Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 marzo 2006
Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l'arte negli edifici pubblici.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visti la legge 29 luglio 1949, n. 717, recante «Norme per l'arte negli edifici pubblici», modificata ed integrata dalle leggi 3 marzo 1960, n. 328 e 8 ottobre 1997, n. 352, nonche' l'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412 ed il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito nella legge 19 febbraio 1979, n. 54 che hanno modificato l'ambito di applicazione della legge stessa;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), punto 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, Regolamento attuativo della legge quadro in materia di lavori pubblici, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e principi del Trattato CE;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e ad essi spettano le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
Considerato che il miglioramento della qualita' dell'edilizia pubblica attraverso l'apporto dell'intervento artistico e la promozione di quest'ultimo costituiscono finalita' preminenti della normativa in materia di arte negli edifici pubblici ed appaiono di viva attualita', pur nel contesto di una disciplina e di un sistema degli appalti di lavori pubblici profondamente mutati;
Considerato che detta normativa, inserendosi nell'alveo della cultura italiana, ha dato vigore al sodalizio fra le arti e l'architettura ed ha concretamente favorito la produzione di arte contemporanea, obiettivi e valori da preservare ed incrementare;
Considerato che, per il conseguimento di dette finalita', si rende opportuno promuovere un'applicazione piu' puntuale ed omogenea della normativa stessa, secondo criteri univoci e coerenti, alla luce delle esperienze acquisite e delle consapevolezze culturali nel frattempo maturate;
Considerate le competenze attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di opere pubbliche ed al Ministero per i beni e le attivita' culturali in materia di attivita' culturali e di beni culturali;
Visto il testo elaborato nell'ottobre 2004 dal Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal titolo «Guida all'applicazione della legge Arte negli edifici pubblici» legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni ed interpretazioni;
Visto il testo revisionato proposto dalla Commissione interministeriale all'uopo istituita con decreto ministeriale 14 ottobre 2005, n. 17865;
Decretano:
Sono approvate le «Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 - recante norme per l'arte negli edifici pubblici», allegate al presente decreto, che costituiscono atto di indirizzo interpretativo ed applicativo rivolto a tutte le Amministrazioni dello Stato.
Roma, 23 marzo 2006

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro per i beni e le attività culturali
Buttiglione

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2006 Ufficio controllo sui Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 58
 
Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l'arte negli edifici pubblici.
INTRODUZIONE
L'emanazione della legge 29 luglio 1949 n. 717, recante norme per l'arte negli edifici pubblici, anche nota come "legge del 2%" , e' stata preceduta dalle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 febbraio 1935, n.3790/129 e del 29 aprile 1937, Div. V n.4182, nonche' dalla legge 11 maggio 1942, n.839.
Ai fini dell'interpretazione della volonta' del legislatore che si andava formando, prima a livello di normazione secondaria e poi a livello di normazione primaria, e' interessante rilevare che le finalita' sottese alle suddette circolari erano quelle di "lenire la disoccupazione nel campo dei professionisti e degli artisti", nonche' di prevedere "abbellimenti artistici" per quegli edifici pubblici per i quali detti abbellimenti fossero stati ritenuti "tecnicamente opportuni".
Nel testo della legge del 1949 scompare il riferimento in ordine alla valutazione dell'opportunita' tecnica dell"'abbellimento", nel senso che l'adempimento relativo all'accantonamento non inferiore al 2% del costo totale dell'intervento per opere d'arte, diveniva obbligatorio per tutta l'edilizia pubblica di nuova realizzazione.
Tali precisazioni rilevano in relazione a quanto di seguito si rappresentera' in tema dell'attuale potesta' legislativa e regolamentare.
Dopo varie proposte, formulate anche in sede di Corporazione delle Professioni delle Arti, nell'immediato dopoguerra si pervenne all'emanazione della legge 717/1949 il cui attuale testo e' conseguente alle modifiche apportate dalle leggi 3 marzo 1960, n. 237, 5 Agosto 1975, n.412, 8 ottobre 1997, n.352 (art.4), e dal D. L. 23 dicembre 1978, n.817.
Rispetto al testo originario della legge 11/5/42, n.839 tra le piu' rilevanti modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 717/49 v'e' la specifica estensione alle regioni, province e comuni dell'obbligo di destinare il suddetto accantonamento per la realizzazione di opere d'arte negli edifici pubblici di rispettiva competenza sia di nuova costruzione che derivanti dalla ricostruzione a seguito di eventi bellici.
Inoltre nella legge del 1942 erano esclusi da tale obbligo gli edifici che comportavano una spesa inferiore ad un milione di lire (riducibile a 500.000 lire nel caso di edifici scolastici), e gli edifici a carattere "tecnico - industriale".
Nel 1949, la legge n.717 estende l'esclusione alle "costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari.... nonche' agli edifici a qualsiasi uso destinati che comportino una spesa non superiore a 50 milioni".
Con la legge 412 del 1975, tutti gli edifici scolastici in genere vengono svincolati dall'obbligo dell'applicazione della "legge del 2%" e, con il D.L. 817/78, anche le strutture universitarie subiscono lo stesso trattamento.
Da ultimo, la legge 352/97, eleva ad un miliardo di lire la soglia al di sotto della quale non si da' applicazione alla norma in argomento.
La cennata estensione agli enti territoriali locali del precetto contenuto nell'art.1 della legge 717/1949 - operata dall'art.1 della legge 237/1960 - deve essere considerata, peraltro, alla luce delle modifiche al titolo V della Costituzione introdotte con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
Invero, in relazione al nuovo testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione, appare opportuno individuare in quale delle materie ivi elencate rientri la normativa concernente "l'arte negli edifici pubblici"; cio' al fine di determinare non solo se competa tuttora allo Stato la potesta' legislativa in materia ma, da un punto di vista piu' attuale e concreto, se la potesta' regolamentare sia attribuita allo Stato o alle Regioni.
Alla luce della nuova formulazione dell'art.117 citato, occorre convenire che "l'arte negli edifici pubblici" possa rientrare tra le materie di legislazione concorrente elencate al comma terzo di detto articolo e, in particolare, nelle materie: "promozione e organizzazione di attivita' culturali", "valorizzazione dei beni culturali e ambientali". Peraltro occorre anche considerare che quella dei lavori pubblici costituisce (secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale) una "non materia", che consente alle Amministrazioni centrali e alle Autonomie politiche e territoriali di organizzare procedure e modalita' realizzative delle opere rientranti nelle rispettive competenze.
Da tale indicazione deriva che, mentre e' possibile fornire puntuali indicazioni interpretative in materia alle Amministrazioni statali, nei confronti delle Regioni e' possibile mettere in luce quale sia l'attuale portata applicativa dei principi fondamentali desumibili dalla normativa statale, nella prospettiva dell'esercizio della potesta' legislativa e della podesta' regolamentare loro spettanti.
Quanto sopra risulta confermato dall'art.1, comma 3 della legge 5 giugno 2003, n.131 (recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3"), in virtu' del quale nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potesta' legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente stabiliti dallo Stato o, in difetto, di quelli desumibili dalle leggi statali vigenti.
Fino ad ora soltanto poche regioni hanno disciplinato la materia.
La legge 717/49 mantiene percio' piena efficacia nella maggior parte dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche, e comunque e' da essa che occorre desumere i principi fondamentali.
Per questo motivo e' apparso necessario, a oltre 50 anni dall'emanazione della "legge per il 2%" predisporre la presente "Guida" che trae origine dalle esperienze maturate e dalle problematiche riscontrate nella sua applicazione da parte di Amministrazioni statali ed enti locali.
Inoltre, nelle more della emanazione di nuove norme a livello regionale, il presente testo intende fornire un criterio di applicazione che sia conforme con la norma in riferimento ma, al tempo stesso, ne offra un'interpretazione avanzata e coerente con l'evoluzione del dibattito culturale, alla luce anche del Disegno di Legge di iniziativa del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in corso di esame da parte del Parlamento (A.S. 2867 " Legge quadro sulla qualita' architettonica").

