Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 5 dicembre 2006
Disposizioni in materia di tariffe per i servizi di misura e di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato e in materia di opzioni ulteriori domestiche, per l'anno 2007. Modificazioni del Testo integrato approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 275/06).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 5 dicembre 2006.
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/05);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04), nonche' la relativa relazione tecnica;
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/2004, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04 (di seguito: deliberazione n. 135/04);
la deliberazione dell'Autorita' 20 luglio 2005, n. 153/05 (di seguito: deliberazione n. 153/05);
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05 (di seguito: deliberazione n. 202/05);
la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 287/05 (di seguito: deliberazione n. 287/05);
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 126/06 (di seguito: deliberazione n. 126/06);
la deliberazione dell'Autorita' 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito: deliberazione n. 203/06);
il documento per la consultazione 12 novembre 2003, recante «Determinazione del costo riconosciuto per l'erogazione dei servizi di trasporto di misura e di vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 1° gennaio 2004-31 dicembre 2007»;
il documento per la consultazione 7 marzo 2005, recante «Interventi per la diffusione presso le utenze domestiche di tariffe e opzioni tariffarie che prevedano prezzi dell'energia elettrica differenziati su due o piu' raggruppamenti orari e regolazione dell'offerta ai clienti domestici di "garanzie di origine" dell'energia elettrica da fonti rinnovabili»;
il documento per la consultazione 26 luglio 2006, recante «Proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione», Atto n. 23/06;
il documento di ricognizione diffuso dalla Direzione energia elettrica dell'Autorita' il 3 agosto 2006, recante «Ricognizione in prospettiva della liberaliz-zazione del servizio di vendita di energia elettrica a tutti i clienti finali per l'acquisizione di elementi utili allo studio dei relativi regimi di tutela».
Considerato che:
con riferimento alle componenti tariffarie destinate alla remunerazione del servizio di misura e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato non sono previsti meccanismi automatici di aggiornamento annuale;
secondo quanto indicato al punto 13.2 della relazione tecnica della deliberazione n. 5/04, l'Autorita' ha previsto di verificare su base annuale la congruita' delle componenti tariffarie di cui al precedente punto, anche al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza;
con deliberazione n. 153/05 l'Autorita' ha avviato un procedimento finalizzato all'aggiornamento delle componenti tariffarie per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
le componenti tariffarie destinate alla remunerazione del servizio di misura sono state determinate sulla base di una modalita' di riconoscimento dei costi coerenti con quanto previsto per il servizio di distribuzione, includendo una stima degli investimenti netti effettuati negli anni 2002 e 2003;
negli anni 2003, 2004 e 2005 sono stati effettuati massicci interventi di sostituzione su tutto il territorio nazionale dei misuratori elettromeccanici in bassa tensione con contatori elettronici;
la sostituzione dei misuratori di cui al precedente punto e' stata effettuata solo da alcune delle maggiori imprese di distribuzione;
nell'ambito del processo di liberalizzazione del settore elettrico, si sta realizzando la progressiva riduzione del numero dei clienti che continuano ad approvvigionarsi nel mercato vincolato, in primo luogo in relazione alle utenze connesse in media e alta tensione;
il corrispettivo a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e' stato dimensionato sulla base del numero di clienti che si approvvigionavano nel medesimo mercato vincolato all'inizio del periodo regolatorio e, pertanto, con il contrarsi del numero di clienti vincolati, potrebbe non essere assicurata la copertura dei costi sottostanti il servizio;
gli effetti di cui al punto precedente, per gli anni 2005 e 2006, si stimano essere stati compensati dal mancato aggiornamento della corrispondente componente tariffaria;
la corretta allocazione e quantificazione dei costi di commercializzazione e' essenziale affinche' non vengano introdotte distorsioni tariffarie nel processo di liberalizzazione del settore elettrico;
