Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2006
Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica, predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione. (Deliberazione n. 292/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2006;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura;
la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricita' e per gli investimenti nelle infrastrutture (di seguito: direttiva 2005/89/CE);
la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 agosto 1986, n. 42, (di seguito: provvedimento CIP 42/86) come successivamente modificato e integrato;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/2003, e in particolare l'allegato A, come successivamente modificato e integrato;
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'allegato A, come successivamente modificato e integrato;
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 20 luglio 2005, n. 153/05;
la deliberazione dell'Autorita' 9 gennaio 2006, n. 1/06 (di seguito: deliberazione n. 1/06);
la deliberazione dell'Autorita' 10 febbraio 2006, n. 28/06;
la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2006, n. 122/06 (di seguito: deliberazione n. 122/06);
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 126/06;
la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/06;
la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 208/06;
la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 209/06;
la deliberazione dell'Autorita' 21 novembre 2006, n. 256/06 (di seguito: deliberazione n. 256/06);
la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2006, n. 275/06 (di seguito: deliberazione n. 275/06);
la norma del Comitato elettrotecnico italiano CEI EN 50160 edizione seconda del marzo 2000 recante «Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica»;
il documento per la consultazione 7 marzo 2005 recante interventi per la diffusione presso le utenze domestiche di tariffe e opzioni tariffarie che prevedano prezzi dell'energia elettrica differenziati su due o piu' raggruppamenti orari e regolazione dell'offerta ai clienti domestici di «garanzie di origine» dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (di seguito: documento per la consultazione 7 marzo 2005);
le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 7 marzo 2005;
il documento per la ricognizione 13 aprile 2005 recante ricognizione sui servizi di misura dell'energia elettrica e di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;
il documento per la consultazione 16 marzo 2006, concernente obblighi di separazione funzionale e di separazione contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, atto n. 8/06;
l'attivita' ricognitiva effettuata dagli uffici dell'Autorita' nel primo semestre del 2006 mirata ad acquisire informazioni relative alle funzioni e alle prestazioni dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione;
il documento per la consultazione 26 luglio 2006, recante proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione, atto n. 23/06 (di seguito: documento per la consultazione 26 luglio 2006);
le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 26 luglio 2006;
Considerato che:
con il 1° luglio 2007, come previsto dall'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, si completa l'apertura del mercato elettrico con l'abbassamento della soglia di idoneita' ai clienti domestici;
l'art. 5, comma 1, della direttiva 2005/89/CE prevede che ai fini dell'adozione di misure idonee al mantenimento dell'equilibrio tra la domanda di elettricita' e la capacita' di generazione disponibile, gli Stati membri incoraggino a stabilire per il mercato all'ingrosso un quadro che fornisca opportuni segnali di prezzo per la generazione e il consumo, potendo adottare altresi' misure aggiuntive quali:
misure per incoraggiare l'introduzione di tecnologie di gestione della domanda in tempo reale, quali i sistemi di contatori avanzati;
misure per favorire azioni a favore del risparmio energetico;
l'art. 13 della direttiva 2006/32/CE prevede che:
«Gli Stati membri provvedono affinche', nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso»;
«Gli Stati membri provvedono affinche', laddove opportuno, le fatture emesse dai distributori di energia, dai gestori del sistema di distribuzione e dalle societa' di vendita di energia al dettaglio si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile. Insieme alla fattura sono fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico»;
nel piano triennale 2006-2008 adottato con la deliberazione n. 1/06 l'Autorita' ha indicato tra gli obiettivi da perseguire il sostegno all'apertura dei mercati dal lato della domanda e il completamento, sviluppo e adeguamento del mercato elettrico;
con il documento per la consultazione 7 marzo 2005 l'Autorita' aveva gia' avanzato proposte per la graduale diffusione di tariffe biorarie o multiorarie a tutta la clientela domestica e per l'installazione di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica consumata in raggruppamenti orari, con adeguamento della remunerazione del servizio di misura, e disincentivi per le imprese che non avessero provveduto ad adeguare la dotazione di misuratori per la propria clientela domestica;
a seguito delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati l'Autorita' non aveva dato seguito alle proposte formulate ritenendo maggiormente opportuno:
approfondire lo studio delle caratteristiche funzionali dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione e lo studio delle caratteristiche prestazionali e delle architetture dei sistemi di telegestione;
caratterizzare da un punto di vista funzionale e prestazionale i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione in modo tale da renderli compatibili con gli obiettivi che l'Autorita' avrebbe successivamente indicato nel documento per la consultazione 26 luglio 2006, evitando in tal modo che le imprese implementassero uno specifico sistema per il solo mercato vincolato;
nel corso del 2006 gli uffici dell'Autorita' hanno effettuato una attivita' ricognitiva con l'obiettivo di acquisire informazioni circa le funzioni e le prestazioni dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione;
