Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 gennaio 2007
Riconoscimento, al sig. Retuerto Cardenas Jorge Gaston, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
per il commercio, le assicurazioni e i servizi

Vista la domanda con la quale il sig. Retuerto Cardenas Jorge Gaston, cittadino peruviano, ha chiesto il riconoscimento del diploma di scuola secondaria denominato «Certificado Oficial de Studios», rilasciato dal «Ministero de Education del Peru», per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di pulizia;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 15 dicembre 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di pulizia, con l'applicazione di misura compensativa (consistente nel superamento di una prova attitudinale di carattere teorico-pratico) in quanto il titolo di studio posseduto contempla una sola annualita' di chimica, due di scienze naturali ed uno di biologia, mentre l'art. 2, comma 3, lettera c) del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, richiede il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria in materia attinente l'attivita' e la circolare ministeriale (applicativa) 3428/C del 1997 ritiene soddisfatto il requisito con lo studio di almeno due annualita' di chimica;
Tenuto altresi' conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;
Verificato che il richiedente non si e' avvalso della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente e' titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato dalla Questura di Milano il 18 gennaio 2006;
Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA - Assopulizie;
Decreta:

Art. 1.
1. Al sig. Retuerto Cardenas Jorge Gaston, nato a Lima (Peru), il 9 maggio 1979, cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, delle attivita' di pulizia, di cui alla lettera a) dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, previo il superamento della misura compensativa, di cui oggetto e modalita' di svolgimento, sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2007
Il direttore generale: Spigarelli
 
Allegato A

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La Camera di commercio di Milano provvede ad istituire una apposita commissione costituita:
dal Presidente della C.C.I.A.A. o persona da questi delegata;
da un rappresentante della regione Lombardia;
da un rappresentante dell'osservatorio delle imprese di pulizia;
da un rappresentante dell' ASL locale;
da un imprenditore in rappresentanza della categoria.
La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in eventuali prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:
a) tipologie di prodotti per la pulizia e loro classificazione secondo la scala del PH;
b) utilizzazione dei prodotti (prodotti di ripristino, prodotti di mantenimento, prodotti disinfettanti);
e) stoccaggio dei prodotti per la pulizia;
d) pulizia dei pavimenti (identificazione dei diversi tipi di rivestimento e tecniche per il loro trattamento),
e) trattamento della moquette e parquet;
f) pulizia dei mobili (identificazione delle diverse tipologie di superfici e metodi per la loro pulizia);
g) organizzazione della pulizia di un ufficio:
h) organizzazione della pulizia di un bagno;
i) attrezzature per scopare ed attrezzature per il lavaggio;
j) tipologie di macchine per le pulizie (aspirapolvere, aspiraliquidi, monospazzola);
k) tipologie di attrezzi per le pulizie (carrelli multiuso, kit pulizia vetro, panni, ecc.);
l) sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e norme successive), con specifico riferimento alle attivita' di pulizia.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
Ai sensi dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
 
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