Esaurito brevemente il profilo giuridico-normativo resta da sottolineare il mutamento di orientamento teorico-culturale che sottende all'applicazione della legge in questione. Fino a tutta la produzione degli anni 40-50 infatti, i prospetti degli edifici pubblici contenevano fregi, iscrizioni, sculture, decorazioni, elementi questi che venivano concepiti insieme al progetto dell'edificio, anzi rappresentavano le componenti che ne qualificavano l'immagine.
L'affermarsi del Razionalismo e di nuovi stili linguistici ha progressivamente emarginato dal progetto qualsiasi forma di "ornato" per cui nell'evoluzione della cultura degli ultimi cinquant'anni, salvo rare eccezioni, il rapporto tra architettura ed espressione artistica ha perso l'originario carattere di integrazione.
E' comprensibile, quindi, che il tentativo di dare oggi nuovo slancio all'applicazione della legge 717/1949 si scontri, tra l'altro, con la difficolta' concettuale di elaborare nello stesso tempo il progetto architettonico e l'opera d'arte evitando, peraltro, di cadere in insidiosi anacronismi.
L'inserimento di un'opera d'arte in un edificio pubblico con l'intento dichiarato di abbellirlo risulta infatti, al giorno d'oggi, un'operazione quantomeno controversa.
Parlare di "abbellimento di un edificio pubblico", usando oggi la terminologia della "legge 2%", potrebbe non solo significare che la qualita' estetica dell'architettura di iniziativa pubblica sia insufficiente, ma potrebbe anche relegare l'arte in un ruolo sottordinato.
Sulla base dell'esperienza maturata a livello degli enti pubblici, statali e a ordinamento locale, si puo' sostenere che i risultati migliori si sono ottenuti nei casi in cui l'inserimento dell'opera d'arte e' stata intesa quale esigenza prioritaria sin dalle fasi iniziali (o almeno durante il corso) della progettazione architettonica.
In queste occasioni, l'impostazione del progetto o il suo sviluppo si sono avvalsi di un approccio piu' consapevole al "momento artistico", dando vita ad un rapporto dialettico che ha avuto esiti positivi: per l'opera d'arte che ha beneficiato di un inserimento meno casuale ed estraniato, per il progetto architettonico, che ha guadagnato in significato e rappresentativita'.
In tali contesti il ruolo del progettista si e' arricchito concorrendo quest'ultimo all'individuazione di alcuni elementi essenziali nell'interazione tra lo spazio architettonico e l'opera artistica, quali le possibili tipologie dell'opera d'arte (ad esempio: scultura, opera pittorica, mosaico, bassorilievo, ecc.), e la sua collocazione nel contesto.

Peraltro le indicazioni fornite dal progettista non hanno comportato limitazioni alla liberta' espressiva dell'artista ma hanno contribuito a creare le condizioni per un inserimento "non casuale" e non marginale dell'opera d'arte, offrendo reciproche suggestioni utili alla qualita' finale dell'intervento.
In passato, di contro, le stazioni appaltanti pubbliche hanno applicato la "legge del 2%" in modo disomogeneo sia con riferimento alla fase temporale dell'inserimento dell'opera d'arte rispetto all'iter dell'intervento, che riguardo a modalita' di selezione degli artisti e ai criteri di valutazione delle opere.
Non si puo' sottacere che la stessa gestione amministrativa attraverso la quale dare attuazione alla legge del 2% e' spesso vissuta come appesantimento delle gia' complicate fasi realizzative di un intervento.
Il direttore dei lavori e il progettista e, in epoca piu' recente, il responsabile del procedimento, si sono trovati e si trovano ad affrontare una
procedura concorsuale che si sovrappone all'appalto dei lavori e che coinvolge un soggetto nuovo, qual e' l'artista, senza un adeguato supporto sia tecnico amministrativo, che culturale.
Il rinnovato interesse manifestato all'applicazione della Legge verificatosi negli anni recenti ha dato luogo alla pubblicazione di numerosi bandi di concorso e ha, nel contempo, contribuito a creare una produzione artistica dedicata.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale Amministrazione statale che assomma competenze in materia di progettazione e realizzazione di opere pubbliche e il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, per le competenze ad esso attribuite, hanno ritenuto opportuno emanare le presenti Linee Guida per l'applicazione della legge 29 luglio 1949, "Arte negli Edifici Pubblici", nelle quali i singoli articoli di legge sono commentati e annotati, con la finalita' di fornire i necessari indirizzi per una applicazione non solo coerente ed omogenea, ma culturalmente consapevole per garantire risultati di qualita' nell'interesse dello Stato.
LINEE GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Articolo 1

Comma 1 (nota 1)
Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici e alla ricostruzione di edifici pubblici, distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto.
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 2, Legge 3 marzo 1960, n. 237

Commento
I soggetti tenuti all'applicazione della legge 717/1949 sono le amministrazioni statali, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici che provvedono alla esecuzione di nuove costruzioni, ovvero alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti da cause belliche (sembrerebbe questa una tipologia oggi superata).
Sotto il profilo soggettivo, in relazione all'evoluzione del quadro istituzionale e alla presenza nel settore di nuovi soggetti, quali gli organismi di diritto pubblico, puo' ritenersi che anche quest'ultimi siano tenuti all'applicazione della legge in esame.
Sotto quello oggettivo, deve ritenersi che la norma si applichi anche in presenza di ampliamenti (corpi di fabbrica aggiunti, anche in sopraelevazione) aventi una autonoma rilevanza progettuale, e che l'espressione "nuove costruzioni", con riferimento alle tipologie di interventi previste dal T. U. dell'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, comprenda anche gli "interventi di ristrutturazione edilizia" comportanti demolizione e ricostruzione.
La quota "non inferiore al 2%", in quanto inserita fra le somme a disposizione del quadro economico (sia pure con rilevanza e destinazione autonome e non modificabili), va riferita al solo importo dei lavori. Nello stesso quadro economico l'Amministrazione avra' cura di riportare fra le somme a disposizione anche quella relativa agli oneri IVA per l'opera d'arte.

Comma 2 (nota 2)
I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.
(2) Comma aggiunto dall'art.2, legge 3 marzo 1960, n.237

Commento
Il comma 2 aggiunto dalla legge 3 marzo 1960, n.237, prevede che i "progetti" debbano contenere l'indicazione "di massima" delle opere d'arte in questione e il computo del relativo importo.
In relazione alle fasi progettuali disciplinate dall'art. 16 della legge 109/94 e ss.mm.ii., appare pertanto opportuno che, all'interno della relazione generale, sia indicato il livello e il tipo di interazione che si intende stabilire tra l'opera d'arte e il contesto architettonico.
Per esempio, potra' essere utile definire, sia pure in termini generali, il rapporto linguistico/formale/ funzionale che intercorre tra l'opera d'arte e l'architettura, attraverso una prima serie di riflessioni sulla natura e la destinazione dell'edificio pubblico, la sua collocazione nel contesto urbano, le funzioni e le attivita' che vengono espletate al suo interno e i suoi "utenti".
A livello di progetto preliminare, pertanto, la relazione di accompagnamento, oltre alla previsione di spesa inserita nel quadro economico, potra' contenere indicazioni riguardo:
- alla possibile interazione da prevedere tra opera d'arte/edificio o parti significative di esso;
- alle diverse tipologie di opera d'arte, con riferimento alle possibili opportune collocazioni all'interno degli spazi dell'edificio pubblico;
- alla relazione gerarchica con gli spazi pubblici.
Per garantire la piu' ampia integrazione tra le professionalita' interessate, e' importante che la procedura di individuazione dell'artista avvenga tempestivamente, vale a dire subito dopo l'approvazione del progetto preliminare, salvo il caso in cui l'artista venga individuato nell'ambito del concorso di progettazione o del concorso di idee effettuati per il progetto (e' salva, per contro, l'ipotesi in cui insuperabili difficolta' impediscano di completare la suddetta procedura d'individuazione prima dell'elaborazione del progetto definitivo).
Nel progetto preliminare il progettista, oltre ad indicare il rapporto fra architettura e opera d'arte, o meglio, coniugare l'architettura con il momento artistico, potra' individuare i contenuti tecnico-economici e funzionali che potranno essere utilizzati per la redazione del successivo bando di concorso.
Nel passaggio al progetto definitivo, possono trovare collocazione le previsioni inerenti il concreto inserimento dell'opera d'arte (definendone in linea di massima la sua collocazione e i principali parametri - dimensionali, tipologici, ecc.).
L'opera d'arte, pertanto, trova in questa fase una sua precisa interrelazione con l'architettura, non soltanto sul piano del rapporto formale e linguistico, ma anche sotto il profilo tecnico (strutturale, impiantistico, ecc.) ovvero funzionale (laddove, per esempio, l'opera d'arte faccia parte integrante dei "materiali" di realizzazione dell'edificio, costituendone alcune componenti realizzative (pavimentazioni, cancellate, recinzioni, vetrate, ecc).
Gli elaborati del progetto definitivo possono essere integrati con l'individuazione planimetrica degli ambienti (interni o esterni) in cui si prevede l'inserimento dell'opera artistica, corredata di indicazioni circa la natura, le dimensioni e il ruolo (gli eventuali impianti) che l'opera stessa richiede.