tale attivita' e' stata finalizzata alla elaborazione del documento per la consultazione 26 luglio 2006 nel quale l'Autorita' ha indicato gli obiettivi che intende perseguire attraverso l'introduzione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione, tra i quali lo sviluppo della concorrenza nella vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione, e i criteri cui intende ispirarsi ai fini del perseguimento di tali obiettivi, tra i quali estendere gli obblighi di installazione anche alle imprese con meno di 5.000 clienti e evitare di porre freni o limiti all'innovazione tecnologica;
sempre con il medesimo documento per la consultazione 26 luglio 2006, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, l'Autorita' ha formulato proposte in materia di:
piano di installazione e di messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione di bassa tensione, con penalizzazione sul riconoscimento del ricavo ammesso per il servizio di misura in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi percentuali di installazione dei misuratori elettronici, definendo le condizioni affinche' un misuratore possa essere considerato di tipo elettronico e prevedendo una comunicazione annuale all'Autorita' circa la quota di potenza installata effettivamente dotata di misuratore elettronico;
i requisiti funzionali minimi cui i misuratori elettronici devono essere conformi;
i requisiti prestazionali dei sistemi di telegestione;
le modalita' di accesso ai dati di prelievo da parte dei clienti e dei venditori, il formato e il contenuto di tali dati, i tempi entro i quali tali dati devono essere disponibili ai clienti e ai venditori;
l'utilizzo dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per finalita' inerenti la regolazione della qualita' dei servizi elettrici, con particolare riferimento alla determinazione dell'incentivo per le imprese distributrici che utilizzeranno il sistema di telegestione dei misuratori elettronici per la registrazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nella interruzione del servizio elettrico, in conformita' a quanto previsto dalla deliberazione n. 122/06, e alla misura e visualizzazione della misura del valore efficace della tensione di alimentazione;
approfondimenti su ulteriori requisiti funzionali dei misuratori e dei sistemi di telegestione di bassa tensione;
schema di penalizzazione e incentivazione di alcuni requisiti funzionali e prestazionali;
le osservazioni pervenute al documento per la consultazione 26 luglio 2006;
i misuratori attualmente installati presso i punti di prelievo di bassa tensione della maggior parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, salvo i casi indicati nel successivo alinea, sono di tipo elettromeccanico;
presso un certo numero di punti di prelievo in bassa tensione all'Autorita' risulta, anche dalle risposte al documento per la consultazione 26 luglio 2006, che siano stati installati misuratori equivalenti alle caratteristiche di cui al testo integrato, art. 36, commi 36.2 e 36.3 (di seguito: misuratori orari);
all'Autorita' risulta che i titolari dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW siano assimilabili nei comportamenti di consumo e nei comportamenti commerciali ai punti di prelievo in media tensione di paragonabile potenza disponibile e che per tali punti di prelievo non e' prevista l'installazione dei limitatori di potenza ai sensi del provvedimento CIP 42/86;
la completa definizione del regime di determinazione convenzionale del prelievo di energia elettrica ai fini del dispacciamento e della complementare applicazione del trattamento su base oraria dovranno essere definiti in esito ai procedimenti avviati con la deliberazione n. 256/06;
Considerato altresi' che:
l'Autorita':
con deliberazione n. 275/06 ha avviato un procedimento finalizzato a garantire che la remunerazione connessa agli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione sia riconosciuta esclusivamente ai soggetti responsabili del servizio di misura che hanno realizzato investimenti in tali tecnologie fino al 31 dicembre 2005;
con la medesima deliberazione n. 275/06 ha rinviato al procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06, la definizione dei criteri e delle modalita' per l'ulteriore diffusione tra le utenza domestiche di strutture articolate su due o piu' raggruppamenti orari, anche successivamente al 1° luglio 2007;
Ritenuto che:
i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione consentano di cogliere pienamente i disposti contenuti nell'art. 5, comma 1, della direttiva 2005/89/CE e nell'art. 13 della direttiva 2006/32/CE, e in particolare consentano:
la determinazione di alcune condizioni necessarie al trasferimento del segnale di prezzo ai clienti finali, attuabile attraverso l'applicazione di schemi di prezzo di tipo multiorario;
la gestione della domanda, attuabile anche in tempo reale, secondo funzioni quali la limitazione della domanda, la riduzione per via telematica della potenza disponibile o altre funzioni ancora rese possibili dalla disponibilita' presso i misuratori di registrazioni avanzate dei prelievi, in potenza e energia, e del loro trasferimento per via telematica al centro di telegestione;
il risparmio energetico, attuabile attraverso una maggiore consapevolezza dei clienti circa i loro consumi, resa possibile dal fatto che i misuratori elettronici sono in grado di fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso;
la determinazione delle condizioni necessarie affinche' le fatture possano essere elaborate sulla base del consumo effettivo ed emesse con frequenze tali da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico;
siano oramai state raggiunte le condizioni tali per cui gli investimenti nei misuratori elettronici di energia elettrica e nei relativi sistemi di telegestione possano essere considerati tecnicamente possibili, finanziariamente ragionevoli e proporzionati rispetto ai risparmi energetici potenziali, in virtu' sia dell'elevato grado di maturazione raggiunto da tali tecnologie sia dell'elevato numero di potenziali fornitori operanti nel mercato di tali tecnologie;
i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione consentano il perseguimento degli obiettivi di sostegno all'apertura dei mercati dal lato della domanda e di completamento, sviluppo e adeguamento del mercato elettrico, in attuazione di quanto previsto all'art. 21 dalla direttiva 2003/54/CE in materia di apertura del mercato elettrico al settore domestico a partire dal 1° luglio 2007, come previsto nel piano triennale 2006-2008 dell'Autorita';
