l'ufficio delle entrate competente e' quello di ....;
- che la suddetta Ditta/societa' ritiene di conseguire un volume d'affari annuo presunto pari a Euro ....;
Cio' premesso
La sottoscritta.................................... (in seguito denominata «Societa' o Banca»), in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, con sede legale in .... e per essa il/i funzionario/i sig/sigg. ri .... nella sua/loro rispettiva qualita' di ...., con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, si costituisce fideiussore del Contraente;
- il quale accetta per se' e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del direttore pro-tempore dell'ufficio delle entrate di .... - alle condizioni generali e particolari che seguono, per l'importo complessivo garantito di Euro .... e durata fino alla data del ....................
Condizioni generali
A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Societa/Banca e l'Amministrazione finanziaria.
Art. 1.
Oggetto della garanzia
La Societa' o Banca garantisce all'Amministrazione finanziaria, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, il pagamento totale o parziale delle somme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, gli interessi e le sanzioni relativi dovuti dal contribuente a seguito di atto amministrativo, emesso ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ovvero conseguente alla comunicazione prevista dall'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, notificato entro il periodo di validita' del presente contratto.
Art. 2.
Durata della garanzia
La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria a favore del direttore pro-tempore dell'ufficio delle entrate competente ha la validita' di tre anni dalla data di rilascio. Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.
Art. 3.
Importo massimo della garanzia
La garanzia e' prestata per l'importo massimo complessivo indicato in premessa. Tale importo sara' diminuito dell'ammontare richiesto a seguito della notifica dell'atto amministrativo di cui all'art. 1 per il quale si e' proceduti all'escussione della presente garanzia.
Art. 4.
Inadempimento del contribuente
L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del richiedente non potra' in nessun caso essere opposto all'Amministrazione finanziaria.
Art. 5.
Avviso di sinistro - Pagamento
Qualora si verifichino le condizioni per l'escussione della garanzia, l'Amministrazione finanziaria, con lettera motivata raccomandata a.r. ovvero con altro idoneo mezzo, inviata per conoscenza anche al Contraente, puo' richiedere alla Societa/Banca il versamento della somma dovuta, fino alla concorrenza dell'importo garantito, e la Societa/Banca provvedera', senza eccezioni, al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
Art. 6.
Rinuncia alla preventiva escussione
La Societa/Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 codice civile.
Art. 7.
Surrogazione
La Societa/Banca e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Amministrazione finanziaria in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Amministrazione finanziaria facilitera' le azioni di recupero, fornendo alla Societa' tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 8.
Coesistenza di piu' garanzie
Nel caso vi siano una o piu' polizze fideiussorie/fideiussioni bancarie rilasciate a garanzia della disposizione normativa in premessa, le stesse saranno escusse in proporzione ai rispettivi ammontari. Nel caso in cui coesistano garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 35, comma 15-ter, e dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, qualora si verifichino le condizioni per l'escussione delle stesse, si procedera' preventivamente all'escussione, fino alla concorrenza dell'ammontare massimo garantito, di quella/quelle rilasciata ai sensi del richiamato art. 35, comma 15-ter.
Art. 9.
Forma delle comunicazioni alla Societa/Banca
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Societa' in dipendenza della presente polizza devono essere fatti via fax o per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Societa' o alla Agenzia alla quale e' assegnata la polizza.
Art. 10.
Foro competente
In caso di controversie fra la Societa/Banca e l'Amministrazione finanziaria e' competente esclusivamente l'Autorita' giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione finanziaria stessa.
Art. 11.
R i n v i o
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione, alle quali le parti integralmente si riportano.
B) Condizioni generali che regolano il rapporto tra la Societa/Banca e il Contraente.
Art. 12.
Premio/Commissione
Il premio/commissione indicato in polizza e' dovuto in via anticipata e in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito alla Societa/Banca.
Art. 13.
R i v a l s a
Il Contraente e i suoi successori e aventi causa si obbligano a rimborsare alla Societa/Banca, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Amministrazione finanziaria, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza e interessi, rinunciando fino da ora a ogni eventuale eccezione in ordine all'effettivo pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 codice civile.
Art. 14.
Rivalsa delle spese di recupero
Gli oneri di qualsiasi natura che la Societa/Banca dovra' sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.
Art. 15.
Controgaranzia
Nei casi previsti dall'art. 1953 codice civile, la Societa/Banca puo' pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.
Art. 16.
Imposte e tasse
Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza e agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Societa/Banca.
Art. 17.
R i n v i o
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, alle quali le parti integralmente si riportano.
Art. 18.
Forma delle comunicazioni alla Societa/Banca
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Societa' in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla direzione della societa' o alla agenzia alla quale e' assegnata la polizza.
Art. 19.
Foro competente
In caso di controversie fra la Societa/Banca e il Contraente e' competente esclusivamente l'Autorita' giudiziaria del luogo ove ha sede la direzione della Societa/Banca. IL CONTRAENTE ............
LA SOCIETA/BANCA .............
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 13 (Rinuncia ad apporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile).
Art. 15 (Facolta' della Societa' di chiedere una controgaranzia).
Art. 19 (Deroga alla competenza territoriale). IL CONTRAENTE ..............
Io sottoscritto notaio .... certifico che il sig. /i sigg. ri .... domiciliato/i per la carica a .... con i poteri di firma per quest'atto in nome e per conto della .............. ....nella sua/loro qualita' di funzionario/i della stessa, della cui identita' personale e dei cui poteri ad impegnare la ...., io notaio sono certo, ha/hanno apposto in mia presenza la sua/loro firma in calce all'atto che precede. Data, .................
Firma, ...........
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone