Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2006, n. 307
Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed in particolare l'articolo 4;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 30 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

Le disposizioni del presente decreto disciplinano gli aspetti organizzativi e procedimentali della attivita' di gestione amministrativa e contabile delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di seguito denominati: «uffici all'estero».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione dei principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, reca: «Ordinamento dell'amministrazione degli
affari esteri».
- La legge 28 novembre 2005, n. 246, reca:
«Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005».
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporii tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali), cosi'
recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
Art. 2.

Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero

1. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
«1. Presso gli uffici all'estero:
a) sono funzionari delegati il titolare dell'ufficio per le spese per attivita' di istituto, il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto per le spese di personale, di manutenzione e funzionamento degli uffici;
b) il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto cura la predisposizione di ipotesi di programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio, coordina e dirige il settore cui e' preposto;
c) il vice commissario amministrativo contabile e' agente contabile;
d) il collaboratore contabile partecipa a tutte le attivita' amministrativo contabili proprie dell'ufficio ed assicura, in via temporanea gli adempimenti inerenti a tali attivita' ove nella sede non sia presente il vice commissario amministrativo contabile;
e) in caso di assenza o impedimento dell'agente contabile o del consegnatario, le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume con l'incarico le responsabilita' relative.».
2. Ferme restando le responsabilita' derivanti dalle norme di contabilita' generale dello Stato, i contenuti e le specifiche professionali riferiti ai profili del personale destinatario del CCNL sono individuati in sede di contrattazione integrativa di Ministero, anche per quanto riguarda l'individuazione delle responsabilita' nei confronti dello Stato in ordine alla applicazione della tariffa consolare e alla destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate.



Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, vedi note alle premesse.



 
Art. 3.

Spese degli uffici all'estero

1. Il titolare dell'ufficio all'estero individua gli obiettivi dell'attivita' istituzionale dell'ufficio cui e' preposto e sentito il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto, ove presenti, e tenuto conto delle risultanze della gestione contabile, predispone la relazione programmatica annuale, indicando le risorse finanziarie necessarie agli uffici stessi.
2. Le spese degli uffici all'estero sono effettuate a valere sui fondi attribuiti annualmente dall'Amministrazione centrale e sono destinate:
a) allo svolgimento delle attivita' di istituto;
b) al mantenimento e funzionamento delle sedi diplomatico-consolari;
c) alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennita' dovute al personale.
 
Art. 4.

Fluidita' dei flussi finanziari

1. La fluidita' dei flussi finanziari da e per le sedi estere e' assicurata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 267.



Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 1, comma 15, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«Art 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del
sistema produttivo). - 1. - 14. (Omissis).
15. I funzionari delegati di cui all'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare
trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro
favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e
servizi nell'ambito dell'unita' previsionale di base
«Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente
motivati, sono comunicati al competente centro di
responsabilita', all'ufficio centrale del bilancio e alla
Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del
controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da
disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite
le modalita' di attuazione delle norme di cui al presente
comma.».
- L'art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n.
267 (Bilancio di previsione dello Stato per 1'anno
finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio
2006-2008), cosi' recita:
«Art. 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e disposizioni relative). - 1. - 4. (Omissis).
5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad
effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e
delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile
pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti
valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'art. 5
della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive
modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto
di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in
euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed
e' contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni
del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero medesimo per l'anno finanziario 2006, per
l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e
acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili
adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di
cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di
mobili, suppellettili e macchine d'ufficio e funzionamento
degli uffici all'estero, nonche' alla sicurezza ed
all'acquisto dei mezzi di trasporto. Il Ministero degli
affari esteri e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le
medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle
disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro
in valute inconvertibili e/o intrasferibili individuate, ai
fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro
su richiesta della competente Direzione generale del
Ministero degli affari esteri.».



 
Art. 5.

Centri interservizi amministrativi

1. Al fine di promuovere la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrativo-contabili di spesa all'estero, anche mediante accorpamento di funzioni comuni, con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere costituiti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, centri interservizi amministrativi per il coordinamento dell'attivita' di gestione delle spese concernenti gli uffici all'estero nel medesimo Paese, nonche' nell'area geografica di competenza dei dirigenti di cui al comma 3.
2. I centri interservizi, che operano presso l'Ambasciata sede di servizio dei dirigenti di cui al comma 3 si avvalgono di adeguate risorse umane e strumentali nell'ambito di quelli gia' disponibili.
3. A ciascun centro interservizi e' preposto il dirigente amministrativo con funzioni di esperto amministrativo/esperto amministrativo capo, il quale coordina, ai fini dell'attivita' del centro interservizi, i funzionari di cui all'articolo 2, operanti negli uffici del Paese, nonche' nell'area geografica di competenza.
4. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i centri interservizi svolgono, tra l'altro, i seguenti compiti:
a) stipula di convenzioni e contratti quadro per la prestazione di servizi e la fornitura di beni aventi caratteri comuni ai quali le sedi del Paese e, ove possibile, dell'area geografica dovranno conformarsi;
b) istruttoria ed adempimenti consequenziali ai procedimenti di spesa degli uffici diplomatico-consolari del Paese e dell'area geografica.
 
Art. 6.

Procedure contrattuali all'estero

1. La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali, cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Qualora l'applicazione di norme dell'ordinamento italiano sia incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare dell'ufficio puo' autorizzare, con provvedimento adeguatamente motivato, l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento.



Nota all'art. 6:
- Per il decreto del presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n, 18, vedi note alle premesse.



 
Art. 7.

Dismissione dei beni all'estero

1. Il titolare dell'ufficio all'estero autorizza la dismissione, dei beni mobili di pertinenza dell'ufficio, ad esclusione delle autovetture di rappresentanza, degli automezzi di servizio, degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e degli altri beni di particolare pregio per i quali e' necessaria specifica autorizzazione dell'Amministrazione centrale.
2. Le modalita' di vendita dei beni dismessi o l'eventuale distruzione sono disciplinate con apposito decreto del Ministero degli affari esteri.
 
Art. 8.

Semplificazione delle comunicazioni contabili con gli uffici
all'estero

1. Il Ministero degli affari esteri assicura, utilizzando le risorse umane e strumentali gia' disponibili, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, il perfezionamento dei programmi gia' avviati e la piena attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, anche con riferimento alle attivita' amministrative e contabili degli uffici all'estero.



Nota all'art. 8:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca:
«Codice dell'amministrazione digitale».



 
Art. 9.

Attuazione per via regolamentare

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, com-ma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate norme di attuazione e di esecuzione del presente decreto legislativo.



Nota all'art. 9:
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».



 
Art. 10.

Abrogazioni

1. Gli articoli 76, 77 ed il secondo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella



Note all'art. 10:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120
(Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della
spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le
rappresentanze all'estero, a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Procedure contrattuali all'estero). - 1. - 2.
(abrogati).
3. L'attivita' contrattuale degli uffici all'estero e'
effettuata nel rispetto del principio di non
discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti dei
fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione
europea.
4. Per tutte le spese degli uffici all'estero, ivi
comprese quelle in economia e di modico ammontare, e'
vietato il ricorso ad artificioso frazionamento.».



 
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