Ritenuto opportuno:
confermare, alla luce di quanto sopra esposto e degli esiti della consultazione, gli obiettivi legati all'introduzione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione indicati nel documento per la consultazione 26 luglio 2006, e i criteri cui l'Autorita' intende ispirarsi ai fini del perseguimento di tali obiettivi;
dare seguito ad alcune proposte formulate nel documento per la consultazione 26 luglio 2006 alla luce delle osservazioni pervenute e in coerenza con le determinazioni gia' assunte con la deliberazione n. 275/06, in particolare:
procedere alla determinazione degli obblighi di installazione dei misuratori elettronici per i punti di prelievo di bassa tensione, posticipando e dilatando le fasi di verifica delle installazioni dei misuratori elettronici, rimodulandone nel contempo gli obiettivi percentuali annui di installazione, al fine di tenere conto dei tempi necessari alla predisposizione dei capitolati di gara e di eventuali lavori da eseguire sulla rete di bassa tensione da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, prevedendo un piano di installazione concentrato nel periodo di regolazione 2008-2011 e articolato in quattro fasi di verifica: fine 2008, fine 2009, fine 2010 e fine 2011, con percentuali del numero di punti di prelievo dotati di misuratore elettronico installati pari rispettivamente al 25%, 65%, 90% e 95% del numero totale di punti prelievo in bassa tensione, e utilizzando il numero di misuratori elettronici installati per la verifica degli obiettivi di installazione;
adeguare per il periodo di regolazione 2008-2011 il riconoscimento del ricavo ammesso per il servizio di misura, anche in coerenza con le determinazioni di cui alla deliberazione n. 275/06, prevedendo che:
i. la remunerazione connessa al servizio di misura contempli il riconoscimento degli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione sia riconosciuta esclusivamente ai soggetti responsabili del servizio di misura che hanno effettivamente realizzato tali investimenti;
ii. il criterio di remunerazione tenga conto degli obblighi di installazione sopra menzionati, sia in relazione alla remunerazione del capitale investito, sia in relazione al livello degli ammortamenti riconosciuti in tariffa, prevedendo altresi' forme di penalita' in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di installazione obbligatori;
iii. in relazione alla dinamica dei costi operativi si tengano in considerazione la potenzialita' di recupero di efficienza offerte dai sistemi di telegestione;
disporre che l'implementazione degli adeguamenti al sistema tariffario per il servizio di misura sopra richiamati sia prevista nell'ambito degli interventi per il terzo periodo di regolazione di cui al procedimento avviato con deliberazione n. 208/06;
pervenire alla definizione di misuratore elettronico caratterizzando i misuratori elettronici attraverso requisiti funzionali minimi, inclusa la predisposizione alla rilevazione dei relativi registri per via telematica da parte del centro di telegestione;
prevedere una comunicazione annuale all'Autorita' da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura al fine di consentire la verifica degli obiettivi di installazione dei misuratori elettronici;
confermare l'incentivo per le imprese distributrici che utilizzeranno il sistema di telegestione dei misuratori elettronici per la registrazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzione del servizio elettrico, in conformita' a quanto previsto dalla deliberazione n. 122/06;
Ritenuto inoltre che:
i misuratori di tipo elettromeccanico non consentano di perseguire gli obiettivi indicati nel presente provvedimento;
i misuratori orari installati alla data del presente provvedimento presso alcuni punti di prelievo in bassa tensione debbano essere preservati pur presentando funzionalita' ridotte rispetto a quelle introdotte per i misuratori elettronici, ma sufficienti a soddisfare i requisiti per i misuratori orari da installare presso i punti di media tensione;
sia opportuno, e sostenibile dai sistemi di telegestione gia' in funzionamento, di estendere il trattamento su base oraria anche ai punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW, al fine di evitare situazioni di disparita' sul territorio nazionale e comportamenti opportunistici sull'installazione di misuratori orari per i punti di prelievo di bassa tensione;
Ritenuto infine che:
sia opportuno determinare con eventuali successivi provvedimenti o riesaminare con eventuali successive consultazioni:
i tempi entro i quali i misuratori elettronici, una volta installati, debbano essere resi disponibili alle funzioni di telegestione e di telelettura dei dati di prelievo ai fini della fatturazione;
i tempi e le condizioni legati al godimento da parte del cliente del diritto all'installazione del misuratore elettronico una volta portato a compimento il piano di installazione dei misuratori elettronici;
i requisiti prestazionali dei sistemi di telegestione e l'eventuale schema di penalizzazione degli stessi;
la possibilita' di erogare l'incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici per la rilevazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico anche in tempi successivi a quelli fissati dal presente provvedimento;
l'utilizzo sistemico della misura del valore efficace della tensione di alimentazione a norma CEI EN 50160 per finalita' inerenti il monitoraggio della qualita' della tensione e la regolazione della qualita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
le modalita' di accesso ai dati di prelievo dei clienti da parte dei venditori, il formato e il contenuto di tali dati, nonche' i tempi di messa a disposizione periodica di tali dati ai clienti e ai venditori;
l'eventuale obbligo di misura dell'energia attiva immessa in rete per tutti i misuratori monofase e trifase che saranno installati a decorrere dal quarto periodo di regolazione;
gli eventuali obblighi di utilizzo di protocolli di comunicazione standard verso il centro di telegestione, di protocolli di comunicazione destinati alla modulazione della domanda di energia (domotica) e di protocolli di comunicazione destinati allo sviluppo dei servizi a valore aggiunto;
i clienti che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale dalla fornitura di energia elettrica;
Delibera:

