Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 dicembre 2006
Decreto inerente l'accollo del debito gia' contratto da Infrastrutture S.p.a. a carico del bilancio dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, concernente la costituzione e l'attivita' di Infrastrutture S.p.a.;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 dicembre 2003 con il quale sono state precisate le modalita' dell'intervento e gli impegni dello Stato in relazione al finanziamento dei lavori di completamento per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocita' «Linea Torino - Milano - Napoli»;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni;
Visto l'art. 1, comma 79 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la quale e' stata disposta l'incorporazione di Infrastrutture S.p.a. nella Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Visto il comma 966 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («legge finanziaria 2007») secondo il quale «gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture S.p.a. fino alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocita' "Linea Torino - Milano - Napoli", nonche' gli oneri delle relative operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato»;
Visto il medesimo comma 966 dell'art. 1 della richiamata «legge finanziaria 2007», il quale, nell'abrogare l'art. 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, commi 1, ultimo periodo, 2 ultimo periodo e 4, fa salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da Infrastrutture S.p.a.»;
Visto il comma 967, dell'art. 1 della «legge finanziaria 2007», secondo il quale «la Cassa depositi e prestiti S.p.a., in quanto succeduta ad Infrastrutture S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture S.p.a. A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti e dei proventi di cui al comma 4 dell'art. 75 della legge n. 289 del 2002 e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato S.p.a. e di societa' del Gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato»;
Visto il comma 969, dell'art. 1 della «legge finanziaria 2007», il quale stabilisce tra l'altro, che «i criteri e le modalita' di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967, sono determinati con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze»;
Visto il comma 1364, art. 1, della «legge finanziaria 2007», che stabilisce che i commi 966, 967, 968 e 969 del medesimo art. 1, entrano in vigore alla data di pubblicazione della «legge finanziaria 2007»;
Preso atto della ricognizione del debito effettuata da Cassa depositi e prestiti S.p.a. («CDP S.p.a.») e trasmessa con nota del 23 dicembre 2006 a questo Ministero, relativamente al debito assunto da Infrastrutture S.p.a. entro la data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocita' «Linea Torino - Milano - Napoli», nonche' degli oneri delle relative operazioni di copertura, cosi' come riportati nell'allegato 1 al presente decreto;
Preso atto del contratto di finanziamento sottoscritto in data 23 dicembre 2003 tra Infrastrutture S.p.a., in qualita' di mutuante, e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e Treno Alta Velocita' - T.A.V. S.p.a., in qualita' di mutuatari, i cui termini essenziali sono riportati nel citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in pari data;
Rilevata la necessita', ai sensi del comma 969, dell'art. 1 della «legge finanziaria 2007», di determinare i criteri e le modalita' di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967, del citato art. 1 della «legge finanziaria 2007»;

Decreta:

Art. 1.
1. «CDP S.p.a.» nell'ambito della liquidazione di cui al successivo art. 2, promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione, da parte dei creditori del patrimonio separato, all'accollo da parte dello Stato delle obbligazioni derivanti dai titoli descritti negli allegati 1, 1A e 1B, parte integrante del presente decreto, dai mutui descritti negli allegati 2 e 2A, anch'essi parte integrante del presente decreto, con liberazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture S.p.a.
La «CDP S.p.a.» promuove altresi' analoghe iniziative per la cessione a favore dello Stato dei contratti di copertura indicati nell'allegato 3, anch'esso parte integrante del presente decreto, con liberazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture S.p.a.
2. Gli oneri derivanti dai rapporti di cui agli allegati citati nel precedente comma sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato con efficacia dalla data del presente decreto, e sono imputati sui rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato, per gli interessi e per il rimborso prestiti. Gli eventuali pagamenti ricevuti dalle controparti per effetto delle operazioni di copertura indicate nell'allegato 3 sono versati agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 2.
Alla liquidazione del patrimonio separato si procede secondo le modalita' previste dall'art. 2447-novies del codice civile.
Ottenute le liberazioni del patrimonio separato dalle obbligazioni di cui agli allegati menzionati al precedente art. 1, sono estinti i rapporti giuridici anche di garanzia derivanti dal richiamato in premessa e cessa pertanto la destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dell'art. 75 della legge n. 289 del 2002.
 
Art. 3.
Il prof. Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente la documentazione relativa alle eventuali modifiche del regolamento dei titoli e delle pattuizioni previste nei contratti di mutuo di cui agli allegati 1, 1A, 1B, 2 e 2A, a seguito dell'avvenuto accollo da parte dello Stato e della liberazione del patrimonio destinato, nonche' le cessioni dei contratti di copertura di cui all'allegato 3.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2006
Il Ministro: Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 17
 
Allegato

----> Vedere immagini da pag. 21 a pag. 25 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone