Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 dicembre 2006, n. 313
Regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare gli articoli 1, 5, 28, 52 e 55, come modificati dall'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 346 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'articolo 13-bis, comma 2, del predetto decreto-legge n. 35 del 2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo;
Visto il comma 346, lettera c), dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che aggiunge all'articolo 5 del testo unico un ulteriore comma in base al quale qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti, secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005;
Ritenuta l'opportunita' di sentire preventivamente il Ministero delle comunicazioni e di procedere quindi con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 346 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005;
Visto il comma 347 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato articolo 13-bis, comma 2, sono altresi' stabilite le modalita' di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;
Ritenuta l'opportunita' di procedere con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 347 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
Ritenuto opportuno tener conto dei tempi tecnici necessari alle Amministrazioni debitrici per effettuare il pagamento;
Visto il combinato disposto dell'articolo 28, comma 2 e dell'articolo 1, comma 6 del testo unico, come modificati dall'articolo unico, comma 346 della legge n. 266 del 2005, in base al quale le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto opportuno applicare all'efficacia delle cessioni di pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine previsto dall'articolo 28, comma 2 del testo unico nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 266 del 2005, ovvero il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica; cio' al fine di evitare disparita' di trattamento rispetto alle cessioni effettuate dal personale in servizio;
Considerato che le modifiche all'articolo 52 del testo unico apportate dall'articolo 13-bis, comma 1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2005, hanno fatto venir meno la distinzione tra cessioni quinquennali e decennali, e pertanto hanno riflesso sulla disciplina del rinnovo della cessione, di cui all'articolo 39 del testo unico;
Visto l'articolo 106, comma 1 e 2, del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, in base ai quali l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato a intermediari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, i quali, tra l'altro, devono avere un oggetto sociale che preveda l'esclusivo svolgimento di attivita' finanziarie;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 che, tra l'altro, definisce il contenuto dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
Sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, che hanno fornito pareri con lettera del 31 ottobre 2005, dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) d'intesa con l'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN), l'Unione Finanziarie Italiane (UFI) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), e con lettera del 28 ottobre 2005 dell'Associazione Finanziarie Italiane (AFIN);
Sentite altresi' la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, che hanno fornito osservazioni con note del 16 novembre 2005 della Banca d'Italia e del 30 novembre 2005 dell'Ufficio Italiano dei Cambi;
Sentiti altresi' l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Di-pendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), l'Ispettorato generale di finanza del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro e la Direzione V del Dipartimento del tesoro che hanno fornito osservazioni con note rispettivamente del 20 dicembre 2005, del 27 dicembre 2005, del 3 febbraio 2006, del 7 febbraio 2006 e del 16 febbraio 2006;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 5 ottobre 2006;
Vista la nota n. 110060 in data 8 novembre 2006 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Intermediari finanziari autorizzati
1. I prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito testo unico), possono essere concessi da intermediari finanziari, iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il loro oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attivita' finanziarie, l'esercizio dell'attivita' di concessione di finanziamenti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 5, 28, 52 e 55
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180 recante «Approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle
Pubbliche Amministrazioni»:
«Art. 1. Insequestrabilita', impignorabilita' e
incedibilita' di stipendi, salari, pensioni ed altri
emolumenti. Non possono essere sequestrati, pignorati o
ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti
articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i
salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le
gratificazioni, le pensioni, le indennita', i sussidi ed i
compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le, province, i
comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico
sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza
dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome
per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese
concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o
di trasporto nonche' le aziende private corrispondono ai
loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra
persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata
nei servizi da essi dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche
il personale dipendente dal Segretario generale della
Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.
I pensionati pubblici e privati possono contrarre con
banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote
della pensione fmo al quinto della stessa, valutato al
netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a
dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le
pensioni o le indennita' che tengono luogo di pensione
corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni
equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia
corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di
istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione
sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito
in caso di decesso del mutuatario.
Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri
emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal
momento della loro notifica nei confronti dei debitori
ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Tale comunicazione puo' essere effettuata
attraverso qualsiasi forma, purche' recante data certa. Nel
caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel
quarto comma e' fatto salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo».
«Art. 5. Facolta' e limiti di cessione di quote di
stipendio e salario.
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e
dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1
possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di
quote dello stipendio o del salario fino al quinto
dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di
ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo
le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente
testo unico. Le operazioni di prestito concesse ai sensi
del presente testo unico devono essere conformi a quanto
previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per
il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla
vigente disciplina in materia di trasparenza delle
condizioni contrattuali ner i servizi bancari, finanziari
ed assicurativi.
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento
si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere
stesse.
Qualora il debitore ceduto sia una delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e
alle operazioni di cessione degli stipendi, salari,
pensioni e altri emolumenti, secondo le modalita'
individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui all'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
1ee 14 maggio 2005, da emanare entro dieci mesi dalla data
di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005».
«Art. 28. Notificazione dei prestiti alle
amministrazioni e suoi effetti.
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti
dello Stato da' comunicazione, a mezzo di lettera
raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i
mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote
di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno
effetto, rispetto a dette amministrazioni, nei termini di
cui all'art. 1, sesto comma.
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione
al debitore ceduto, ai sensi del codice civile».
«Art. 52. Impiegati e salariati a tempo indeterminato o
con contratti collettivi di lavoro.
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni
indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a
tempo indeterminato a norma della legge sui contratti
d'impiego privato od in base a contratti collettivi di
lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di
salario non superiore al quinto per un periodo non
superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di
carattere permanente, siano provvisti di stipendio o
salario fisso e continuativo.
Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati
assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del
quinto dello stipendio o del salario non puo' eccedere il
periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve
ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.
Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in
essere dai soggetti di cui al precedente e al presente
comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409,
numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le
amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del
presente testo unico, di durata non inferiore a dodici
mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato
al netto delle ritenute fiscali, purche' questo abbia
carattere certo e continuativo. La cessione non puo'
eccedere il periodo di tempo che, al momento
dell'operazione; deve ancora trascorrere per la scadenza
del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali
soggetti sono sequestrabii e pignorabili nei limiti di cui
all'art. 545 del codice di procedura civile».
«Art. 55. Applicabilita' di disposizioni del titolo II
- Estensione degli effetti della cessione nei casi di
cessazione dal servizio - Eccezioni.
Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote
di stipendio o salario contemplate nel presente titolo,
quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si
osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute
negli articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo
comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo,
terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello
Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato
cedente presta servizio.
Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di
stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi
effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche
sulle indennita' che siano dovute agli impiegati o ai
salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul
contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di
lavoro.
Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed
aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio
decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 convertito nella legge
2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del (Fondo per le
indennita' agli impiegati) previsti dagli articoli i e
seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei
confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti,
daIl'art. 14 del decreto stesso.
Si possono perseguire le indennita' premio di servizio
conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica.
Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per
assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati
di cui al presente titolo».
Si riporta il testo dell'art. 13-bis del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale» convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
«Art. 13-bis. Modifiche al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950. n.
180.
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al primo comma, dopo le parole: «salve le
eccezioni stabilite nei seguenti articoli» sono inserite le
seguenti: «ed in altre disposizioni di legge»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«I pensionati pubblici e privati possono contrarre con
banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote
della pensione fino al quinto della stessa, valutato al
netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a
dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le
pensioni o le indennita' che tengono luogo di pensione
corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni
equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia
corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di
istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione
sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito
in caso di decesso del mutuatario»;
b) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: «per il periodo di
cinque o di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti:
«per un periodo non superiore ai dieci anni» e sono
soppresse le parole: «ed abbiano compiuto, nel caso di
cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di
cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per
l'indennita' di anzianita»;
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati
assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del
quinto dello stipendio o del salario non puo' eccedere il
periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve
ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.
Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in
essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica
il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409,
numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le
amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del
presente testo unico, di durata non inferiore a dodici
mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato
al netto delle ritenute fiscali, purche' questo abbia
carattere certo e continuativo. La cessione non puo'
eccedere il periodo di tempo che, al momento
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza
del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali
soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui
all'art. 545 del codice di procedura civile»;
c) all'articolo 55:
1) al primo comma, la parola: «13,» e' soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa
la parola: «Non» e le parole: «Istituto nazionale per
l'assistenza dei dipendenti degli enti locali» sono
sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica»;
nel secondo periodo le parole: «Lo stesso divieto vale per»
sono sostituite dalle seguenti: «Non si possono
perseguire».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di
categoria degli operatori professionali interessati, sono
dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del
presente articolo».
- Si riporta il testo del comma 346 dell'art. unico
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:
«346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed
altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno
effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei
debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001. n. 165, e successive
modificazioni. Tale comunicazione puo' essere effettuata
attraverso qualsiasi forma, purche' recante data certa. Nel
caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel
quarto comma e' fatto salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo»;
b) all'art. 5, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai
sensi del presente testo unico devono essere conformi a
quanto previsto dalla delibera del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio del
4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di
trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi
bancari, finanziari ed assicurativi»;
c) all'art. 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Qualora il debitore ceduto sia una delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e
alle operazioni di cessione degli stipendi, salari,
pensioni e altri emolumenti, secondo le modalita'
individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui all'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. da emanare entro dieci mesi dalla
data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del
2005»;
d) all'art. 28, secondo comma, le parole: «a
decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha
avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle
seguenti: «nei termini di cui all'art. 1, sesto comma»;
e) all'art. 52, secondo comma, le parole: «di cui al
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
precedente e al presente comma»;.
f) all'art. 55, primo comma, sono soppresse le
parole: «38, primo e secondo comma,».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri:
«Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio diStato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina
degli uffici dei Ministeri sono determinate, con
regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel
rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l'osservanza dei' criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;.
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione cli decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione. - Art. 1.
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. i del decreto legislativo n. 80 del 1998).
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio i 999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le regioni a statuto speciale e per le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico- sociale della
Repubblica».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Si riporta il testo del comma 347 dell'articolo unico
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:
«347. Con il medesimo decreto di cui all'art. 13-bis,
comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sono altresi' stabilite le modalita' di accesso alle
prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i
pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di
trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del
citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione
unitaria autonoma di cui all'art. 1, comma 245, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per i dipendenti o
pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini
pensionistici presso enti o gestioni ptevidenziali diverse
dall'INPDAP.».
Si riporta il testo del comma 245 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»:
«245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
necessarie norme regolamentari».
- Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante «testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 106. Elenco generale. - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC).
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata:o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la
costituzione delle societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziati
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.».
- Il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994,
recante «Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4,
del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del
contenuto delle attivita' indicate nello stesso art. 106,
comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio
delle suddette attivita' nei confronti del pubblico», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1994, n. 170.