1. Di approvare le direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica per i punti di prelievo in bassa tensione predisposti per la telegestione contenute nell'allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Di modificare l'art. 4, comma 4.2, dell'allegato A alla deliberazione 16 ottobre 2003 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03), aggiungendo dopo la lettera d) la seguente lettera:
«e) i punti di prelievo in media tensione ed i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW corrispondenti a clienti del mercato libero e dotati di misuratori in grado di rilevare l'energia elettrica attiva prelevata in ogni ora sono trattati su base oraria.».
3. Di prevedere che l'implementazione dei necessari adeguamenti al sistema tariffario per il servizio di misura conseguenti alle disposizioni di cui al presente provvedimento sia inclusa nell'ambito degli interventi per il terzo periodo di regolazione di cui al procedimento avviato con deliberazione n. 208/06.
4. Di ripubblicare, a seguire, l'allegato A alla deliberazione n. 118/03 sul sito internet dell'Autorita' con le modifiche e le integrazioni risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.
5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Milano, 18 dicembre 2006
Il presidente: Ortis
 
Allegato A

Art. 1.
Definizioni

1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: testo integrato), nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:
centro di telegestione e' il sistema informativo di governo delle funzionalita' di telegestione dei misuratori elettronici di cui al presente provvedimento;
limitatore di potenza prelevabile e' un dispositivo atto ad interrompere l'alimentazione di un punto di prelievo dell'energia elettrica su reti di distribuzione di bassa tensione;
parametri contrattuali sono le personalizzazioni informative che rappresentano i termini del contratto di acquisto di energia elettrica da parte del titolare di un punto di prelievo, rilevanti al funzionamento dei misuratori elettronici di cui al presente provvedimento;
potenza attiva massima prelevata su base quarto d'ora e' il valore massimo di potenza attiva prelevata su base quarto d'ora fra due fatturazioni consecutive;
registro totalizzatore incrementale e' un registro che contiene il valore incrementale della misura del flusso di energia elettrica mono-direzionale attraverso un punto di connessione alla rete di distribuzione;
la deliberazione n. 168/03 e' la deliberazione 30 dicembre 2003 dell'Autorita', n. 168/03, come successivamente integrata e modificata;
switching e' la variazione dell'utente del dispacciamento per il punto di prelievo ai sensi della deliberazione n. 168/03, art. 5;
telegestione e' l'insieme di strumenti informatici e funzionalita' che permette, l'avvio, la predisposizione, la conduzione, per via telematica, di misuratori elettronici installati presso punti di prelievo di energia elettrica.
Art. 2.
Finalita'

