Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 10 novembre 2006
Recepimento della direttiva 2006/27/CE della Commissione del 3 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva 93/34/CEE relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocita' massima per costruzione nonche' alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote e la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinano alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1994, di attuazione della direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1994, di attuazione della direttiva 93/34/CEE del Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999, di recepimento della direttiva 1999/25/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/34/CE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1995, di recepimento della direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocita' massima per costruzione nonche' alla coppia massima ed alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003, di recepimento della direttiva 2002/41/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/1/CE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, di recepimento della direttiva 2005/30/CE che modifica la direttiva 97/24/CE;
Vista la direttiva 2006/27/CE della Commissione del 3 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 66 dell'8 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva 93/34/CEE relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocita' massima per costruzione nonche' alla coppia massima ed alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote e la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Adotta
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)
Art. 1.
1. L'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/14/CEE, e modificato conformemente all'allegato I del presente decreto.
 
Art. 2.
1. L'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/34/CEE, e successive modificazioni, e' modificato conformemente all'allegato II del presente decreto.
 
Art. 3.
1. L'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 giugno 1995, di recepimento della direttiva 95/l/CE, e successive modificazioni, e' modificato conformemente all'allegato III del presente decreto.
 
Art. 4.
1. L'allegato III del capitolo 1, gli allegati I e II del capitolo 3, l'allegato I del capitolo 4, gli allegati I, II, VI e VII del capitolo 5, l'allegato del capitolo 7, gli allegati I, III e IV del capitolo 9, il titolo e l'allegato I del capitolo 11 e gli allegati I e II del capitolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato IV del presente decreto.
 
Art. 5.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, per i veicoli a due o tre ruote che soddisfano i requisiti fissati dalle norme di attuazione e di recepimento delle direttive 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE e 97/24/CE come da ultimo modificate dal presente decreto, per motivi concernenti le materie disciplinate da tali norme, non e' consentito rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio.
2. A decorrere dal 1° luglio 2007, per qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote che non sia conforme alle disposizioni fissate nelle norme di attuazione e di recepimento delle direttive 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE e 97/24/CE, come da ultimo modificate dal presente decreto, per motivi concernenti le materie disciplinate da tali norme, non e' consentito il rilascio dell'omologazione CE.
 
Art. 6.
1. Gli allegati I, II, III e IV al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2005
Il Ministro: Bianchi
 
----> Vedere da pag. 30 a pag. 36 <----
 
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