Comma 3 (nota 3)

Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti separati e anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della legge in oggetto, si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto (3) Comma aggiunto dall'art. 2, Legge 3 marzo 1960, n. 237

Commento

Il regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, contiene due articoli che integrano il comma in oggetto. L'articolo 8, riguardante "Funzioni e compiti del responsabile del procedimento", prevede, alla lett. p, punto 2, che quest'ultimo, qualora l'opera pubblica venga realizzata per lotti successivi, accerti e attesti: "La quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro"; L'art. 17, che fissa norme per la redazione dei "Quadri economici" stabilisce, al comma 1, lett.b, punto 10, che nei quadri economici degli interventi siano comprese le spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche. Cio' premesso, nel caso in cui durante il corso dei lavori si sia manifestata l'esigenza di apportare varianti al progetto che comportatino l'aumento della spesa complessiva finale, l'importo del 2 per cento dovra' essere ricalcolato in ragione di tale ultimo costo effettivo, e l' Amministrazione appaltante dovra' approvare il nuovo quadro economico, avendo altresi' cura di aggiornare l'importo relativo alle opere d'arte.

Comma 4 (nota 4)
Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 1 miliardo
(4) Comma cosi' modificato dall'art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 352.

Commento
Tale esclusione e' stata estesa, dall'art. 9, ultimo paragrafo, della legge 5 agosto 1975, n. 412 recante "Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento" anche a tutte le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento nei confronti delle quali e' appunto abrogato il disposto di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717.
Inoltre, con il D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, recante "Norme transitorie per il personale precario delle Universita'" - articolo unico - anche le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di completamento sono state escluse dall'applicazione della legge in esame.

Comma 5
A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

Commento
Il comma sopra riportato e' sopravvissuto nella sua formulazione originaria alle modifiche apportate dagli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 1960, n. 237, anche se risulta anacronistico rispetto al contesto culturale contemporaneo, posto che il concetto di "decorazione" non appartiene all'attuale linguaggio architettonico.
In via interpretativa, si puo' ritenere che la norma conservi il suo significato in quanto intende distinguere e differenziare l'opera d'arte, propriamente detta, da altre forme di decorazione previste dal progetto architettonico, quali quelle ottenute mediante materiali e/o trattamenti di finitura, ovvero al linguaggio architettonico, quali membrature, cornici, paraste, ecc., ovvero ancora, ad altre forme di decorazione generale, quali sistemazioni esterne, arredi urbani, ecc.
Da qui, si puo' ulteriormente dedurre la volonta' del legislatore di considerare l'opera d'arte non come una mera tappa del processo di realizzazione del manufatto architettonico, bensi' come un apporto esterno derivato da un processo creativo autonomo, destinato ad integrarsi - anche in modo dialettico - con il linguaggio architettonico e con le scelte operate dal progettista.

Comma 6
Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verra' devoluto all'acquisto e all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.

Commento
L'eventualita' che l'opera d'arte non sia realizzata in situ e' contemplata a fronte di una precisa scelta architettonica (e non gia' a fronte di una mera dimenticanza progettuale posto che, in tal caso, l'Amministrazione appaltante e' tenuta a dare applicazione alle norme di cui al successivo art. 2-bis).
Laddove il progetto architettonico non contempli l'esecuzione dell'opera artistica durante il corso dei lavori edilizi, ne' il suo inserimento fisso e inamovibile nell'edificio pubblico, si procede all'acquisto di opere d'arte mobili, quali pitture e sculture, da collocare all'interno degli edifici.
In tali casi, la scelta delle opere da acquistare deve avvenire con le procedure di cui al successivo art. 2, vale a dire mediante procedura concorsuale.
E' evidente, tuttavia, la radicale differenza di significato tra la realizzazione di un progetto in cui cultura architettonica ed espressione del genio artistico si confrontano all'interno di uno stesso processo realizzativo, rispetto ad un mero inserimento di oggetti dotati di una "valenza artistica" effettuato quando l'edificio pubblico e' ormai completamente definito.
L'inserimento "non programmato" dell'opera d'arte all'interno degli edifici pubblici (l'acquisto di un quadro, di una scultura) e' evidentemente cosa assolutamente diversa dal concepire lo spazio architettonico in relazione ad un'opera d'arte per la quale il progettista abbia definito nel corso della progettazione il contesto di inserimento sia mediante specifiche di natura dimensionale o localizzativa, sia mediante la realizzazione di "condizioni" ambientali che influenzano e interagiscono con la sensibilita' dell'artista.
Riguardo, infine, all'inserimento di opere d'arte realizzate a prescindere dalle caratteristiche del progetto architettonico e al di fuori di esso, va infine registrata la circostanza che tale procedura ha prodotto in alcuni edifici contemporanei un effetto di "estraniamento" in cui la relazione tra "edificio pubblico e opera d'arte", si e' spesso risolta con esiti di anonimato e di sostanziale perdita di significato.

Articolo 2 (nota 5)
La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'art. 1 e' effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima.
(5) Articolo cosi' sostituito prima dall'art. 3, legge 3 marzo 1960, n. 237 e successivamente dall'art. 4, legge 8 ottobre 1997, n. 352

Commento (nota 6 e 7)
Il disposto normativo dell'articolo in questione non lascia dubbi sulla necessita' che la scelta degli artisti sia effettuata sulla base di una procedura concorsuale.
Non e' agevole qualificare, sotto il profilo dell'evidenza pubblica, l'affidamento della prestazione consistente nell'esecuzione dell'opera d'arte, posto che, se non sembrano rinvenibili gli elementi che caratterizzano l'ambito degli appalti pubblici di lavori, manca anche un collegamento univoco con la disciplina dei servizi.
In mancanza di una previsione specifica, un riferimento sicuro puo' essere rappresentato dai principi generali di pubblicita', trasparenza, imparzialita', desumibili dall'ordinamento comunitario e posti a tutela della concorrenza e del mercato in tutte le prestazioni professionali.

Per quanto riguarda la composizione della commissione, la norma in commento prevede la presenza di due artisti di "chiara fama". Si puo' ritenere che questa prescrizione, oltre ad assicurare la presenza di un apporto specialistico ai lavori della Commissione, sia intesa a garantire che l'acquisto (o la realizzazione) di opere d'arte concorra, a tutti gli effetti, ad incrementare il patrimonio artistico dello Stato.
In questo senso, la stazione appaltante, cui spetta il compito di costituire la Commissione di aggiudicazione del concorso per opere artistiche, oltre al proprio rappresentante, al progettista e al Soprintendente, deve prevedere la presenza di artisti che, per la loro rappresentativita' (nota 6) sul piano (almeno) nazionale, siano in grado di offrire un apporto specialistico, particolarmente qualificato, nella selezione delle opere poste a concorso.
Quanto sopra deve considerarsi come risposta al dettato della norma.
Peraltro, dall'esame di alcuni bandi pubblicati da Amministrazioni comunali, si rileva che, per concorsi di particolare complessita', si e' ritenuto opportuno far partecipare alle attivita' della Commissione giudicatrice esperti in possesso di riconosciute competenze nel settore della storia e della critica dell'arte contemporanea.
Tale orientamento e' da ritenersi condivisibile in quanto amplia l'ambito di valutazione dell'opera d'arte introducendo criteri storico-artistici che possono rappresentare un'ulteriore garanzia nella scelta dell'opera. Resta inteso che la partecipazione degli esperti ha carattere consultivo e che alla valutazione dei concorrenti in senso stretto (con attribuzione di punteggi e votazioni) possono partecipare soltanto i cinque componenti della Commissione previsti dall'art.2.

Nel caso di procedura di aggiudicazione mediante concorso aperto, la scelta degli artisti avviene sulla scorta del prodotto presentato dall'artista, che, in relazione alla tipologia dell'opera, potra' essere costituito sia da un "bozzetto" in scala ridotta, sia dall'opera al vero.
Nei casi in cui l'opera da realizzare sia particolarmente complessa o di dimensioni tali da non poter essere adeguatamente riprodotta a scala inferiore, il bando di gara puo' prevedere che l'idea concorsuale venga rappresentata mediante tecniche grafiche o fotografiche, integrate da relazioni descrittive dei materiali e delle modalita' realizzative.
Peraltro, dall'esperienza nella gestione dei concorsi e' emerso che, nella scelta delle opere da mettere a concorso e dei relativi modi di presentazione, e' pratica corrente per l'artista far precedere l'opera definitiva da un bozzetto in scala ridotta, se si tratta di scultura, per poi procedere alla sua realizzazione, mentre questo non sempre avviene per le opere pittoriche.