2.1. Con il presente provvedimento l'Autorita' persegue le seguenti finalita':
a) contribuire ad assicurare la concorrenza del servizio di vendita di energia elettrica ai clienti finali titolari di punti di prelievo dell'energia elettrica su reti di distribuzione di bassa tensione domestici, che dal 1° luglio 2007 saranno idonei, e non domestici;
b) porre i presupposti funzionali e tecnologici per permettere l'eventuale estensione del trattamento orario anche ai punti di prelievo in bassa tensione;
c) migliorare la qualita' dei servizi di misura, di vendita e di distribuzione dell'energia elettrica per i clienti finali in bassa tensione, assicurando i medesimi livelli funzionali e prestazionali sia ai clienti che permarranno in regime di tutela sia a quelli che eserciteranno il diritto di scelta di un nuovo venditore.
Art. 3.
Oggetto

3.1. Il presente provvedimento rende obbligatoria, secondo una pianificazione temporale graduale, l'installazione in tutti i punti di prelievo in bassa tensione del territorio nazionale di misuratori elettronici con predisposizione ad essere gestiti, programmati, potenziati funzionalmente e a rendere disponibili ai soggetti aventi titolo i dati di misura rilevanti con modalita' telematiche.
Art. 4.
Misuratore elettronico monofase di bassa tensione

