Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2006
Costituzione dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione, di cui all'articolo 1, commi 22-bis e 22-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, denominata «Unita».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246
Visto l'art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;
Visto l'art. 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Ritenuto di provvedere alla costituzione dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione;
Sentiti i Ministri interessati;
Decreta:
Art. 1.
Costituzione dell'Unita'
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' costituita presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione, di seguito denominata «Unita».
 
Art. 2.
Composizione
1. L'Unita' e' presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che puo' delegare le relative funzioni al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Vice Presidente dell'Unita'. Le funzioni di Vicepresidente dell'Unita' sono attribuite, altresi', al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'Unita' e' composta:
a) dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Capi degli Uffici legislativi dei Ministri componenti il Comitato interministeriale per la semplificazione e dai consiglieri giuridici del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, in numero non superiore a quattro;
b) da esperti, in numero non superiore a venti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed esperti di elevata professionalita', individuati con separato provvedimento.
3. L'Unita' e' articolata in aree operative, per funzioni e materie omogenee; possono essere previste forme di impulso e coordinamento delle aree medesime. Per il necessario supporto di studio e ricerca, puo' essere istituito un Comitato scientifico. I provvedimenti organizzativi sono adottati con provvedimento del Presidente dell'Unita'.
4. I compensi dei componenti sono stabiliti, anche tenendo conto dell'impegno richiesto, con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 3.
Compiti e funzioni
1. L'Unita' fornisce il supporto per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita' normativa del Governo e degli enti pubblici strumentali, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione.
2. All'Unita' sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
a) fornire supporto generale al Comitato interministeriale di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, di seguito denominato «Comitato», anche tramite la preparazione e l'istruttoria delle relative riunioni;
b) istruire il piano annuale d'azione per la semplificazione d'intesa con i competenti uffici dei Dipartimenti per la funzione pubblica e per le innovazioni e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' il disegno di legge annuale di semplificazione;
c) collaborare con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione alla supervisione di ogni altra iniziativa normativa con prevalente finalita' di semplificazione;
d) coordinare, riferendone al Comitato, le iniziative specifiche e i gruppi di lavoro costituiti da singole amministrazioni al fine di assicurare la coerenza degli interventi per la semplificazione e la qualita' della regolazione, garantendo in ciascuna di esse la presenza di componenti dell'Unita' e invitando periodicamente i responsabili delle singole iniziative ai lavori dell'Unita';
e) coordinare la ricognizione da parte delle singole amministrazioni dei settori e delle materie in cui sia costituzionalmente legittimo l'intervento in via regolamentare dello Stato e svolgere compiti di indirizzo, coordinamento e ove necessario impulso dell'attivita' di semplificazione normativa tramite fonti secondarie nelle materie di competenza statale;
f) coordinare l'attuazione normativa della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle altre leggi generali riguardanti l'attivita' amministrativa per i profili riguardanti la semplificazione e la qualita' della regolazione;
g) formulare proposte per la definizione di indirizzi e criteri generali per il riordino normativo e la codificazione e sovrintendere alle conseguenti iniziative delle singole amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 14, commi da 12 a 24, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
h) definire, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un programma di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e verificare preventivamente l'impatto sulla semplificazione e sulla qualita' della regolazione dei disegni di legge, dei decreti legislativi e dei regolamenti di iniziativa governativa;
i) promuovere forme di raccordo con il Parlamento e con gli altri soggetti titolari di poteri normativi per il miglioramento del processo legislativo.
3. L'Unita' promuove forme di raccordo e partecipa alle iniziative per l'adozione di misure di semplificazione e di miglioramento della qualita' della regolazione da parte degli organi costituzionali, delle autorita' indipendenti, delle regioni e degli enti locali. Partecipa, altresi', ad iniziative e programmi in materia di semplificazione e di qualita' della regolazione dell'Unione europea, dell'OCSE e di altri organismi internazionali.
 
Art. 4.
Forme di consultazione
1. L'Unita' svolge funzioni di supporto tecnico alle attivita' del Tavolo permanente per la semplificazione istituito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e alle altre attivita' di consultazione individuate dal Comitato.
2. Al fine di acquisire proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, l'Unita' svolge audizioni generali con i rappresentanti delle amministrazioni, delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori e istituisce gruppi e altre forme di consultazione settoriale.
 
Art. 5.
Segreteria tecnica
1. L'Unita' si avvale di una Segreteria tecnica, la cui composizione e' definita con successivo decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso provvedimento e' determinato l'ammontare delle spese di funzionamento della Segreteria tecnica.
 
Art. 6.
Forme di collaborazione
1. L'Unita' assicura lo scambio di informazioni e la reciproca collaborazione ed assistenza con i Dipartimenti e con i Dicasteri retti da Ministri componenti il Comitato al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di qualita' della regolazione.
2. Ulteriori forme di collaborazione e di intesa possono essere definite con protocolli d'intesa separati, ovvero con il decreto di riordino delle strutture della Presidenza, previsto dall'art. 1, comma 22-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
 
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alla costituzione dell'Unita' e della Segreteria tecnica si provvede nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 1, comma 22-bis del decreto-legge n. 181 del 2006.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2006
Il Presidente: Prodi Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 7
 
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