 
Art. 2.
Notifica della cessione
1. Le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al testo unico sono notificate all'ufficio competente ad ordinare il pagamento. Per le pensioni erogate dalle Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze, la notifica e' effettuata alla Direzione provinciale dei servizi vari competente.
 
Art. 3.
Modalita' di notifica
1. La notifica della cessione alle Amministrazioni terze cedute puo' essere effettuata in qualsiasi forma, purche' recante data certa e con modalita' che consentano all'Amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza della notifica stessa.
 
Art. 4.
Efficacia della cessione
1. La cessione ha effetto immediato a decorrere dalla data di notifica della stessa, salvo per quelle relative a pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali l'effetto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica.
2. L'Amministrazione debitrice effettua le ritenute entro il terzo mese successivo alla notifica.
3. Le eventuali rate gia' scadute vengono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.
 
Art. 5.
Quota cedibile " 1. Ai fini del calcolo della quota cedibile si tiene conto del trattamento pensionistico comprensivo del trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico.
2. Nel caso in cui il contraente il prestito goda di piu' trattamenti pensionistici, il calcolo della quota cedibile che fa salvo il trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico, va effettuato tenendo conto della somma dei medesimi trattamenti".
 
Art. 6.
Rinnovo
1. Con riferimento ai dipendenti di cui all'articolo 52 del testo unico, il rinnovo della cessione e' consentito dopo che siano decorsi i due quinti della durata della cessione medesima.
 
Art. 7.
Trasparenza delle condizioni contrattuali
1. Alle operazioni di prestito concesse ai sensi del testo unico, si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I e II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di trasparenza e pubblicita' delle condizioni contrattuali, e le relative disposizioni di attuazione, e le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.



Nota all'art. 7.
I capi I e II del titolo VI, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia», recano, rispettivamente:
«Operazioni e servizi bancari e finanziari»;
«Credito al consumo».



 
Art. 8.
Convenzioni
1. Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali piu' favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2007 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 98
 
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