4.1. Il presente articolo stabilisce i requisiti funzionali minimi cui i misuratori elettronici monofase relativi ai punti di prelievo in bassa tensione devono esser conformi.
4.2. I misuratori elettronici monofase relativi ai punti di prelievo in bassa tensione devono:
a) essere dotati di una funzione di orologio/calendario con risoluzione ai secondi e, qualora non siano dotati di strumentazione GPS (Global Positioning System) con funzione di sincronizzazione, poter essere sincronizzati almeno una volta al giorno con un riferimento unico a cura del soggetto responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica;
b) consentire la misura della energia elettrica attiva prelevata nel punto di prelievo e la registrazione di tale misura al proprio interno in un registro totalizzatore unico incrementale;
c) permettere la registrazione al proprio interno della misura dell'energia elettrica attiva prelevata in quattro registri totalizzatori separati incrementali, abilitabili alternativamente in un massimo di cinque intervalli temporali, il primo dei quali ha inizio alle ore 00:00 e l'ultimo ha termine alle ore 24:00 del medesimo giorno; la tabella oraria di abilitazione dei registri totalizzatori separati deve disporre di almeno sette tipi di articolazione, coesistenti e corrispondenti a:
i. giorni feriali, compreso il sabato, differenziati;
ii. domeniche e giorni festivi, compreso il Santo Patrono e deve poter essere aggiornata almeno due volte nell'anno solare nel misuratore stesso;
d) disporre dell'informazione del registro totalizzatore di cui alla lettera c) su cui conteggiare l'energia attiva prelevata in caso di perdita del riferimento temporale di cui alla lettera a);
e) permettere la registrazione al proprio interno della misura dell'energia attiva prelevata in ogni ora e la relativa archiviazione per almeno trentasei giorni;
f) essere dotati di dispositivo limitatore di potenza prelevabile in grado di disconnettere il punto di prelievo in caso di superamento di soglie predefinite di potenza con le modalita' di seguito riportate:
i. consentire, per un tempo indefinito, un supero fino al 10% del valore della potenza contrattualmente impegnata, in ottemperanza al provvedimento CIP 42/86; in caso di potenza istantanea prelevata che supera la potenza contrattualmente impegnata per piu' del 10% i misuratori devono prevedere una banda di tolleranza tale da consentire al cliente un prelievo per un tempo limitato, sufficiente per poter ridurre il prelievo prima dell'eventuale scatto del limitatore; tale banda di tolleranza e' a tempo inverso, ossia ai valori di potenza media prelevata o istantanea piu' elevati corrispondono tempi di intervento del limitatore piu' rapidi; ogni scatto del limitatore deve essere preceduto dall'invio di un messaggio di allarme sul display dei misuratori che dovra' essere visualizzato sul display di cui alla successiva lettera j) per un tempo sufficiente al cliente per poterne prendere visione;
g) consentire, in alternativa o in aggiunta a quanto indicato alla precedente lettera f), ove necessario o applicabile, la registrazione della potenza attiva massima prelevata su base quarto d'ora in corrispondenza di ogni registro totalizzatore di cui alla precedente lettera c), nell'intervallo di tempo fra due fatturazioni consecutive;
h) prevedere che le funzionalita' di cui alla lettera f) e g) siano abilitabili e disabilitabili per via telematica;
i) poter rendere disponibili i valori dei registri totalizzatori di cui alle lettere b) e c) ed eventualmente del registro di potenza di cui alla lettera g) agli istanti temporali rilevanti ai fini della fatturazione dei consumi, in corrispondenza dello switching e delle modifiche contrattuali di cui alla successiva lettera m), primi tre punti dell'alinea iv; contemporaneamente proseguire la misura dell'energia elettrica prelevata nei registri di cui alle lettere b), c) ed eventualmente g), coerentemente con la tabella oraria di abilitazione dei registri totalizzatori separati di cui alla lettera c), e delle registrazioni di cui alla lettera e);
j) essere dotati di un display che, automaticamente o a comando anche locale, visualizzi almeno i registri totalizzatori di energia attiva prelevata di cui alle lettere b) e c) ed eventualmente il registro di potenza di cui alla lettera g), l'individuazione del registro totalizzatore abilitato al momento della visualizzazione, la data e l'ora, la potenza istantanea prelevata e i valori memorizzati dei registri di cui al punto i); i misuratori devono essere in grado di visualizzare sul display messaggi generatisi automaticamente al proprio interno, ad esempio per situazioni di allarme, o inviati dal centro di telegestione;
k) disporre di meccanismi di protezione e controllo dell'integrita' dei registri di cui alle lettere b), c) ed eventualmente g); in caso di corruzione dei valori di tali registri, qualora non recuperabili da copie di back-up, i misuratori registrano l'allarme e lo rendono disponibile al centro di telegestione; disporre inoltre di meccanismi di protezione e controllo anche nei protocolli di comunicazione utilizzati per la comunicazione con il centro di telegestione;
l) essere provvisti di una segnalazione automatica e tempestiva di eventuali irregolarita' del proprio funzionamento;
m) essere predisposti alla gestione delle seguenti transazioni remote:
i. la sincronizzazione degli orologi dei misuratori, per quelli non dotati di strumentazione GPS;
ii. la rilevazione periodica dei registri totalizzatori di cui alle lettere b), c), e) ed eventualmente g);
iii. la rilevazione in via telematica in modo continuativo della regolarita' del proprio funzionamento in accordo a quanto disposto alla lettera l);
iv. nell'ambito della gestione contrattuale:
l'attivazione e la disattivazione del misuratore stesso, nonche' la modifica dei parametri necessaria a seguito di voltura (senza disalimentazione del punto di prelievo) o subentri (con disalimentazione del punto di prelievo), in relazione alla validita' del contratto di trasporto;
la variazione della potenza contrattuale;
la variazione della tabella oraria di abilitazione di cui alla lettera c);
l'interruzione e il successivo ripristino dell'alimentazione del punto di prelievo;
la variazione della potenza prelevabile;
v. la modifica dei parametri, anche contrattuali, del misuratore;
vi. l'invio di messaggi informativi sul display del misuratore;
vii. la rilevazione di informazioni sintetiche relative ai valori minimo e massimo registrati nella settimana e alla percentuale di campioni registrati nell'intervallo +10% / -10% del valore nominale della tensione di alimentazione.
I misuratori elettronici devono essere predisposti alle suddette transazioni remote fin dalla loro prima installazione e devono essere attivabili una volta installato il centro di telegestione senza necessita' di ulteriori interventi di personale in loco;
n) disporre della funzione di aggiornamento per via telematica del software di programma con funzioni aggiuntive o migliorative; durante l'operazione di aggiornamento, i misuratori devono preservare i valori dei registri di cui alle lettere b), c), e) e g) e i parametri contrattuali impostati nel misuratore e contemporaneamente proseguire le rilevazioni e la misura dell'energia elettrica prelevata nei registri di cui alle lettere b), c) ed eventualmente g), in accordo alla corrente tabella oraria di abilitazione di cui alla lettera c), e delle registrazioni di cui alla lettera e), continuando a gestire la funzione di orologio calendario di cui alla lettera a); qualora durante l'aggiornamento, i misuratori non siano in grado di abilitare correttamente i registri totalizzatori separati, attivano le modalita' di funzionamento di cui alla lettera d); le modalita' di esecuzione di aggiornamento del software di programma in via telematica devono avvenire in conformita' a quanto previsto dalla direttiva europea 2004/22/CE e dai successivi provvedimenti di recepimento della stessa;
o) effettuare la misura del valore efficace della tensione in conformita' alla norma CEI EN 50160.
Art. 5.
Misuratore elettronico monofase bidirezionale di bassa tensione

