Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 dicembre 2006
Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, obbligo di comunicazione al Mipaaf delle variazioni della propria struttura e documentazione di sistema.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, e successive modifiche e/o integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, il quale individua nel Ministero l'autorita' preposta al controllo ed al coordinamento delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, il quale istituisce presso il Ministero il Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica;
Considerato che le decisioni inerenti i provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica spettano al Ministero in quanto autorita' nazionale preposta al controllo ed al coordinamento delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che il Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, art. 2, si e' avvalso del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica;
Visto il verbale relativo alla riunione del 24 novembre 2006, approvato in via straordinaria via e-mail dai componenti del Comitato di valutazione degli organismi di controllo Germani, Laurino, Cecere, Violini, Valenti, Torrelli e Gioannini;
Decreta:
Art. 1.
Gli organismi di controllo, di cui all'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, autorizzati dal Ministero ad esercitare il controllo sulle attivita' della produzione agricola, della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenute secondo il metodo dell'agricoltura biologica, sono tenuti a sottoporre preventivamente ad approvazione da parte del Ministero medesimo tutte le variazioni che intendono apportare alla propria struttura e alla propria documentazione di sistema (statuto, manuale della qualita', piano tipo di controllo, procedure, istruzioni operative, organigramma, curicula vitae del personale qualificato, ecc.).
 
Art. 2.
Gli organismi di controllo devono accompagnare la richiesta di variazione alla propria struttura e alla propria documentazione di sistema, con una relazione dettagliata inerente la necessita' e l'opportunita' di procedere alla variazione richiesta.
 
Art. 3.
Gli organismi di controllo hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, la revisione vigente della documentazione di sistema (statuto, manuale della qualita', piano tipo di controllo, procedure, istruzioni operative, organigramma, curricula vitae del personale qualificato, ecc.).
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2006
Il direttore generale: La Torre
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 43 a pag. 44 della G.U. <----
 
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