sia l'investimento in contatori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione, sia la riduzione dei clienti vincolati, dovrebbero consentire recuperi di produttivita' anche maggiori di quelli previsti per il servizio di distribuzione, ma che si manifestano completamente solo con alcuni anni di ritardo, per la necessita' di razionalizzare le risorse prima impiegate in tali attivita';
ai sensi degli articoli 15 e 26 del Testo integrato la quota parte delle componenti rho1, rho3, sigma1, sigma2 e sigma3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti, relativi al servizio di distribuzione, e' aggiornata applicando:
il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;
il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
mentre la quota parte delle medesime componenti rho1, rho3, sigma1, sigma2 e sigma3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito, e' aggiornata applicando:
il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;
il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;
con deliberazione n. 203/06 l'Autorita' ha rinviato l'aggiornamento delle tariffe D1, D2, D3, in vista della revisione, per l'anno 2007, delle componenti tariffarie a remunerazione del servizio di misura e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
con la medesima deliberazione n. 203/06 l'Autorita' ha sospeso la proposta delle opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2007;
ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 239/04, dall'1° luglio 2007 l'attivita' di vendita dell'energia elettrica sara' libera anche in relazione alle utenze domestiche;
nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06 e' inclusa la revisione del sistema tariffario previsto per la generalita' delle utenze domestiche in bassa tensione, da attuarsi entro il 1° luglio 2007.
Ritenuto che sia opportuno:
aggiornare i corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato in coerenza con il meccanismo previsto per l'aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di distribuzione; e che a tal fine si debba tener conto di quanto deciso in relazione all'aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di distribuzione con le deliberazioni n. 135/04, n. 202/05 e n. 203/06;
tener conto, ai fini dell'aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura degli investimenti netti effettuati, nel corso degli anni 2002 2003, 2004 e 2005, eccedenti quelli gia' precedentemente riconosciuti, nonche' del mancato aggiornamento dei medesimi corrispettivi negli anni 2005 e 2006 e della conseguente mancata remunerazione del capitale investito;
prevedere che il riconoscimento della remunerazione del capitale investito connessa ai maggiori investimenti per l'installazione dei misuratori elettronici e dei relativi sistemi di telegestione alla utenze in bassa tensione sia previsto esclusivamente per le imprese che hanno effettuato tali investimenti;
nel rispetto del vincolo di unicita' della tariffa a livello nazionale previsto dalla legge n. 481/95, la finalita' di cui al precedente punto sia perseguita attraverso un idoneo meccanismo perequativo;
avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di perequazione del servizio di misura in bassa tensione nell'anno 2007;
aggiornare le componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato tenendo conto delle dinamiche di passaggio al mercato libero dei clienti finali;
provvedere all'aggiornamento per l'anno 2007 delle tariffe D1, D2, D3, destinate alle utenze domestiche in bassa tensione;
in vista della revisione del sistema tariffario previsto per la generalita' delle utenze domestiche in bassa tensione, da attuarsi entro il 1° luglio 2007:
prorogare fino al 30 giugno 2007 la validita' delle opzioni ulteriori domestiche approvate per l'anno 2006, facendo salva la possibilita' per gli esercenti di sospendere la proposta delle medesime opzioni, ovvero di modificarle in relazione ai valori delle tariffe D1, D2 e D3 in vigore dal 1° gennaio 2007;
non prevedere la possibilita' di proporre nuove opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2007;
rinviare ad un successivo provvedimento, da emanarsi nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06, la definizione dei criteri e delle modalita' per l'ulteriore diffusione tra le utenze domestiche di strutture tariffarie articolate su due o piu' raggruppamenti orari, anche successivamente al 1° luglio 2007;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato). integrate come segue:
opzioni ulteriori domestiche sono le opzioni ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 25.1 del Testo integrato;
opzioni ulteriori domestiche biorarie sono le opzioni ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, che prevedono corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica differenziati su due fasce orarie.
 