5.1. I misuratori elettronici monofase bidirezionali relativi ai punti di prelievo in bassa tensione, oltre ad essere conformi ai requisiti di cui all'art. 4, devono consentire la misura della energia elettrica attiva immessa in rete, tramite il medesimo punto attraverso cui avviene il prelievo di energia elettrica attiva e prevedere l'applicazione, per l'energia elettrica immessa in rete, di funzionalita' analoghe a quelle di cui all'art. 4, comma 4.2, lettere b), c), d), e), i), k), m) alinea ii, e lettere j) e n) ove applicabili.
Art. 6.
Misuratore elettronico trifase di bassa tensione

6.1. I misuratori elettronici trifase relativi ai punti di prelievo in bassa tensione dotati di dispositivo limitatore di potenza prelevabile sono conformi ai requisiti di cui all'art. 4, comma 4.2, ad eccezione di quelli privi di dispositivo limitatore di potenza prelevabile per i quali non e' richiesta la conformita' al comma 4.2, lettera f) e lettera m) alinea iv ove tale requisito richieda la presenza o la gestione del limitatore.
6.2. Entrambe le tipologie di misuratori trifase devono anche:
a) consentire la misura della energia elettrica reattiva prelevata nel punto di prelievo e la registrazione di tale misura al proprio interno in un registro totalizzatore unico incrementale;
b) permettere la registrazione al proprio interno della rilevazione dell'energia elettrica reattiva prelevata in registri totalizzatori in modo analogo alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.2, lettera c);
c) consentire, per l'energia reattiva prelevata, funzionalita' analoghe a quelle di cui all'art. 4, comma 4.2, lettere d), e), i), k), m) alinea ii, e lettere j) e n) ove applicabili.
Art. 7.
Misuratore elettronico trifase bidirezionale di bassa tensione

7.1. I misuratori elettronici trifase bidirezionali relativi ai punti di prelievo in bassa tensione, oltre ad essere conformi ai requisiti di cui all'art. 6, devono consentire la misura della energia elettrica attiva immessa in rete, tramite il medesimo punto attraverso cui avviene il prelievo di energia elettrica attiva, e prevedere l'applicazione, per l'energia elettrica immessa in rete, di funzionalita' analoghe a quelle di cui all'art. 4, comma 4.2, lettere b), c), d), e), i), k), m) alinea ii, e lettere j) e n) ove applicabili.
Art. 8. Obblighi di installazione dei misuratori elettronici monofase e
trifase

8.1. Ogni soggetto responsabile del servizio di misura installa misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 sui punti di prelievo in bassa tensione, almeno secondo il seguente programma temporale:
a) con riferimento ai punti di prelievo relativi a clienti domestici o a clienti non domestici con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW:
i. 25% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2008;
ii. 65% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2009;
iii. 90% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2010;
iv. 95% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2011;
b) con riferimento ai punti di prelievo relativi a clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW:
i. 100% del numero totale di punti di prelievo relativi a clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW entro il 31 dicembre 2008.
8.2. Con decorrenza 1° gennaio 2008, per ogni punto di prelievo in bassa tensione attraverso cui viene attivata successivamente a tale data l'immissione in rete di energia elettrica attiva, ogni soggetto responsabile del servizio di misura installa un solo misuratore elettronico conforme ai requisiti:
a) di cui all'art. 5 per applicazioni di tipo monofase;
b) di cui all'art. 7 per applicazioni di tipo trifase.
Art. 9. Disposizioni per i punti di prelievo in bassa tensione equipaggiati
con misuratori orari alla data del presente provvedimento

9.1. Per i punti di prelievo in bassa tensione che alla data della pubblicazione del presente provvedimento siano gia' equipaggiati con misuratori per punti di prelievo in bassa tensione con caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'art. 36, commi 36.2 e 36.3, del Testo integrato, o per i quali i soggetti responsabili del servizio di misura dispongano gia' di giacenze di magazzino od abbiano gia' emesso ordine di approvvigionamento di misuratori con tali caratteristiche e che saranno equipaggiati di tali misuratori entro le date di cui all'art. 8, non vi e' obbligo di installazione dei misuratori elettronici di cui al presente provvedimento, fermi restando gli obblighi di installazione dei misuratori elettronici per i restanti punti di prelievo in bassa tensione secondo i piani temporali di cui all'art. 8.
Art. 10.
Obblighi di comunicazione all'Autorita'