In genere, infatti, solo se il quadro/pannello e' di dimensioni notevoli, l'artista predispone prima un bozzetto in scala, altrimenti per dimensioni medio-piccole, opera direttamente sul supporto al vero (nota 7).
Per le dimensioni intermedie la richiesta di presentare il bozzetto o il quadro al vero potra' dipendere dalla particolare tecnica esecutiva richiesta o, eventualmente, dalla specificita' del tema.

Nel caso del concorso articolato in due fasi, nella prima di queste gli artisti presentano il curriculum e immagini di opere realizzate, consentendo di scegliere gli artisti che, per la loro rispondenza ai requisiti posti a base di gara e per le loro qualita' artistiche, sono ritenuti maggiormente idonei a interpretare le richieste dell'amministrazione aggiudicataria. Tali artisti vengono invitati alla seconda fase nella quale presentano il loro progetto o la loro opera e tra questi verra' scelto il vincitore.
Secondo questa procedura e' prassi riconoscere a tutti gli artisti invitati, escluso il vincitore, un rimborso spese.
(6) S'intende per "rappresentativita'" la presenza di opere dell'artista in importanti collezioni o Musei di livello nazionale o internazionale.
(7) Dare una quantificazione esatta della dimensione "grande" "intermedia" e "piccola" non e' facile, specie quando si tratta di arte contemporanea. Comunque, a titolo puramente indicativo, possiamo considerare "grandi" le opere di dimensioni superiori a cm. 150 x 120 e "piccole" quelle inferiori a cm. 100 x 100.

Articolo 2-bis (nota 8)
Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovra' accertare sotto la sua personale responsabilita' l'adempimento degli obblighi di cui all'art.1. In difetto la costruzione dovra' essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o l'Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5% alla Soprintendenza competente per territorio, la quale si sostituisce alla Amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge.
(8) Articolo aggiunto dall'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 237

Commento
Nell'integrare la legge 717/1949 con la norma sopra indicata, il legislatore ha evidentemente preso atto che l'applicazione della legge stessa avveniva in modo discontinuo, e ha quindi affidato al collaudatore della costruzione, che di norma interviene ad opere gia' ultimate, la responsabilita' di verificare l'avvenuto "abbellimento" dell'edificio pubblico mediante opere d'arte, per il controvalore dell'importo previsto nel quadro economico.

In caso di totale o parziale inadempienza, il collaudatore non potra' concludere la collaudazione della costruzione, fintanto che non siano state completate le procedure di cui all'articolo 2 precedentemente esaminato, ovvero non sia stato pubblicato il bando di concorso per la individuazione degli artisti cui affidare l'esecuzione delle opere d'arte.
In alternativa, l'Amministrazione inadempiente dovra' versare la somma relativa alle opere mancanti, maggiorata del 5 per cento, alla Soprintendenza competente per territorio. Non e' agevole individuare la ratio di detta maggiorazione del 5 per cento: escluso che possa trattarsi di una "penale" per l'Amministrazione inadempiente, oppure di un riconoscimento economico per le attivita' sostitutive poste in essere dalla Soprintendenza, non puo' invece escludersi una valenza disincentivante di comportamenti inerti di fronte alla tempestiva individuazione e realizzazione dell'opera d'arte; si ritiene comunque che tale maggiorazione non possa che essere destinata ad integrare la percentuale del 2 per cento, per coprire la maggiore spesa che si determina nella eventualita' di dover inserire opere d'arte in un edificio ormai completamente ultimato.

Quanto alle modalita' attraverso le quali la Soprintendenza competente si sostituisce all' Amministrazione interessata, per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge in esame, si ritiene che non si possa prescindere da quanto previsto dall'art. 2 della legge stessa, e che pertanto sia comunque necessario procedere mediante l'indizione di un concorso pubblico.

Articolo 3
Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui al primo comma dell'art. 1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente Sovrintendenza, agli artisti esecutori verra' trattenuto il 2 per cento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216.
Tale trattenuta verra' anche applicata sugli importi destinati ad acquisizioni e ordinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1.
Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza e belle arti verra' fatto direttamente dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.

Commento
La liquidazione dell'importo relativo all'opera d'arte viene disposto a favore dell'artista esecutore, previo nulla osta da parte della competente Soprintendenza.
Da quanto sopra si evince che, il collaudatore generale dell'opera pubblica ha la responsabilita' di verificare che, nel corso della costruzione dell'edificio pubblico sia stato correttamente disposto l'accantonamento dell'importo pari almeno al 2% della spesa per lavori e che si sia dato luogo alle procedure concorsuali.
A installazione conclusa, potra' darsi luogo al collaudo dell'opera d'arte ovvero al nulla osta, che risulta, dunque, indipendente dal collaudo generale dell'opera pubblica.
Il "nulla osta" da parte della competente Soprintendenza trova una motivazione nella competenza generale che questo organo del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali ha nel settore dell'acquisizione di opere d'arte da parte della Pubblica Amministrazione, ma riveste una ulteriore specificita', nel caso in cui l'aggiudicazione che chiude la procedura concorsuale di cui all'articolo 2, sia stata effettuata valutando non l'opera nelle sue dimensioni (e nei materiali) definitivi, ma, come preventivamente consentito nel bando di gara, sulla scorta di un bozzetto che ne riproduce le caratteristiche principali, sia pure in dimensioni opportunamente ridotte e con materiali non necessariamente coincidenti con quelli che saranno utilizzati per l'opera al vero.
In tale circostanza, l'intervento finale della Soprintendenza, gia' presente nella composizione della Commissione di aggiudicazione, consente di verificare che la "trasposizione" nell'opera definitiva, non tradisca il contenuto e le qualita' artistiche, individuate nel bozzetto a scala ridotta.
ITER PROCEDURALE

A titolo indicativo si elencano qui di seguito i principali passaggi attraverso i quali si snoda l'iter procedurale di attuazione della legge.
|a) Decreto di nomina della Commissione
| (all.1)
|b) Bando di concorso (all.2 - 3 - 4) Fase della gestione del bando|c) Pubblicazione del bando ---------------------------------------------------------------------
|d) Verbali della Commissione
| giudicatrice
|e) Pubblicazione dei risultati
|f) Liquidazione dei rimborsi spese
| agli artisti nel caso di concorso
| ad inviti
|g) Liquidazione degli oneri della Fase della selezione | Commissione ---------------------------------------------------------------------
|h) Disciplinare tipo d'incarico/
| contratto con l'artista (all.5)
|i) Decreto di pagamento in acconto
| (per opere da realizzare) previa
| fidejussione (all.6)
|l) Pagamento delle opere acquistate
| (quadri) (all.7)
|m) Fattura e/ricevuta dell'artista
|n) Verbale di consegna dell'area
| (inizio lavori)
|o) Certificato di fine lavori
| (sistemazione definitiva dell'opera
| d'arte)
|p) Decreto di pagamento dell'ulteriore
| acconto
|q) Collaudo della Soprintendenza
| (all.8)
|r) Pagamento della quota rimasta
|s) Svincolo fideiussione
|t) Comunicazione del Bando e dei
| risultati al Ministero per i Beni
| e le Attivita' Culturali - Direzione
| Generale per l'Architettura e Esecuzione dell'opera | l'Arte contemporanea (DARC).
 
ALLEGATO 1
DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE

Premesso:

- Che questa Amministrazione ha avviato un programma per la realizzazione di .................. nel comune di .................
- Che nel quadro economico del progetto e' previsto l'accantonamento del 2% per opere d'arte ai sensi e per gli effetti della legge 29.7.1949, n.717 cosi' come modificata dalla legge 3.3.1960 n.237 e dalla legge 8.10.1997, n.352,
- Che complessivamente la somma a disposizione ammonta a euro ........... compreso Iva al 10%,
- Che, a termini dell'articolo 2 della predetta legge, e' necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice delle opere d'arte da acquistare e/o da ordinare,

Considerato

- Che nulla osta alla nomina della Commissione di cui trattasi, a termini della Legge e del Regolamento Generale dello Stato

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29.7.1949, n.717 cosi' come modificata dalla legge 3.3.1960 n.237 e dalla legge 8.10.1997, n.352, e' costituita la Commissione giudicatrice delle opere d'arte cosi' composta:
1. Rappresentante dell'Amministrazione ................
2. Progettista ........................................
3. Soprintendente .....................................
4. Artista ............................................
5. Artista ............................................

