Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2007 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 29 dicembre 2006
Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per l'esercizio 2007. (Deliberazione n. 15712).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la CONSOB, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;
Viste le proprie delibere n. 15.267 e n. 15.268 del 28 dicembre 2005 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2006 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Vista la propria delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2007, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2007, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006;
Delibera:

Art. 1.
Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2007, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 e' determinato nelle seguenti misure:

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2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera q), della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006, e' computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2007.
L'importo del contributo per le azioni di societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 6.840 fino a Euro 10.000.000 di capitale sociale, piu' Euro 64,4 ogni Euro 500.000 oltre Euro 10.000.000 e fino a Euro 100.000.000 di capitale sociale, piu' Euro 51,6 ogni Euro 500.000 oltre Euro 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di Euro 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.
L'importo del contributo per le obbligazioni di societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 6.840 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998.
L'importo del contributo per i warrant emessi da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 6.840 per ogni warrant quotato.
L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 955 per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato.
L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 1.870 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato.
Ciascun emittente italiano non e' tenuto a versare importi complessivamente superiori a Euro 272.790.
L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da societa' estere e' pari ad una quota fissa di Euro 6.840. L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da societa' estere e' pari a quello fissato per le societa' italiane. L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da societa' estere e' pari a quello fissato per le societa' italiane. Ciascun emittente estero non e' tenuto a versare importi complessivamente superiori a Euro 272.790.
3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera s), della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 e' determinato nelle seguenti misure:
3/1 per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, e' pari ad una quota fissa di Euro 6.565 per ciascuna offerta conclusa;
3/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e' pari a Euro 650 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);
3/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari e' pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di Euro 6.565 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a Euro 509.705, dell'1,288% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo e' pari a Euro 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;
3/4 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 33, comma 4, del regolamento Consob n. 11.971/99, e' pari ad una quota fissa di Euro 1.010 per ciascuna sollecitazione conclusa;
3/5 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio e' pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di Euro 6.565 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a Euro 13.000.000, dello 0,0505% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo e' pari a Euro 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.
4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/3 e 3/5, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione e' costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo e' computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.
5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera t), della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 e' determinato nella misura del 6,2% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attivita' di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione chiuso nel 2006.
6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 e' versato alla Consob con le modalita' e nei termini stabiliti con distinto provvedimento.
 
Art. 2.
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 29 dicembre 2006
Il presidente: Cardia
 
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