10.1. Entro il 31 luglio di ogni anno a decorrere dal 2009, ogni soggetto responsabile del servizio di misura comunica all'Autorita', con riferimento all'anno precedente:
a) il numero totale di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre e il numero di tali punti dotati di misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui all'art. 4 o all'art. 6 al 31 dicembre, separatamente per clienti domestici, clienti non domestici con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW;
b) il numero totale di punti consegna in bassa tensione con contratto di trasporto attivo attraverso cui avviene anche immissione in rete di energia elettrica attiva al 31 dicembre e il numero di tali punti dotati di misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui all'art. 5 o all'art. 7 al 31 dicembre, separatamente per clienti domestici, clienti non domestici con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW.
10.2. Ogni soggetto responsabile del servizio di misura comunica all'Autorita' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, separatamente per clienti non domestici con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW:
a) il numero di punti di prelievo in bassa tensione equipaggiati di misuratori con caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'art. 36, commi 36.2 e 36.3, del testo integrato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
b) il numero di misuratori per punti di prelievo in bassa tensione con caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'art. 36, commi 36.2 e 36.3, del testo integrato di cui dispongano gia' di giacenze di magazzino;
c) il numero di misuratori per punti di prelievo in bassa tensione con caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'art. 36, commi 36.2 e 36.3, del testo integrato per i quali abbiano gia' emesso ordine di approvvigionamento.
10.3. Ogni soggetto responsabile del servizio di misura assicura che la documentazione contabile aziendale preveda una separata evidenza degli investimenti e degli ammortamenti relativi ai misuratori elettronici e ai sistemi di telegestione in bassa tensione.
10.4. Nel comunicare all'Autorita' i dati di cui ai precedenti commi i soggetti responsabili del servizio di misura sono responsabili della veridicita' delle informazioni fornite.
Art. 11. Costi riconosciuti per il servizio di misura per il periodo di
regolazione 2008-2011

11.1. Per il periodo 2008-2011 la remunerazione connessa al servizio di misura garantisce riconoscimento degli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione, esclusivamente ai soggetti responsabili del servizio di misura che hanno effettivamente realizzato detti investimenti.
11.2. Nella definizione del ricavo ammesso per il servizio di misura l'Autorita' tiene conto degli obblighi di installazione di cui all'art. 8, in particolare ai fini della fissazione della remunerazione del capitale investito e del livello degli ammortamenti riconosciuti. Sono previste altresi' forme di penalita' in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di installazione obbligatori di cui al medesimo art. 8.
11.3. Gli obbiettivi di recupero di efficienza per il servizio di misura nel periodo 2008-2011 tengono conto delle potenzialita' offerte dai sistemi di telegestione in termini di riduzione dei costi operativi.
Art. 12. Incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici per la rilevazione dei clienti di bassa tensione
effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico.

12.1. Ogni impresa distributrice che intende adottare un sistema che utilizza i misuratori elettronici per la registrazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico conforme a quello descritto al comma 14.3, lettera c), della deliberazione n. 122/06, ha diritto ad un incentivo Ic pari a:

I(base)c = 50.000 + 1.000* (Numero di punti di prelievo)(elevato)«1/2»[Euro]»

fino ad un massimo di euro 15,00 per punto di prelievo. Ai fini di tale calcolo si considera il numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre 2009 equipaggiati con misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 o 5 o 6 o 7 purche' tale numero sia superiore all'85% del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione.
12.2. L'incentivo Ic sara' erogato nell'anno 2010, con apposito provvedimento dell'Autorita' a valere sul conto «Oneri per recuperi di continuita» di cui al testo integrato a seguito di controlli che accertino la piena realizzazione della funzione.
12.3. Le imprese distributrici che intendono avvalersi di tale incentivo ne danno comunicazione scritta all'Autorita' entro il 30 settembre 2007 unitamente al piano di installazione dei misuratori elettronici che intendono mettere in atto ai fini della completa realizzazione della funzione di rilevazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Art. 13.
Disposizioni transitorie

13.1. I misuratori elettronici gia' installati su punti di prelievo in bassa tensione alla data di pubblicazione del presente provvedimento, ad eccezione di quelli di cui all'art. 9, devono essere resi conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 rispettivamente per i misuratori monofase e trifase e di cui agli articoli 5 e 7 rispettivamente per i misuratori monofase e trifase bidirezionali entro il 1° gennaio 2009.
 
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