Art. 2

La Commissione di cui all'art. 1 si avvale del/dei prof il/i quali svolgeranno funzioni meramente consultive. Detta/e personalita', in quanto consulenti, non parteciperanno alla formazione del giudizio di merito e alla attribuzione di punteggi.
Segretario .................................

IL DIRETTORE GENERALE
ALLEGATO 2
BANDO TIPO
di concorso a procedura aperta
(da utilizzare in caso di gara bandita dopo
l'approvazione del progetto preliminare)

Art. 1 - Generalita' e finalita' del bando
L'Amministrazione bandisce, ai sensi della legge 29 luglio 1949 n.717 come modificata con legge 3 marzo 1960, n.237 e con legge 8 ottobre 1997, n.352, un concorso fra artisti per la realizzazione di un'opere d'arte, destinata a: ............ nello spazio indicato negli allegati da richiedere.
L'Amministrazione intende far eseguire un'opera d'arte in armonia con il progetto da realizzare. A tal fine, nelle fasi della progettazione definitiva ed esecutiva, il professionista incaricato della progettazione dell'intervento e l'artista prescelto collaborano nell'individuazione e nella definizione dei profili tecnici, linguistici, formali e funzionali collegati alla realizzazione dell'opera d'arte.
Alla realizzazione dell'opera d'arte e' destinata la somma complessiva di euro ......... al netto dell'IVA e comprensiva di qualsiasi onere previdenziale. Si intendono compensati con il suddetto importo ogni onere relativo alla ideazione, produzione, consegna e collocazione in situ dell'opera artistica, nonche' la collaborazione con il progettista e tutte le professionalita' eventualmente necessarie per la realizzazione dell'opera stessa.

Art. 2 Condizioni di partecipazione

Al concorso possono partecipare gli artisti italiani od esteri, che godano dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza. Gli artisti che intendono partecipare al presente concorso devono eleggere domicilio in Italia.
Ogni artista puo' partecipare singolarmente o in gruppo con un solo lavoro, pena l'esclusione. In caso di partecipazione in gruppo, i componenti dovranno indicare e sottoscrivere la designazione del capogruppo che a tutti gli effetti li rappresenti presso la stazione appaltante e al cui indirizzo saranno trasmesse tutte le comunicazioni riguardanti il concorso. La stazione appaltante rimane estranea ad ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo e dalle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli stessi.
La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art.3 Esclusioni
Non possono partecipare al concorso:
- i componenti la Commissione giudicatrice, i loro congiunti, parenti e affini fino al terzo grado, compreso coloro che risultino impiegati o datori di lavoro o che abbiano vincoli di collaborazione o relazioni continuative e notorie con membri della Commissione stessa;
- coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando e della documentazione ad esso allegata;
- coloro che non siano in possesso, all'atto della presentazione dell'offerta, del requisito del godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta.

Art.4 Segreteria
Ai fini di un corretto inserimento delle opere d'arte di cui all'art.1 nel contesto architettonico, gli interessati potranno richiedere copia della documentazione predisposta presso la Segreteria: ............ Tel................ Fax.................
Le opere dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti presso .............. entro il giorno ........ alle ore ...........

Art.5 Procedura
Il bozzetto dell'opera d'arte, debitamente firmato, dovra' essere accompagnato da una busta chiusa, controfirmata nei lembi di chiusura, con all'esterno riportata, in lingua italiana, l'intestazione del Concorso (art. 1).
La busta dovra' contenere:
- la domanda, redatta in lingua italiana, con sottoscrizione non autenticata e allegata copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del firmatario, con le generalita' dell'artista o degli artisti del gruppo concorrente;
- autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di domicilio in Italia al cui indirizzo saranno poi inviate tutte le comunicazioni riguardanti il concorso;
- brevi note biografiche del concorrente/i (massimo due cartelle dattiloscritte);
- numero di telefono, codice fiscale e numero di partita IVA se posseduta;
- breve relazione della tecnica usata per la realizzazione dell'opera, contenente anche una dettagliata descrizione dei materiali da impiegare, tenendo presente che l'opera dovra' avere caratteristiche di resistenza e durevolezza, comportare poca manutenzione e non costituire pericolo per la pubblica incolumita';
- dichiarazione che il compenso previsto nel bando per l'opera alla quale si concorre viene ritenuto a tutti gli effetti pienamente remunerativo degli oneri previsti dal bando stesso;
- dichiarazione sottoscritta dall'artista, o, in caso di partecipazione di gruppo, dall'artista nominato capo gruppo, atta a garantire l'originalita' dell'opera d'arte proposta e l'impegno a non eseguirne altri esemplari qualora risultasse vincitore.

Art.6 Conservazione dei bozzetti
I bozzetti delle opere non prescelti dalla Commissione giudicatrice rimarranno di proprieta' dei rispettivi autori. L'Amministrazione si riserva la possibilita' di esporli in modo temporaneo e di procedere alla loro pubblicazione. Successivamente dovranno essere ritirati entro il termine di 30 giorni dalla ..................... presso..................................
Trascorso tale termine l'Amministrazione declinera' ogni responsabilita' al riguardo.
L'Amministrazione avra' la massima cura nella conservazione dei bozzetti
e delle opere presentate, ma in caso di perdita o deterioramento non sara'
tenuta in alcun modo al risarcimento di eventuali danni o al rimborso spese.
Il bozzetto dell'opera prescelta rimarra' di proprieta' dell'Amministrazione.

Art.7 Commissione
Le opere verranno esaminate e giudicate da una Commissione che sara' formata secondo le vigenti disposizioni di legge.
Le riunioni sono valide solo se presenti tutti i membri della Commissione.
I criteri di giudizio e di scelta della Commissione giudicatrice, saranno fondati essenzialmente sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici, e tecnici delle singole opere e sulla coerenza e compatibilita' con il relativo spazio architettonico.

Art.8 Comunicazione dei risultati e consegna dell'opera
Al concorrente dichiarato vincitore sara' data comunicazione scritta.
L'opera dovra' essere consegnata in loco e posta in opera a cura, spese e rischio del vincitore e sotto il controllo del Direttore dei Lavori dell'intervento cui l'opera e' destinata.
Rimangono altresi' a carico dell'artista eventuali danni arrecati alla struttura edilizia, a qualsiasi altro elemento di finitura architettonica e agli impianti o danni arrecati a terzi, al momento dell'installazione dell'opera.

Art.9 Termini della consegna, penali, modalita' di pagamento
La consegna dell'opera da realizzare dovra' avvenite entro dalla data dell'incarico. Per ogni giorno di ritardo nella consegna l'Amministrazione applichera' una penale pari allo 0,5% del compenso previsto.
Le modalita' di pagamento saranno le seguenti:
- 40% all'assegnazione dell'incarico, a titolo di acconto e previa fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 10% del compenso previsto;
- 50% al collocamento dell'opera;
- 10% ad avvenuto collaudo dell'opera d'arte.
Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dal termine come sopra previsto, l'Amministrazione considerera' decaduto ogni impegno nei confronti dell'artista inadempiente ed avra' diritto alla restituzione delle somme eventualmente anticipate, incrementate della penale maturata, anche attraverso l'escussione della fideiussione prestata.
L'artista puo' anche scegliere la modalita' che prevede il pagamento del 90% del compenso stabilito alla sistemazione in loco dell'opera e il restante 10% ad avvenuto collaudo.

Art.10 Responsabile del procedimento
...........................................

Art.11 Pubblicita'
Il bando di concorso e' pubblicato su: ...........................

IL DIRIGENTE
ALLEGATO 3
BANDO TIPO
di concorso a procedura aperta
(da utilizzare in caso di gara bandita successivamente
all'approvazione del progetto definitivo)
Art.1 Oggetto del concorso
L'Amministrazione bandisce, ai sensi della legge 29 luglio 1949 n.717 come modificata con legge 3 marzo 1960, n.237 e con legge 8 ottobre 1997, n.352, un concorso fra artisti per la realizzazione delle seguenti opere d'arte, ciascuna per gli importi a fianco indicati, destinate a...............
Opera n..1... Scultura (pittura, mosaico, vetrata, etc) da collocare ................. ispirata a ......................... L'artista dovra' presentare un bozzetto (tridimensionale in caso di scultura) in scala 1:.................; l'opera al vero (nel caso di quadri le cui dimensioni non superino il metro quadrato).
Alla realizzazione dell'opera d'arte e' destinata la somma complessiva di euro ............................. al netto dell'IVA e comprensiva di qualsiasi onere previdenziale. Si
intendono compensati con il suddetto importo ogni onere relativo alla ideazione, produzione, consegna e collocazione in situ dell'opera artistica, nonche' tutte le professionalita' eventualmente necessarie per la realizzazione dell'opera stessa..
Opera n. 2 .......................
.........................................................

