Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 dicembre 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Stancato Lucia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Stancato Lucia nata a Ciro' Marina (Crotone) il 3 aprile 1957 cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo lettone di psihologijas magistra gradu kliniskaja psihologija, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attivita' di psicologa;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Psihologijas Magistra gradu kliniskaja psihologija», conseguito presso la «Latvijas Universitate - Pedagogijas un psihologijas fakultate» di Riga in data 23 aprile 1992;
Considerato che l'istante documenta di essere iscritta presso l'«Universita' G. d'Annunzio» di Chieti e dimostra di aver superato tredici esami in detta universita', presso la facolta' di psicologia, corso di laurea in scienze psicologiche;
Preso atto che produce certificazione attestante formazione;
Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorita' lettone nel caso della sig.ra Stancato Lucia, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b della direttiva 2001/19/CE;
Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nelle sedute del 23 maggio 2006, 15 giugno 2006, 26 ottobre 2006 e del 21 novembre 2006;
Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Considerato che la sig.ra Stancato ha prodotto copia autocertificata del suo libretto di iscrizione presso l'Universita' degli studi di Chieti-Pescara, dalla quale si rileva che la predetta si e' iscritta nell'anno accademico 2004-2005 al primo anno del corso di laurea in scienze psicologiche, di durata triennale, sostenendo tredici esami a partire dal 20 giugno 2005 e fino all'8 novembre 2006. In considerazione del fatto che nonostante la documentazione presentata, sussistano differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta per l'esercizio della professione di psicologo in Italia, e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie solo orali:
1) psicopatologia;
2) teoria e tecnica dei tests;
3) psicologia di comunita';
4) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente trenta mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Stancato Lucia nata a Ciro' Marina (Crotone) il 3 aprile 1957 cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulle seguenti materie:
1) psicopatologia;
2) teoria e tecnica dei tests;
3) psicologia di comunita';
4) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente trenta mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica.
Roma, 13 dicembre 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
b) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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