Art. 2.
Modificazioni del Testo integrato
1. All'art. 24, dopo il comma 24.8, e' aggiunto il seguente comma:
«24.9 Nell'anno 2007, una quota parte dell'elemento sigma1(mis), pari a 239,28 centesimi di euro per punto di prelievo per anno, e' destinata alla remunerazione degli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione realizzati nel periodo fino al 31 dicembre 2005. Tale quota parte e' esclusa dal calcolo della componente RA di cui al comma 48.1, per l'anno 2007».
2. Al comma 39.1 del Testo integrato le parole «tabella 18» sono sostituite con le parole «tabella 18.1».
3. Dopo il comma 39.1 del Testo integrato e' inserito il seguente comma:
«39.2 In relazione alle componenti MIS1 e MIS3 di cui al precedente comma applicate alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere b) e c) per l'anno 2007, l'impresa distributrice accantona una quota parte delle medesime, come fissata nella tabella 18.2, destinata alla remunerazione degli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione realizzati nel periodo fino al 31 dicembre 2005.».
 
Art. 3. Aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di misura e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato
vincolato per l'anno 2007
1. La tabella 9 dell'allegato n. 1 del Testo integrato e' sostituita con la tabella 9 allegata al presente provvedimento.
2. La tabella 18 dell'allegato n. 1 del Testo integrato e' sostituita con le tabelle 18.1 e 18.2 allegate al presente provvedimento.
 
Art. 4.
Aggiornamento delle componenti tariffarie
delle tariffe domestiche per l'anno 2007
1. La tabella 13 dell'allegato n. 1 del Testo integrato e' sostituita con la tabella 13 allegata al presente provvedimento.
2. Le tabelle 14, 15 e 16 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite con le tabelle 14, 15 e 16 allegate al presente provvedimento.
 
Art. 5.
Opzioni ulteriori domestiche per il periodo
1° gennaio-30 giugno 2007
1. Salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo, la validita' delle opzioni tariffarie ulteriori domestiche di cui all'art. 4, comma 1, della deliberazione n. 287/05, e' estesa al 30 giugno 2007.
2. Salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo, le opzioni ulteriori domestiche biorarie proposte dagli esercenti di cui all'art. 4, comma 2, della deliberazione n. 287/05, sono ammesse ai meccanismi di perequazione delle opzioni ulteriori domestiche biorarie di cui al comma 48.1 del Testo integrato per il periodo 1° gennaio 2007-30 giugno 2007.
3. Gli esercenti possono sospendere, a valere dal 1° gennaio 2007, l'offerta delle opzioni ulteriori domestiche di cui al comma 1 del presente articolo, previa comunicazione all'Autorita' da effettuarsi entro e non oltre il 29 dicembre 2006.
4. Gli esercenti, entro e non oltre il 29 dicembre 2006, possono proporre la modifica delle opzioni ulteriori domestiche di cui al comma 1, a valere dal 1° gennaio 2007, limitatamente alle componenti proposte in alternativa alle componenti tau1 (D2), tau2 (D2) e tau3 (D2) ovvero alle componenti tau1 (D3), tau2 (D3) e tau3 (D3).
5. La verifica e approvazione delle proposte di modifica di cui al comma 4 del presente articolo e' effettuata dall'Autorita' nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 4.3 del Testo integrato.
6. Decorsi i termini di cui ai commi 3 e 4, la sospensione, ovvero la modificazione delle opzioni ulteriori domestiche e' consentita nei limiti previsti dall'art. 4 del Testo integrato.
 
Art. 6. Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia
di perequazione della remunerazione riconosciuta al servizio di
misura in bassa tensione nell'anno 2007
1. E' avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di perequazione della remunerazione riconosciuta al servizio di misura dell'energia elettrica nell'anno 2007.
2. Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma:
a) sono convocati, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, incontri con i soggetti interessati e con le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
b) sono istituiti, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati;
c) sono resi disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti in materia.
3. Il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo e' finalizzato a garantire che la remunerazione connessa agli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione sia riconosciuta esclusivamente alle imprese distributrici che hanno realizzato tali investimenti nel periodo fino al 31 dicembre 2005. A tal fine sono, tra l'altro, condotte analisi di dettaglio sugli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione dichiarati dalle imprese distributrici.
4. Il direttore responsabile della Direzione tariffe dell'Autorita' procede:
a) allo svolgimento delle attivita' conoscitive ed istruttorie per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 3 del presente articolo;
b) alle convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalita' in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento;
c) alla predisposizione di documenti per la consultazione e di proposte all'Autorita' per gli interventi di competenza.
 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente provvedimento entrano in vigore dal 1° gennaio 2007.
2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione, salvo quanto disposto al precedente comma 1.
3. L'allegato «A» alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento nonche' di quelle precedentemente previste dalla deliberazione n. 203/06, e' pubblicato sul sito internet dell'Autorita' successivamente al 1° gennaio 2007.
Milano, 5 dicembre 2006
Il presidente: Ortis
 
Allegato A

----> Vedere allegato alle pagg. 58-59 <----
 
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