Art.2 Condizioni di partecipazione
Al concorso possono partecipare gli artisti italiani od esteri, che godano dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza. Gli artisti che intendono partecipare al presente concorso devono eleggere domicilio in Italia.
Ogni artista puo' partecipare singolarmente o in gruppo con un solo lavoro per ogni opera in concorso, pena l'esclusione. In caso di partecipazione in gruppo, i componenti dovranno indicare e sottoscrivere la designazione del capogruppo che a tutti gli effetti li rappresenti presso la stazione appaltante e al cui indirizzo saranno trasmesse tutte le comunicazioni riguardanti il concorso.
La stazione appaltante rimane estranea ad ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo e dalle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli stessi.
La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art.3 Esclusioni
Non possono partecipare al concorso:
- i componenti la Commissione giudicatrice, i loro congiunti, parenti e affini fini al terzo grado, compreso coloro che risultino impiegati o datori di lavoro o che abbiano vincoli di collaborazione o relazioni continuative e notorie con membri della Commissione stessa;
- coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando e della documentazione ad esso allegata;
- coloro che non siano in possesso, all'atto della presentazione dell'offerta, del requisito del godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta.

Art.4 Segreteria
Ai fini di un corretto inserimento delle opere d'arte di cui all'art.1 nel contesto architettonico, gli interessati potranno richiedere copia della documentazione predisposta presso la Segreteria:
........................... Tel ............ Fax .................
Le opere dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti presso .......................... entro il giorno ............ alle ore .............

Art.5 Procedura
Il bozzetto dell'opera d'arte (o l'opera al vero nel caso di quadri di piccola-media dimensione), debitamente firmato, dovra' essere accompagnato da una busta, chiusa, controfirmata nei lembi di chiusura con all'esterno riportata, in lingua italiana, l'intestazione del Concorso (art. 1) e l'opera per la quale si concorre di cui all'art.1.
La busta dovra' contenere:
- la domanda, redatta in lingua italiana, con sottoscrizione non autenticata e allegata copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del firmatario, con le generalita' dell'artista o degli artisti del gruppo concorrente,
- autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di domicilio in Italia al cui indirizzo saranno poi inviate tutte le comunicazioni riguardanti il concorso;
- brevi note biografiche del concorrente/i (massimo due cartelle dattiloscritte);
- numero di telefono, codice fiscale e numero di partita IVA se posseduta;
- breve relazione della tecnica usata per la realizzazione dell'opera, contenente anche una dettagliata descrizione dei materiali da impiegare, tenendo presente che l'opera dovra' avere caratteristiche di resistenza e durevolezza, comportare poca manutenzione e non costituire pericolo;
- dichiarazione che il compenso previsto nel bando per l'opera alla quale si concorre viene ritenuto a tutti gli effetti pienamente remunerativo degli oneri previsti dal bando stesso;
- dichiarazione sottoscritta dall'artista, o, in caso di partecipazione di gruppo, dall'artista nominato capo gruppo, atta a garantire l'originalita' dell'opera d'arte proposta e l'impegno a non eseguirne altri esemplari qualora risultasse vincitore.

Art.6 Conservazione dei bozzetti (e delle opere al vero)
I bozzetti delle opere (e/o le opere al vero) non prescelti dalla Commissione giudicatrice rimarranno di proprieta' dei rispettivi autori. L'Amministrazione si riserva la possibilita' di esporli in modo temporaneo e di procedere alla loro pubblicazione. Successivamente dovranno essere ritirati entro il termine di 30 giorni dalla ......................... presso .............. ....................
Trascorso tale termine l'Amministrazione declinera' ogni responsabilita' al riguardo.
L'Amministrazione avra' la massima cura nella conservazione dei bozzetti e delle opere presentate, ma in caso di perdita o deterioramento non sara' tenuta in alcun modo al risarcimento di eventuali danni o al rimborso spese.
I bozzetti delle opere prescelte rimarranno di proprieta' dell'Amministrazione.

Art.7 Commissione
Le opere verranno esaminate e giudicate da una Commissione che sara' formata secondo le vigenti disposizioni di legge.
Le riunioni sono valide solo se presenti tutti i membri della Commissione.
I criteri di giudizio e di scelta della Commissione giudicatrice, saranno fondati essenzialmente sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici, e tecnici delle singole opere e sulla coerenza e compatibilita' con i relativi spazi architettonici.

Art.8 Comunicazione dei risultati
Ai concorrenti dichiarati vincitori sara' data comunicazione scritta.
Le opere dovranno essere consegnate in loco e poste in opera a cura, spese e rischio del vincitore e sotto il controllo del Direttore dei Lavori dell'intervento cui le opere sono destinate.
Rimangono altresi' a carico dell'artista eventuali danni arrecati alla struttura edilizia, a qualsiasi altro elemento di finitura architettonica e agli impianti o danni arrecati a terzi, al momento dell'installazione dell'opera.

Art.9 Variazioni e adattamenti
E' facolta' della Commissione giudicatrice richiedere all'artista vincitore eventuali variazioni non sostanziali ed adattamenti dell'opera ordinata. Restano a carico del vincitore l'eliminazione di vizi o difetti che si rendessero manifesti.

Art.10 Termini della consegna, penali, modalita' di pagamento
La consegna delle opere prescelte da realizzare dovra' avvenite entro ........................ dalla data dell'incarico. Per ogni giorno di ritardo nella consegna l'Amministrazione applichera' una penale pari allo 0,5% del compenso previsto.
Le modalita' di pagamento saranno le seguenti:
- 40% all'assegnazione dell'incarico, a titolo di acconto e previa fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 10% del compenso previsto;
- 50% al collocamento dell'opera;
- 10% ad avvenuto collaudo dell'opera d'arte.
Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dal termine come sopra previsto, l'Amministrazione considerera' decaduto ogni impegno nei confronti dell'artista inadempiente ed avra' diritto alla restituzione delle somme eventualmente anticipate, incrementate della penale maturata, anche attraverso l'escussione della fideiussione prestata.
L'artista puo' anche scegliere la modalita' che prevede il pagamento del 90% del compenso stabilito alla sistemazione in loco dell'opera e il restante 10% ad avvenuto collaudo.
Per le opere acquistate (ad es. un quadro) il pagamento avverra' in un'unica soluzione secondo le normali procedure

Art.11 Responsabile del procedimento
....................................................

Art.12 Pubblicita'
Il bando di concorso e' pubblicato su: ............................

IL DIRIGENTE
ALLEGATO 4
BANDO TIPO
per concorso articolato in due fasi
Art.1 Oggetto del concorso
L'Amministrazione bandisce, ai sensi della legge 29 luglio 1949 n. 717 come modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237 e con legge 8 ottobre 1997, n. 352, un concorso fra artisti per la realizzazione delle seguenti opere d'arte, ciascuna per gli importi a fianco indicati, destinate a .......
Opera n..1... Scultura (pittura, mosaico, vetrata, etc) da collocare ispirata a ....................
Alla realizzazione dell'opera d'arte e' destinata la somma complessiva di euro ............. al netto dell'IVA e comprensiva di qualsiasi onere previdenziale. Si intendono compensati con il suddetto importo ogni onere relativo alla ideazione, produzione, consegna e collocazione in situ dell'opera artistica, nonche' tutte le professionalita' eventualmente necessarie per la realizzazione dell'opera stessa...
Opera n. 2 ...........................
Opera n.3 ...........................

Art.2. Tipo di concorso
Il concorso si compone di due fasi: nella prima fase fra le domande pervenute, la Commissione selezionera' un numero di artisti o gruppo di artisti non superiore a ....................... per ogni opera in concorso, che verranno invitati a presentare il bozzetto dell'opera d'arte o l'opera al vero; nella seconda fase, la Commissione scegliera' il/i vincitore/i delle opere in concorso.

Art.3 Condizioni di partecipazione
Al concorso possono partecipare gli artisti italiani od esteri, che godano dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza. Gli artisti che intendono che partecipare al presente concorso devono eleggere domicilio in Italia.
Ogni artista puo' partecipare singolarmente o in gruppo con un solo lavoro per ogni opera in concorso, pena l'esclusione. In caso di partecipazione in gruppo, i componenti dovranno indicare e sottoscrivere la designazione del capogruppo che a tutti gli effetti li rappresenti presso la stazione appaltante e al cui indirizzo saranno trasmesse tutte le comunicazioni riguardanti il concorso.
La stazione appaltante rimane estranea da ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo e dalle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli stessi.
La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art.4 Esclusioni
Non possono partecipare al concorso:
- i componenti la Commissione giudicatrice, i loro congiunti, parenti e affini fini al terzo grado, compreso coloro che risultino impiegati o datori di lavoro o che abbiano vincoli di collaborazione o relazioni continuative e notorie con membri della Commissione stessa;
- coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando e della documentazione ad esso allegata;
- coloro che non siano in possesso, all'atto della presentazione dell'offerta, del requisito del godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta.

Art.5 Segreteria
Ai fini di un corretto inserimento delle opere d'arte di cui all'art.1 nel contesto architettonico, gli interessati potranno richiedere copia della documentazione predisposta presso la Segreteria:
..................... n Tel ............. Fax ...............

Art.6 Procedura - Prima fase
I concorrenti dovranno far pervenire al ...................... entro le ore .................. del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nel ........................ una busta, chiusa, controfirmata nei lembi di chiusura con all'esterno riportata, in lingua italiana, l'intestazione del Concorso (art. 1) e l'opera per la quale si concorre, contenente:
- la domanda, redatta in lingua italiana, con sottoscrizione non autenticata e allegata copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del firmatario, con le generalita' dell'artista o degli artisti del gruppo concorrente;
- autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di domicilio in Italia al cui indirizzo saranno poi inviate tutte le comunicazioni riguardanti il concorso;
- codice fiscale e numero di partita IVA se posseduta;
- breve relazione che illustri l'approccio al tema del concorso a cui s'intende partecipare e la tecnica e i materiali che si intendono usare,
- curriculum con evidenziate opere realizzate e risultati ottenuti;
- fotografie (o diapositive), massimo 5, riguardanti proprie opere realizzate;
- immagini e testi, massimo 10 pagine A4, riguardanti proprie opere realizzate.
Il materiale descritto dovra' essere rilegato in un unico documento formato A4/A3, non restituibile.
In caso di partecipazione di piu' artisti in gruppo la domanda di cui sopra, con le dichiarazioni suddette, dovra' essere sottoscritta da ciascun artista e riportare la designazione del capogruppo e la restante documentazione sopra indicata - curriculum,, fotografie (o diapositive), immagini e testi, rilegati in un unico documento - deve essere presentata da ciascun artista.
Le domande verranno esaminate e giudicate da una Commissione che sara' formata secondo le vigenti disposizioni di legge.
Le riunioni sono valide solo se presenti tutti i membri della Commissione.
I criteri di giudizio e di scelta per la selezione dei partecipanti invitati alla seconda fase del concorso, fondati sulla qualita' artistica dei curriculum presentati e sulla valutazione dell'approccio al tema del concorso.

Art.7 Procedura - Seconda fase
I concorrenti ammessi alla seconda fase verranno invitati a presentare, entro ............. giorni:
Opera n.1
Un bozzetto, debitamente firmato, in scala 1:.................. in materiale a scelta dell'artista, tale tuttavia da offrire un'immagine quanto piu' possibile aderente a quella dell'opera da realizzare
Opera n.2
Un bozzetto, debitamente firmato, in scala. 1:.................... o l'opera al vero (se si tratta di quadri le cui dimensioni non superino il metro di lato)
E' consentita la presentazione di rappresentazioni grafiche, fotomontaggi, simulazioni ottenute con tecniche di modellazione computerizzata.
Il tutto dovra' essere accompagnato da una relazione che illustri i principi informatori dell'opera e le modalita' tecniche della sua realizzazione e da una dichiarazione dell'artista che garantisca l'originalita' e la unicita' dell'opera proposta. In caso di ammissione di piu' artisti in gruppo la dichiarazione di cui sopra, con le indicazioni suddette, dovra' essere sottoscritta dall'artista nominato capo gruppo.
Le opere saranno valutate dalla Commissione di cui all'art.6. in funzione della qualita' e originalita' artistica della proposta, della coerenza e della compatibilita' con gli spazi architettonici, della realizzabilita' tecnica, della durevolezza e della facilita' di manutenzione.

Art.8 Rimborsi spese
Gli artisti selezionati per la seconda fase del concorso che abbiano presentato gli elaborati descritti e non siano risultati vincitori, riceveranno un rimborso spese di euro .................
Tutti i bozzetti presentati rimarranno di proprieta' dell'Amministrazione.

Art.9 Comunicazione dei risultati
Ai concorrenti dichiarati vincitori sara' data comunicazione scritta.
Le opere dovranno essere consegnate in loco e poste in opera a cura, spese e rischio del vincitore e sotto il controllo del Direttore dei Lavori dell'edificio cui le opere sono destinate.
Rimangono altresi' a carico dell'artista eventuali danni arrecati alla struttura edilizia, a qualsiasi altro elemento di finitura architettonica e agli impianti o danni arrecati a terzi, al momento dell'installazione dell'opera.

Art.10 Variazioni e adattamenti
E' facolta' della Commissione giudicatrice richiedere all'artista, ovvero al gruppo vincitore eventuali variazioni non sostanziali ed adattamenti dell'opera ordinata. Restano a carico del vincitore l'eliminazione di vizi o difetti che si rendessero manifesti.

Art.11 Termini della consegna, penali, modalita' di pagamento
La consegna delle opere prescelte dovra' avvenite entro ............ dalla data dell'incarico. Per ogni giorno di ritardo nella consegna l'Amministrazione applichera' una penale pari allo 0,5% del compenso previsto.
Le modalita' di pagamento saranno le seguenti:
- 40% all'assegnazione dell'incarico, a titolo di acconto e previa fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 10% del compenso previsto;
- 50% al collocamento dell'opera;
- 10% ad avvenuto collaudo.
Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dal termine come sopra previsto, l'Amministrazione considerera' decaduto ogni impegno nei confronti dell'artista inadempiente ed avra' diritto alla restituzione delle somme eventualmente anticipate, incrementate della penale maturata, anche attraverso l'escussione della fideiussione prestata.
L'artista puo' anche scegliere la modalita' che prevede il pagamento del 90% del compenso stabilito alla sistemazione in loco dell'opera e il restante 10% ad avvenuto collaudo.
Per le opere acquistate (ad es. per i quadri) il pagamento avverra' in un'unica soluzione secondo le normali procedure.

Art.12 Responsabile del procedimento
...................................................

Art.13 Pubblicita'
Il bando di concorso e' pubblicato su: ........................

IL DIRIGENTE
ALLEGATO 5
Concorso per opere d'arte da realizzare presso ....................
DISCIPLINARE TIPO/CONTRATTO D'INCARICO
II sottoscritto responsabile del procedimento per l'intervento in oggetto, incaricato di dare attuazione all'esito del concorso nazionale per opere d'arte da destinare a .......................

PREMESSO:

