Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 gennaio 2007
Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;
Visto l'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonche' le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi;
Viste le disposizioni introdotte dall'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che indirizzano verso l'ulteriore ottimizzazione della rete di vendita dei giochi pubblici ed alla progressiva concentrazione della raccolta di gioco in punti di vendita specializzati;
Viste le convenzioni di concessione relative all'affidamento della raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento;
Considerato che, in relazione al combinato disposto dell'art. 110, comma 3, del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della predetta legge n. 289 del 2002, e' demandata ad un provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la determinazione del numero massimo degli apparecchi da installare presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici nonche' le prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione, con riferimento alle diverse tipologie;
Ritenuto che il richiamato comma 6 indica, quali criteri direttivi, la natura dell'attivita' prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi, fermo restando, in ogni caso, il possesso, da parte degli esercenti, delle licenze previste dal T.U.L.P.S.;
Ritenuto, infine, di dover individuare specifici parametri per le differenti tipologie di punti di vendita, in ragione della coesistenza o meno di attivita' di raccolta di diversi giochi, scommesse e concorsi ovvero delle differenti superfici dei locali destinati alla raccolta;
Tenuto conto delle esigenze della maggiore sicurezza dell'offerta di gioco e della migliore tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela dei minori;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S.) che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il decreto individua, altresi', le prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti apparecchi.
2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente decreto si riferiscono ai seguenti punti di vendita, individuati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso, comunque, di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art. 88 del T.U.L.P.S.:
a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attivita' principale la commercializzazione di giochi pubblici;
b) sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
c) sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.
3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
 
Art. 2.
Numero massimo di apparecchi installabili
1. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati e' comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.
2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati e' comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.
3. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non puo' comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.
 
Art. 3.
Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi
1. In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore eta', l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti. Il punto di vendita e' tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.
4. Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da AAMS e con modalita' tali da garantire:
a) la continuita' del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.
6. In nessun caso e' consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.
 
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il presente decreto sostituisce la disciplina prevista per i punti di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e g), del decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003.
Roma, 18 gennaio 2007
Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 141
 
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