- Che con Decreto n. ............ del ................. reg. alla Corte dei conti Reg. ................... Fg. ................... e' stata impegnata la somma di .............. Sul Cap. .............. dell'esercizio finanziario ................................ per la costituzione di .......................... ed approvata la perizia n. ................ del dell'importo di ........................
- Che nella predetta perizia e' stata destinata la somma di ....... non comprensiva di IVA, per opere artistiche;
- Che il ........................., in data ............. ha bandito un concorso pubblico per l'ordinazione e/o l'acquisto di opere di scultura e di pittura da destinare a ...................., ai sensi della legge 29.7.1949, n. 717 mod. con legge 3.3.1960, n. 237 e con Legge 8.10.1997, n. 352,
- Che con Decreto n. ......... del ........, vistato e registrato dalla ragioneria regionale dello Stato di in data al n. ....., e' stata nominata la Commissione giudicatrice secondo le direttive della legge succitata;
- Che con verbale della commissione giudicatrice in data ................... l'artista ......................... nato a ............. il ............ residente ..................... C.F ................ e' risultato vincitore dell'opera ................. e precisamente di ................
Tutto cio' premesso, l'artista ........................ e' incaricato di eseguire l'opera in conformita' del bozzetto risultato vincitore (e, a seconda dei casi, come da progetto allegato).
L'artista svolgera' l'incarico sotto la sorveglianza tecnica del Direttore dei Lavori.
L'opera consiste in un ....................................... delle dimensioni di .................................. realizzata in ........................
L'artista garantisce la stabilita' dell'opera.
La realizzazione, la consegna ed il posizionamento dell'opera devono essere eseguite a cura, rischio e spese dell'artista.
Rimangono, altresi', a carico dell'artista , ogni e qualsiasi onere connesso all'esecuzione dell'opera d'arte e gli eventuali danni che potrebbero essere arrecati all'intervento a causa della realizzazione o del posizionamento dell'opera stessa.
La consegna dovra' avvenire entro ........................ dalla data di consegna dei luoghi risultante da apposito verbale ( nel caso di sculture) o dalla firma della presente lettera d'incarico ( nel caso di pitture, mosaici, vetrate e ceramiche). Per ogni giorno di ritardo nella consegna verra' applicata una penale di ......................... ritenuta sull'importo stabilito. La posa in sito dell'opera dovra' avvenire sotto la sorveglianza del Direttore dei Lavori.
Resta a totale carico dell'artista la sostituzione di quelle parti dell'opera che risultassero deteriorate o difettose nonche' tutti i vizi ed i difetti che si rendessero manifesti.
L'importo del corrispettivo per l'opera d'arte e' stabilito in ....................... al netto dell'IVA e comprensivo di qualsiasi onere previdenziale.
Il pagamento del corrispettivo sara' effettuato:
- in un'unica soluzione dopo emissione del certificato collaudo/nulla osta da parte della competente Soprintendenza.
In alternativa
- Il pagamento del corrispettivo sara' effettuato, a presentazione di fattura quietanzata, come segue:
- una prima rata del 40% alla registrazione del presente incarico alla Ragioneria Regionale dello Stato, dietro presentazione di idonea fideiussione pari al 10% del compenso stabilito;
- una seconda rata del 50% ad ultimazione e collocazione dell'opera certificata dal responsabile del procedimento;
- la terza rata del 10% a saldo, a seguito del regolare collaudo/nulla osta da parte della competente Soprintendenza.
I titoli di spesa per i suddetti pagamenti saranno emessi in favore dell'artista con accreditamento sul c/c .................. come richiesto dall'interessato.
Tale compenso sara', come previsto dall'art. .......... del bando di concorso, pienamente remunerativo di tutti gli oneri previsti nel bando stesso, compreso il contributo obbligatorio dovuto all'Ente nazionale assistenza per gli artisti, oltre a quanto precisato nella presente lettera d'incarico.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera l'Amministrazione applichera' una penale pari allo 0,5% del compenso previsto.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'interpretazione e/o esecuzione dell'opera non dara' in nessun modo diritto all'artista di sospendere l'esecuzione dell'opera stessa.
Comunque, in caso di controversia, le parti si rimettono fin d'ora al giudizio di tre arbitri, designati uno da ciascuna di esse e il terzo su accordo dei due arbitri gia' nominati o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di
Detti arbitri decideranno secondo diritto e con osservanza delle nome previste dagli artt. 806 e sg. C.p.c
Alla relativa spesa si fara' fronte con i fondi accantonati sul Capitolo del Bilancio dello Stato.
Luogo e data ...................................

LETTO E SOTTOSCRITTO

IL RESPONSABILE L'ARTISTA
DEL PROCEDIMENTO
ALLEGATO 6

SCHEMA DI DECRETO DI PAGAMENTO
PREMESSO
- che con Decreto n. ........ del ........... reg. .............. alla Corte dei Conti il ................ Reg. ............. Fg. ............ e' stata impegnata la spesa di euro .......... sul Cap. ........... per la costruzione di ...............................
- che nel quadro economico e' previsto un accantonamento di euro da destinare ad opere d'arte si sensi della legge 29.10.1949 n.717, 3.3.1960 n.237 e 8.10.1997, n.352,
- che in data ............ e' stato bandito il concorso nazionale per l'acquisto e l'ordinazione di opere d'arte che prevedeva
- che con Decreto n. .............. del .................. e' stata nominata la Commissione giudicatrice per le opere d'arte di cui al bando sopraccitato;
- che la stessa Commissione ha prescelto per l'opera ....... .......... dell'importo di euro quella presentata dall'artista ............. giusta verbale redatto in data ....................;
- che l'artista ............... ha prodotto polizza fidejussoria della ............... per l'importo di euro ................ con autentica nei poteri e nella firma del notaio Dott. .........................

VISTO
- il disciplinare n. ............ del ............ stipulato con l'artista regolante i reciproci rapporti per l'acquisizione da parte di questa Amministrazione di ................ per l'importo di euro ..................... IVA esclusa,

CONSIDERATO
- che occorre procedere all'approvazione del disciplinare n. ..... del ................. sopra indicato;
- che nulla osta all'approvazione del disciplinare che contiene tutte le clausole atte ad un corretto rapporto tra le parti e la corrispondente corresponsione dell'acconto;
- che alla relativa spesa possa farsi fronte con i fondi all'uopo impegnati sul Cap con Decreto ........... citato nelle premesse;
ai termini di legge e del Regolamento di contabilita' generale dello Stato:

DECRETA

Art. 1 E' approvato e reso esecutorio il disciplinare n. ......... del ....................
Art. 2 Alla complessiva spesa di euro ................... (comprensiva di euro per ENAP e delle ritenute d'acconto di euro .................. ) si fara' fronte con i fondi all'uopo impegnati sul Cap. .................... con decreto n. ...... del ..........
Art.. 3 E' disposto per l'opera di cui in premessa il pagamento, in favore dell'artista ................... nato ..................... a ..................... il ............................ e residente in ........................ C.F ..................... della somma di euro ............... a titolo di prima rata ( ....% dell'importo complessivo) comprensivo di euro ................ per trattenuta ENAP al 2% e di R.A. di euro .............. al 20%, mediante accredito ................
Alla relativa spesa si fara' fronte con i fondi impegnati sul Cap .................... con Decreto .......... registrati alla Corte dei Conti il ........... Reg. ......... Fg. ............

IL DIRETTORE GENERALE
ALLEGATO 7
SCHEMA DI DECRETO DI PAGAMENTO
PREMESSO

- che con Decreto n. ......... del ......... reg. alla Corte dei Conti il ......... Reg ......... Fg. ....... e' stata impegnata la spesa di euro ...... sul Cap ...... per la costruzione di ........
- che nel quadro economico e' previsto un accantonamento di euro ........................... da destinare ad opere d'arte si sensi della legge 29.10.1949 n. 717, 3.3.1960, n.237 e 8.10.1997, n.352;
- che in data ........................... e' stato bandito il concorso nazionale per l'acquisto e l'ordinazione di opere d'arte che prevedeva ...........................
- che con Decreto n. .......... del ........... e' stata nominata la Commissione giudicatrice per le opere d'arte di cui al bando sopraccitato;
- che la stessa Commissione ha prescelto per l'opera ................ dell'importo di euro ............. quella presentata dall'artista .............. giusto verbale redatto in data ................

CONSIDERATO

- che alla relativa spesa possa farsi fronte con i fondi all'uopo impegnati sul Cap ....... con Decreto ......... citato nelle premesse;
ai termini di legge e del Regolamento di contabilita' generale dello Stato:

DECRETA

Art.1 Alla complessiva spesa di euro ............... (comprensiva di euro ................ per ENAP e delle ritenuta d'acconto di euro ............) si fara' fronte con i fondi all'uopo impegnati sul Cap ...................... con decreto n. ............. del ..................
Art. 2 E' disposto per l'opera di cui in premessa il pagamento, in favore dell'artista ..................... nato a .................. il ............ e residente in ..................... C.F ................................. della somma di euro ........................... a titolo di ........................... compenso complessivo comprensivo di euro ........................ per trattenuta ENAP al 2% e di R.A. di euro al 20%, mediante accredito ...........................
Alla relativa spesa si fara' fronte con i fondi impegnati sul Cap. ............. con Decreto ............. registrati alla Corte dei Conti il ......... Reg. ............ Fg. ................

IL DIRETTORE GENERALE
ALLEGATO 8
CERTIFICATO DI COLLAUDO / NULLAOSTA

Oggetto: Comune di ...........................
Luogo di collocazione: ...........................
Opera: ...........................
Artista ...........................
Tempo di ultimazione
II sottoscritto Soprintendente (ovvero funzionario della Soprintendenza con sede a ............... giusta la delega del Soprintendente prot. N. .................. del .................)

VISTO

L'affidamento dell'incarico all'artista ........................... per la realizzazione dell'opera d'arte in oggetto, da parte del .................. prot. n. ...... del .......................

VISTO

Il progetto dell'autore, la relazione tecnica e il relativo bozzetto:

ESAMINATA

L'opera in questione nel sopralluogo tecnico presso ........................... effettuato il giorno ........................... alla presenza di: ...........................

CERTIFICA

Che l'opera in oggetto e' stata regolarmente eseguita e collocata entro i termini stabiliti, nel rispetto delle clausole contrattuali e a perfetta regola d'arte. Pertanto nulla osta alla corresponsione del compenso stabilito.

IL FUNZIONARIO IL SOPRINTENDENTE
 
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